Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 25 marzo 2013 |
Riconoscimento del Consorzio per la Tutela del Casorzo e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, regolamento unico OCM; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione; Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato regolamento (CE) 1234/2007 (regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto 2009; Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; Visto l'art. 118-vicies del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette; Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526, e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61; Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la tutela del Casorzo, con sede legale in Casorzo (Asti), via San Lodovico n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per la DOC «Casorzo» o «Malvasia di Casorzo» o «Malvasia di Casorzo d'Asti», di seguito solo Casorzo; Considerato che DOC Casorzo e' stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, e' una denominazione protetta ai sensi dell'art. 118 vicies del citato regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del regolamento (CE) n. 607/2009; Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio per la tutela del Casorzo alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010; Considerato che tutti i regolamenti interni al Consorzio per la tutela del Casorzo costituiscono parte integrante dello statuto e che, pertanto, devono essere sottoposti all'approvazione di questo Ministero; Considerato in particolare che le modalita' di voto dei consorziati saranno stabilite con regolamento interno, poiche' non espressamente previste dal suddetto statuto; Verificata la rappresentativita' del Consorzio per la tutela del Casorzo attraverso le dichiarazioni dell'organismo di controllo «Valoritalia S.r.l.», di cui alle note prott. n. S40/39103/2013 del 4 marzo 2013 e n. S40/42433/2013 del 12 marzo 2013; Considerato che il Consorzio per la tutela del Casorzo ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per la citata denominazione, nonche' il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010; Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la tutela del Casorzo ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC Casorzo;
Decreta:
Art. 1
1. Lo statuto del Consorzio per la tutela del Casorzo, con sede legale in Casorzo (Asti), via San Lodovico n. 1, e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
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| Art. 2
1. Il Consorzio per la tutela del Casorzo e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per la DOC Casorzo, iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del regolamento (CE) n. 1237/2007. 2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione Casorzo.
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| Art. 3
1. Il Consorzio per la tutela del Casorzo non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Il Consorzio per la tutela del Casorzo e' tenuto a trasmettere a questo Ministero, per l'approvazione di competenza, il regolamento interno che individua le modalita' di voto dei consorziati all'interno degli organi consortili entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.
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| Art. 4
1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. 3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione Casorzo, ai sensi dell'art. 118 vicies, comma 4 secondo paragrafo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 25 marzo 2013
Il direttore generale: Vaccari
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