Gazzetta n. 82 del 8 aprile 2013 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti - Recepimento della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG.


La Commissione europea ha modificato le ipotesi di calcolo del tasso effettivo globale previste dall'allegato I alla direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai consumatori (cfr. direttiva 2011/90/UE, adottata in applicazione dell'art. 19, paragrafo 5, della direttiva 2008/48/CE).
L'art. 121, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico bancario o TUB) e l'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Presidente del CICR 3 febbraio 2011, n. 117, affidano alla Banca d'Italia il compito di disciplinare le modalita' di calcolo del TAEG in conformita' della direttiva 2008/48/CE.
Con il presente provvedimento si da' attuazione alla citata direttiva della Commissione europea 2011/90/UE. A tal fine:
gli allegati 5B e 5C al provvedimento della Banca d'Italia 29 luglio 2009 recante Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti sono sostituiti con un unico allegato, accluso al presente provvedimento (che viene numerato 5B). Tutti i riferimenti contenuti nel provvedimento 29 luglio 2009 agli allegati 5B e 5C saranno da intendersi come riferiti al nuovo allegato 5B;
per quanto riguarda le aperture di credito: i) verra' pubblicizzato un unico TAEG, calcolato in conformita' del paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009 e del nuovo allegato 5B; ii) in deroga a quanto previsto dal paragrafo 4.2.4 della sezione VII del provvedimento 29 luglio 2009, ai fini del calcolo del TAEG continuano a essere inclusi i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonche' i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito.
La direttiva non lascia discrezionalita' agli Stati membri ai fini dell'attuazione. Ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 8, comma 1, del regolamento 24 marzo 2010, contenente la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia, non si e' proceduto a effettuare analisi di impatto formalizzate ne' consultazione pubblica.
Gli intermediari si adeguano alle disposizioni del presente provvedimento entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Ai fini dell'applicazione delle nuove modalita' di calcolo del TAEG, utili indicazioni sono contenute nel paragrafo 4 delle Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the annual percentage rate of charge pubblicate dalla Commissione europea. (1)
Il presente provvedimento sara' pubblicato, come di consueto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino di Vigilanza e sul sito internet: www.bancaditalia.it.
Roma, 28 marzo 2013

Il Governatore: Visco

(1) Consultabili in
http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/guidelines_consumer_cre
dit_directive_swd2012_128_en.pdf.
 
Allegato 5B

TAEG per i contratti di credito ai consumatori

I. L'equazione di base, da cui risulta il TAEG, esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese, vale a dire:
Parte di provvedimento in formato grafico

Osservazioni: a) Le somme versate da entrambe le parti in vari momenti non sono
necessariamente dello stesso importo, ne' sono versate
necessariamente ad intervalli eguali. b) La data iniziale e' quella del primo utilizzo. c) Gli intervalli di tempo intercorrenti tra le date utilizzate nei
calcoli sono espressi in anni o frazioni di anno. Si assume che un
anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni
bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei
quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a
prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno. d) Il risultato del calcolo e' espresso almeno fino alla prima cifra
decimale. Se la cifra decimale seguente e' superiore o uguale a 5,
la cifra del primo decimale e' aumentata di uno. e) E' possibile riscrivere l'equazione ricorrendo ad una sola
sommatoria e utilizzando la nozione di flussi (Ak) che saranno
positivi o negativi, vale a dire rispettivamente pagati o
percepiti nei periodi da 1 a n, ed espressi in anni, ovvero:
Parte di provvedimento in formato grafico


dove S e' il saldo dei flussi attualizzati e il cui valore sara'
pari a zero se si desidera conservare l'equivalenza dei flussi.
II. Ulteriori ipotesi per il calcolo del TAEG: a) se un contratto di credito lascia al consumatore liberta' di
utilizzo, si presuppone che l'importo totale del credito sia
utilizzato immediatamente e per intero; b) se un contratto di credito lascia al consumatore liberta' di
utilizzo in generale, ma prevede tra le diverse modalita' di
utilizzo una limitazione per quanto riguarda l'importo e il
periodo di tempo, si presuppone che l'importo del credito sia
utilizzato alla data piu' vicina nel tempo tra quelle previste nel
contratto e conformemente a detti limiti di utilizzo; c) se un contratto di credito prevede diverse modalita' di utilizzo
con spese o tassi debitori diversi, si presuppone che l'importo
totale del credito sia prelevato con la spesa e il tasso debitore
piu' elevati applicati alla modalita' di utilizzo piu' comunemente
impiegata nel quadro di detto tipo di contratto di credito; d) in caso di apertura di credito, si presuppone che l'importo totale
del credito sia prelevato per intero e per l'intera durata del
contratto di credito. Se la durata dell'apertura di credito non e'
nota, il tasso annuo effettivo globale e' calcolato in base
all'assunto che la durata del credito sia di tre mesi; e) nel caso di un contratto di credito a durata indeterminata diverso
da un'apertura di credito, si presume che:
i) il credito sia fornito per un periodo di un anno a decorrere
dalla data del primo utilizzo e che il pagamento definitivo da
parte del consumatore estingua il saldo per capitale, interessi
e altri eventuali oneri;
ii) il capitale sia rimborsato dal consumatore in rate mensili
di uguale importo, a partire da un mese dalla data del primo
utilizzo. Tuttavia, nei casi in cui il capitale puo' essere
rimborsato solo per intero, in un unico versamento, entro ogni
termine di pagamento, si presuppone che i successivi prelievi e
rimborsi dell'intero capitale da parte del consumatore siano
effettuati nel corso di un anno. Gli interessi e gli altri oneri
sono applicati in conformita' a tali prelievi e rimborsi del
capitale e secondo le disposizioni del contratto di credito.
Ai fini della presente lettera, un contratto di credito a durata
indeterminata e' un contratto di credito senza durata fissa
comprendente crediti che devono essere rimborsati per intero entro
o dopo un dato termine ma, una volta rimborsati, sono disponibili
per un altro utilizzo; f) nel caso dei contratti di credito diversi dalle aperture di
credito e dai crediti a durata indeterminata, di cui alle ipotesi
delle lettere d) ed e):
i) se la data o l'importo del rimborso del capitale che il
consumatore deve effettuare non possono essere determinati, il
rimborso si considera effettuato alla data piu' vicina nel tempo
tra quelle previste nel contratto di credito e per l'importo
piu' basso tra quelli previsti dal contratto di credito;
ii) se la data della conclusione dell'accordo di credito non e'
nota, si considera che la data del primo utilizzo sia quella cui
corrisponde l'intervallo piu' breve tra tale data e quella del
primo pagamento che deve essere effettuato dal consumatore; g) se la data o l'importo di un pagamento che il consumatore deve
effettuare non possono essere determinati in base al contratto di
credito o alle ipotesi delle lettere d), e) o f), si considera che
il pagamento sia effettuato conformemente alle date e alle
condizioni stabilite dal creditore e, se queste non sono note:
i) gli interessi sono pagati insieme ai rimborsi del capitale;
ii) una spesa diversa dagli interessi espressa come somma unica
e' pagata alla data di conclusione dell'accordo di credito;
iii) le spese diverse dagli interessi espresse come piu'
pagamenti sono pagate a intervalli regolari, iniziando dalla
data del primo rimborso del capitale e, se l'importo di tali
pagamenti non e' noto, si considera che siano di uguale importo;
iv) il pagamento finale estingue il saldo per capitale,
interessi e altri eventuali oneri; h) se il limite massimo del credito non e' stato ancora convenuto, si
considera che sia fissato a 1.500 euro; i) se sono offerti tassi di interesse e spese diversi per un periodo
o un importo limitati, si presuppone che il tasso d'interesse e le
spese siano quelli piu' elevati per l'intera durata del contratto
di credito; l) nel caso dei contratti di credito per cui e' pattuito un tasso
d'interesse fisso per il periodo iniziale, al termine del quale e'
fissato un nuovo tasso d'interesse, successivamente adeguato
periodicamente in base a un indicatore convenuto, il calcolo del
TAEG si basa sull'assunto che, al termine del periodo di
applicazione del tasso d'interesse fisso, il nuovo tasso
d'interesse sia identico a quello vigente al momento del calcolo
del TAEG, in base al valore dell'indicatore convenuto in quel
momento.

 
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