Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT |
DECRETO 6 marzo 2013 |
Annullamento d'ufficio della direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo. |
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IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI IL TURISMO E LO SPORT e IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la costituzione di un Istituto per il credito sportivo (d'ora in avanti, anche I.C.S.) con sede in Roma; Vista la legge 18 febbraio 1983, n. 50 che ha istituito il Fondo Patrimoniale conferito dal C.O.N.I.; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 161, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che ha abrogato la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, fatta eccezione per gli artt. 2, quarto comma, 3, settimo comma, e 5; Visto l'articolo 4, comma 14, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che recita: "l'Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito dello sport e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 151 del T.U.B. di cui al d.lgs. n. 385/1993. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, impartisce le necessarie direttive all'Istituto per il credito sportivo, al fine di adeguare il relativo Statuto ai compiti di cui al comma 191, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed autonomie locali, nonche' stabilendo le procedure ed i criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo Statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta salvo quanto previsto dall'art. 56, comma, 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385"; Vista la Direttiva del 14 dicembre 2004 emanata dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale sono state impartite all'Istituto per il credito sportivo le necessarie istruzioni per l'adeguamento dello Statuto in attuazione del succitato articolo 4, comma 14, della legge n. 350/2003; Visto il punto 2 della Direttiva, con il quale e' stata determinata una nuova individuazione delle componenti del patrimonio dell'Istituto, costituito dal Capitale, dal Fondo di riserva ordinaria e dalle Riserve Statutarie e Straordinarie, nonche' i punti 4, 8 e 11 dello stesso provvedimento; Vista la nota del 30 marzo 2005, con la quale il Presidente del C.O.N.I., in vista dell'approvazione del nuovo Statuto dell'I.C.S., ha comunicato al Presidente del medesimo Istituto di voler apportare ulteriori modifiche alla bozza di Statuto, consistenti nell'aumento da uno a due del numero dei propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione ed il diritto di veto del proprio rappresentante in seno al Comitato di gestione dei Fondi apportati; Vista la nota del 30 marzo 2005, con la quale il Presidente del C.O.N.I. ha trasmesso al Capo di Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali copia della citata lettera all'I.C.S.; Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione dell'I.C.S. del 31 marzo 2005, nel quale sono stati richiamati sia i succitati rilievi del C.O.N.I., sia le osservazioni della Banca d'Italia, che ha approvato i singoli articoli dello Statuto all'unanimita', ad eccezione degli artt. 18 e 26, approvati con il voto contrario di due consiglieri, limitatamente al solo contenuto del comma 3; Vista la nota del 14 aprile 2005 del Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con la quale la nota del 30 marzo 2005 del C.O.N.I. e' stata trasmessa alla Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport dello stesso dicastero; Vista la nota n. 389046 del 20 aprile 2005 della Banca d'Italia - Divisione vigilanza creditizia all'Istituto per il credito sportivo, con la quale - in relazione alle deliberazioni assunte il 31 marzo 2005 dal Consiglio di amministrazione in ordine ad alcune variazioni al testo dello Statuto precedentemente approvate - nell'evidenziare che lo Statuto proposto non contrastava con i principi di sana e prudente gestione: (i) comunica che, con separata nota, ha rilasciato il provvedimento di accertamento di propria competenza ai sensi dell'art.56 del d. lgs. 385/1993; (ii) rileva che, in base alla formulazione degli artt. 3, comma 6, e 31 dello Statuto, il Fondo ex lege n. 50/83, pari a € 507,7 mln, ed il Fondo di garanzia C.O.N.I., pari a € 1,3 mln, potranno essere computati nel patrimonio supplementare di vigilanza, quali "strumenti ibridi di patrimonializzazione", nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia. Cio' per l'importo che "restera' a disposizione dell'Istituto, ove si proceda come previsto dall'art. 36, comma 3, alla restituzione allo Stato di una quota del Fondo ex lege n. 50/83"; Vista la nota n. 389027 del 20 aprile 2005 della Banca d'Italia - Divisione vigilanza creditizia all'I.C.S., con la quale, ai sensi del citato art. 56 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e' stato accertato "che le modifiche apportate al testo statutario non contrastano con i principi di sana e prudente gestione"; Vista la nota dell'I.C.S. del 20 aprile 2005, con la quale sono state trasmesse al direttore generale del Dipartimento spettacolo dal vivo e sport del Ministero per i beni e le attivita' culturali copia della suddetta lettera della Banca d'Italia, con allegato il testo del nuovo Statuto; Vista la nota del 20 aprile 2005 del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attivita' culturali con la quale sono stati trasmessi al Capo di gabinetto dello stesso dicastero lo schema di decreto di approvazione dello Statuto dell'I.C.S. e la nota del direttore generale dell'Istituto del 20 aprile 2005; Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato il 4 agosto 2005, con il quale e' stato approvato lo Statuto dell'I.C.S.; Vista la nota del 10 agosto 2005 con la quale il Gabinetto del Ministro per i beni e le attivita' culturali ha trasmesso il suddetto provvedimento al direttore generale per lo Spettacolo dal vivo e lo sport del succitato Dicastero; Vista la nota del 18 agosto 2005 della direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con la quale il decreto datato 4 agosto 2005, corredato dallo Statuto dell'I.C.S., per la relativa registrazione e' stato trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio; Vista la registrazione del suddetto provvedimento da parte dell'Ufficio centrale del Bilancio del Ministero per i beni e le attivita' culturali in data 22 agosto 2005; Vista la nota del 25 agosto 2005 del direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con la quale e' stato trasmesso all'I.C.S. copia conforme all'originale del decreto di approvazione dello Statuto, con comunicazione dell'avvenuta registrazione all'Ufficio centrale di bilancio del Dicastero e di trasmissione del provvedimento alla Gazzetta Ufficiale per la relativa pubblicazione; Vista la nota del 30 agosto 2005 della direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con la quale il decreto di approvazione dello Statuto dell'I.C.S. e' stato inviato, in due copie, al Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 6 settembre 2005; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e, in particolare, l'art. 1, comma 19, lett. a) che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze in materia di sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del: 15 giugno 2006, con il quale le competenze in materia di sport sono state delegate al Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive; 4 agosto 2006 e successive modifiche, concernente l'istituzione della Struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive", posta alle dipendenze funzionali del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, e, in particolare, l'art. 1, comma 3, che fissa il termine di durata della struttura medesima al 30 settembre 2007, successivamente prorogato al 30 aprile 2008; 8 maggio 2008, concernente la delega di funzioni in materia di sport al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 13 giugno 2008, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport; 20 giugno 2008, concernente l'istituzione della Struttura di missione per lo sport, posta alle dipendenze funzionali del predetto Sottosegretario di Stato; 10 luglio 2008, concernente il conferimento dell'incarico di coordinatore della predetta Struttura, ai sensi dell'art.19, comma 4, del d.lgs. n.165/2001; 18 dicembre 2008, con il quale l'attivita' della Struttura di missione per lo sport e' stata prorogata; 22 gennaio 2009, con il quale l'incarico di coordinatore della Struttura di missione per lo sport, precedentemente conferito, e' stato prorogato sino al 31 dicembre 2009; 29 ottobre 2009, con il quale, nell'ambito delle modifiche delle strutture generali della Presidenza del Consiglio, e' stato istituito, quale struttura autonoma, l'Ufficio per lo sport; 2 febbraio 2010, con il quale al gia' coordinatore della Struttura di missione per lo sport, e' stato conferito l'incarico di Capo dell'Ufficio per lo Sport; Visto l'Atto di indirizzo per l'attivita' dell'I.C.S., emanato in data 9 aprile 2009 dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport e dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 2011, n. 207, contenente il Regolamento per l'adeguamento della disciplina di organizzazione dell'Istituto per il credito sportivo, a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2011, con il quale, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. a) del T.U.B., gli organi con funzioni di amministrazione e di controllo dell'Istituto sono stati sciolti, lo stesso e' stato sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria, e sono stati nominati Commissari straordinari, la cui attivita' e' stata prorogata per un periodo massimo di sei mesi, con successivo decreto del 28 dicembre 2012; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data: 16 novembre 2011, recante la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 30 dicembre 2011, con il quale e' stato conferito l'incarico di Capo Dipartimento per gli affari regionali, successivamente confermato in data 5 marzo 2012; 15 febbraio 2012, recante modifiche al D.P.C.M. 1 marzo 2011, e in particolare l'art. 1 comma 1 lettera b) che ha inserito l'Ufficio per lo Sport nel Dipartimento per gli affari regionali; 29 febbraio 2012, con il quale e' stato conferito l'incarico di coordinatore dell'Ufficio per lo sport del predetto Dipartimento; 21 giugno 2012, recante modifiche al D.P.C.M. 1 marzo 2011, con il quale e' stato istituito il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 27 giugno 2012, con il quale e' stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 1 ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la nota del 20 marzo 2012, pervenuta al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport il 23 marzo 2012, con la quale i Commissari straordinari hanno segnalato alle Amministrazioni vigilanti alcune risultanze emerse nell'ambito dell'attivita' accertativa per la revisione dello Statuto dell'Istituto, in ordine alla titolarita' del patrimonio ed ai criteri di distribuzione degli utili e di partecipazione al rimborso delle quote, previste nello Statuto vigente, che avrebbero potuto comportare un'attribuzione ai soggetti partecipanti di un valore delle quote non corrispondente agli apporti patrimoniali effettivamente corrisposti; Considerato che, a seguito alla predetta segnalazione e dell'impulso del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport sono state svolte, nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, articolate attivita' istruttorie e riunioni di coordinamento per esaminare, congiuntamente alle altre Amministrazioni vigilanti, le problematiche sollevate dai Commissari straordinari, al fine di individuare le piu' adeguate azioni da intraprendere; Viste altresi' le note in data: 6 aprile 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze con la quale, tenuto conto della competenza primaria della vigilanza sull'I.C.S. spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' stata segnalata l'opportunita' che, a titolo cautelativo ed in attesa di ulteriori provvedimenti da adottarsi per tutelare l'integrita' della componente pubblica del patrimonio dell'Istituto, si interrompesse la prescrizione dell'azione di ripetizione degli utili corrisposti ai partecipanti al capitale, in eccesso rispetto a quanto previsto dallo Statuto vigente al 4 agosto 2005; 16 aprile 2012 del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, trasmessa anche al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero per i beni e le attivita' culturali e alla Banca d'Italia, con cui i Commissari straordinari sono stati invitati a compiere gli atti interruttivi della prescrizione; 16 aprile 2012 dello predetto Dipartimento, con la quale e' stato richiesto al Ministro per i beni e le attivita' culturali di esprimere le valutazioni di competenza in ordine alla predetta azione cautelativa; 23 aprile 2012, con cui i Commissari straordinari hanno comunicato alle Amministrazioni vigilanti di aver provveduto, il 20 aprile 2012, a inviare le lettere interruttive della prescrizione, intimando l'immediata restituzione in favore dell'I.C.S., delle somme corrispondenti ai dividendi percepiti, con riferimento agli esercizi dal 2005 al 2010, maggiorate degli interessi legali dalla data del loro percepimento fino al saldo; 27 aprile 2012, con cui il menzionato Dipartimento ha trasmesso una richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato, in relazione alla sussistenza dei presupposti e alla legittimita' dell'esercizio, in via di autotutela, dei poteri di annullamento d'ufficio ovvero della revoca del D.M. 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell'I.C.S. con conseguente caducazione dello Statuto vigente e reviviscenza di quello precedente e della Direttiva del 14 dicembre 2004, nonche' in relazione ad eventuali altre azioni di tutela dell'interesse pubblico; 2 agosto 2012, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato, su conforme avviso del Comitato Consultivo dello stesso Organo legale, interpellato in considerazione della rilevanza e dei profili di massima e di novita' della questione, ha espresso il proprio parere sulle azioni da intraprendere in merito alla illegittimita' delle disposizioni contenute nella Direttiva e nello Statuto dell'I.C.S. in materia di patrimonio e di criteri di distribuzione degli utili, indicando come l'adozione di un provvedimento di annullamento, in via di autotutela, con effetti ex tunc, consenta, nel caso di specie, di soddisfare l'interesse pubblico al massimo grado; 7 agosto 2012, con la quale il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero per i beni e le attivita' culturali di far pervenire le osservazioni di rispettiva competenza sul parere espresso dall'Organo legale; 7 agosto 2012, con cui il predetto Dipartimento ha chiesto ai Commissari straordinari dell'I.C.S. di far conoscere, per quanto di competenza, osservazioni in merito al parere dell'Avvocatura Generale dello Stato; 14 settembre 2012, con la quale il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato di aderire alle conclusioni contenute nel citato parere dell'Avvocatura e, in particolare, di preferire la via dell'annullamento d'ufficio, rimettendo alle Amministrazioni vigilanti la valutazione delle soluzioni da adottare in concreto per assicurare la piena funzionalita' dell'ICS; 21 settembre 2012, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato di concordare sulle conclusioni contenute nella nota dell'Avvocatura del 2 agosto 2012; 26 settembre 2012, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali ha comunicato di concordare sulle conclusioni contenute nella predetta nota dell'Avvocatura del 2 agosto 2012; 26 settembre 2012, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport ha convocato, per il 2 ottobre 2012, una riunione tecnica di coordinamento tra le Amministrazioni vigilanti, al fine di intraprendere le iniziative da assumere, tenuto conto dell'orientamento formulato dall'Avvocatura Generale dello Stato; Considerati gli esiti della predetta riunione, nella quale i rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno concordato sulla necessita' e l'urgenza di procedere all'attivazione del procedimento per l'annullamento d'ufficio degli atti de quibus, al fine di soddisfare al massimo grado l'interesse pubblico al ripristino della legalita' e al ristoro della lesione patrimoniale subita; Rilevato, in particolare, che nella stessa riunione e' stato concordato di: agire, ai fini della migliore tutela dei diritti partecipativi e della trasparenza degli atti, attraverso un procedimento amministrativo ai sensi della legge n.241/1990, strettamente condiviso tra le Amministrazioni vigilanti che effettueranno una valutazione congiunta delle osservazioni formulate dai soggetti interessati e, segnatamente, da quelli che detengono quote di capitale; individuare il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport quale Amministrazione procedente; adottare con tempestivita' il provvedimento di annullamento; Vista la nota dell'11 ottobre 2012, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nel trasmettere il resoconto della riunione del 2 ottobre 2012 ha chiesto ai Ministeri vigilanti di far pervenire, entro e non oltre il 15 ottobre 2012, eventuali osservazioni su quanto concordato, comunicando di voler avviare immediatamente il procedimento di annullamento e conferire l'incarico di responsabile del procedimento al coordinatore dell'Ufficio per lo sport del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport; Rilevato che, nel predetto termine, non e' stata formulata alcuna osservazione da parte dei Ministeri interessati; Visto il provvedimento del 23 ottobre 2012 con il quale il Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentito il Ministro, ha conferito al coordinatore dell'Ufficio per lo sport del Dipartimento l'incarico di responsabile del procedimento per l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti de quibus; Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 8 novembre 2012, effettuata ai sensi dell'art.7 della legge n. 241/1990, con la quale l'Amministrazione procedente si e' riservata di concludere il procedimento entro i termini di legge, compatibilmente con le rilevanti attivita' istruttorie da svolgere, dei soggetti istituzionali interessati e della valenza degli interessi pubblici coinvolti; Viste le istanze del 5 e 6 dicembre 2012, inoltrate al responsabile del procedimento, con le quali e' stata richiesta la proroga di 30 giorni del termine di conclusione del procedimento, da parte di B.N.L., Dexia Crediop, Assicurazioni Generali, Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Banco di Sardegna, Unicredit, CONI Servizi; Vista la nota del 10 dicembre 2012, con la quale il responsabile del procedimento ha concesso la proroga richiesta, fissando il termine per la presentazione di memorie scritte e documenti alla data del 10 gennaio 2013; Viste le richieste di accesso avanzate in data 26 e 27 novembre 2012, rispettivamente da CONI Servizi spa, Dexia Crediop spa e B.N.L., nonche' le relative risultanze, come da verbali in data 3 dicembre e 19 dicembre 2012; Visto, in particolare, il verbale relativo all'accesso da parte di CONI Servizi spa del 3 dicembre 2012, nella parte in cui e' stata evidenziata la sussistenza di ulteriore documentazione oltre quella esibita sulla quale si riteneva tuttavia di dover svolgere approfondimenti in merito alla possibilita' di accesso; Vista la nota del 4 dicembre 2012, con la quale il responsabile del procedimento ha chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato idoneo parere sulla disponibilita' all'accesso, in fase endoprocedimentale, del parere da essa reso in data 2 agosto 2012; Vista la nota dell'Avvocatura Generale dello Stato del 12 dicembre 2012, con la quale l'Organo legale ha espresso, in via preventiva, parere favorevole al differimento dell'accesso al momento dell'adozione del provvedimento, ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. n. 200/1996; Vista la nota del 14 dicembre 2012, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, d'intesa con il responsabile del procedimento, ha acquisito l'assenso dei Ministeri vigilanti sul differimento dell'accesso al predetto parere; Vista la nota del responsabile del procedimento del 17 dicembre 2012 con cui e' stato confermato a CONI Servizi che l'accesso alla documentazione inerente il parere rilasciato dall'Avvocatura Generale dello Stato il 2 agosto 2012 e' differito al momento dell'adozione del provvedimento; Visti i verbali afferenti l'esercizio del diritto di accesso da parte di Dexia Crediop spa e B.N.L., redatti in data 19 dicembre 2012, nei quali e' stato comunicato che l'accesso veniva consentito a tutti gli atti di interesse, ad eccezione di quelli relativi alla documentazione inerente il parere rilasciato dall'Avvocatura Generale dello Stato, differito al momento dell'adozione del provvedimento, ai sensi della succitata norma; Rilevato che in data 28 dicembre 2012 e' stato presentato dalla Dexia Crediop spa ricorso al TAR Lazio avverso il differimento dell'accesso alla citata documentazione; Vista la nota del 9 gennaio 2013, con la quale il responsabile del procedimento, d'intesa con il Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport che ha informato in merito i Ministeri vigilanti, ha chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato di valutare se, in base alle argomentazioni svolte nel ricorso e, in particolare, di quanto evidenziato al punto 2, secondo capoverso, si dovesse riconsiderare il differimento; Vista la nota del 09 gennaio 2013, con la quale il responsabile del procedimento ha comunicato ai soggetti interessati che, a seguito del ricorso presentato, il termine di conclusione del procedimento veniva sospeso ex lege, in attesa di conoscere il parere richiesto all'Avvocatura Generale dello Stato sull'impugnativa; Vista la nota del 14 gennaio 2013, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sulla base di quanto proposto dal Responsabile del procedimento in pari data, ha convocato una riunione di coordinamento con i Ministeri vigilanti in data 21 gennaio 2013, al fine di esaminare le osservazioni pervenute dai soggetti interessati e le ulteriori connesse questioni anche procedurali, nonche' le bozze dei provvedimenti atti a concludere il procedimento; Considerato che nella suddetta riunione le Amministrazioni vigilanti hanno confermato l'esigenza di adottare il provvedimento di annullamento della Direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto di approvazione dello Statuto 4 agosto 2005; Esaminate le osservazioni e la documentazione trasmesse il 7 gennaio 2013 da Dexia Crediop, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, B.N.L., Intesa San Paolo S.p.a., Assicurazioni Generali e Banco di Sardegna; Esaminate le osservazioni trasmesse al responsabile del procedimento il 9 gennaio 2013 dai Commissari straordinari dell'I.C.S.; Vista la nota del 16 gennaio 2013, pervenuta al responsabile del procedimento il 21 gennaio 2013, con la quale l'Avvocatura Generale dello Stato ha reso il parere richiesto, comunicando che il differimento dell'accesso poteva essere confermato, anche in pendenza dell'impugnativa della Dexia Crediop spa; Vista la nota del 22 gennaio 2013 con la quale il responsabile del procedimento ha comunicato ai soggetti interessati che, a seguito del parere reso dall'Organo legale Stato, si confermava il differimento dell'accesso citato in precedenza; Vista la nota del 24 gennaio 2013, con cui il Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nel trasmettere il resoconto della riunione del 21 gennaio 2013, d'intesa con il responsabile del procedimento, ha chiesto ai Ministeri vigilanti di far pervenire le proprie eventuali osservazioni entro e non oltre il 28 gennaio 2013; Rilevato che, nel predetto termine, non e' stata formulata alcuna osservazione da parte dei Ministeri vigilanti; Vista la nota in data 25 gennaio 2013 con cui il Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nel prospettare specifiche considerazioni in merito alle valutazioni svolte dagli Istituti bancari e dai Commissari straordinari, d'intesa con il responsabile del procedimento, ha chiesto ai Ministeri vigilanti di esprimersi entro il termine del 28 gennaio 2013; Rilevato che, nel termine suindicato, non e' stata formulata alcuna osservazione da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 30 gennaio 2013 nella quale si evidenziano le ragioni, qui da intendersi integralmente trascritte, per le quali le osservazioni pervenute dagli istituti di credito interessati non appaiono persuasive; Viste le note del 1 febbraio 2013 con le quali il Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport ha convocato, per il 6 febbraio 2013, d'intesa con il responsabile del procedimento, una riunione di coordinamento tra le Amministrazioni interessate e ha trasmesso uno schema preliminare da esaminare ai fini dell'adozione del provvedimento; Viste le note del 6 febbraio 2013 con le quali il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per i beni e le attivita' culturali, hanno formulato sul predetto schema preliminare osservazioni di natura meramente redazionale; Vista la nota del 8 febbraio 2013, con la quale il Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport ha trasmesso il resoconto del riunione svolta in data 6 febbraio 2013, richiedendo ai Ministeri vigilanti, d'intesa con il responsabile del procedimento, di far pervenire eventuali ulteriori osservazioni entro e non oltre l'11 febbraio 2013; Rilevato che, nel predetto termine, non sono state formulate osservazioni da parte dei Ministeri vigilanti; Vista la nota del 12 febbraio 2013 con cui il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, ha trasmesso alle Autorita' competenti gli atti necessari ai fini dell'emanazione del provvedimento; Vista la nota del 12 febbraio 2013 con la quale il responsabile del procedimento ha comunicato ai soggetti interessati l'avvenuta conclusione delle attivita' istruttoria di propria competenza; Considerato che le osservazioni e la documentazione trasmesse da Dexia Crediop, Unicredit, Monte dei Paschi di Siena, B.N.L., Intesa San Paolo S.p.a., Assicurazioni Generali e Banco di Sardegna, non appaiono idonee a superare i rilievi di legittimita' relativi ai provvedimenti indicati nella comunicazione di avvio del procedimento atteso, in particolare, che: (i) il fondo istituito dalla legge n. 50/1983 e' qualificato espressamente da quest'ultima come elemento patrimoniale dell'istituto e non puo' essere pertanto assimilato al fondo speciale per la concessione di contributi negli interessi sui mutui o a non ben chiariti fondi di sovvenzionamento; (ii) la rideterminazione del fondo nella misura di 450 milioni di euro ad opera dell'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non assume rilievo in relazione alla legittimita' dei criteri di determinazione degli utili e alla legittimita' dell'attribuzione della titolarita' delle riserve patrimoniali in Capo esclusivo ai partecipanti al capitale; (iii) non viene fornito alcun elemento che consenta di non avvalorare la possibilita' di qualificare la riconfigurazione statutaria degli elementi patrimoniali in termini di aiuti di stato a favore dei partecipanti al capitale; d) che risultano infondate le deduzioni sull'asserita mancanza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 per procedere all'annullamento d'ufficio; Considerato che, nelle osservazioni fatte pervenire al responsabile del procedimento, i Commissari straordinari hanno sottolineato esclusivamente l'esigenza che, in caso di annullamento d'ufficio dei provvedimenti indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, venga rimosso e non piu' riprodotto l'art. 34 dello Statuto vigente, senza prendere posizione in ordine alla sussistenza nella fattispecie dei presupposti normativi per l'esercizio del potere di autotutela; Considerato che l'Avvocatura Generale dello Stato, il 2 agosto 2012, ha espresso l'avviso che gli atti oggetto del procedimento di autotutela sono illegittimi sotto una pluralita' di profili, con una motivazione in diritto cosi' riassumibile: la legge 24 dicembre 2004, n. 350 (art. 4, commi 14 e 191) ha indicato la necessita' di adeguamento dello Statuto per finalita' specifiche, che non includono la composizione del "Patrimonio" e in particolare l'estromissione dallo stesso dei "Fondi apportati" di nuova creazione, nonche' la modifica dei criteri di ripartizione degli utili, con conseguenze illegittimita' delle successive direttive e dello Statuto nella parte in cui introducono tali modifiche in assenza di una norma di rango primario; le modifiche di cui sopra appaiono comunque illogiche e irrazionali perche' non coerenti con le finalita' pubbliche che l'Istituto e' tenuto a perseguire, in quanto produttive in un notevole impatto economico negativo a danno del soggetto pubblico che ha apportato il numerario al capitale dell'Istituto in misura superiore a qualsiasi altro partecipante e tale da determinare una non comprensibile disparita' di trattamento rispetto agli altri partecipanti; la radicale riduzione della partecipazione ad utili e la preclusione al futuro riparto di riserve ai danni del soggetto pubblico conseguente all'adozione degli atti oggetto del presente procedimento integra un "aiuto di stato" a favore dei partecipanti privati all'Istituto che si giovano ingiustificatamente di risorse in gran parte statali, violando in particolare il criterio dell'"investitore privato avveduto" posto dalla giurisprudenza comunitaria, atteso che nessun investitore privato avrebbe mai effettuato un conferimento di entita' simile a quello operato negli anni da parte dello Stato nei confronti dell'Istituto, con una prospettiva reddituale quale quella conseguita dall'amministrazione nel caso di specie; Considerato che la motivazione in diritto espressa dall'Avvocatura Generale dello Stato nel citato parere del 2 agosto 2012 non e' superata dalle deduzioni svolte nell'ambito del presente procedimento dagli Istituti controinteressati e pertanto la medesima e' qui fatta propria e da intendersi integralmente richiamata; Ritenuto pertanto che la Direttiva del 14 dicembre 2004 e il decreto del 4 agosto 2005, piu' volte richiamati, sono illegittimi per: violazione di legge e, in particolare dell'art. 4, commi 14 e 191 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che dispone l'adeguamento dello Statuto a determinati fini, cosi' indicati: (i) possibilita' di concedere contributi per interessi sui mutui accordati per finalita' istituzionali con le disponibilita' di un fondo speciale; (ii) introduzione della rappresentanza negli organi dell'Istituto delle regioni ed autonomie locali; (iii) individuazione di procedure e criteri per la liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione dell'Istituto, non specificando lo stesso articolo la possibilita' dell'estromissione dal patrimonio dei Fondi apportati, ne' di poter disporre in ordine ai criteri di ripartizione degli utili; violazione di legge e, in particolare, dell'art. 107 T.F.U.E., in quanto la riduzione della partecipazione agli utili e la preclusione al riparto di riserve a danno del soggetto pubblico comportano una violazione dei principi comunitari in materia di aiuti di Stato, consentendo ingiustificatamente di devolvere le risorse, in gran parte statali, in favore dei partecipanti privati, cui e' stato riferito l'esclusivo riparto degli utili e della Riserva Ordinaria; eccesso di potere dei criteri stabiliti nella Direttiva in ordine al patrimonio ed alla ripartizione degli utili sotto i profili di illogicita', contraddittorieta' della motivazione e disparita' di trattamento, in quanto l'I.C.S. deve perseguire gli obiettivi con finalita' pubbliche, mentre la destinazione dei fondi di provenienza statale, gia' facenti parte del patrimonio ad una nuova componente, ha causato una disparita' di trattamento rispetto ai soggetti privati ed un ingiusto profitto dei partecipanti privati rispetto alla componente pubblica; eccesso di potere per aver i provvedimenti de quibus determinato lo squilibrio tra le posizioni dei soggetti pubblici e privati e causato una "deminutio patrimonii" a danno della parte pubblica, arrecando pregiudizio tanto nel riparto degli utili che nelle quote di partecipazione alle riserve in sede di liquidazione; Considerato in particolare che: l'adozione del provvedimento di annullamento in sede di autotutela, come conclude l'Avvocatura Generale dello Stato nel citato parere del 2 agosto 2012, e' lo strumento che meglio di altri soddisfa l'interesse pubblico al ripristino della legalita' e al ristoro della lesione patrimoniale subita, operando non solo per il futuro, ma consentendo anche la ripetizione di quanto indebitamente erogato ai partecipanti privati; il valore essenziale e fondamentale delle clausole illegittime riverbera sulla giuridica esistenza dei provvedimenti in questione, di talche' la loro conseguente caducazione totale; Considerato che l'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio: sussiste in quanto l'oggettivo squilibrio tra le posizioni dei soggetti pubblici e privati operanti nell'ambito dell'I.C.S. ha causato una "deminutio patrimonii" a danno della parte pubblica che, ove non corretto, comporta per il futuro un pregiudizio tanto in punto di riparto degli utili, quanto di partecipazione alle riserve in sede di liquidazione; e' attuale ed e' da ritenersi in re ipsa, atteso che e' necessario procedere alla ripetizione di indebite elargizioni di denaro pubblico e non soltanto ripristinare la legalita' violata; e' concreto per la gravita' del danno patito dall'Amministrazione e per il fatto che l'applicazione delle disposizioni illegittime provoca indebiti esborsi futuri, con conseguente aggravio rilevante per la finanza pubblica; in ogni caso, sussiste ed e' concreto in quanto i soggetti privati, partecipando in modo pressoche' esclusivo al riparto degli utili e, in futuro, della Riserva Ordinaria, si giovano ingiustificatamente di risorse statali di talche' l'Amministrazione e' tenuta, ai sensi dell'art. 107 TFUE e dell'art.15 del Regolamento n.1999/659/CE, ad intervenire al fine di evitare violazioni della normativa europea in tema di aiuti di stato; Considerato inoltre che: il danno patito dall'Amministrazione e' grave e prevale, in un complessivo bilanciamento degli interessi, sulle posizioni dei privati; i predetti soggetti privati, attesa la loro natura, erano o potevano essere pienamente consapevoli, oltre che delle illegittimita' degli atti oggetto del procedimento di autotutela, dei vantaggi patrimoniali derivanti dalle nuove disposizioni statutarie regolanti la struttura del Patrimonio dell'I.C.S. e pertanto non puo' configurarsi, pur nella considerazione del tempo trascorso, la tutela di posizioni individuali consolidatesi per effetto di provvedimenti illegittimi dai quali essi hanno ricavato e continuano a ricavare ingiusti profitti a danno della pubblica amministrazione; l'Amministrazione, non appena l'effettivo meccanismo applicato e' stato pienamente conosciuto dai soggetti vigilanti a seguito della nota dei Commissari straordinari del 20 marzo 2012, ha immediatamente chiesto la ripetizione di quanto erogato a titolo di utili e, successivamente, ha provveduto con tempestivita' e nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione di cui alla legge n.241/1990; Considerato infine che l'Istituto per il credito sportivo, di cui in data 19 ottobre 2012 e' stato emanato l'Atto di indirizzo per le attivita' 2012-2013, e' soggetto alle disposizioni normative vigenti in materia e, in particolare, a quelle previste dal decreto legislativo 01 settembre 1993, n.385 e successive modificazioni, in base alle quali deve assicurare l'ordinato svolgimento dei propri compiti istituzionali; Ritenuto di dover procedere, per le motivazioni in premessa, all'annullamento d'ufficio, in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, della Direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto di approvazione dello Statuto 4 agosto 2005, adottano il seguente
Decreto:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990, la Direttiva emanata in data 14 dicembre 2004 dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed il decreto di approvazione dello Statuto dell'Istituto per il credito sportivo emanato in data 4 agosto 2005 dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono annullati.
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| Art. 2
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato ai sensi di legge.
Roma, 6 marzo 2013
Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Gnudi Il Ministro per i beni e le attivita' culturali Ornaghi Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
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