Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 27 marzo 2013
Criteri e modalita' di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica, ed in particolare l'art. 2 che ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, prevedendo quale criterio di delega la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio delle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
Visti gli artt. 2423-ter, 2424, 2424-bis e 2425 del codice civile che stabiliscono la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico ed il relativo contenuto;
Visto l'art. 13 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che impone alle amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica, in sede di redazione del budget, o di altri documenti contabili previsionali, ove previsto da disposizioni di legge o statutarie, la rappresentazione, in apposito prospetto, della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attivita' svolte, secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, conformemente alla riclassificazione effettuata attraverso la tassonomia individuata ai sensi dell'art. 17;
Visto l'art. 16 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prevede, al comma 2, l'adozione entro il 31 dicembre 2012 di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono stabiliti i criteri e le modalita' di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilita' civilistica, ai fini della raccordabilita' dello stesso documento con gli analoghi documenti previsionali predisposti dalle Amministrazioni pubbliche che adottano la contabilita' finanziaria;
Visto, in particolare, il comma 3 del citato art. 16 che stabilisce che le sopra menzionate amministrazioni siano tenute alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di liquidita' predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilita';
Visto l'art. 17 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prevede che le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica assicurino, in sede di bilancio d'esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria;
Visto l'art. 24 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prevede i termini entro i quali le amministrazioni pubbliche deliberano il bilancio di previsione o il budget economico nonche' il rendiconto o il bilancio di esercizio;
Visti gli articoli 19 e 22 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prescrivono la presentazione, per le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo, di un documento denominato «Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio», avente il precipuo fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» che disciplina, tra l'altro, i compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali degli enti ed organismi pubblici;

Decreta:

Art. 1
Pianificazione, programmazione e budget

1. Ai fini della raccordabilita' con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilita' finanziaria, il processo di pianificazione, programmazione e budget delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in regime di contabilita' civilistica ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo, e' rappresentato almeno dai seguenti documenti:
a) il budget economico pluriennale;
b) il budget economico annuale;
2. Il budget economico pluriennale copre un periodo di tre anni in relazione alle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dagli organi di vertice, e' formulato in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico annuale. Esso e' annualmente aggiornato in occasione della presentazione del budget economico annuale.
 
Allegato 1
(previsto dall'art. 2, comma 3)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
(previsto dall'art. 9)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 3
(previsto dall'art. 9, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Il budget economico annuale

1. Il budget economico annuale e' deliberato dall'organo di vertice entro i termini di cui all'art. 24, commi 1, lettera a), e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, salvo diverso termine previsto da norme di legge.
2. Per le societa' comprese nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, il budget economico annuale e' deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il budget economico annuale, deliberato in termini di competenza economica con le modalita' previste dai regolamenti interni dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, e' redatto ovvero riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 1.
4. Costituiscono allegati al budget economico annuale:
a) il budget economico pluriennale;
b) la relazione illustrativa o analogo documento;
c) il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi di cui all'art. 9, comma 3;
d) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto in conformita' alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
e) la relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale.
5. Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, da adottare ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo n. 91/2011, il budget economico annuale, completo degli allegati, e' trasmesso all'amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto previsto dall'art. 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
 
Art. 3
Relazione del collegio dei revisori dei conti
o sindacale al budget economico

1. Lo schema di budget economico annuale, corredato della relazione illustrativa o analogo documento, e' sottoposto, almeno 15 giorni prima della relativa deliberazione, al collegio dei revisori dei conti o sindacale che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione.
2. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo per le societa' e gli enti ed organismi destinatarie delle disposizioni di cui al presente decreto.
 
Art. 4
Revisione del budget economico annuale

1. Ai fini del rispetto dei principi della flessibilita' e degli equilibri di bilancio, nel corso della gestione sono consentite revisioni del budget economico annuale. Il procedimento di revisione e' effettuato con le modalita' indicate all'art. 2, comma 3 per l'adozione del budget economico annuale.
2. Dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, l'organo di vertice procede alla verifica dell'equilibrio economico-patrimoniale ed al suo eventuale ripristino nel budget economico dell'anno in corso.
 
Art. 5
Processo di rendicontazione

1. I criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilita' ed ai principi contabili generali previsti dall'art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. Oltre a quanto previsto dalla normativa civilistica, al bilancio d'esercizio e' allegato il rendiconto finanziario di cui all'art. 6.
3. In concomitanza con la redazione del bilancio d'esercizio vengono, altresi', allegati al bilancio stesso, i seguenti documenti:
a) il conto consuntivo in termini di cassa di cui all'art. 9, commi 1 e 2;
b) il rapporto sui risultati redatto in conformita' alle linee guida generali definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012;
c) i prospetti SIOPE di cui all'art. 77-quater, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Il bilancio d'esercizio nonche' i documenti di cui al comma 3, sono deliberati dall'organo di vertice in conformita' all'art. 24 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
5. Entro 10 giorni dalla sua deliberazione, il bilancio d'esercizio, completo degli allegati, nonche' i documenti di cui al comma 3, sono trasmessi all'amministrazione vigilante e al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo per le societa' e gli enti ed organismi destinatarie delle disposizioni di cui al presente decreto.
 
Art. 6
Il rendiconto finanziario

1. Il rendiconto finanziario in termini di liquidita' e' predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilita'.
 
Art. 7
La relazione sulla gestione

1. A corredo delle altre informazioni previste dal codice civile, la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalita' della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attivita' svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi sulla base degli indirizzi individuati nel decreto del Presidente del consiglio dei ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti adottato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
 
Art. 8
Relazione del collegio dei revisori dei conti
o sindacale al bilancio d'esercizio

1. Il collegio dei revisori o sindacale nella relazione al bilancio d'esercizio attesta, altresi', l'adempimento di quanto previsto dall' art. 5, nonche', ai sensi dell'art. 13, comma 4 e dell'art. 17, comma 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 91, gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 9 del presente decreto.
2. Il collegio dei revisori dei conti o sindacale, in particolare, attesta la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.
 
Art. 9
Tassonomia

1. Fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica redigono un conto consuntivo in termini di cassa, coerente, nelle risultanze, con il rendiconto finanziario di cui all'art. 6. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG. Il conto consuntivo in termini di cassa e' redatto secondo il formato di cui all'allegato 2 e le regole tassonomiche di cui all'allegato 3, tenuto conto delle indicazioni operative previste nella nota metodologica alla tassonomia che ne costituisce parte integrante, unitamente ad una nota illustrativa.
2. A decorrere dall'avvio della rilevazione SIOPE, cessa l'obbligo di redigere il conto consuntivo con le modalita' di cui al comma 1 e le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilita' civilistica allegano al bilancio di esercizio un conto consuntivo in termini di cassa secondo la codifica SIOPE, redatto secondo il formato di cui all'allegato 2. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG. Il prospetto e' elaborato in coerenza con le risultanze del rendiconto finanziario di cui all'art. 6, nonche' con i prospetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera c).
3. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, a decorrere dall'anno successivo all'avvio della rilevazione SIOPE di cui al comma 2, le medesime amministrazioni pubbliche allegano al budget economico annuale un prospetto concernente le previsioni di spesa per l'anno successivo, definito secondo il formato di cui all'allegato 2.
 
Art. 10
Aggiornamenti

1. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede, ove necessario, all'aggiornamento degli allegati al presente decreto.
 
Art. 11
Entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1° settembre 2013 e si applicano a decorrere dalla predisposizione del budget economico per l'anno 2014.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.
Roma, 27 marzo 2013

Il Ministro: Grilli
 
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