Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 9 gennaio 2013
Approvazione della tabella di corrispondenza per l'inquadramento nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, del personale in servizio a tempo indeterminato presso il soppresso Istituto per il commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 14, comma 26 septies, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti i commi da 18 a 26 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernenti la soppressione dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, come sostituiti dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, tra l'altro, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, denominata "ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane";
Visti, in particolare, i commi 26-septies e 26-octies, aggiunti ai commi da 18 a 26 dalla legge da ultimo citata, il primo dei quali prevede che "i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto, fatto salvo quanto previsto per il personale di cui al comma 26 e dalla lettera a) del comma 26-sexies, sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza approvate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, assicurando l'invarianza della spesa complessiva", mentre il secondo stabilisce che "i dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia di cui al comma 18 mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico fondamentale ed accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento All'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del personale del Ministero e dell'Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti e' attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti";
Tenuto conto che, in base alla ricognizione effettuata, il personale con contratto a tempo indeterminato del soppresso Istituto risulta essere di 578 unita', di cui 40 dirigenti di seconda fascia, 8 professionisti, 530 unita' personale appartenente alle aree. di cui 404 appartenenti all'area C, 118 appartenenti all'area B e 8 appartenenti all'area A;
Considerato che con avviso del 4 giugno 2012, riservato al predetto personale, e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per titoli ai fini dell'individuazione del contingente di personale da trasferire all'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ai sensi del comma 26 dell'articolo 14 della legge sopra citata;
Considerato che la suddetta procedura si e' conclusa con l'approvazione della graduatoria per la individuazione del contingente di 450 unita' di personale - ai sensi del sopravvenuto decreto-legge n. 83 del 2012 - da trasferire all'Agenzia, e che il restante personale del soppresso Istituto sara' trasferito al Ministero dello sviluppo economico;
Ritenuto, pertanto, di provvedere all'approvazione delle tabelle di corrispondenza in applicazione del precitato comma 26-septies dell'articolo 14, fermo restando, all'atto del trasferimento al Ministero dello sviluppo economico, il mantenimento dell'inquadramento previdenziale di provenienza nonche' il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento;
Visti il contratto collettivo di lavoro relativo al personale del comparto enti pubblici non economici e il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri, quadriennio normativo 1998-2001, entrambi sottoscritti il 16 febbraio 1999;
Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale degli enti pubblici non economici quadriennio normativo 2006-2009 del 1° ottobre 2007 e il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri, quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 14 settembre 2007, i quali contengono la disciplina degli ordinamenti professionali del personale;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo quadriennio 2006-2009 del personale non dirigenziale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, stipulato il 24 maggio 2010;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo quadriennio 2006-2009 del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico del 29 aprile 2008;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo quadriennio 2006-2009 del personale non dirigenziale dell'ex Ministero delle comunicazioni del 24 ottobre 2008;
Visto il contratto collettivo nazionale integrativo quadriennio 2006-2009 del personale non dirigenziale dell'ex Ministero del commercio internazionale del 14 novembre 2008;
Visti il contratto collettivo di lavoro relativo al personale con qualifica dirigenziale dell'area VI (enti pubblici economici e agenzie fiscali) sottoscritto il 21 luglio 2010 e il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigente dell'area I (ministeri e agenzie), quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 12 febbraio 2010;
Ritenuto necessario, ai fini dell'individuazione dell'area di inquadramento per il personale delle aree, confrontare i rispettivi contratti nazionali di riferimento, e in particolare le mansioni, i compiti, le responsabilita' ed i titoli di accesso relativi alle posizioni professionali contenute nelle declaratorie di area degli ordinamenti professionali del comparto enti pubblici non economici e ministeri, tenendo conto altresi' delle previsioni dei CCNI;
Ritenuto opportuno rimettere alla valutazione successiva delle Amministrazioni presso le quali il personale del soppresso Istituto verra' trasferito la determinazione della corrispondenza con i profili professionali individuati in sede di contrattazione integrativa, provvedendo a definire con il presente decreto esclusivamente la confluenza tra le posizioni e le fasce economiche e le fasce all'interno delle aree ai soli fini economici;
Considerato, ai fini dell'inquadramento dei professionisti dipendenti, che nell'ambito del comparto ministeri e nell'area I della dirigenza non e' attualmente prevista un'autonoma regolamentazione per tale categoria;
Visto l'art. 78 del contratto collettivo dell'area VI per il quadriennio 2002-2005 stipulato il l° agosto 2006, che, al comma 4, precisa che l'inclusione dei professionisti dipendenti in un'area comune con la dirigenza avviene in quanto essi rappresentano "un'area di funzioni di peculiare interesse sotto il profilo contrattuale", "ferma restando la fondamentale distinzione di ruoli e di funzioni" rispetto alla dirigenza;
Considerato inoltre che l'articolo 13, comma 1, lettera b), del sopra citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto ministeri, quadriennio normativo 1998-2001, nel prevedere l'istituzione della separata area dei -professionisti dipendenti", la colloca nell'ambito dell'area C, corrispondente all'attuale area terza;
Ritenuto opportuno prevedere, per il personale proveniente dal soppresso Istituto inquadrato nell'area dei professionisti, il mantenimento - in via provvisoria e sino ad eventuale passaggio in mobilita' verso altri enti del comparto - della qualifica professionale posseduta al momento della soppressione;
Visti il contratto collettivo dell'area VI del 21 luglio 2010, nonche' i contratti collettivi del comparto enti pubblici non economici del 18 febbraio 2009 e ministeri del 23 gennaio 2009, relativi al biennio economico 2008/2009;
Ritenuto necessario, ai fini della confluenza nelle fasce retributive del comparto ministeri, confrontare gli importi dei trattamenti tabellari, fermo restando il diritto all'assegno ad personam secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 26-octies, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011;
Confrontate le rispettive voci retributive tabellari e individuata la corrispondenza in base al criterio della maggiore prossimita' degli importi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni:
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il d.P.C.M. 13 dicembre 2011, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo Patroni Griffi;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 5 dicembre 2012;
Vista la proposta del Ministro dello sviluppo economico pervenuta con nota prot. n. 0035666 del 5 dicembre 2012;
Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata l'allegata tabella di corrispondenza per l'inquadramento nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico del personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero ai sensi dell'articolo 14, comma 26-septies, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011. n. 111, aggiunto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

1. Il personale di ruolo a tempo indeterminato del soppresso Istituto nazionale per il commercio con l'estero appartenente all'area dei professionisti puo' transitare in mobilita' volontaria, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verso amministrazioni del comparto enti pubblici non economici. Al fine di agevolarne la ricollocazione, il Dipartimento della funzione pubblica effettua entro un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto una ricognizione presso le amministrazioni del comparto. Le disponibilita' sono comunicate agli interessati affinche' possano valutarle ai fini della mobilita'.
2. All'esito del passaggio per mobilita' sono adottati i necessari provvedimenti per l'assegnazione delle risorse finanziarie corrispondenti al trattamento stipendiale del personale trasferito all'amministrazione di destinazione.
3. Nelle more della procedura di mobilita', al personale di cui al comma I continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico dell'area VI - area professionisti. Il predetto personale che entro il termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto non sia transitato nei ruoli di altri enti del comparto e' inquadrato nel ruolo del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, area terza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Roma, 9 gennaio 2013

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Patroni Griffi Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 281
 
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