Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 29 marzo 2013
Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attivita' ricettive turistico alberghiere;
Visto il decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Ministero dell'interno del 6 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, recante l'approvazione della regola tecnica di aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale, adottato ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;
Ritenuto di dover riformulare il comma 6 dell'art. 5 del predetto decreto, al fine di indicare espressamente la tipologia di corso che gli addetti al servizio antincendi dovranno frequentare per conseguire l'attestato di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609;

Decreta:

Art. 1
Modifica del comma 6, dell'art. 5,
del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012

1. Il comma 6 dell'art. 5, del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012 e' sostituito come segue:
«Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono avere frequentato i corsi di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato e, per le attivita' riportate nell'allegato X del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, avere conseguito l'attestato di idoneita' tecnica previsto dall'art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609.».
Roma, 29 marzo 2013

Il Ministro dell'interno: Cancellieri
 
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