Gazzetta n. 87 del 13 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2013
Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita 2013);
Vista la direttiva n. 10/2012, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanata in data 24 settembre 2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - registro n. 9, foglio n. 380 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2012 ed avente ad oggetto «Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi»;
Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, che prevede che «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.»;
Visto il comma 2, primo periodo, del predetto art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.»;
Visto il comma 2, secondo e terzo periodo, del predetto art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.»; Visto l'art. 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012 che prevede, in riferimento al Ministero dell'interno, che «Fino al 31 dicembre 2013 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' di quelle di cui all'art. 2, comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo decreto-legge.»;
Visto il comma 3, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 che dispone una disciplina speciale, derogatoria rispetto al precedente comma 1, per quanto riguarda la riduzione degli organici delle forze armate;
Visto il comma 4, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore;
Visto il comma 5, secondo e terzo periodo, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unita' in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione comma 6 del presente articolo.»;
Visto l'art. 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico;
Visto l'art. 23-quinquies del decreto-legge n. 95 del 2012 che detta disposizioni speciali in merito alla riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;
Considerato che per il Ministero dell'economia e delle finanze e per le agenzie fiscali si procede alle riduzioni delle dotazioni organiche con le modalita' previste dalla normativa speciale sopra richiamata;
Visto il comma 7, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 che dispone le esclusioni, dalla riduzione del comma 1 dello stesso art. 2, per le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sono, altresi', escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'art. 23-quinquies, dello stesso decreto-legge nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012;
Visto il medesimo comma 7, dell'art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 che, nell'escludere, altresi', dalle misure di riduzione, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari e il personale di magistratura, consente di non ricomprendere nella base di computo su cui operare le riduzioni dei Ministeri interessati il relativo personale, nonche' di escludere dalle misure del predetto art. 2, comma 1, la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni;
Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.»;
Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.»;
Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dello stesso art. 2 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10;
Visto il comma 10-bis, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 e di cui all'art. 23-quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se non con disposizione legislativa;
Visto il comma 10-ter, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui «Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente;
Visto l'art. 1, comma 406, della legge n. 228 del 2012 che prevede che «Il termine di cui all'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' prorogato al 28 febbraio 2013.»;
Visto l'art. 12, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 269, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, nel sopprimere l'INRAN, prevede il trasferimento del relativo personale al CRA e dispone che il nuovo organico del CRA, quale risultante a seguito del trasferimento del personale di ruolo dell'INRAN, e' ridotto del 10 per cento, con esclusione del personale di ricerca, introducendo per il CRA una misura di riduzione specifica che sostituisce quella generale prevista per gli enti pubblici di ricerca dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto-legge;
Viste le note del CRA del 19 ottobre 2012, n. 7153 e quella dell'11 gennaio 2013, n. 1506, con le quali si rappresenta di procedere, per il CRA, con le modalita' di riduzioni previste dal citato art. 12;
Considerata condivisibile la modalita' di intervento rappresentata dal CRA, fermo restando che la relativa dotazione organica dovra' essere rideterminata, secondo i rispettivi ordinamenti, qualora a seguito dell'adozione dei decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previsti dal comma 3 dello stesso art. 12, in corso di perfezionamento, l'individuazione delle risorse umane da trasferire al CRA non corrisponda alla previsione di cui alla citate note del CRA del 10 ottobre 2012 e dell'11 gennaio 2013;
Visto l'art. 12, commi da 7 a 12, del decreto-legge n. 95 del 2012 che, nel prevedere un riordino dell'AGEA e del Ministero delle politiche agricole, rinvia all'adozione di uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, con i quali individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie da riallocare presso lo stesso Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, disponendo, altresi', che la dotazione organica di AGEA attualmente esistente e' ridotta del 50 per cento per il personale dirigenziale di prima fascia e del 10 per cento per il personale dirigenziale di seconda fascia e, conseguentemente, che AGEA adegua il proprio assetto organizzativo, tenendo inoltre conto che la consistenza numerica complessiva del personale di ruolo che rimane in servizio presso AGEA, a seguito del trasferimento di cui al comma 11, costituisce il limite massimo della dotazione organica della stessa Agenzia;
Vista la nota dell'AGEA del 18 ottobre 2012, n. 930, con la quale si rappresenta che l'AGEA adottera' i provvedimenti di riduzione delle dotazioni organiche, in coerenza con quanto sopra indicato, in esito agli interventi di riordino previsti;
Considerata condivisibile la modalita' di intervento prospettata dall'AGEA;
Visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (C.R.I.), a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute secondo cui l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della poverta' (INMP) gia' costituito quale sperimentazione gestionale, e' ente con personalita' giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute, con il compito di promuovere attivita' di assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della poverta';
Vista la relazione allegata alla nota del Ministro della salute del 19 ottobre 2012, n. 8495, in cui si evidenzia che nella proposta di settore non sono state incluse due amministrazioni vigilate, la Croce rossa italiana e l'INMP, in quanto ritenute destinatarie delle disposizioni speciali sopracitate e non interessate, percio', alla riduzione delle dotazioni organiche prevista dall'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;
Considerata condivisibile l'interpretazione del Ministero della salute riguardante l'esclusione, dalle riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, della Croce rossa italiana e dell'INMP;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni, che al comma 17 sopprime l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), e al successivo comma 18 istituisce l'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata «ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane»;
Visto l'art. 14, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 che fissa, al comma 24, la dotazione organica dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel limite massimo di 450 unita';
Ritenuto che la previsione di cui al citato comma 24 dell'art. 14, del decreto-legge n. 98 del 2011 si configuri come norma speciale che giustifica la non applicabilita' all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane della riduzione delle dotazioni organiche prevista dall'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2012, in corso di registrazione alla Corte dei conti, di rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011;
Visto l'art. 12 del decreto-legge n. 95 del 2012 ed in particolare il comma 49 che sopprime l'Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti» di cui all'art. 10, comma 10, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e il comma 54 che stabilisce che «Il personale di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso l'associazione Luigi Luzzatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' trasferito al Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico», in corso di perfezionamento, «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' approvata apposita tabella di corrispondenza per l'inquadramento del personale trasferito.»;
Visto l'art. 14, comma 26-bis, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 secondo cui «Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri per le materie di sua competenza, si provvede, nel rispetto di quanto previsto dal comma 26 e dalla lettera b) del comma 26-sexies, all'individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonche' dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all'Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unita' di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito.»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2012, in corso di perfezionamento, con il quale si e' provveduto all'individuazione delle risorse strumentali, finanziarie, dei rapporti giuridici attivi e passivi e delle risorse umane facenti capo al soppresso ICE, da trasferire rispettivamente all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ed al Ministero dello sviluppo economico;
Vista la nota del 14 gennaio 2013, n. 1347, d'ordine del Ministro dello sviluppo economico, con la quale si propone la determinazione della dotazione organica del Ministero tenendo conto del trasferimento del personale a tempo indeterminato del soppresso ICE e della soppressa Associazione italiana di studi cooperativi «Luigi Luzzatti»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, che all'art. 35, comma 3, che prevede che la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' attuata con il regolamento di cui all'art. 2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Visto l'art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 7012, n. 134, che istituisce l'Agenzia per l'Italia Digitale, nonche' il successivo art. 22 che, nel sopprimere DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, prevede, tra l'altro, al comma 3, che la relativa dotazione organica e' fissata entro il limite massimo di 150 unita';
Ritenuto che la previsione di cui al citato art. 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012 si configuri come norma speciale che giustifica la non applicabilita' all'Agenzia per l'Italia Digitale della riduzione delle dotazioni organiche prevista dall'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34 «Regolamento concernente l'approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2011, n. 224 «Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse umane da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell'art. 4, comma 6, lettere b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.» che, agli articoli 17 e 18, conferma la dotazione organica dell'Agenzia;
Ritenuto di dover considerare, in relazione alla normativa dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie sopra richiamata, che la base di computo su cui operare la riduzione della dotazione organica prevista dall'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 e quella di cui alla tabella «A» allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2009, n. 34;
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 che, in tema di riordino della legislazione in materia portuale, detta una disciplina speciale per le autorita' portuali prevedendo: a) all'art. 6, comma 2, che a tali enti pubblici non economici non si applicano sia le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, sia le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; b) all'art. 10, comma 6, che il rapporto di lavoro del relativo personale delle autorita' portuali e' di diritto privato ed e' disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, specificando che il suddetto rapporto e' regolato da appositi contratti collettivi nazionali di lavoro;
Ritenuta non direttamente applicabile alle autorita' portuali la riduzione delle dotazioni organiche prevista dall'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, riduzione che si riferisce alle dotazioni organiche di personale rientrante nella disciplina del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando l'applicazione di misure di contenimento della spesa di personale a cui devono attenersi tutte le amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 192, della legge n. 228 del 2012, secondo cui che «Le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non trovano applicazione nei confronti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscate alla criminalita' organizzata»;
Visto l'art. 1, comma 111, della legge n. 228 del 2012, secondo cui «Al fine di garantire la tutela privilegiata degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall'accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ferme restando le riduzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) si procede alla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con esclusione delle professionalita' sanitarie. Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell'INAIL, puo' essere operata una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per triennio 2013-2015, delle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall'anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno»;
Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 dicembre 2012, n. 31683 che, nel trasmettere la nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 30 novembre 2012, n. 0101982, rappresenta di condividere le valutazioni ivi espresse dallo stesso Dipartimento in materia di attuazione dell'art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 e gia' recepite dal presente provvedimento, tra le quali si richiamano quelle relative alla necessita' di applicare le riduzioni delle dotazioni organiche in argomento anche all'Avvocatura dello Stato ed agli ordini e collegi professionali, attesa l'assenza, nella predetta normativa, di un'esplicita esclusione di tali amministrazioni;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;
Visto l'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, che qualifica, quali uffici giuridici e amministrativi dirigenziali di prima fascia, la direzione generale, alla quale puo' essere preposto anche un soggetto esterno con particolare comprovata qualificazione professionale al quale e' corrisposto un trattamento economico complessivo determinato con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza dell'area ricerca secondo parametri stabiliti dal successivo regolamento di organizzazione, e prevede non piu' di tre direzioni centrali;
Considerato che la base di computo dei posti dirigenziali di livello generale dell'ISTAT, su cui operare le riduzioni previste dall'art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, e' pari a 3 escludendo la figura del direttore generale che e' infungibile;
Considerato che tra le amministrazioni interessate alla riduzione della dotazione organica, ricomprese nel presente decreto, il Ministero della salute non ha ancora ottemperato alle riduzioni previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni, ivi indicate, debbono provvedere alla riduzione, in misura non inferiore al dieci per cento, degli uffici dirigenziali di livello non generale, con conseguente contrazione dei vigenti contingenti del personale dirigenziale ad essi preposto, nonche' alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando una riduzione anch'essa non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di tale personale, operando anche con le modalita' previste dall'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 14;
Visto il sopra citato decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, il cui art. 41, comma 10, individua quale strumento di provvedimento da adottare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Vista la proposta formulata dal Ministro della salute con nota n. 8495 del 19 ottobre 2012, e relazione tecnica allegata, con la quale, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 148 del 2011, e' stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dal comma 10, dell'art. 41 del predetto decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207;
Considerato che, in attuazione dell'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, occorre conseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente di seconda fascia, cui seguira', in linea con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 3, lettera a) della citata legge n. 148 del 2011, un decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale saranno individuati e definiti i relativi compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale in cui si articola l'amministrazione; b) riduzione del dieci per cento della spesa complessiva relativa alle vigenti dotazioni organiche del personale appartenente alle aree prima, seconda e terza;
Considerata condivisibile la proposta del Ministero della salute per la parte relativa alle riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011;
Viste le ipotesi di dotazione organica ridotta presentate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, dai Ministeri, dagli enti pubblici di ricerca e dagli enti pubblici non economici di cui al presente decreto;
Considerato che le riduzioni possono essere effettuate, ai sensi del citato art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012 selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione;
Vista la nota del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 ottobre 2012, n. 2012 che, al fine di rafforzare i servizi tecnici e di vigilanza nelle materie di competenza del Ministero, con particolare riferimento al danno ambientale, chiede la riduzione degli organici di funzione dirigenziale di livello generale del medesimo Ministero di un'unita' in meno compensandola con una maggiore riduzione di un posto equivalente dell'ISPRA;
Ritenuto di accogliere la proposta rappresentata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conseguentemente di ridurre gli organici di funzione dirigenziale di livello generale del predetto Ministero di un'unita' in meno compensandola con una maggiore riduzione di un posto equivalente dell'ISPRA;
Vista la nota del capo di gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 25 ottobre 2012, n. 22129, in cui si rappresenta:
a) una maggiore riduzione di un posto di funzione dirigenziale di livello non generale, per compensare la prescritta mancata riduzione da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) di un posto di pari livello;
b) una maggiore riduzione della spesa della dotazione organica per il personale non dirigenziale del Ministero, per un valore pari a € 50.397,30, in compensazione della mancata prescritta riduzione del 10 per cento della dotazione organica per il personale non dirigenziale da parte dell'ANVUR;
c) una maggiore riduzione della spesa della dotazione organica per il personale non dirigenziale del Ministero, per un valore pari a € 227.507,00, in compensazione della mancata prescritta riduzione del 10 per cento della dotazione organica per il personale non dirigenziale da parte dell'INDIRE;
d) di destinare la maggiore riduzione di un posto di funzione dirigenziale di livello non generale dell'INVALSI per compensare la minore riduzione di un posto di pari livello dell'Istituto nazionale di statistica;
Ritenuto di accogliere le proposte di compensazione rappresentate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, fermo restando che per quanto riguarda l'ANVUR le compensazioni necessarie; sulla base dell'istruttoria, sono maggiori rispetto a quelle calcolate dal Ministero dell'universita' e della ricerca e risultano pari a € 55.050,60 e che, per quanto concerne l'INDIRE le compensazioni necessarie, sulla base dell'istruttoria, sono maggiori rispetto a quelle calcolate dal Ministero dell'universita' e della ricerca e risultano pari a € 244.606,00;
Vista la mail del 26 ottobre 2012 del dirigente generale della Direzione generale affari giuridici del CRA con la quale si rappresenta la disponibilita' a operare una maggiore riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi, del CRA, per un valore pari a € 188.768,00, per compensare la minore riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi, da parte dell'INEA;
Ritenuto di accogliere la proposta di compensazione prospetta dal CRA a favore dell'INEA;
Vista la proposta contenuta nella relazione allegata alla gia' citata nota del Ministro della salute del 19 ottobre 2012, n. 8495, di effettuare una compensazione di settore tra il Ministero medesimo e gli enti da esso vigilati e, in particolare, di ridurre un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale del Ministero della salute a compensazione della minore riduzione di un posto di pari livello dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nonche' di ridurre maggiormente la spesa della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Agenzia italiana del farmaco per un valore pari a € 366.036,64 e dell'Istituto superiore di sanita', escluso il personale dei profili di ricercatore e tecnologo, per un valore pari a 685.268,60 (complessivamente la maggiore riduzione per i due enti e' pari a 1.051.305,24), in relazione ad una minore riduzione della spesa della dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero della salute, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e della Lega italiana per la lotta contro i tumori, ferma restando la neutralita' finanziaria della compensazione;
Vista la gia' citata proposta contenuta nella relazione allegata alla nota del Ministro della salute del 19 ottobre 2012, n. 8495, in cui si chiede di compensare il taglio della figura di direttore generale della LILT con un minor taglio degli organici di funzione dirigenziale di livello generale del Ministero della salute, attribuendo alla LILT un posto di organico di funzione dirigenziale di livello non generale;
Ritenuto di accogliere le proposte di compensazione rappresentate dal Ministero della salute, fermo restando che la maggiore riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e tecnologici, dell'ISS, sulla base dell'istruttoria, risulta essere pari a € 685.264,00, importo che, sommato alla maggiore riduzione da parte dell'AIFA, da' un valore pari a € 1.051.300,64 e che per quanto riguarda l'AGENAS e la LILT le compensazioni necessarie, sulla base dell'istruttoria, sono maggiori rispetto a quelle calcolate dal Ministero della salute e risultano rispettivamente pari a € 221.486,40 e a € 124.066,37 e, conseguentemente, le risorse da destinare al predetto Ministero sono pari a 705.747,87;
Ritenuto di non poter accogliere la proposta del Ministro della salute del 19 ottobre 2012, n. 8495, in cui si chiede di compensare il taglio della figura di direttore generale della LILT con un minor taglio degli organici di funzione dirigenziale di livello generale del Ministero della salute, attribuendo alla LILT un posto di organico di funzione dirigenziale di livello non generale, in quanto la figura del direttore generale non si configura come posto di funzione di livello dirigenziale generale della dotazione organica della LILT ma come incarico di funzione di vertice amministrativo con rapporto di lavoro a tempo determinato, come previsto anche dall'art. 5, comma 7, della legge n. 70 del 1975;
Tenuto conto che in ragione delle specificita' di alcune amministrazioni e dell'impatto significativo sui loro assetti organizzativi delle riduzioni previste dall'art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di garantire un loro migliore funzionamento, il regolare svolgimento delle funzioni ad esse attribuite e l'invarianza dei servizi da esse resi, si rende necessaria per le stesse una minore riduzione delle rispettive dotazioni organiche da compensare con una maggiore riduzione a valere sulle dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei seguenti termini:
ulteriori 21 unita' di posti di funzione dirigenziale di' livello non generale;
ulteriore riduzione della spesa della dotazione organica del personale non dirigenziale per un valore pari a € 11.414.028,00;
Considerato che, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, occorre conseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, con conseguente contrazione delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per i posti di funzione di ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla lettera b) si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi, fermo restando, per il Ministero della salute, il conseguimento degli obiettivi indicati dall'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138 del 2011;
Considerato che le misure di riduzione previste dalle disposizioni sopra richiamate, riferite alle amministrazioni di cui al presente decreto, devono determinare i seguenti obiettivi:
riduzione di n. 48 unita' di posti di funzione dirigenziale di livello generale (vedi allegato A);
riduzione di n. 439 unita' di posti di funzione dirigenziale di livello non generale (vedi allegato A);
riduzione di 335.575.403,94 riguardanti la spesa della dotazione organica del personale non dirigenziale (vedi allegato B);
Considerato che le riduzione operate ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, riferite alle amministrazioni di cui al presente decreto, hanno determinato seguenti risultati:
riduzione di n. 48 unita' di posti di funzione dirigenziale di livello generale, tenuto gia' conto della compensazione operata tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ISPRA, nonche' delle altre compensazioni realizzate attraverso il calcolo delle maggiori e minori riduzioni operate complessivamente tra le amministrazioni interessate, ferma restandola neutralita' finanziaria (v. allegati A);
riduzione di n. 439 unita' di posti di funzione dirigenziale di livello non generale, comprese le compensazioni (vedi allegato A);
riduzione di € 335.859.800,06 riguardanti la spesa della dotazione organica del personale non dirigenziale, senza considerare le compensazioni (vedi allegato B);
Considerato che la complessiva maggiore riduzione di due unita' di posto di funzione dirigenziale di livello generale e' utilizzata per compensare il minor taglio da parte sia del Ministero della salute e sia dell'ISTAT di un posto di pari livello (vedi allegato A), tenuto conto della richiesta del predetto Ministero, volta a salvaguardare l'invarianza dei servizi e delle maggiori attribuzioni previste per l'ISTAT dai recenti interventi legislativi;
Considerato che nel numero complessivo dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale ridotti sono state operate, per garantire l'invarianza dei servizi, le seguenti compensazioni: 1 unita' di posto di funzione dirigenziale di livello non generale a favore dell'ISTAT, 1 unita' di pari livello a favore dell'AGENAS, 1 unita' di pari livello a favore dell'ANVUR, 7 unita' di pari livello a favore del Ministero peri beni e le attivita' culturali, 15 unita' di pari livello a favore dell'INAIL;
Ritenuto di utilizzare le maggiori riduzioni di spesa delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale per compensare le minori riduzioni operate da alcune amministrazioni di cui al presente decreto, tenuto conto delle specificita' e della necessita' di garantire l'invarianza dei servizi e del funzionamento, ed in particolare (vedi allegato B):
€ 2.385.475,00 a favore della dotazione organica dei dirigenti delle professionalita' sanitarie e del personale non dirigenziale del Ministero della salute, € 100.082,00 a favore del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA), € 244.606,00 a favore della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'INDIRE; € 188.768,00 a favore della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'INEA; € 11.337,40 a favore della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'INGV; € 20.403,40 a favore della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'ISFOL; € 9.757.523,17 a favore della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'INAIL; € 124.066,37 a favore della dotazione organica del personale non dirigenziale della LILT, € 221.486,40 a favore della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'AGENAS; € 55.050,60 a favore della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'ANVUR, € 87.626,20 a favore della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'ARAN, 33.237,00 a favore della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'ANG; Considerato che con le compensazioni sopra rappresentate sono realizzati gli obiettivi finanziari previsti dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 essendo le medesime compensazioni coerenti con la previsione del comma 5 dello stesso art. 2 (vedi allegati A e B);
Ritenuto di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche in attuazione della normativa sopra citata;
Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato di cui alla nota del Dipartimento della funzione pubblica dell'8 novembre 2012, n. 44932;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per seguenti Ministeri: 1) Ministero della difesa, 2) Ministero dello sviluppo economico, 3) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, 4) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 6) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 7) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 8) Ministero per i beni e le attivita' culturali, 9) Ministero della salute, in conseguenza della riduzione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, sono numericamente rideterminate secondo le allegate rispettive tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 che costituiscono parte integrante del presente decreto. La tabella 9, relativa alle dotazioni organiche del Ministero della salute, tiene, altresi', conto delle riduzioni in attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per i' seguenti enti pubblici di ricerca: 10) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), 11) Agenzia spaziale italiana (A- SI), 12) Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), 13) Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA), 14) Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA), 15) Istituto italiano di studi germanici (IISG), 16) Istituto nazionale di alta matematica - «Francesco Severi» (INDAM), 17) Istituto nazionale di astrofisica (INAF), 18) Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), 19) Istituto nazionale di economia agraria (INEA), 20) Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), 21) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), 22) Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (INOGS), 23) Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM), 24) Istituto nazionale di statistica (ISTAT), 25) Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), 26) Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), 27) Istituto superiore di sanita' (ISS), 28) Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), 29) Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi», 30) Stazione zoologica «Anton Dohrn», in conseguenza della riduzione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, ove previste, nonche' del personale non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, sono numericamente rideterminate secondo le allegate rispettive tabelle 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le predette tabelle tengono tutte conto delle precedenti riduzioni in attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
3. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per i seguenti enti pubblici non economici: 31) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), 32) Lega italiana per la lotta centro i tumori (LILT); 33) Ente nazionale per il microcredito, 34) Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), 35) Unione italiana tiro a segno (UITS), 36) Agenzia italiana del farmaco (AIFA), 37) Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), 38) Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), 39) Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), 40) Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), 41) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), 42) Agenzia nazionale per i giovani (ANG), 43) Enit - Agenzia nazionale del turismo, 44) Autorita' di bacino del fiume Adige, 45) Autorita' di bacino del fiume Arno, 46) Autorita' di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, 47) Autorita' di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, 48) Autorita' di bacino del fiume Po, 49) Autorita' di bacino del fiume Serchio, 50) Autorita' di bacino del fiume Tevere, in conseguenza della riduzione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, ove previste, nonche' del personale non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, sono numericamente rideterminate secondo le allegate rispettive tabelle 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le predette tabelle tengono tutte conto delle precedenti riduzioni in attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
4. In attuazione dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, le amministrazioni di cui al presente decreto adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui al medesimo comma 10. Resta ferma per i Ministeri, al fine di semplificare ed accelerare il riordino, l'applicazione del comma 10-ter dello stesso art. 2.
5. Ciascuno dei Ministeri di cui al comma 1, con proprio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto legislativo 30 luglio 1990, n. 300, provvedera' alla individuazione ed alla definizione dei compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonche' alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale dell'amministrazione, nella misura corrispondente al contingente numerico dei dirigenti di seconda fascia, come stabiliti nel presente decreto.
6. Al fine di assicurare la necessaria flessibilita' di utilizzo delle risorse umane alle effettive esigenze operative, i Ministeri di cui al comma 1, con proprio successivo decreto, effettueranno la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra determinati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'amministrazione, distinti per profilo professionale e fascia retributiva.
7. I provvedimenti adottati in attuazione dei commi 5 e 6 saranno tempestivamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Sato.
8. Le successive rideterminazioni delle dotazioni organiche degli enti di cui ai commi 2 e 3, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente in materia di riduzione della spesa pubblica, saranno adottate secondo il rispettivo ordinamento.
9. Le dotazioni organiche degli enti di cui ai commi 2 e 3 sono ripartite, secondo il rispettivo ordinamento, per profili professionali e per livelli economici e fasce retributive secondo la disciplina del relativo comparto di contrattazione.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2013

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 372
 


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Allegato A
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Allegato B
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