Gazzetta n. 83 del 9 aprile 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE |
DECRETO 10 gennaio 2013 |
Riduzione della dotazione finanziaria del «Fondo Mecenati», istituito con decreto 12 novembre 2010. |
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IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza dei Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazione in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'altro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 con il quale al Ministro pro tempore e' stato delegato l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2008, con il quale, nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Centro di Responsabilita' 16 «Politiche giovanili e attivita' sportive» e' variato in Centro di Responsabilita' 16 «Gioventu'»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 ottobre 2009, che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della gioventu'; Visto l'art. 1, commi 72 e 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e dall'art. 2, comma 50 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che individua, quale finalita' cui sono destinate le risorse del «Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile», quella di «consentire ai soggetti di eta' inferiore a trentacinque anni di sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attivita' lavorativa svolta, ovvero sviluppare attivita' innovative e imprenditoriali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 con il quale il Prof. Andrea Riccardi e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con cui il precitato Ministro e' stato delegato tra l'altro ad esercitare le funzioni ed i compiti, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nelle materie concernenti le politiche giovanili; Visto il decreto del Ministro della gioventu' 12 novembre 2010, registrato dalla Corte dei conti al reg. 1 Fog. 202 in data 17 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2011, con il quale e' stato istituito, a valere sulle citate risorse di cui all'art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'art. 19-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e dall'art. 2, comma 50, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presso il Dipartimento della Gioventu' il «Fondo Mecenati» con una dotazione complessiva di 40 milioni di euro, finalizzato a cofinanziare progetti volti a promuovere, sostenere e sviluppare l'imprenditoria giovanile nonche' promuovere e sostenere il talento, l'innovativita' e la creativita' dei giovani di eta' inferiore ai 35 anni; Visto il decreto informatico n. 24178/2010 di assunzione di impegno di spesa di 40 milioni di euro a valere sul capitolo di spesa 892 del Centro di responsabilita' 16, «Gioventu'» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2010; Visto il decreto del capo Dipartimento della Gioventu' prot. n. 9/2011 del 24 giugno 2011 con cui sono stati approvati l'avviso pubblico recante la disciplina dei criteri e delle modalita' di accesso ai «Fondo Mecenati», l'Allegato 1 «Domanda di ammissione» e l'Allegato 2 «Linee guida per la predisposizione del progetto»; Considerato che il predetto avviso e' stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 153 del 4 luglio 2011 e, in forma integrale, sul sito del Ministro della gioventu' http://www.gioventu.gov.it/; Considerato che, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del predetto avviso, la prima «finestra» per la presentazione delle domande e' stata aperta dal 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per un periodo di tre mesi; Visto il decreto del capo Dipartimento della Gioventu' prot. n. 1/2012 del 19 gennaio 2012 con cui e' stato modificato il comma 3 dell'art. 6 del predetto avviso pubblico nonche' talune parti dell'Allegato 1 «Domanda di ammissione» e dell'Allegato 2 «Linee guida per la predisposizione del progetto», ove e' richiamato tale articolo; Dato atto che la predetta rettifica e' stata pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2012 e, in forma integrale, sul sito del Dipartimento della Gioventu' www.gioventu.gov.it; Visto il decreto del capo Dipartimento vicario della Gioventu' prot. n. 3/2012 del 9 maggio 2012 di istituzione della Commissione di valutazione dei progetti presentati a seguito della prima «finestra» aperta ai sensi dell'art. 15, comma 2, dell'avviso pubblico recante la disciplina dei criteri e delle modalita' di accesso al «Fondo Mecenati»; Considerato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventu', ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni, e' istituzionalmente deputata a funzioni di indirizzo e coordinamento e non e' dotata di una struttura amministrativa dimensionalmente adeguata alla gestione del «Fondo Mecenati»; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro della gioventu' 12 novembre 2010 che prevede che il Dipartimento affidi la gestione amministrativa, tecnica, finanziaria e contabile del suddetto Fondo ad un soggetto esterno, privato o pubblico, individuato, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, tra gli Enti Pubblici aventi specifica competenza nella materia, oppure, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, a societa' a capitale interamente detenuto da Amministrazioni dello Stato; Considerato che il medesimo art. 5, al comma 2, prevede - nel caso in cui la gestione del Fondo sia affidata a societa' a capitale interamente detenuto da Amministrazioni dello Stato - che i rapporti tra il Dipartimento ed il Gestore del Fondo siano regolati da un Disciplinare emanato dal Dipartimento e sottoscritto dal Gestore, nel quale siano contemplati necessariamente la quantificazione degli oneri di gestione annuali, oppure l'indicazione di parametri oggettivi per la toro definizione ex ente, nonche' l'obbligo, per il Gestore, di munirsi, ai fini del prelevamento dal «Fondo» degli oneri ad esso dovuti della preventiva autorizzazione del Dipartimento, rilasciata previo accertamento della regolare esecuzione degli obblighi assunti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2011, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012 che istituisce, nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il «Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale» in luogo delle soppresse strutture generali denominate «Dipartimento della Gioventu'» e «Ufficio Nazionale per il Servizio Civile»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012 recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», interamente sostitutivo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, ed in particolare I'art. 15, concernente il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale; Ritenuta l'opportunita' e la necessita', in linea con le contingenze finanziarie del bilancio pubblico, nonche' in considerazione dell'intervenuta modifica delle aree prioritarie di intervento in tema di politiche giovanili ed anche del sopravvenire di un nuovo programma di Governo, di rimodulare e rideterminare la finalizzazione delle risorse di cui all'art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e dall'art. 2, comma 50 della legge 23 dicembre 2009, n. 191; Considerato che la rimodulazione di cui al presente decreto non comporta pregiudizio alcuno per i soggetti che hanno proposto domanda di co-finanziamento in relazione all'avviso pubblico recante la disciplina dei criteri e delle modalita' di accesso al «Fondo Mecenati», prima «finestra», atteso che la rimodulazione stessa consente comunque di assicurare il co-finanziamento agli aggiudicatari; Visto il Disciplinare sottoscritto in data 13 settembre 2012 tra il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale e la Societa', a capitale interamente detenuto dallo Stato, «CONSAP»; Considerato che all'esito dei lavori della Commissione di valutazione dei progetti presentati a seguito della prima «finestra» aperta ai sensi dell'art. 15, comma 2, dell'avviso pubblico, istituita con decreto del capo Dipartimento vicario della Gioventu' prot. n. 3/2012 del 9 maggio 2012, risultano aggiudicatari i progetti per un valore complessivo di € 3.708.000,00; Ritenuto inoltre che uno dei proponenti ha sollevato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura notificata allo stesso tramite lettera raccomandata in data 11 giugno 2012, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'avviso pubblico e dell'art. 2, commi 3 e 4, del decreto del capo Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale di approvazione dei progetti aggiudicatari del co-finanziamento pubblico; Ritenuto altresi' che, in caso di esito favorevole al ricorrente del contenzioso in essere, allo stesso andrebbe assicurato il co-finanziamento dell'iniziativa progettuale proposta, per un importo di euro 548.460,00; Ritenuto invece che, per quanto concerne gli altri soggetti proponenti esclusi dal co-finanziamento, sono decorsi i termini di impugnativa decorrenti dalla notifica di esclusione del beneficio; Considerato che l'art. 9 del citato Disciplinare sottoscritto in data 13 settembre 2012 tra il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile e «CONSAP», il cui decreto di approvazione risulta vistato dagli organi di controllo in data 8 ottobre 2012 n. 2955, recante «Spese di funzionamento e oneri di gestione», prevede a favore del citato Gestore, di cui all'art. 5 del decreto 12 novembre 2010, il rimborso di costi variabili sulla base di parametri, quali esemplificativamente la complessita' e la durata dei progetti da gestire, non quantificabili ex ante, ma che comunque i costi stessi non possono eccedere l'importo di € 250.000,00, oltre IVA, (come quantificabile ai sensi del comma 1-ter dell'art. 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, come modificato dall'art. 1, comma 480, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), per anno; Ritenuto che i progetti ammessi al finanziamento nell'ambito della prima «finestra» hanno durata non superiore a 36 mesi e che pertanto l'attivita' gestoria di cui al punto precedente, anche in considerazione agli adempimenti di legge successivi alla conclusione dei progetti, non potra' aver durata superiore ai quattro anni; Ritenuto pertanto di accantonare cautelativamente, per oneri di gestione, al momento, euro 305.000,00 in ragione d'anno, per un totale di euro 1.220.000,00, salve eventuali future economie, di cui verra' richiesto il rimborso al Gestore a favore del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla conclusione definitiva delle attivita' demandate, ai sensi dell'art. 10 del piu' volte citato «Disciplinare»;
Decreta:
Art. 1 Modifiche al D.M. 12 novembre 2010
1. L'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 12 novembre 2010 e' modificato come segue: le parole «con una dotazione di 40 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di euro 5.476.460,00».
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| Art. 2 Disposizioni attuative
1. A seguito della registrazione del presente decreto da parte dei preposti organi di controllo, il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale provvede a richiedere al Gestore, di cui all'art. 5 del decreto 12 novembre 2010, il rimborso delle economie del Fondo Mecenati, gia' oggi quantificabili nella misura minima di euro 34.523.540,00, salva successiva richiesta delle ulteriori economie definitive al termine delle attivita' gestorie. 2. Di seguito alla richiesta di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 12 novembre 2010, nonche' dell'art. 13, comma 3, del Disciplinare in data 13 settembre 2012 sottoscritto tra il Dipartimento della Gioventu' e del Servizio civile nazionale ed il Gestore, «il soggetto Gestore del Fondo di cui all'art. 5 provvede entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del Dipartimento alla restituzione delle relative giacenze, mediante versamento delle stesse sulla contabilita' speciale n. 35022330 intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale 80188230587 - IBAN: IT49J0100003245350200022330 - indicando nella disposizione del bonifico il codice fiscale del versante e la seguente causale: «Restituzione economie di spesa risultanti dalla gestione del Fondo di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012». 3. Al fine di assicurare il rispetto della finalizzazione di legge di cui all'art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'art. 19-bis, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e dall'art. 2, comma 50 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo n. 303 del 1999, le risorse di cui al comma precedente rimborsate dal Gestore sono riassegnate, nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al capitolo 892 del Centro di Responsabilita' 16, denominato: «Somma occorrente per l'istituzione dei Fondi previsti dalle lettere A, B e C dell'art. 1, commi 72 e 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 247»; 4. A seguito dell'ultimazione dei progetti, il Gestore di cui all'art. 5 del decreto 12 novembre 2010, provvede, con le medesime modalita' di cui al comma precedente, alla restituzione delle economie definitive dell'intervento, detratti gli oneri di gestione ad esso spettanti.
Roma, 10 gennaio 2013
Il Ministro: Riccardi Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 170
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