Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 10 aprile 2013, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, previo deposito di certificati comprovanti iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete che siano abrogati: la legge 18 novembre 1981, n. 659 "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1; articolo 3, secondo comma: "A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo e' stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante."; articolo 3, terzo comma: "I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalita': a) il venti per cento della somma stanziata e' ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto; b) la somma residua e' ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti."; articolo 3, quarto comma: "Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge."; articolo 3, quinto comma: "Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale e' tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonche' l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale."; articolo 3, sesto comma: "Hanno altresi' diritto al contributo di cui all'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche."; articolo 3, settimo comma: "La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e' ridotta al novanta per cento."; la legge 8 agosto 1985, n. 413 "Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente all'articolo 1; la legge 10 dicembre 1993, n. 515 "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: articolo 9; articolo 9-bis; articolo 12, comma 3, primo periodo, limitatamente alle parole "dagli aventi diritto"; articolo 15, comma 13: "13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo."; articolo 15, comma 14, limitatamente alle parole "che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali"; articolo 15, comma 16, limitatamente alle parole: "Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne da' comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entita'."; articolo 16; la legge 23 febbraio 1995, n. 43 "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: articolo 5, comma 4, lettera g), limitatamente alle parole "comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni;" e alle parole "e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659"; articolo 6; la legge 2 gennaio 1997, n. 2 "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: allegato A, sezione "Attivita'", voce "crediti per contributi elettorali", limitatamente alla parola "elettorali"; allegato A, sezione "Conto economico", lettera A) (Proventi gestione caratteristica), numero 2 (Contributi dello Stato), voce "a) per rimborso spese elettorali", limitatamente alla parola "elettorali"; allegato B, numero 2), limitatamente alle seguenti parole: "per le spese elettorali"; la legge 3 giugno 1999, n. 157 "Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: il titolo della legge, limitatamente alle seguenti parole: "elettorali e"; articolo 1, rubrica dell'articolo, limitatamente alla parola "elettorali"; articolo 1, comma 1: "1. E' attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali."; articolo 1, comma 1-bis: "1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere."; articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole "i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo della Camera dei deputati, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei consigli regionali e dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche'" e alle parole "Con deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, resa esecutiva con decreto del Presidente del Senato medesimo, sono attribuiti i rimborsi per le spese elettorali concernenti il rinnovo del Senato della Repubblica. Le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica con cui sono attribuiti i rimborsi sono adottate in attuazione dei criteri stabiliti dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sulla base dei fondi trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze."; articolo 1, comma 3: "3. Il rimborso di cui al comma 1 e' corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1."; articolo 1, comma 5: "5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 e' pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, a euro 15.925.000."; articolo 1, comma 5-bis: "5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo e' suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione e' suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515."; articolo 1, comma 6, limitatamente alle parole "I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-bis sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno." e alle parole "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi e' interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, e' effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi."; articolo 1, comma 8: "8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalita' di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione."; articolo 2; articolo 3; la legge 29 novembre 2004, n. 298 "Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano"; il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", nel testo risultante per effetto di successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: articolo 56, comma 2, primo periodo: "Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e' ridotto, fino ad un massimo della meta', in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in piu' rispetto a quello massimo consentito."; articolo 56, comma 3: "3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 e' erogata ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale somma e' ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico organizzato."; la legge 6 luglio 2012, n. 96 "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali", limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 1: "1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, e' corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attivita' politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, e' erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi."; articolo 1, comma 4: "4. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, commi 1-bis e 5-bis, della legge 3 giugno 1999, n. 157."; articolo 1, comma 7: "7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unita' superiore"; articolo 2; articolo 3, comma 1: "1. I partiti e movimenti politici che intendono usufruire dei rimborsi per le spese elettorali e dei contributi a titolo di cofinanziamento dell'attivita' politica ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano."; articolo 3, comma 2: "2. La richiesta si intende effettuata alla data: a) di presentazione, ove la stessa sia depositata a mano; b) risultante dagli apparecchi riceventi, ove inviata per via telematica; c) risultante dal timbro postale dell'ufficio postale accettante, ove si tratti di posta raccomandata o altra posta registrata."; articolo 3, comma 3: "3. La richiesta e' presentata dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico che ha depositato il contrassegno di lista. La titolarita' delle qualita' personali di cui al periodo precedente e' comprovata mediante atto notorio ricevuto da un notaio, che e' allegato alla richiesta. Alla richiesta e' allegata, altresi', la copia autentica del verbale di deposito del contrassegno di lista rilasciato dall'amministrazione competente. La sottoscrizione della richiesta e' autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Qualora, nei casi stabiliti dalla legge, siano state presentate liste di candidati che non siano diretta espressione di partiti e movimenti politici, la richiesta e' trasmessa, secondo le modalita' previste nei periodi dal primo al quarto del presente comma, da almeno uno dei delegati della lista autorizzati a ricevere comunicazioni e a presentare ricorsi in nome e per conto della stessa."; articolo 3, comma 4: "4. Qualora piu' partiti o movimenti politici abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista e partecipato in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, la richiesta e' presentata, secondo le modalita' previste dal comma 3, in nome e per conto di ciascuno di essi, dai rispettivi rappresentanti legali o tesorieri. Decadono dal diritto alla propria quota di rimborso di cui all'articolo 4 i singoli partiti e movimenti politici che, avendo congiuntamente ad altri depositato il contrassegno di lista, non ne abbiano fatto specifica richiesta nei termini di cui al comma 1 del presente articolo."; articolo 4; articolo 5?» Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso Comitato Promotore Iniziative popolari referendarie e legislative - Via di Torre Argentina n. 76 - 00186 Roma, Tel. 06.68803791. www.radicali.it; www.lisostengo.it
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