Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 marzo 2013 |
Autorizzazione all'organismo denominato «ECEPA - Ente di certificazione prodotti agro-alimentari», in Piacenza, ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Salame Felino», registrata in ambito Unione europea. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il Regolamento (CE) n. 510/2006; Visto il decreto 8 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.19 del 23 gennaio 2008, relativo alla autorizzazione all'organismo denominato "ECEPA - Ente di Certificazione prodotti agro-alimentari" ad effettuare i controlli sulla denominazione "Salame Felino" protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 4 giugno 2007; Visto il regolamento (UE) n. 186 del 5 marzo 2013 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Salame Felino"; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n.526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Considerato che "ECEPA - Ente di Certificazione prodotti agro-alimentari" ha predisposto il piano di controllo per la denominazione "Salame Felino" conformemente allo schema tipo di controllo; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;
Decreta:
Art. 1
L'organismo denominato "ECEPA - Ente di Certificazione prodotti agro-alimentari" con sede in Piacenza, Strada dell'Anselma n. 5, e' autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione "Salame Felino", registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 186 del 5 marzo 2013.
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| Art. 2
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "ECEPA" del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
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| Art. 3
1. L'organismo autorizzato "ECEPA" non puo' modificare la denominazione e la compagine sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione "Salame Felino", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. L'organismo autorizzato "ECEPA" comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che potrebbero risultare oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
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| Art. 4
1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha validita' tre anni a decorre dalla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) n.186 del 5 marzo 2013. 2. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "ECEPA" restera' iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco. 3. Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n.526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare "ECEPA" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n.526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art.14, comma 9, della citata legge. 4. Nell'ambito del periodo di validita' della autorizzazione "ECEPA" e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
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| Art. 5
1. L'organismo autorizzato "ECEPA"comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Salame Felino" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. 2. L'organismo autorizzato "ECEPA" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. 3. L'organismo autorizzato "ECEPA" trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione "Salame Felino" a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art.14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
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| Art. 6
L'organismo autorizzato "ECEPA" e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore dalla data di entrata in vigore del Regolamento (UE) n.186 del 5 marzo 2013. Roma, 26 marzo 2013
Il direttore generale: La Torre
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