Gazzetta n. 81 del 6 aprile 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DIRETTIVA 26 marzo 2013 |
Finanziamenti per interventi di edilizia scolastica - fondi immobiliari. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante "Norme per l'edilizia scolastica"; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed, in particolare, l'art. 53, recante norme in materia di modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell'efficienza degli usi finali di energia; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" ed, in particolare, l'art. 11 dal comma 4 al comma 4-octies; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare, l'art. 4; Viste le priorita' politiche del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca contenute nell'Atto di Indirizzo per l'anno 2013 ed, in particolare, quella concernente "implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole" che impegna il Ministero nella promozione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti, nonche' di costruzione di nuovi edifici scolastici; Dato atto che, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono iscritti, per l'e.f. 2013, i capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 denominati "Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole" e che negli stessi sono iscritte, fra l'altro, risorse, quali "residui di lettera F" provenienti dall'esercizio finanziario 2012, destinate all'edilizia scolastica ed utilizzabili per le finalita' di cui alla presente direttiva; Considerata la necessita' degli Enti locali e delle Regioni di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili ed accoglienti, in un contesto di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico in linea con l'innovazione della didattica, con la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' l'esigenza di innalzare il livello di sicurezza degli edifici e di migliorarne la gestione energetica attraverso l'efficientamento dei consumi e la conseguente riduzione dei costi energetici; Ritenuta l'esigenza di favorire, nelle more della costituzione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui al prefato art. 11, il tempestivo avvio e la realizzazione delle suindicate attivita' da parte delle competenti Amministrazioni, al fine di consentire all'utenza scolastica interessata il miglior esercizio del diritto allo studio in ambienti idonei, sicuri e rispondenti alle piu' attuali esigenze della didattica; Considerata, inoltre, l'opportunita', nell'ottica della massimizzazione delle risorse disponibili per detti scopi, di incoraggiare un'adeguata compartecipazione finanziaria da parte delle Amministrazione competenti anche con l'adozione di strumenti finanziari di carattere innovativo come, in particolare, i fondi immobiliari, in cui far confluire, per un effetto moltiplicatore e sinergico delle stesse, risorse pubbliche e private; Valutata, infine, l'opportunita', di promuovere iniziative, a carattere sperimentale, di concreto utilizzo di tali strumenti;
E m a n a la seguente direttiva:
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse integralmente richiamate nel presente dispositivo, la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio provvede ad assegnare agli Enti locali e alle Regioni, nel limite complessivo di euro 38 milioni a valere sulle risorse iscritte quali residui di stanziamento ai sensi dell'art. 275 comma 1 lettera f) del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 nei capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 dello stato di previsione di questo Ministero, secondo le modalita' sotto indicate ed entro i limiti della presente direttiva, appositi contributi dedicati a cofinanziare interventi di edilizia scolastica, come di seguito specificati, da realizzarsi tramite lo strumento del fondo immobiliare. 2. Sono ammessi ai contributi gli interventi finalizzati alla rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, destinato all'istruzione statale, comprensivi anche di interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzarsi attraverso lo strumento del fondo immobiliare, costituito da una Societa' di Gestione del Risparmio appositamente individuata dall'Ente locale o dalla Regione con procedure ad evidenza pubblica, a cui saranno conferiti e/o apportati immobili da valorizzare, aree pubbliche per nuove costruzioni ed ogni eventuale ulteriore cofinanziamento. 3. Ai fini dell'accesso ai suddetti contributi, a pena di decadenza, gli Enti locali/Regioni devono presentare espressa richiesta, sottoscritta dal rispettivo rappresentante legale - esclusivamente all'indirizzo di PEC: dppr@postacert.istruzione.it - entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, specificando l'importo del contributo richiesto ed inviando il modello di protocollo di intesa, allegato A, debitamente compilato, nel quale dovranno essere espressamente indicati gli interventi da realizzare ed il relativo costo totale. 4. Il contributo e' concesso secondo lo stretto ordine cronologico di ricevimento delle richieste, come risultante dalla data e dall'orario della PEC, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per le finalita' di cui alla presente direttiva e, per ciascun Ente locale/Regione, non puo' eccedere il 25% del costo totale previsto per la realizzazione degli interventi ne' essere superiore a quanto richiesto e, comunque, superare l'importo complessivo di 5 milioni di euro. 5. Gli Enti locali e le Regioni che, a fronte di quanto indicato nei precedenti commi, hanno titolo al contributo, dovranno successivamente sottoscrivere con il MIUR, nel termine che sara' loro rispettivamente comunicato, il modello di protocollo di intesa di cui al precedente comma 3, vincolandosi in tal modo formalmente all'osservanza degli impegni in esso contenuti.
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. Successivamente, con proprio decreto, pubblicato sul sito INTERNET www.istruzione.it, il Direttore generale per la politica finanziaria ed il bilancio indica agli Enti locali e alle Regioni, che hanno sottoscritto i protocolli di intesa di cui al precedente art. 1, termini e modalita' per l'effettiva assegnazione ed erogazione dei contributi di cui alla presente direttiva. Roma, 26 marzo 2013
Il Ministro: Profumo
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