IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariati ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011 con il quale e' stato prorogato, da ultimo, lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2012 in relazione agli eventi sismici del 15 dicembre 2009; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, 18 giugno 2010, n. 3882 e 28 gennaio 2011, n. 3920; Visto l'art. 67-sexies, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 recante «misure per la crescita del Paese»; Viste la leggi della Regione Umbria 9 dicembre 2011, n. 17 e 20 dicembre 2012, n. 26; Vista la legge della Regione Umbria 8 febbraio 2013, n. 3, recante norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009; Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61 ed in particolare l'art. 3 con cui vengono definiti i programmi integrati di recupero (P.I.R.) su centri storici e su centri e nuclei urbani rurali; Vista la nota prot. RIA/0058784 del 17 agosto 2012, con cui il Dipartimento della protezione civile ha richiesto al Presidente della Regione Umbria, commissario delegato per l'emergenza in questione, la trasmissione di una proposta relativa alla predisposizione del piano di rientro nell'ordinario; Vista la nota n. 0146269 del 3 ottobre 2012 con cui il Presidente della Regione Umbria -Commissario delegato ha trasmesso le informazioni e gli elementi necessari ai fini dell'adozione della presente ordinanza; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100 con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Acquisita l'intesa della Regione Umbria;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Umbria e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto dell'emergenza determinata dai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009. 2. Per i fini di cui al comma 1, il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. (Programmi Integrati di Recupero) e risorse finanziarie della Regione Umbria e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza, ed all'erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, sulla base dei criteri di priorita' stabiliti dall'art. 67-sexies, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 assicurando procedure e termini che consentano il rapido rientro nelle abitazioni. Il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria provvede altresi' alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate alla Regione Umbria. 3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della Regione, commissario delegato, provvede entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire al dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con il relativo quadro economico. 4. Il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione Umbria nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5427 che viene intestata al Presidente della Regione Umbria per ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' in correlazione con il crono programma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto dirigente e' tenuto a relazionare ai Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 6. Nella contabilita' speciale di cui al comma 5 confluiscono anche le risorse della accisa regionale di cui all'art. 2 della legge regionale n. 17 del 9 dicembre 2011 come modificato dalla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 26 nonche', per le finalita' di cui al secondo periodo del comma 2, le risorse di cui all'art. 67- sexies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5 residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa e a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne verifica la corrispondenza alle finalita' sopra indicate. 8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 7 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Umbria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con cadenza semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione dei interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza. 11. Il dirigente del Servizio ricostruzione edifici privati, P.I.R. e risorse finanziarie della Regione Umbria, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 2013
Il capo del dipartimento: Gabrielli
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