IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilita' e finanza pubblica" e in particolare l'art. 2, che delega il Governo all'adozione di uno o piu' decreti legislativi per l'adeguamento dei sistemi contabili alle procedure e ai criteri stabiliti dall'Unione europea; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed in particolare il Titolo II, recante "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" che detta disposizioni volte a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; Visto l'art. 37 del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011, che stabilisce che le disposizioni ivi contenute si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformita' con i relativi statuti, secondo le procedure previste dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visti in particolare gli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 che stabiliscono, al fine di conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci, che: I) le aziende sanitarie locali; II) le aziende ospedaliere; III) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; IV) le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico), nonche' V) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli enti del Servizio sanitario regionale; VI) gli istituti zooprofilattici, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, per quanto adattabili alle specificita' del proprio ambito operativo, predispongono i bilanci di esercizio secondo gli appositi schemi di cui all'allegato 2 del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011; Visto l'art. 34 del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 nella parte in cui dispone che, in funzione di eventuali emergenti fabbisogni informativi, anche in conseguenza dell'attivita' di monitoraggio dei conti sanitari e dell'erogazione dei livelli di assistenza, ovvero di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, nonche' della definizione del livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato di cui all'art. 36, comma 2, i relativi necessari aggiornamenti degli schemi allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonche' la tabella di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) sono effettuati con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Tenuto conto che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 15 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159, sono stati adottati i nuovi modelli di rilevazione del Conto Economico (CE) e dello Stato Patrimoniale (SP) di: I) aziende unita' sanitarie locali; II) aziende ospedaliere; III) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; IV) aziende ospedaliere universitarie, integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico) nonche' V) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli enti del Servizio sanitario regionale; Considerato che l'adozione dei nuovi modelli di rilevazione del Conto Economico (CE) e dello Stato Patrimoniale (SP) e della casistica applicativa comporta la necessita' di allineare le informazioni contabili previste negli schemi di bilancio di cui ai citati articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011; Ritenuto di procedere alla revisione dei predetti schemi di bilancio, al fine di garantire uniformita' di trattamento contabile degli eventi aziendali, in funzione dell'applicazione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 2/CSR)
Decreta:
Art. 1
1. Gli schemi dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e della Nota Integrativa di cui agli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono modificati rispettivamente secondo gli schemi di cui agli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2013
Il Ministro della salute Balduzzi Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
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