Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2013 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2, 3, comma secondo, 76, 87, 97, 113 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 18 giungo 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante: «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Considerato che le disposizioni gia' contenute nell'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, costituiscono principio fondamentale della normativa in materia di trasparenza dell'azione amministrativa che appare opportuno estendere, in via generale, anche agli altri obblighi di pubblicazione previsti nel presente decreto;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2013;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Acquisito il parere in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 281 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Principio generale di trasparenza

1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialita', buon andamento, responsabilita', efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrita' e lealta' nel servizio alla nazione. Essa e' condizione di garanzia delle liberta' individuali e collettive, nonche' dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
3. Le disposizioni del presente decreto, nonche' le norme di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresi' esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 2 della Costituzione:
«Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di
solidarieta' politica, economica e sociale.»
Si riporta il testo dell'articolo 3, secondo comma,
della Costituzione:
«Art. 3.
(Omissis).
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
Si riporta il testo dell'articolo 97 della
Costituzione:
«Art. 97. I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere
di competenza, le attribuzioni e le responsabilita' proprie
dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
Si riporta il testo dell'articolo 113 della
Costituzione:
«Art. 113. Contro gli atti della pubblica
amministrazione e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale
dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi
di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non puo' essere esclusa o
limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione
possono annullare gli atti della pubblica amministrazione
nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.».
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 35 e 36,
della legge 6 novembre 2012, n. 190:
«Art. 1.
(Omissis).
35. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione
delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione
di nuove forme di pubblicita', nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che
prevedono obblighi di pubblicita' a carico delle
amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicita' sia in ordine
all'uso delle risorse pubbliche sia in ordine allo
svolgimento e ai risultati delle funzioni amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicita' di dati
relativi ai titolari di incarichi politici, di carattere
elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo
politico, di livello statale, regionale e locale. Le
dichiarazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui
alla lettera a) devono concernere almeno la situazione
patrimoniale complessiva del titolare al momento
dell'assunzione della carica, la titolarita' di imprese, le
partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado di parentela, nonche' tutti i
compensi cui da' diritto l'assunzione della carica;
d) ampliamento delle ipotesi di pubblicita', mediante
pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni
relative ai titolari degli incarichi dirigenziali nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sia con riferimento a quelli che comportano
funzioni di amministrazione e gestione, sia con riferimento
agli incarichi di responsabilita' degli uffici di diretta
collaborazione;
e) definizione di categorie di informazioni che le
amministrazioni devono pubblicare e delle modalita' di
elaborazione dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e
le informazioni di cui al presente comma anche in formato
elettronico elaborabile e in formati di dati aperti. Per
formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati
resi disponibili e fruibili on line in formati non
proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio
riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione
senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione
diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne
l'integrita';
g) individuazione, anche mediante integrazione e
coordinamento della disciplina vigente, della durata e dei
termini di aggiornamento per ciascuna pubblicazione
obbligatoria;
h) individuazione, anche mediante revisione e
integrazione della disciplina vigente, delle
responsabilita' e delle sanzioni per il mancato, ritardato
o inesatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.
36. Le disposizioni di cui al decreto legislativo
adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione
del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle
amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza,
prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva
amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e costituiscono altresi'
esercizio della funzione di coordinamento informativo
statistico e informatico dei dati dell'amministrazione
statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione.».
La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di acceso ai
documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
La legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'
nonche' in materia di processo civile) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2009, n. 140.
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell'amministrazione digitale) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112.
Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 8, del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150:
«Art. 11.
(Omissis).
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile
accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i
dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile
delle funzioni di misurazione della performance di cui
all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente
modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.».
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n.
174.
Si riporta l'articolo 18 del decreto legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012, n. 134:
«Art. 18. (Amministrazione aperta)
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi,
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione
dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti,
imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di
qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono
soggetti alla pubblicita' sulla rete internet, ai sensi del
presente articolo e secondo il principio di accessibilita'
totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27
ottobre 2009, n. 150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni
diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito
internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome
dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati
fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base
dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o
dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo; e) la modalita' seguita per
l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto
selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonche'
al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o
servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate,
con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito
dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito»
di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che
devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai
motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne
consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi
dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
4. Le disposizioni del presente articolo costituiscono
diretta attuazione dei principi di legalita', buon
andamento e imparzialita' sanciti dall'articolo 97 della
Costituzione, e ad esse si conformano entro il 31 dicembre
2012, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere g), h),
l), m), r) della Costituzione, tutte le pubbliche
amministrazioni centrali, regionali e locali, le aziende
speciali e le societa' in house delle pubbliche
amministrazioni. Le regioni ad autonomia speciale vi si
conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni
dei rispettivi Statuti.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni
di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del
presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del
presente articolo costituisce condizione legale di
efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed
attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro
nel corso dell'anno solare previste dal comma 1, e la sua
eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio
dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria
diretta responsabilita' amministrativa, patrimoniale e
contabile per l'indebita concessione o attribuzione del
beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata
pubblicazione e' altresi' rilevabile dal destinatario della
prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro
abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno
da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi
dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. Restano fermi l'articolo 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241, i decreti legislativi 7 marzo 2005, n. 82, 12
aprile 2006, n. 163 e 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo
8 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 e le ulteriori
disposizioni in materia di pubblicita'. Ai pagamenti
obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai
connessi trattamenti previdenziali e contributivi si
applicano le disposizioni ad essi proprie. Il Governo, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, e' autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre
2012, previo parere della Conferenza unificata, un
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, volto a coordinare le predette
disposizioni con il presente articolo ed a disciplinare le
modalita' di pubblicazione dei dati di cui ai commi
precedenti anche sul portale nazionale della trasparenza di
cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Lo
stesso regolamento potra' altresi' disciplinare le
modalita' di attuazione del presente articolo in ordine ai
pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralita'
di soggetti sulla base del medesimo titolo.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
«Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici).
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 117, secondo comma,
lett. m) ed r) della Costituzione:
«Art. 117.
(Omissis).
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
(Omissis).
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
(Omissis).».
 
Allegato

1. Struttura delle informazioni sui siti istituzionali.


La sezione dei siti istituzionali denominata "Amministrazione
trasparente" deve essere organizzata in sotto-sezioni all'interno
delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni
e i dati previsti dal presente decreto. Le sotto-sezioni di primo
e secondo livello e i relativi contenuti sono indicati nella
Tabella 1. Le sotto-sezioni devono essere denominate
esattamente come indicato in Tabella 1.

|=======================|============================|==============| | Denominazione | Denominazione | Contenuti | | sotto-sezione | sotto-sezione | (riferimento | | 1 livello | 2 livello | al decreto) | |=======================|============================|==============| | |Programma per la Trasparenza|Art. 10, c. 8,| | |e l'Integrita' |lett. a | | Disposizioni generali |----------------------------|--------------| | |Atti generali |Art. 12, | | | |c. 1,2 | | |----------------------------|--------------| | |Oneri informativi per |Art. 34, | | |cittadini e imprese |c. 1,2 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Organi di indirizzo |Art. 13, c. 1,| | |politico-amministrativo |lett. a | | | |--------------| | | |Art. 14 | | |----------------------------|--------------| | |Sanzioni per mancata |Art. 47 | | |comunicazione dei dati | | | Organizzazione |----------------------------|--------------| | |Rendiconti gruppi consiliari|Art. 28, c. 1 | | |regionali/provinciali | | | |----------------------------|--------------| | |Articolazione degli uffici |Art. 13, c. 1,| | | |lett. b, c | | |----------------------------|--------------| | |Telefono e posta elettronica|Art. 13, c. 1,| | | |lett. d | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Consulenti | |Art. 15, | | e collaboratori | |c. 1,2 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Incarichi amministrativi |Art. 15, | | |di vertice |c. 1,2 | | | |--------------| | | |Art. 41, | | | |c. 2, 3 | | |----------------------------|--------------| | |Dirigenti |Art. 10, c. 8,| | | |lett. d | | | |--------------| | | |Art. 15, | | | |c. 1,2,5 | | | |--------------| | | |Art. 41, | | | |c. 2, 3 | | |----------------------------|--------------| | |Posizioni organizzative |Art. 10, c. 8,| | | |lett. d | | |----------------------------|--------------| | |Dotazione organica |Art. 16, | | | |c. 1,2 | | Personale |----------------------------|--------------| | |Personale non a tempo |Art. 17, | | |indeterminato |c. 1,2 | | |----------------------------|--------------| | |Tassi di assenza |Art. 16, c. 3 | | |----------------------------|--------------| | |Incarichi conferiti e |Art. 18, c. 1 | | |autorizzati ai dipendenti | | | |----------------------------|--------------| | |Contrattazione collettiva |Art. 21, c. 1 | | |----------------------------|--------------| | |Contrattazione integrativa |Art. 21, c. 2 | | |----------------------------|--------------| | |OIV |Art. 10, c. 8,| | | |lett. c | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Bandi di concorso | |Art. 19 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Piano della Performance |Art. 10, c. 8,| | | |lett. b | | |----------------------------|--------------| | |Relazione sulla Performance |Art. 10, c. 8,| | | |lett. b | | Performance |----------------------------|--------------| | |Ammontare complessivo |Art. 20, c. 1 | | |dei premi | | | |----------------------------|--------------| | |Dati relativi ai premi |Art. 20, c. 2 | | |----------------------------|--------------| | |Benessere organizzativo |Art. 20, c. 3 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Enti pubblici vigilati |Art. 22, c. 1,| | | |lett. a | | | |--------------| | | |Art. 22, | | | |c. 2, 3 | | |----------------------------|--------------| | |Societa' partecipate |Art. 22, c. 1,| | | |lett. b | | | |--------------| | | |Art. 22, | | | |c. 2, 3 | | Enti controllati |----------------------------|--------------| | |Enti di diritto privato |Art. 22, c. 1,| | |controllati |lett. c | | | |--------------| | | |Art. 22, | | | |c. 2, 3 | | |----------------------------|--------------| | |Rappresentazione grafica |Art. 22, c. 1,| | | |lett. d | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Dati aggregati attivita' |Art. 24, c. 1 | | |amministrativa | | | |----------------------------|--------------| | |Tipologie di procedimento |Art. 35, | | Attivita' e | |c. 1,2 | | procedimenti |----------------------------|--------------| | |Monitoraggio tempi |Art. 24, c. 2 | | |procedimentali | | | |----------------------------|--------------| | |Dichiarazioni sostitutive |Art. 35, c. 3 | | |e acquisizione d'ufficio | | | |dei dati | | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Provvedimenti organi |Art. 23 | | |indirizzo-politico | | | Provvedimenti |----------------------------|--------------| | |Provvedimenti dirigenti |Art. 23 | |-----------------------|----------------------------|--------------| |Controlli sulle imprese| |Art. 25 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Bandi di gara | |Art. 37, | | e contratti | |c. 1,2 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Criteri e modalita' |Art. 26, c. 1 | |Sovvenzioni,contributi,| | | | sussidi,vantaggi | | | | economici |----------------------------|--------------| | |Atti di concessione |Art. 26, c. 2 | | | |--------------| | | |Art. 27 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Bilancio preventivo |Art. 29, c. 1 | | |e consuntivo | | | Bilanci |----------------------------|--------------| | |Piano degli indicatori |Art. 29, c. 2 | | |e risultati attesi | | | |di bilancio | | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Patrimonio immobiliare |Art. 30 | | Beni immobili | | | | e gestione patrimonio |----------------------------|--------------| | |Canoni di locazione |Art. 30 | | |o affitto | | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Controlli e rilievi | |Art. 31, c. 1 | | sull'amministrazione | | | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Carta dei servizi |Art. 32, c. 1 | | |e standard di qualita' | | | |----------------------------|--------------| | |Costi contabilizzati |Art. 32, c. 2,| | | |lett. a | | | |--------------| | Servizi erogati | |Art. 10, c. 5 | | |----------------------------|--------------| | |Tempi medi di erogazione |Art. 32, c. 2,| | |dei servizi |lett. b | | |----------------------------|--------------| | |Liste di attesa |Art. 41, c. 6 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | |Indicatore di tempestivita' |Art. 33 | | Pagamenti |dei pagamenti | | | dell'amministrazione |----------------------------|--------------| | |IBAN e pagamenti informatici|Art. 36 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Opere pubbliche | |Art. 38 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Pianificazione e | |Art. 39 | |governo del territorio | | | |-----------------------|----------------------------|--------------| |Informazioni ambientali| |Art. 40 | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Strutture sanitarie | |Art. 41, c. 4 | | private accreditate | | | |-----------------------|----------------------------|--------------| |Interventi straordinari| |Art. 42 | | e di emergenza | | | |-----------------------|----------------------------|--------------| | Altri contenuti | | | |=======================|============================|==============|

Tabella 1: Sotto-sezioni della sezione "Amministrazione trasparente" e relativi contenuti.


La sezione "Amministrazione trasparente" deve essere organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sotto-sezione sia possibile accedere ai contenuti della sotto-sezione stessa, o all'interno della stessa pagina "Amministrazione trasparente" o in una pagina specifica relativa alla sotto-sezione. L'obiettivo di questa organizzazione e' l'associazione univoca tra una sotto-sezione e uno specifico in modo che sia possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse. A tal fine e' necessario che i collegamenti ipertestuali associati alle singole sotto-sezioni siano mantenute invariate nel tempo, per evitare situazioni di "collegamento non raggiungibile" da parte di accessi esterni.

L'elenco dei contenuti indicati per ogni sotto-sezione sono da considerarsi i contenuti minimi che devono essere presenti nella sotto-sezione stessa, ai sensi del presente decreto. In ogni sotto-sezione possono essere comunque inseriti altri contenuti, riconducibili all'argomento a cui si riferisce la sotto-sezione stessa, ritenuti utili per garantire un maggior livello di trasparenza. Eventuali ulteriori contenuti da pubblicare ai fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate devono essere pubblicati nella sotto-sezione "Altri contenuti".

Nel caso in cui sia necessario pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" informazioni, documenti o dati che sono gia' pubblicati in altre parti del sito, e' possibile inserire, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito dell'amministrazione. L'utente deve comunque poter accedere ai contenuti di interesse dalla sezione "Amministrazione trasparente" senza dover effettuare operazioni aggiuntive.

 
Art. 2
Oggetto

1. Le disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni e le modalita' per la sua realizzazione.
2. Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformita' alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.
 
Art. 3
Pubblicita' e diritto alla conoscibilita'

1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.
 
Art. 4
Limiti alla trasparenza.

1. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilita' di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonche' il loro trattamento secondo modalita' che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilita' tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonche' a dirigenti titolari degli organi amministrativi e' finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalita' di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalita' di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermita' e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonche' le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, comma 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonche' quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicita' previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere
d) ed e), del citato decreto legislativo n. 196 del 2003:
«Art. 4.
(Omissis).
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre
2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 24, commi 1 e 6, e
dell'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990:
«Art. 24. (Esclusione dal diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso e' escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive
modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal
regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano
ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attivita' della pubblica
amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei
documenti amministrativi contenenti informazioni di
carattere psicoattitudinale relativi a terzi.
(Omissis).
6 Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
puo' prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti
amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate
dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla
loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e
individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale,
all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita'
e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati
e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai
processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi,
le dotazioni, il personale e le azioni strettamente
strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalita' con
particolare riferimento alle tecniche investigative, alla
identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei
beni e delle persone coinvolte, all'attivita' di polizia
giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la
riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche,
gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento
agli interessi epistolare, sanitario, professionale,
finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si
riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attivita' in corso
di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti
interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
(Omissis).»
«Art. 27. (Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi).
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
2. La Commissione e' nominata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
dei Ministri. Essa e' presieduta dal sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e'
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due
deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile
1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di
autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie
giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici. E' membro di diritto della Commissione il
capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il
funzionamento della Commissione. La Commissione puo'
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque
unita', nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i
membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di
scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste
dall'articolo 25, comma 4; vigila affinche' sia attuato il
principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della
pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione,
che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
Ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la
piu' ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare
alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. ».
Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322:
«Art 9. (Disposizioni per la tutela del segreto
statistico )
1. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni
statistiche comprese nel programma statistico nazionale da
parte degli uffici di statistica non possono essere
esternati se non in forma aggregata, in modo che non se ne
possa trarre alcun riferimento relativamente a persone
identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi
statistici.
2. I dati di cui al comma 1 non possono essere
comunicati o diffusi se non in forma aggregata e secondo
modalita' che rendano non identificabili gli interessati ad
alcun soggetto esterno, pubblico o privato, ne' ad alcun
ufficio della pubblica amministrazione. In ogni caso, i
dati non possono essere utilizzati al fine di identificare
nuovamente gli interessati.
3. In casi eccezionali, l'organo responsabile
dell'amministrazione nella quale e' inserito l'ufficio di
statistica puo', sentito il comitato di cui all'art. 17,
chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri
l'autorizzazione ad estendere il segreto statistico anche a
dati aggregati.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, non
rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli
estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti
certificativi di rapporti, provenienti da pubblici
registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da
chiunque.».
 
Art. 5
Accesso civico

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non e' sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, e' gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano gia' pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente puo' ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico e' disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, cosi' come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
Note all'art. 5:
Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 9-bis e
9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 2. (Conclusione del procedimento)
(Omissis).
9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle
figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui
attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.
Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo
si considera attribuito al dirigente generale o, in
mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza
al funzionario di piu' elevato livello presente
nell'amministrazione.
9-ter. Decorso inutilmente il termine per la
conclusione del procedimento o quello superiore di cui al
comma 7, il privato puo' rivolgersi al responsabile di cui
al comma 9-bis perche', entro un termine pari alla meta' di
quello originariamente previsto, concluda il procedimento
attraverso le strutture competenti o con la nomina di un
commissario.
(Omissis).».
Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104
(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2010, n. 156, S.O.
 
Art. 6
Qualita' delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualita' delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrita', il costante aggiornamento, la completezza, la tempestivita', la semplicita' di consultazione, la comprensibilita', l'omogeneita', la facile accessibilita', nonche' la conformita' ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilita' secondo quanto previsto dall'articolo 7.
2. L'esigenza di assicurare adeguata qualita' delle informazioni diffuse non puo', in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.
 
Art. 7
Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrita'.
Note all'art. 7:
Si riporta il testo dell'articolo 68 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 68. (Analisi comparativa delle soluzioni).
1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di
economicita' e di efficienza, tutela degli investimenti,
riuso e neutralita' tecnologica, a seguito di una
valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le
seguenti soluzioni disponibili sul mercato:
a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione;
b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione;
c) software libero o a codice sorgente aperto;
d) software fruibile in modalita' cloud computing;
e) software di tipo proprietario mediante ricorso a
licenza d'uso;
f) software combinazione delle precedenti soluzioni.
1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima
di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
effettuano una valutazione comparativa delle diverse
soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:
a) costo complessivo del programma o soluzione quale
costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e
supporto;
b) livello di utilizzo di formati di dati e di
interfacce di tipo aperto nonche' di standard in grado di
assicurare l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa tra i diversi sistemi informatici della
pubblica amministrazione;
c) garanzie del fornitore in materia di livelli di
sicurezza, conformita' alla normativa in materia di
protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto
conto della tipologia di software acquisito.
1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma
1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' i accedere a
soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica
amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente
aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita
l'acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo
le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
altresi' parere circa il loro rispetto.
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano
soluzioni informatiche, quando possibile modulari, basate
sui sistemi funzionali resi noti ai sensi dell'articolo 70,
che assicurino l'interoperabilita' e la cooperazione
applicativa e consentano la rappresentazione dei dati e
documenti in piu' formati, di cui almeno uno di tipo
aperto, salvo che ricorrano motivate ed eccezionali
esigenze.
2-bis. Le amministrazioni pubbliche comunicano
tempestivamente al DigitPA l'adozione delle applicazioni
informatiche e delle pratiche tecnologiche, e
organizzative,adottate, fornendo ogni utile informazione ai
fini della piena conoscibilita' delle soluzioni adottate e
dei risultati ottenuti, anche per favorire il riuso e la
piu' ampia diffusione delle migliori pratiche.
3. Agli effetti del presente decreto legislativo si
intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati
reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto
agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei
dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le
seguenti caratteristiche:
1)sono disponibili secondo i termini di una licenza che
ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per
finalita' commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le
reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai
sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico
da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei
relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi
comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure
sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la
loro riproduzione e divulgazione.
L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con
propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati
secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in
cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi
marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei
casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni
fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo
dell'informazione del settore pubblico, recepita con il
decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.
4. Il DigitPA istruisce ed aggiorna, con periodicita'
almeno annuale, un repertorio dei formati aperti
utilizzabili nelle pubbliche amministrazioni e delle
modalita' di trasferimento dei formati.».
Il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36
(Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al
riutilizzo di documenti nel settore pubblico), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006,
n. 37.
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 196
del 2003, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 8
Decorrenza e durata dell'obbligo di pubblicazione

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4.
 
Art. 9
Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilita' delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali e' collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».
2. Alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, i documenti, le informazioni e i dati sono comunque conservati e resi disponibili, con le modalita' di cui all'articolo 6, all'interno di distinte sezioni del sito di archivio, collocate e debitamente segnalate nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente». I documenti possono essere trasferiti all'interno delle sezioni di archivio anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.
 
Art. 10
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'

1. Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'.
2. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', di cui al comma 1, definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarita' e la tempestivita' dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3. Le misure del Programma triennale sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano di prevenzione della corruzione.
3. Gli obiettivi indicati nel Programma triennale sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un'area strategica di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.
4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 1.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonche' i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente modello europeo.
9. La trasparenza rileva, altresi', come dimensione principale ai fini della determinazione degli standard di qualita' dei servizi pubblici da adottare con le carte dei servizi ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, cosi' come modificato dall'articolo 28 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Note all'art. 10:
Si riporta il testo degli articoli 10, 13 e 14 del
citato decreto legislativo n. 150 del 2009:
«Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla
performance
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita'
ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della
performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto
stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono
annualmente:
a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico
triennale, denominato Piano della performance da adottare
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e
gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle
risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
della performance dell'amministrazione, nonche' gli
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi
indicatori;
b) un documento, da adottare entro il 30 giugno,
denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i
risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con
rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di
genere realizzato.
2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono immediatamente trasmessi alla Commissione di cui
all'articolo 13 e al Ministero dell'economia e delle
finanze.
3. Eventuali variazioni durante l'esercizio degli
obiettivi e degli indicatori della performance
organizzativa e individuale sono tempestivamente inserite
all'interno nel Piano della performance.
4. Per le amministrazioni dello Stato il Piano della
performance contiene la direttiva annuale del Ministro di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165.
5. In caso di mancata adozione del Piano della
performance e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere
concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o
inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e
l'amministrazione non puo' procedere ad assunzioni di
personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di
collaborazione comunque denominati.»
«Art. 13. Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 2, lettera f),
della legge 4 marzo 2009, n. 15, e' istituita la
Commissione per la valutazione, la trasparenza e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche, di seguito
denominata "Commissione", che opera in posizione di
indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena
autonomia, in collaborazione con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed
eventualmente in raccordo con altri enti o istituzioni
pubbliche, con il compito di indirizzare, coordinare e
sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di
valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di
valutazione, di assicurare la comparabilita' e la
visibilita' degli indici di andamento gestionale,
informando annualmente il Ministro per l'attuazione del
programma di Governo sull'attivita' svolta.
2. Mediante intesa tra la Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, l'Anci, l'Upi e la Commissione
sono definiti i protocolli di collaborazione per la
realizzazione delle attivita' di cui ai commi 5, 6 e 8.
3. La Commissione e' organo collegiale composto da
cinque componenti scelti tra esperti di elevata
professionalita', anche estranei all'amministrazione con
comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel
settore pubblico che in quello privato in tema di servizi
pubblici, management, misurazione della performance,
nonche' di gestione e valutazione del personale. I
componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle
pari opportunita' di genere, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro per l'attuazione del programma di Governo, previo
parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. I
componenti della Commissione non possono essere scelti tra
persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche
in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che
abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni
precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere
interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni
della Commissione. I componenti sono nominati per un
periodo di sei anni e possono essere confermati una sola
volta. In occasione della prima seduta, convocata dal
componente piu' anziano di eta', i componenti eleggono nel
loro ambito il Presidente della Commissione. All'atto
dell'accettazione della nomina, se dipendenti da pubblica
amministrazione o magistrati in attivita' di servizio sono
collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto
corrispondente nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza e' reso indisponibile
per tutta la durata del mandato; se professori
universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni.
4. La struttura operativa della Commissione e' diretta
da un Segretario generale nominato con deliberazione della
Commissione medesima tra soggetti aventi specifica
professionalita' ed esperienza gestionale-organizzativa nel
campo del lavoro pubblico. La Commissione definisce con
propri regolamenti le norme concernenti il proprio
funzionamento e determina, altresi', i contingenti di
personale di cui avvalersi entro il limite massimo di 30
unita'. Alla copertura dei posti si provvede esclusivamente
mediante personale di altre amministrazioni in posizione di
comando o fuori ruolo, cui si applica l'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, o mediante
personale con contratto a tempo determinato. Nei limiti
delle disponibilita' di bilancio la Commissione puo'
avvalersi di non piu' di 10 esperti di elevata
professionalita' ed esperienza sui temi della misurazione e
della valutazione della performance e della prevenzione e
della lotta alla corruzione, con contratti di diritto
privato di collaborazione autonoma. La Commissione, previo
accordo con il Presidente dell'ARAN, puo' altresi'
avvalersi del personale e delle strutture dell'ARAN. Puo'
inoltre richiedere indagini, accertamenti e relazioni
all'Ispettorato per la funzione pubblica.
5. La Commissione indirizza, coordina e sovrintende
all'esercizio delle funzioni di valutazione da parte degli
Organismi indipendenti di cui all'articolo 14 e delle altre
Agenzie di valutazione; a tale fine:
a) promuove sistemi e metodologie finalizzati al
miglioramento della performance delle amministrazioni
pubbliche;
b) assicura la trasparenza dei risultati conseguiti;
c) confronta le performance rispetto a standard ed
esperienze, nazionali e internazionali;
d) favorisce, nella pubblica amministrazione, la
cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di
prevenzione e di lotta alla corruzione;
e) favorisce la cultura delle pari opportunita' con
relativi criteri e prassi applicative.
6. La Commissione nel rispetto dell'esercizio e delle
responsabilita' autonome di valutazione proprie di ogni
amministrazione:
a) fornisce supporto tecnico e metodologico
all'attuazione delle varie fasi del ciclo di gestione della
performance;
b) definisce la struttura e le modalita' di redazione
del Piano e della Relazione di cui all'articolo 10;
c) verifica la corretta predisposizione del Piano e
della Relazione sulla Performance delle amministrazioni
centrali e, a campione, analizza quelli degli Enti
territoriali, formulando
osservazioni e specifici rilievi;
d) definisce i parametri e i modelli di riferimento del
Sistema di misurazione e valutazione della performance di
cui all'articolo 7 in termini di efficienza e
produttivita';
e) adotta le linee guida per la predisposizione dei
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di
cui all'articolo 11, comma 8, lettera a);
f) adotta le linee guida per la definizione degli
Strumenti per la qualita' dei servizi pubblici;
g) definisce i requisiti per la nomina dei componenti
dell'Organismo indipendente di valutazione di cui
all'articolo 14;
h) promuove analisi comparate della performance delle
amministrazioni pubbliche sulla base di indicatori di
andamento gestionale e la loro diffusione attraverso la
pubblicazione nei siti istituzionali ed altre modalita' ed
iniziative ritenute utili;
i) redige la graduatoria di performance delle
amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali di
cui all'articolo 40, comma 3-quater, del decreto
legislativo n. 165 del 2001; a tale fine svolge adeguata
attivita' istruttoria e puo' richiedere alle
amministrazioni dati, informazioni e chiarimenti;
l) promuove iniziative di confronto con i cittadini, le
imprese e le relative associazioni rappresentative; le
organizzazioni sindacali e le associazioni professionali;
le associazioni rappresentative delle amministrazioni
pubbliche; gli organismi di valutazione di cui all'articolo
14 e quelli di controllo interni ed esterni alle
amministrazioni pubbliche;
m) definisce un programma di sostegno a progetti
innovativi e sperimentali, concernenti il miglioramento
della performance attraverso le funzioni di misurazione,
valutazione e controllo;
n) predispone una relazione annuale sulla performance
delle amministrazioni centrali e ne garantisce la
diffusione attraverso la pubblicazione sul proprio sito
istituzionale ed altre modalita' ed iniziative ritenute
utili;
o) sviluppa ed intrattiene rapporti di collaborazione
con analoghe strutture a livello europeo ed internazionale;
p) realizza e gestisce, in collaborazione con il CNIPA
il portale della trasparenza che contiene i piani e le
relazioni di performance delle amministrazioni pubbliche.
7. La Commissione provvede al coordinamento, al
supporto operativo e al monitoraggio delle attivita' di cui
all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, come modificato dall'articolo 28 del presente
decreto.
8. Presso la Commissione e' istituita la Sezione per
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche con la
funzione di favorire, all'interno della amministrazioni
pubbliche, la diffusione della legalita' e della
trasparenza e sviluppare interventi a favore della cultura
dell'integrita'. La Sezione promuove la trasparenza e
l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche; a tale fine
predispone le linee guida del Programma triennale per
l'integrita' e la trasparenza di cui articolo 11, ne
verifica l'effettiva adozione e vigila sul rispetto degli
obblighi in materia di trasparenza da parte di ciascuna
amministrazione.
9. I risultati dell'attivita' della Commissione sono
pubblici. La Commissione assicura la disponibilita', per le
associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e
ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui
quali la valutazione si basa e trasmette una relazione
annuale sulle proprie attivita' al Ministro per
l'attuazione del programma di Governo.
10. Dopo cinque anni, dalla data di costituzione, la
Commissione affida ad un valutatore indipendente un'analisi
dei propri risultati ed un giudizio sull'efficacia della
sua attivita' e sull'adeguatezza della struttura di
gestione, anche al fine di formulare eventuali proposte di
integrazioni o modificazioni dei propri compiti. L'esito
della valutazione e le eventuali raccomandazioni sono
trasmesse al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e pubblicate sul sito istituzionale della
Commissione.
11. Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' di organizzazione, le norme regolatrici
dell'autonoma gestione finanziaria della Commissione e
fissati i compensi per i componenti.
12. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri
competenti, sono dettate disposizioni per il raccordo tra
le attivita' della Commissione e quelle delle esistenti
Agenzie di valutazione.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
due milioni di euro per l'anno 2009 e a 8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010 si provvede nei limiti
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
3, primo periodo, della legge 4 marzo 2009, n. 15.
All'attuazione della lettera p) del comma 6 si provvede
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 4
marzo 2009, n. 15, ferme restando le risorse da destinare
alle altre finalita' di cui al medesimo comma 3
dell'articolo 4.»
«Art. 14. Organismo indipendente di valutazione della
performance
1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma
associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, si dota di un Organismo indipendente di
valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi
di controllo interno, comunque denominati, di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita,
altresi', le attivita' di controllo strategico di cui
all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n.
286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente
all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo
di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre
anni. L'incarico dei componenti puo' essere rinnovato una
sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance:
a) monitora il funzionamento complessivo del sistema
della valutazione, della trasparenza e integrita' dei
controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo
stato dello stesso;
b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate
ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
nonche' alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la
funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo
13;
c) valida la Relazione sulla performance di cui
all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso la
pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
d) garantisce la correttezza dei processi di
misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei premi
di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente
decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti
integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione,
nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e
della professionalita';
e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo
7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la
valutazione annuale dei dirigenti di vertice e
l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
f) e' responsabile della corretta applicazione delle
linee guida, delle metodologie e degli strumenti
predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi
relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al
presente Titolo;
h) verifica i risultati e le buone pratiche di
promozione delle pari opportunita'.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della
performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla
Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la
realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a
rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado
di condivisione del sistema di valutazione nonche' la
rilevazione della valutazione del proprio superiore
gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla
predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di
cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per
l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al
Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione e'
costituito da un organo monocratico ovvero collegiale
composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti
dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6,
lettera g), e di elevata professionalita' ed esperienza,
maturata nel campo del management, della valutazione della
performance e della valutazione del personale delle
amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di
valutazione non possono essere nominati tra soggetti che
rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti
politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito
simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili
rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, una struttura tecnica permanente per la
misurazione della performance, dotata delle risorse
necessarie all'esercizio delle relative funzioni.
10. Il responsabile della struttura tecnica permanente
deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
nel campo della misurazione della performance nelle
amministrazioni pubbliche.
11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal
funzionamento degli organismi di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate
ai servizi di controllo interno.».
Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279:
«Art 10. (Sistema di contabilita' economica delle
pubbliche amministrazioni)
(Omissis).
5. I servizi esprimono le funzioni elementari, finali e
strumentali, cui danno luogo i diversi centri di costo per
il raggiungimento degli scopi dell'amministrazione. Essi
sono aggregati nelle funzioni- obiettivo che esprimono le
missioni istituzionali di ciascuna amministrazione
interessata. In base alla definizione dei servizi finali e
strumentali evidenziati nelle rilevazioni analitiche
elementari, il Ministro competente individua gli indicatori
idonei a consentire la valutazione di efficienza, di
efficacia e di economicita' del risultato della gestione,
anche ai fini delle valutazioni di competenza del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ai sensi dell'articolo 4-bis della legge 5 agosto 1978, n.
468, aggiunto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3
aprile 1997, n. 94. Per le altre amministrazioni pubbliche
provvedono gli organi di direzione politica o di vertice.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286:
«Art 11. Qualita' dei servizi pubblici
1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati
con modalita' che promuovono il miglioramento della
qualita' e assicurano la tutela dei cittadini e degli
utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche
associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti
procedure di valutazione e definizione degli standard
qualitativi.
2. Le modalita' di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le
modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di
tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato
rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione per
la valutazione, la trasparenza e l'integrita' nelle
amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda i servizi
erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli
enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su
proposta della Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' nelle amministrazioni pubbliche.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i
compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi
pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l'articolo 2 della legge 11 luglio 1995,
n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.».
 
Art. 11
Ambito soggettivo di applicazione

1. Ai fini del presente decreto per «pubbliche amministrazioni» si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Alle societa' partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 e alle societa' da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile si applicano, limitatamente alla attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
3. Le autorita' indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 1.
(Omissis).
2.- Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita'
montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di
cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al
CONI.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile:
«Art 2359. Societa' controllate e societa' collegate
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 15 a 33,
della citata legge n. 190 del 2012:
«Art. 1.
(Omissis).
15. Ai fini della presente legge, la trasparenza
dell'attivita' amministrativa, che costituisce livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali
e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m), della Costituzione, secondo quanto previsto
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
150, e' assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi,
secondo criteri di facile accessibilita', completezza e
semplicita' di consultazione, nel rispetto delle
disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web
istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono
pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi,
nonche' i costi unitari di realizzazione delle opere
pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini.
Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno
schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne
cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio
sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole
comparazione.
16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da
ultimo modificato dal comma 42 del presente articolo,
nell'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18
giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e
nell'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli
essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con
particolare riferimento ai procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita'
di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a
persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del
personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24
del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.
17. Le stazioni appaltanti possono prevedere negli
avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato
rispetto delle clausole contenute nei protocolli di
legalita' o nei patti di integrita' costituisce causa di
esclusione dalla gara.
18. Ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e
militari, agli avvocati e procuratori dello Stato e ai
componenti delle commissioni tributarie e' vietata, pena la
decadenza dagli incarichi e la nullita' degli atti
compiuti, la partecipazione a collegi arbitrali o
l'assunzione di incarico di arbitro unico.
19. Il comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti
dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dall'articolo 240, possono
essere deferite ad arbitri, previa autorizzazione motivata
da parte dell'organo di governo dell'amministrazione.
L'inclusione della clausola compromissoria, senza
preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui
e' indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando,
nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva
autorizzazione, sono nulli».
20. Le disposizioni relative al ricorso ad arbitri, di
cui all'articolo 241, comma 1, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come sostituito dal
comma 19 del presente articolo, si applicano anche alle
controversie relative a concessioni e appalti pubblici di
opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa' a
partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata o
collegata a una societa' a partecipazione pubblica, ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque
abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse
a carico dei bilanci pubblici. A tal fine, l'organo
amministrativo rilascia l'autorizzazione di cui al citato
comma 1 dell'articolo 241 del codice di cui al decreto
legislativo n. 163 del 2006, come sostituito dal comma 19
del presente articolo.
21. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle
controversie nelle quali e' parte una pubblica
amministrazione avviene nel rispetto dei principi di
pubblicita' e di rotazione e secondo le modalita' previste
dai commi 22, 23 e 24 del presente articolo, oltre che nel
rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in quanto applicabili.
22. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche
amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati
esclusivamente tra dirigenti pubblici.
23. Qualora la controversia abbia luogo tra una
pubblica amministrazione e un privato, l'arbitro
individuato dalla pubblica amministrazione e' scelto
preferibilmente tra i dirigenti pubblici. Qualora non
risulti possibile alla pubblica amministrazione nominare un
arbitro scelto tra i dirigenti pubblici, la nomina e'
disposta, con provvedimento motivato, nel rispetto delle
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163.
24. La pubblica amministrazione stabilisce, a pena di
nullita' della nomina, l'importo massimo spettante al
dirigente pubblico per l'attivita' arbitrale. L'eventuale
differenza tra l'importo spettante agli arbitri nominati e
l'importo massimo stabilito per il dirigente e' acquisita
al bilancio della pubblica amministrazione che ha indetto
la gara.
25. Le disposizioni di cui ai commi da 19 a 24 non si
applicano agli arbitrati conferiti o autorizzati prima
della data di entrata in vigore della presente legge.
26. Le disposizioni di cui ai commi 15 e 16 si
applicano anche ai procedimenti posti in essere in deroga
alle procedure ordinarie. I soggetti che operano in deroga
e che non dispongono di propri siti web istituzionali
pubblicano le informazioni di cui ai citati commi 15 e 16
nei siti web istituzionali delle amministrazioni dalle
quali sono nominati.
27. Le informazioni pubblicate ai sensi dei commi 15 e
16 sono trasmesse in via telematica alla Commissione.
28. Le amministrazioni provvedono altresi' al
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi
procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle
anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili
nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
29. Ogni amministrazione pubblica rende noto, tramite
il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di
posta elettronica certificata cui il cittadino possa
rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'articolo
38 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e
ricevere informazioni circa i provvedimenti e i
procedimenti amministrativi che lo riguardano.
30. Le amministrazioni, nel rispetto della disciplina
del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui
al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, in materia di procedimento amministrativo,
hanno l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli
interessati, tramite strumenti di identificazione
informatica di cui all'articolo 65, comma 1, del codice di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e
successive modificazioni, le informazioni relative ai
provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li
riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio
competente in ogni singola fase.
31. Con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le
materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le informazioni rilevanti ai fini
dell'applicazione dei commi 15 e 16 del presente articolo e
le relative modalita' di pubblicazione, nonche' le
indicazioni generali per l'applicazione dei commi 29 e 30.
Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicita'
previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163.
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16,
lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti
sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web
istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del
bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di
ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a
fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni
trasmettono in formato digitale tali informazioni
all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio
sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i
cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione
appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria
deliberazione le informazioni rilevanti e le relative
modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun
anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei
conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le
informazioni di cui al presente comma in formato digitale
standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
33. La mancata o incompleta pubblicazione, da parte
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui
al comma 31 costituisce violazione degli standard
qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed e'
comunque valutata ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei
contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a
carico dei responsabili del servizio.
(Omissis).».
 
Art. 12
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti
di carattere normativo e amministrativo generale

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Note all'art. 12:
La legge 11 dicembre 1984, n. 839 (Norme sulla Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1984, n.
345.
 
Art. 13

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
 
Art. 14

Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di
indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Note all'art. 14:
Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge 5
luglio 1982, n. 441, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2.
Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato
della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono
tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della
Camera di appartenenza:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su
beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici
registri; le azioni di societa'; le quote di partecipazione
a societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di
sindaco di societa', con l'apposizione della formula "sul
mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero";
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e
le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero
l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di
materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a
disposizione dal partito o dalla formazione politica della
cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della
formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione
corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere
allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma
dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659,
relative agli eventuali contributi ricevuti.
Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma
precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la
dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonche'
dei figli e dei parenti entro il secondo grado di
parentela, se gli stessi vi consentono.
I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della
Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo
comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a
depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della
Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del
primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla
cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o
dalla comunicazione della nomina.».
Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della citata
legge n. 441 del 1982:
«Art. 3.
Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la
presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti
all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti
indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare
un'attestazione concernente le variazioni della situazione
patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del
medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e
copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento
annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.»
«Art. 4
Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio
i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a
depositare una dichiarazione concernente le variazioni
della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo
comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima
attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del
relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia
della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle
persone fisiche. Si applica il secondo comma dell'articolo
2. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si
applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato
dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.».
 
Art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi
dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche' di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarita' di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilita' del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Note all'art. 15:
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 22, della
legge 15 maggio 1997, n. 127:
«Art 17.
(Omissis).
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge
5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche al personale di
livello dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonche' al personale
dirigenziale delle amministrazioni pubbliche. Per il
personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5
luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri sono
esercitate dai rispettivi organi di governo.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 53, comma 14, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 53. Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi
(Omissis).
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Le informazioni relative a
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi
del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104:
«Art 30. Azione di condanna
1. L'azione di condanna puo' essere proposta
contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di
giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente
articolo, anche in via autonoma.
2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del
danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio
dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio di
quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva
puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del danno da
lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti
previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo' essere
chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi
legittimi e' proposta entro il termine di decadenza di
centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si
e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se
il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il
risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di
fatto e il comportamento complessivo delle parti e,
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si
sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza,
anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela
previsti.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il
ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3
non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il
termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo
un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di
annullamento la domanda risarcitoria puo' essere formulata
nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi
giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni
per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di
giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce
esclusivamente il giudice amministrativo.».
Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 39 e 40,
della citata legge n. 190 del 2012:
«Art 1.
(Omissis).
39. Al fine di garantire l'esercizio imparziale delle
funzioni amministrative e di rafforzare la separazione e la
reciproca autonomia tra organi di indirizzo politico e
organi amministrativi, le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, nonche' le aziende e le societa' partecipate
dallo Stato e dagli altri enti pubblici, in occasione del
monitoraggio posto in essere ai fini dell'articolo 36,
comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
e successive modificazioni, comunicano al Dipartimento
della funzione pubblica, per il tramite degli organismi
indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare
le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche
esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate
discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione. I dati forniti
confluiscono nella relazione annuale al Parlamento di cui
al citato articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n.
165 del 2001, e vengono trasmessi alla Commissione per le
finalita' di cui ai commi da 1 a 14 del presente articolo.
40 . I titoli e i curricula riferiti ai soggetti di cui
al comma 39 si intendono parte integrante dei dati
comunicati al Dipartimento della funzione pubblica.
(Omissis).».
Note all'art. 16:
Si riporta il testo dell'articolo 60, comma 2, del
citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 60.
(Omissis).
2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il
mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto
annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate
secondo il modello di cui al comma 1. Il conto e'
accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni
pubbliche espongono i risultati della gestione del
personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai
regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata
presentazione del conto e della relativa relazione
determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si
riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'articolo
30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le comunicazioni
previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del
Ministero dell'economia e delle finanze, anche all'Unione
delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni,
comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.
(Omissis).».
 
Art. 16
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il
costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.
 
Art. 17

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo
indeterminato

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
 
Art. 18

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti
ai dipendenti pubblici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
 
Art. 19
Bandi di concorso

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonche' quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
 
Art. 20
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della
performance e alla distribuzione dei premi al personale.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entita' del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettivita' utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonche' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i dirigenti sia per i dipendenti.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresi', i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.
 
Art. 21
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati
sulla contrattazione collettiva

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttivita' ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Note all'art. 21:
Si riporta il testo degli articoli 40-bis, commi 1 e 3,
e 47, comma 8, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001:
«Art. 40-bis. (Controlli in materia di contrattazione
integrativa)
1. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di
bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme
di legge, con particolare riferimento alle disposizioni
inderogabili che incidono sulla misura e sulla
corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal
collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale,
dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi
vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies,
sesto periodo.
(Omissis).
3. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, inviano entro il 31 maggio di ogni anno,
specifiche informazioni sui costi della contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno,
al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone,
allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa
con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Tali
informazioni sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei
vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle
risorse assegnate ai fondi per la contrattazione
integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi
e della spesa derivante dai contratti integrativi
applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di
criteri improntati alla premialita', al riconoscimento del
merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualita'
della performance individuale, con riguardo ai diversi
istituti finanziati dalla contrattazione integrativa,
nonche' a parametri di selettivita', con particolare
riferimento alle progressioni economiche. Le informazioni
sono trasmesse alla Corte dei conti che, ferme restando le
ipotesi di responsabilita' eventualmente ravvisabili le
utilizza, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del Titolo
V, anche ai fini del referto sul costo del lavoro.»
«Art. 47. (Procedimento di contrattazione collettiva)
(Omissis).
8. I contratti e accordi collettivi nazionali, nonche'
le eventuali interpretazioni autentiche sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana oltre
che sul sito dell'ARAN e delle amministrazioni interessate.
(Omissis).».
 
Art. 22
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici
vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico,
nonche' alle partecipazioni in societa' di diritto privato.

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle societa' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entita', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attivita' svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresi' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societa', partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.
 
Art. 23

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.
Note all'art. 23:
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100.
Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009:
«Art. 24. Progressioni di carriera
1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dall'articolo
62 del presente decreto, le amministrazioni pubbliche, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili
nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con
riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del
personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia di assunzioni.
2. L'attribuzione dei posti riservati al personale
interno e' finalizzata a riconoscere e valorizzare le
competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in
relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni.
3. La collocazione nella fascia di merito alta, di cui
all'articolo19, comma 2, lettera a), per tre anni
consecutivi, ovvero per cinque annualita' anche non
consecutive, costituisce titolo rilevante ai fini della
progressione di carriera.».
 
Art. 24

Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all'attivita'
amministrativa

1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attivita' amministrativa, in forma aggregata, per settori di attivita', per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati.
2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Note all'art. 24:
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 28, della
citata legge n. 190 del 2012:
«Art. 1.
(Omissis).
28. Le amministrazioni provvedono altresi' al
monitoraggio periodico del rispetto dei tempi
procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle
anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili
nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione.
(Omissis).».
 
Art. 25
Obblighi di pubblicazione concernenti i controlli
sulle imprese

1. Le pubbliche amministrazioni, in modo dettagliato e facilmente comprensibile, pubblicano sul proprio sito istituzionale e sul sito: www.impresainungiorno.gov.it:
a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuna di esse i criteri e le relative modalita' di svolgimento;
b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attivita' di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative.
 
Art. 26
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone
fisiche ed enti pubblici e privati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilita' amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresi' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
Note all'art. 26:
Si riporta il testo dell'articolo 12 della citata legge
n. 241 del 1990:
«Art. 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici)
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti,
nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei
criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».
Si riporta il testo dell'articolo 30 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104:
«Art. 30 - Azione di condanna
1. L'azione di condanna puo' essere proposta
contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di
giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente
articolo, anche in via autonoma.
2. Puo' essere chiesta la condanna al risarcimento del
danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio
dell'attivita' amministrativa o dal mancato esercizio di
quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva
puo' altresi' essere chiesto il risarcimento del danno da
lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti
previsti dall'articolo 2058 del codice civile, puo' essere
chiesto il risarcimento del danno in forma specifica.
3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi
legittimi e' proposta entro il termine di decadenza di
centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si
e' verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se
il danno deriva direttamente da questo. Nel determinare il
risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di
fatto e il comportamento complessivo delle parti e,
comunque, esclude il risarcimento dei danni che si
sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza,
anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela
previsti.
4. Per il risarcimento dell'eventuale danno che il
ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3
non decorre fintanto che perdura l'inadempimento. Il
termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo
un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
5. Nel caso in cui sia stata proposta azione di
annullamento la domanda risarcitoria puo' essere formulata
nel corso del giudizio o, comunque, sino a centoventi
giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.
6. Di ogni domanda di condanna al risarcimento di danni
per lesioni di interessi legittimi o, nelle materie di
giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce
esclusivamente il giudice amministrativo.».
 
Art. 27
Obblighi di pubblicazione dell'elenco
dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalita' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.
 
Art. 28

Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e
provinciali

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.
Note all'art. 28:
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174:
«Art. 1. (Rafforzamento della partecipazione della
Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria
delle regioni)
(Omissis).
10. Il rendiconto e' trasmesso da ciascun gruppo
consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo
trasmette al presidente della regione. Entro sessanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio, il presidente della
regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla
competente sezione regionale di controllo della Corte dei
conti perche' si pronunci, nel termine di trenta giorni dal
ricevimento, sulla regolarita' dello stesso con apposita
delibera, che e' trasmessa al presidente della regione per
il successivo inoltro al presidente del consiglio
regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata
pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di
esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto e',
altresi', pubblicato in allegato al conto consuntivo del
consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione.
(Omissis).».
 
Art. 29
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e
del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche'
dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
Note all'art. 29:
Si riporta il testo degli articoli 19 e 22 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91:
«Art. 19. Principi generali
1. Le amministrazioni pubbliche, contestualmente al
bilancio di previsione ed al bilancio consuntivo,
presentano un documento denominato "Piano degli indicatori
e risultati attesi di bilancio", di seguito denominato
"Piano", al fine di illustrare gli obiettivi della spesa,
misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento
in termini di servizi forniti e di interventi realizzati.
2. Il Piano illustra il contenuto di ciascun programma
di spesa ed espone informazioni sintetiche relative ai
principali obiettivi da realizzare, con riferimento agli
stessi programmi del bilancio per il triennio della
programmazione finanziaria, e riporta gli indicatori
individuati per quantificare tali obiettivi, nonche' la
misurazione annuale degli stessi indicatori per monitorare
i risultati conseguiti.
3. Il Piano e' coerente con il sistema di obiettivi ed
indicatori adottati da ciascuna amministrazione ai sensi
del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e, per le
amministrazioni centrali dello Stato, corrisponde alle note
integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11,
lettera a), e dall'articolo 35, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. Al fine di assicurare il consolidamento e la
confrontabilita' degli indicatori di risultato, le
amministrazioni vigilanti definiscono, per le
amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le
unita' locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna
amministrazione ed unita' locale deve inserire nel proprio
Piano. Tale sistema minimo e' stabilito con decreto del
Ministro competente d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»
«Art. 22. Monitoraggio degli obiettivi e indicatori
1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario e in
accompagnamento al bilancio consuntivo, il Piano e'
integrato con le risultanze osservate in termini di
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli
eventuali scostamenti. I destinatari e le modalita' di
divulgazione sono disciplinate secondo i criteri stabiliti
dall'articolo 20.
2. Ai fini del monitoraggio del Piano, gli obiettivi e
gli indicatori selezionati, nonche' i valori obiettivo per
l'esercizio finanziario di riferimento e per l'arco
temporale pluriennale sono i medesimi indicati nella fase
di previsione. Il Piano e' aggiornato in corrispondenza di
ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la
specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, che
attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la
soppressione di obiettivi gia' raggiunti oppure oggetto di
ripianificazione.».
 
Art. 30
Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili
e la gestione del patrimonio.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
 
Art. 31
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli
sull'organizzazione e sull'attivita' dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorche' recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attivita' dell'amministrazione o di singoli uffici.
 
Art. 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
 
Art. 33
Obblighi di pubblicazione concernenti
i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestivita' dei pagamenti».
 
Art. 34
Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalita' definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Note all'art. 34:
Si riporta il testo dell'articolo 7, commi 2 e 4, della
legge 11 novembre 2011, n. 180:
«Art. 7.Riduzione e trasparenza degli adempimenti
amministrativi a carico di cittadini e imprese
(Omissis).
2. Gli atti di cui al comma 1, anche se pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, sono pubblicati nei siti
istituzionali di ciascuna amministrazione secondo i criteri
e le modalita' definiti con apposito regolamento da emanare
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
(Omissis).
4. Con il regolamento di cui al comma 2, ai fini della
valutazione degli eventuali profili di responsabilita' dei
dirigenti preposti agli uffici interessati, sono
individuate le modalita' di presentazione dei reclami da
parte dei cittadini e delle imprese per la mancata
applicazione delle disposizioni del presente articolo.».
 
Art. 35
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e
ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione
d'ufficio dei dati.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonche', ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza e' prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalita' con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalita' per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonche' le modalita' per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualita' dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivita' volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalita' di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
Note all'art. 35:
Si riporta il testo degli articoli 43, 71 e 72 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
2000:
«Art. 43. Accertamenti d'Ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni
oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli 46 e 47, nonche' tutti i dati e i documenti che
siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato.
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi
da quelli di cui e' necessario acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalita'
di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto
dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli
archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata
all'accertamento d'ufficio di stati, qualita' e fatti
ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri
archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in
cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai
sensi della normativa vigente.
3. Quando l'amministrazione procedente opera
l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma,
puo' procedere anche per fax e via telematica.
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualita' personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali.
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualita' personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza.
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o
informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza,
soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale.»
«Art. 71. Modalita' dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad
effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i
casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'articolo 43
consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche
attraverso strumenti informatici o telematici, conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le
risultanze dei registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'articolo 2, l'amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione
di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»
«Art. 72. Responsabilita' in materia di accertamento
d'ufficio e di esecuzione dei controlli
1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui
all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e
della predisposizione delle convenzioni quadro di cui
all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le
amministrazioni certificanti individuano un ufficio
responsabile per tutte le attivita' volte a gestire,
garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso
diretto agli stessi da parte delle amministrazioni
procedenti.
2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite
dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note,
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale
dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per
l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio
dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi,
nonche' le modalita' per la loro esecuzione.
3. La mancata risposta alle richieste di controllo
entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri
d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai
fini della misurazione e della valutazione della
performance individuale dei responsabili dell'omissione.».
Si riporta il testo dell'articolo 58 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 58. Modalita' della fruibilita' del dato
1. Il trasferimento di un dato da un sistema
informativo ad un altro non modifica la titolarita' del
dato.
2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonche' al fine
di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle
dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati
relativi a stati, qualita' personali e fatti di cui agli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni
titolari di banche dati accessibili per via telematica
predispongono, sulla base delle linee guida redatte da
DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di
tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare
le modalita' di accesso ai dati da parte delle stesse
amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le
convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi
dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo, riferendo annualmente con apposita
relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrita' delle amministrazione pubbliche
di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150.
3-bis. In caso di mancata predisposizione delle
convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio
dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le
amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso
inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei
Ministri puo' nominare un commissario ad acta incaricato di
predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non
spettano compensi, indennita' o rimborsi.
3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in
materia di dati territoriali.».
 
Art. 36
Pubblicazione delle informazioni necessarie
per l'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Note all'art. 36:
Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato decreto
legislativo n. 82 del 2005:
«Art. 5. Effettuazione di pagamenti con modalita'
informatiche
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i
gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono
tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i
pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti,
anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione. A tal fine:
a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti
istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:
1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento,
ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui
all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante
bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del
conto corrente postale sul quale i soggetti versanti
possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;
2) i codici identificativi del pagamento da indicare
obbligatoriamente per il versamento;
b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento,
individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e
negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle
centrali di committenza regionali di riferimento costituite
ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo
di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri
strumenti di pagamento elettronico disponibili, che
consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando
sempre le condizioni, anche economiche, per il loro
utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che
riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il
riversamento dell'importo trasferito al tesoriere
dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a
disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i
codici identificativi del pagamento medesimo, nonche' i
codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero
dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalita'
di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste
Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni
effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche
amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il
Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane
S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera b), le
amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono
altresi' avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di
cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi
di pagamento abilitati.
3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1
possono essere escluse le operazioni di pagamento per le
quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere
contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi
devono comunque essere rese disponibili modalita' di
pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.
3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di
corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i
contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite
gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1,
comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11,
comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono
effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se
richiesto dalle imprese fornitrici.
3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti
i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del
contratto e sono adeguate alle finalita' di cui al comma
3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle
pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1,
comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime
pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie
norme al fine di consentire il pagamento elettronico per
gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio
2013.
4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca
d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici
identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a)
e b) e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei
servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le
informazioni relative al pagamento medesimo.
5. Le attivita' previste dal presente articolo si
svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.».
 
Art. 37

Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture

1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita' legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi' a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
Note all'art. 37:
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 32, della
citata legge n. 190 del 2012:
«Art. 1.
(Omissis).
32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16,
lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti
sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web
istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del
bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare
offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i
tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di
ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno
precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese
liberamente scaricabili in un formato digitale standard
aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a
fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni
trasmettono in formato digitale tali informazioni
all'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio
sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i
cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione
appaltante e per regione. L'Autorita' individua con propria
deliberazione le informazioni rilevanti e le relative
modalita' di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun
anno, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei
conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di
trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le
informazioni di cui al presente comma in formato digitale
standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
(Omissis).».
Si riporta il testo degli articoli 57, comma 6, 63, 65,
66, 122, 124, 206 e 223 del citato decreto legislativo n.
163 del 2006:
«Art. 57. Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara
(Omissis).
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economico - finanziaria e tecnico -
organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e
seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in
tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici
selezionati vengono contemporaneamente invitati a
presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della
prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie
l'operatore economico che ha offerto le condizioni piu'
vantaggiose, secondo il criterio del prezzo piu' basso o
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, previa
verifica del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo
mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.
(Omissis).»
«Art. 63. Avviso di preinformazione
1. Le stazioni appaltanti di cui alla lettera a) e alla
lettera c) dell'articolo 32, possibilmente entro il 31
dicembre di ogni anno, rendono noto mediante un avviso di
preinformazione, conforme all'allegato IX A, punti 1 e 2,
pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro
«profilo di committente», quale indicato all'allegato X,
punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35:
a) per le forniture, l'importo complessivo stimato
degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di
prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, qualora il loro valore complessivo stimato,
tenuto conto degli articoli 28 e 29, sia pari o superiore a
750.000 euro; i gruppi di prodotti sono definiti mediante
riferimento alle voci della nomenclatura CPV; il Ministro
dell'economia e delle finanze pubblica nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le modalita' di
riferimento da fare, nei bandi di gara, a particolari voci
della nomenclatura in conformita' con quanto eventualmente
stabilito dalla Commissione;
b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli
appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle
categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che
intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora
tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli
articoli 28 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali dei
contratti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare
e i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia
indicata all'articolo 28, tenuto conto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di
committente il piu' rapidamente possibile dopo l'avvio
dell'esercizio di bilancio.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e'
inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di
committente il piu' rapidamente possibile dopo l'adozione
della decisione che autorizza il programma in cui si
inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che
i soggetti di cui al comma 1 intendono aggiudicare.
4. I soggetti che pubblicano l'avviso di
preinformazione sul loro profilo di committente inviano
alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e
le modalita' di trasmissione di cui all'allegato X, punto
3, una comunicazione in cui e' annunciata la pubblicazione
di un avviso di preinformazione su un profilo di
committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e'
obbligatoria solo se i soggetti di cui al comma 1 si
avvalgono della facolta' di ridurre i termini di ricezione
delle offerte ai sensi dell'articolo 70, comma 7.
6. L'avviso di preinformazione contiene gli elementi
indicati nel presente codice, le informazioni di cui
all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra informazione
ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari
adottati dalla Commissione in conformita' alla procedura di
cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18/CE.
7. L'avviso di preinformazione e' altresi' pubblicato
sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con
le modalita' ivi previste.
8. Il presente articolo non si applica alle procedure
negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di
gara.»
«Art. 65. Avviso sui risultati della procedura di
affidamento
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un
contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un
avviso secondo le modalita' di pubblicazione di cui
all'articolo 66, conforme all'allegato IX A, punto 5,
relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione,
entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto
o dalla conclusione dell'accordo quadro.
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformita'
all'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate
dall'invio di un avviso in merito ai risultati della
procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su
tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al
risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un
sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni
dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia
raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso,
esse inviano gli avvisi raggruppati al piu' tardi
quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati
nell'allegato II B, le stazioni appaltanti indicano
nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene gli elementi indicati nel presente
codice, le informazioni di cui all'allegato X A e ogni
altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione.
6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del
contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono
essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di
operatori economici pubblici o privati oppure possa recare
pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.»
«Art. 66. Modalita' di pubblicazione degli avvisi e dei
bandi
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i
bandi alla Commissione per via elettronica secondo il
formato e le modalita' di trasmissione precisate
nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di
trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui
all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono
essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo
il formato e le modalita' di trasmissione precisate
nell'allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le
caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate
nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono
pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono
pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso
di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11,
entro cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in
una delle lingue ufficiali della Comunita' scelta dalle
stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua
originale e' l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti
italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme
vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di
bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di
ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel
rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione,
e' pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei
bandi da parte della Commissione sono a carico della
Comunita'.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale
relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di
committente» della stazione appaltante, e, non oltre due
giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero
delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito
informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli
estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli
avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati, dopo dodici
giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo
cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure
urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove
si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro
il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento
della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni
dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
8. Gli effetti giuridici che l'ordinamento connette
alla pubblicita' in ambito nazionale decorrono dalla
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonche' il loro contenuto, non
possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della
data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale
non devono contenere informazioni diverse da quelle
contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla
Commissione, o pubblicate su un profilo di committente
conformemente all'articolo 63, comma 1, devono menzionare
la data della trasmissione dell'avviso o del bando alla
Commissione o della pubblicazione sul profilo di
committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere
pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato
inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la
pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione
devono citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi
per via elettronica secondo il formato e le modalita' di
trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, e'
limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di
comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei
bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti
una conferma dell'informazione trasmessa, in cui e' citata
la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova
della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme
aggiuntive di pubblicita' diverse da quelle di cui al
presente articolo, e possono altresi' pubblicare in
conformita' ai commi che precedono avvisi o bandi
concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di
pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli
effetti giuridici che il presente codice o le norme
processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al
fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme
di pubblicita' obbligatoria e dalle relative date in cui la
pubblicita' obbligatoria ha luogo.»
«Art. 122. Disciplina specifica per i contratti di
lavori pubblici sotto soglia
1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia
comunitaria non si applicano le norme del presente codice
che prevedono obblighi di pubblicita' e di comunicazione in
ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono
ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2,
lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale
complessita' o in caso di progetti integrali, come definiti
rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5,
ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi
archeologici.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63,
e' facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, di cui all'articolo 65 e' pubblicato sul
profilo di committente, ove istituito, e sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le
modalita' ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti
pubblici, sul «profilo di committente» della stazione
appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul
sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui
al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,
n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con
l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati,
non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione
appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a
maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a
contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono
pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i
lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti
giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla
pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica,
comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15
nonche' comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano
l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole
generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento
dei termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le
seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i
contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila
euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio
del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di
importo inferiore a cinquecentomila euro non puo' essere
inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera
a), non puo' essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio
dell'invito, non puo' essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di
gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per
oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per
la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore a
sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate
previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto e' stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici
giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore
a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il
progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio
dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si
applica al termine per la ricezione delle offerte, se
queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. I lavori di importo complessivo inferiore a un
milione di euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000
euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se
sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori
affidati ai sensi del presente comma, relativi alla
categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante
subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento
dell'importo della medesima categoria; per le categorie
specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano
ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A,
punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati),
contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e'
trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui
ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni
dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica
l'articolo 65, comma 1.
8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui
all'articolo 32, comma 1, letterag), si applica la
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale
numero aspiranti idonei.
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di
euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello del
prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo' prevedere
nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo
86; in tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1.
Comunque la facolta' di esclusione automatica non e'
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e'
inferiore a dieci; in tal caso si applica l'articolo 86,
comma 3.»
«Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia
1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non
si applicano le norme del presente codice che prevedono
obblighi di pubblicita' e di comunicazione in ambito
sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63
e' facoltativo ed e' pubblicato sul profilo di committente,
ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo
66, comma 7, con le modalita' ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui
risultati della procedura di affidamento sui siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni
che attengono ad obblighi di pubblicita' e di comunicazione
in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie speciale contratti
pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste, e nell'albo della
stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla
pubblicita' decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto
dall'articolo 66, comma 15 nonche' comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di
partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei
capitolati e documenti complementari, si applicano gli
articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali
sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei
termini, nonche' gli articoli 71 e 72, e inoltre le
seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione
delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non puo'
essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate
previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera
a), non puo' essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la
ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio
dell'invito, non puo' essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel
dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle
offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel
rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano
specifiche ragioni di urgenza, non puo' essere inferiore a
dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate
previo bando e nel dialogo competitivo, quando del
contratto e' stata data notizia con l'avviso di
preinformazione, il termine di ricezione delle offerte puo'
essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di
sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla
pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla
spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure
negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi
previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purche' indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle
procedure ristrette, un termine per la ricezione delle
offerte non inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di
semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente
codice, i requisiti di idoneita' morale, capacita' tecnico
- professionale ed economico - finanziaria che devono
essere posseduti dagli operatori economici.
8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a
100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione e' quello
del prezzo piu' basso, la stazione appaltante puo'
prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica
l'articolo 87, comma 1. Comunque la facolta' di esclusione
automatica non e' esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse e' inferiore a dieci; in tal caso si
applica l'articolo 86, comma 3.
«Art. 206. Norme applicabili
1. Ai contratti pubblici di cui al presente capo si
applicano, oltre alle norme della presente parte, le norme
di cui alle parti I, IV e V. Della parte II, titolo I,
riguardante i contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture nei settori ordinari, si applicano
esclusivamente i seguenti articoli: 29, intendendosi
sostituite alle soglie di cui all'articolo 28 le soglie di
cui all'articolo 215; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 46, comma
1-bis; 51; 52; 53, commi 1, 2, 3, 4, fatte salve le norme
della presente parte in tema di qualificazione; 55, comma
1, limitatamente agli enti aggiudicatori che sono
amministrazioni aggiudicatrici; 55, commi 3, 4, 5, 6, con
la precisazione che la menzione della determina a contrarre
e' facoltativa; 58, con il rispetto dei termini previsti
per la procedura negoziata nella presente parte III; 60;
66, con esclusione delle norme che riguardano la procedura
urgente; in relazione all'articolo 66, comma 4, in casi
eccezionali e in risposta a una domanda dell'ente
aggiudicatore, i bandi di gara di cui all'articolo, 224,
comma 1, lettera c), sono pubblicati entro cinque giorni,
purche' il bando sia stato inviato mediante fax; 68; 69;
71; 73; 74; 76: gli enti aggiudicatori possono precisare se
autorizzano o meno le varianti anche nel capitolato
d'oneri, indicando, in caso affermativo, nel capitolato i
requisiti minimi che le varianti devono rispettare nonche'
le modalita' per la loro presentazione; 77; 79; 81, commi 1
e 3; 82; 83, con la precisazione che i criteri di cui
all'articolo 83, comma 1, la ponderazione relativa di cui
all'articolo 83, comma 2, o l'ordine di importanza di cui
all'articolo 83, comma 3, o i sub - criteri, i sub - pesi,
i sub- punteggi di cui all'articolo 83, comma 4, sono
precisati all'occorrenza nell'avviso con cui si indice la
gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui
all'articolo 226, comma 5, nell'invito a presentare offerte
o a negoziare, o nel capitolato d'oneri; 84; 85, con la
precisazione che gli enti aggiudicatori possono indicare di
volere ricorrere all'asta elettronica, oltre che nel bando,
con un altro degli avvisi con cui si indice la gara ai
sensi dell'articolo 224; 86, con la precisazione che gli
enti aggiudicatori hanno facolta' di utilizzare i criteri
di individuazione delle offerte anormalmente basse,
indicandolo nell'avviso con cui si indice la gara o
nell'invito a presentare offerte; 87; 88; 95; 96; 112-bis;
118; 131. Nessun'altra norma della parte II, titolo I, si
applica alla progettazione e alla realizzazione delle opere
appartenenti ai settori speciali.
2. Quando, ai sensi della presente parte, la gara puo'
essere indetta, oltre che con bando di gara, anche con un
avviso periodico indicativo o con un avviso sull'esistenza
di un sistema di qualificazione, il riferimento al «bando
di gara» contenuto negli articoli della parte I e della
parte II che sono applicabili anche ai contratti soggetti
alla presente parte, deve intendersi comprensivo di tutti e
tre tali avvisi.
3. Nel rispetto del principio di proporzionalita', gli
enti aggiudicatori possono applicare altre disposizioni
della parte II, alla cui osservanza non sono obbligati in
base al presente articolo, indicandolo nell'avviso con cui
si indice la gara, ovvero, nelle procedure in cui manchi
l'avviso con cui si indice la gara, nell'invito a
presentare un'offerta.»
«Art. 223. Avvisi periodici indicativi e avvisi
sull'esistenza di un sistema di qualificazione
1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il 31
dicembre di ogni anno, rendono noti mediante un avviso
periodico indicativo, conforme all'allegato XV A,
pubblicato dalla Commissione o dagli enti stessi nel loro
«profilo di committente», di cui all'allegato X, punto 2,
lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti:
a) per le forniture, il valore totale stimato degli
appalti o degli accordi quadro, per gruppo di prodotti, che
intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora
il valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli
articoli 215 e 29, risulti pari o superiore a 750.000 euro;
i gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni
aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della
nomenclatura CPV; il Ministro delle politiche comunitarie
pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
le modalita' dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui
si indice la gara, a particolari voci della nomenclatura in
conformita' con quanto eventualmente stabilito dalla
Commissione;
b) per i servizi, il valore totale stimato degli
appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle
categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che
intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora
tale valore totale stimato, tenuto conto del disposto degli
articoli 215 e 29, sia pari o superiore a 750.000 euro;
c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli
appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare
nei dodici mesi successivi e il cui valore stimato sia pari
o superiore alla soglia indicata nell'articolo 215, tenuto
conto del disposto dell'articolo 29.
2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di
committente il piu' rapidamente possibile dopo l'inizio
dell'anno finanziario.
3. L'avviso di cui alla lettera c) del comma 1 e'
inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di
committente il piu' rapidamente possibile dopo l'adozione
della decisione che autorizza il programma in cui si
inseriscono i contratti di lavori o gli accordi quadro che
gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare.
4. Gli enti aggiudicatori che pubblicano l'avviso
periodico indicativo sul loro profilo di committente
inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il
formato e le modalita' di trasmissione di cui all'allegato
X, punto 3, una comunicazione in cui e' annunciata la
pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un
profilo di committente.
5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e'
obbligatoria solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono
della facolta' di ridurre i termini di ricezione delle
offerte ai sensi dell'articolo 227, comma 4.
6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli
elementi indicati nel presente codice, le informazioni di
cui all'allegato X A, punti 1 e 2, e ogni altra
informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli
di formulari adottati dalla Commissione in conformita' alla
procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva
2004/17/CE.
7. L'avviso periodico indicativo e' altresi' pubblicato
sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con
le modalita' ivi previste.
8. Le disposizioni che precedono non si applicano alle
procedure negoziate senza previa indizione di gara.
9. Per progetti di grandi dimensioni, gli enti
aggiudicatori possono pubblicare o far pubblicare dalla
Commissione avvisi periodici indicativi senza ripetere
l'informazione gia' inclusa in un avviso periodico
indicativo, purche' indichino chiaramente che si tratta di
avvisi supplementari.
10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un
sistema di qualificazione a norma dell'articolo 232, tale
sistema va reso pubblico con un avviso di cui all'allegato
XIV, indicando le finalita' del sistema di qualificazione e
le modalita' per conoscere le norme relative al suo
funzionamento. Quando il sistema ha una durata superiore a
tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il
sistema ha una durata inferiore e' sufficiente un avviso
iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione va trasmesso alla Commissione, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale, sul profilo di committente e sui
siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le
modalita' ivi previste.».
 
Art. 38
Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione
e valutazione delle opere pubbliche

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
Note all'art. 38:
Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17
maggio 1999, n. 144:
«Art. 1. Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualita' ed
efficienza al processo di programmazione delle politiche di
sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31
ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico
nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e
verifica di piani, programmi e politiche di intervento
promossi e attuati da ogni singola amministrazione. E'
assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici con il Sistema
statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo
6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».
Si riporta il testo dell'articolo 128 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 128. Programmazione dei lavori pubblici
1. L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui al
presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici
predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti
programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e
della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro
autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di
concerto con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi
assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori
strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche,
gestionali ed economico - finanziarie degli stessi e
contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni
intervento nelle sue eventuali componenti storico -
artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue
componenti di sostenibilita' ambientale, socio -
economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorita' i
bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono
resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante
affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici
per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente
mediante pubblicazione sul profilo di committente della
stazione appaltante.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di
diretta alienazione anche del solo diritto di superficie,
previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare
attuazione ai lavori previsti dal programma triennale
devono rispettare le priorita' ivi indicate. Sono fatti
salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o
calamitosi, nonche' le modifiche dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale e'
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000
di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di
fattibilita' e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo
93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi, nonche' per i lavori di cui
all'articolo 153 per i quali e' sufficiente lo studio di
fattibilita'.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del
personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare
la funzionalita', fruibilita' e fattibilita' di ciascun
lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Resta ferma l'applicabilita' delle disposizioni
di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui
all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi
triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di
cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile
2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso
l'Osservatorio.
12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da
amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono
altresi' trasmessi al CIPE, entro trenta giorni
dall'approvazione per la verifica della loro compatibilita'
con i documenti programmatori vigenti.».
 
Art. 39
Trasparenza dell'attivita' di pianificazione e governo
del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:
a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti;
b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.
2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonche' delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialita' edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalita' di pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.
3. La pubblicita' degli atti di cui al comma 1, lettera a), e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.
4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.
 
Art. 40
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali, nonche' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
Note all'art. 40:
Si riporta il testo dell'articolo 3-sexies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
«Art. 3-sexies. Diritto di accesso alle informazioni
ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo
1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e delle previsioni della
Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge
16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a
dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente
rilevante, puo' accedere alle informazioni relative allo
stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio
nazionale.».
La legge 16 marzo 2001, n.108 (Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e
l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due
allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998), e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2001, n. 85.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195
(Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 settembre 2005, n. 222.
Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, lettere
a) e b), 5, 10 e 11 del citato decreto legislativo n. 195
del 2005:
«Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione
disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica
od in qualunque altra forma materiale concernente:
1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria,
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti
naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine,
la diversita' biologica ed i suoi elementi costitutivi,
compresi gli organismi geneticamente modificati, e,
inoltre, le interazioni tra questi elementi;
2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le
radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le
emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che
incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente,
individuati al numero 1);
3) le misure, anche amministrative, quali le politiche,
le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli
accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura
amministrativa, nonche' le attivita' che incidono o possono
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui
ai numeri 1) e 2), e le misure o le attivita' finalizzate a
proteggere i suddetti elementi;
4) le relazioni sull'attuazione della legislazione
ambientale;
5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed
ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle
attivita' di cui al numero 3);
6) lo stato della salute e della sicurezza umana,
compresa la contaminazione della catena alimentare, le
condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli
edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili
dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1)
o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai
punti 2) e 3);
b) «autorita' pubblica»: le amministrazioni pubbliche
statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali,
gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi,
nonche' ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni
pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti
responsabilita' amministrative sotto il controllo di un
organismo pubblico;
(Omissis).»
«Art. 5. Casi di esclusione del diritto di accesso
1. L'accesso all'informazione ambientale e' negato nel
caso in cui:
a) l'informazione richiesta non e' detenuta
dall'autorita' pubblica alla quale e' rivolta la richiesta
di accesso. In tale caso l'autorita' pubblica, se conosce
quale autorita' detiene l'informazione, trasmette
rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il
richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia
l'autorita' pubblica dalla quale e' possibile ottenere
l'informazione richiesta;
b) la richiesta e' manifestamente irragionevole avuto
riguardo alle finalita' di cui all'articolo 1;
c) la richiesta e' espressa in termini eccessivamente
generici;
d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati
incompleti o in corso di completamento. In tale caso,
l'autorita' pubblica informa il richiedente circa
l'autorita' che prepara il materiale e la data
approssimativa entro la quale detto materiale sara'
disponibile;
e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto,
in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal
diritto di accesso.
2. L'accesso all'informazione ambientale e' negato
quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:
a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle
autorita' pubbliche, secondo quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti in materia;
b) alle relazioni internazionali, all'ordine e
sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;
c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla
possibilita' per l'autorita' pubblica di svolgere indagini
per l'accertamento di illeciti;
d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o
industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni
vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse
economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza
statistica ed il segreto fiscale, nonche' ai diritti di
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10
febbraio 2005, n. 30;
e) ai diritti di proprieta' intellettuale;
f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti
una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia
acconsentito alla divulgazione dell'informazione al
pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia
fornito di sua volonta' le informazioni richieste, in
assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona
interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle
informazioni in questione;
h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si
riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di
specie rare.
3. L'autorita' pubblica applica le disposizioni dei
commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione
a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata
fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e
l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e
h), la richiesta di accesso non puo' essere respinta
qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al
comma 2, l'autorita' pubblica dispone un accesso parziale,
a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere
dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal
diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.
6. Nei casi in cui il diritto di accesso e' rifiutato
in tutto o in parte, l'autorita' pubblica ne informa il
richiedente per iscritto o, se richiesto, in via
informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma
2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il
richiedente della procedura di riesame prevista
all'articolo 7.»
«Art. 10. Relazioni
1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008,
entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorita' pubblica
trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli
articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste
d'accesso all'informazione ambientale, nonche' una
relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione
del presente decreto.
2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio elabora, sulla base delle
informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalita'
definite a livello comunitario, una relazione sulla
attuazione del presente decreto.
3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio trasmette la relazione di cui
al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione e',
altresi', presentata dal Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al
pubblico.
4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista
dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n.
349, e' pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio con modalita' atte a garantire
l'effettiva disponibilita' al pubblico.»
«Art. 11. Aspetti organizzativi e procedimentali delle
regioni e degli enti locali
1. In attuazione del principio di leale collaborazione,
gli aspetti organizzativi e procedimentali, che lo Stato,
le regioni e gli enti locali debbono definire per
l'attuazione del presente decreto sono individuati sulla
base di accordi, da raggiungere in sede di Conferenza
unificata ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Nell'ambito di tali accordi sono individuati:
a) le modalita' di coordinamento tra le Autorita'
pubbliche;
b) i livelli minimi omogenei di informazione al
pubblico in applicazione dell'articolo 5, comma 4, in
coerenza con le norme in materia di protezione di dati
personali e nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di riutilizzo delle informazioni nel settore
pubblico;
c) i criteri di riferimento per l'applicazione
dell'articolo 5;
d) le modalita' di produzione della relazione annuale
sull'applicazione del presente decreto.».
 
Art. 41
Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attivita' di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonche' degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
3 Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 15. Per attivita' professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.
4 E' pubblicato e annualmente aggiornato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate. Sono altresi' pubblicati gli accordi con esse intercorsi.
5. Le regioni includono il rispetto di obblighi di pubblicita' previsti dalla normativa vigente fra i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», il tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
 
Art. 42
Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e
di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.
 
Art. 43
Responsabile per la trasparenza

1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita'. Il responsabile svolge stabilmente un'attivita' di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonche' segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorita' nazionale anticorruzione e, nei casi piu' gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.
2. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita', all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione.
3. I dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.
4. Il responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.
5. In relazione alla loro gravita', il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresi' gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'.
Note all'art. 43:
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della
citata legge n. 190 del 2012:
«Art. 1.
(Omissis).
7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il
responsabile della prevenzione della corruzione e'
individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e
motivata determinazione.
(Omissis).».
 
Art. 44
Compiti degli organismi indipendenti di valutazione

1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresi' l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonche' l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
 
Art. 45
Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrita' e la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT).

1. La CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
2. La CIVIT, anche in qualita' di Autorita' nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui puo' chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT puo' inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. La CIVIT puo' inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
4. In relazione alla loro gravita', la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresi' gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilita'. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si e' proceduto alla pubblicazione.
 
Art. 46
Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' costituiscono elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale, eventuale causa di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento e' dipeso da causa a lui non imputabile.
 
Art. 47
Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarita' di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonche' tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, da' luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorita' amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all'art. 47:
La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329.
 
Art. 48
Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicita'
e trasparenza

1. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nonche' relativamente all'organizzazione della sezione «Amministrazione trasparente».
2. L'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente. Alla eventuale modifica dell'allegato A si provvede con i decreti di cui al comma 3.
3. Gli standard, i modelli e gli schemi di cui al comma 1 sono adottati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale, la CIVIT e l'ISTAT.
4. I decreti di cui al comma 3 recano disposizioni finalizzate:
a) ad assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati, per la soddisfazione delle esigenze di uniformita' delle modalita' di codifica e di rappresentazione delle informazioni e dei dati pubblici, della loro confrontabilita' e della loro successiva rielaborazione;
b) a definire, anche per specifici settori e tipologie di dati, i requisiti di qualita' delle informazioni diffuse, individuando, in particolare, i necessari adeguamenti da parte di singole amministrazioni con propri regolamenti, le procedure di validazione, i controlli anche sostitutivi, le competenze professionali richieste per la gestione delle informazioni diffuse attraverso i siti istituzionali, nonche' i meccanismi di garanzia e correzione attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse.
5. Le amministrazioni di cui all'articolo 11, nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, sono tenute a conformarsi agli standard, ai modelli ed agli schemi di cui al comma 1.
 
Art. 49
Norme transitorie e finali

1. L'obbligo di pubblicazione dei dati di cui all'articolo 24 decorre dal termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinate le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in considerazione delle peculiarita' del relativo ordinamento ai sensi degli articoli 92 e 95 della Costituzione.
3. Le sanzioni di cui all'articolo 47 si applicano, per ciascuna amministrazione, a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del Piano triennale della trasparenza e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano possono individuare forme e modalita' di applicazione del presente decreto in ragione della peculiarita' dei propri ordinamenti.
Note all'art. 49:
Si riporta il testo degli articoli 92 e 95 della
Costituzione:
«Art. 92. Il Governo della Repubblica e' composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono
insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i
Ministri»
«Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri
dirige la politica generale del Governo e ne e'
responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo politico ed
amministrativo, promovendo e coordinando l'attivita' dei
Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti
del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti
dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del
Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e
l'organizzazione dei Ministeri.».
 
Art. 50
Tutela giurisdizionale

1. Le controversie relative agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente sono disciplinate dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Note all'art. 50:
Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante
(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.
69, recante delega al governo per il riordino del processo
amministrativo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2010, n. 156.
 
Art. 51
Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 52
Modifiche alla legislazione vigente

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, primo comma:
1) al numero 2), dopo le parole: «ai Ministri,» sono inserite le seguenti: «ai Vice Ministri,»;
2) al numero 3), dopo le parole: «ai consiglieri regionali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta regionale»;
3) al numero 4), dopo le parole: «ai consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «e ai componenti della giunta provinciale»;
4) al numero 5), le parole: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 50.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;»;
b) all'articolo 2, secondo comma, le parole: «del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono» sono sostituite dalle seguenti: «del coniuge non separato, nonche' dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono».
2. All'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le parole: «ed alla pubblicazione» sono soppresse.
3. L'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «Art. 54. (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni). - 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono i dati di cui al decreto legislativo recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
4. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, dopo la parola: «accesso» sono inserite le seguenti: «e trasparenza amministrativa»;
b) all'articolo 87, comma 2, lettera c), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa»;
c) all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: «documenti amministrativi» sono inserite le seguenti: «, nonche' per la tutela del diritto di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza»;
d) all'articolo 116, comma 4, dopo le parole: «l'esibizione» sono inserite le seguenti: «e, ove previsto, la pubblicazione»;
e) all'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 6), dopo la parola: «amministrativi» sono inserite le seguenti: «e violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa».
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualsiasi rinvio al Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si intende riferito all'articolo 10.
Note all'art. 52:
Si riporta il testo dell'articolo 1, primo comma, della
citata legge n. 441 del 1982, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano:
1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
2) al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
Ministri, ai Vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;
3) ai consiglieri regionali e ai componenti della
giunta regionale;
4) ai consiglieri provinciali e ai componenti della
giunta provinciale;
5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia
ovvero con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia. ».
Per il testo dell'articolo 2, secondo comma, della
citata legge n. 441 del 1982, come modificato dal presente
decreto, si veda nelle note all'art. 14.
Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 1, della
citata legge n. 241 del 1990, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 12. Provvedimenti attributivi di vantaggi
economici
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate alla predeterminazione da parte delle
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui
le amministrazioni stesse devono attenersi.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 23, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 23. Difesa personale delle parti
1. Le parti possono stare in giudizio personalmente
senza l'assistenza del difensore nei giudizi in materia di
accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale
e nei giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione
europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri. ».
Si riporta il testo dell'articolo 87, comma 2, lett.
c), del citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come
modificato dal presente decreto :
«Art. 87. Udienze pubbliche e procedimenti in camera di
consiglio
(Omissis).
2. Oltre agli altri casi espressamente previsti, si
trattano in camera di consiglio:
a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione
delle misure cautelari collegiali;
b) il giudizio in materia di silenzio;
c) il giudizio in materia di accesso ai documenti
amministrativi e di violazione degli obblighi di
trasparenza amministrativa;
d) i giudizi di ottemperanza;
e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano
l'estinzione o l'improcedibilita' del giudizio.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 116, commi 1 e 4, del
citato decreto legislativo n. 104 del 2010, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 116. Rito in materia di accesso ai documenti
amministrativi
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle
istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonche' per
la tutela del diritto di accesso civico connessa
all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso
e' proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della
determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio,
mediante notificazione all'amministrazione e ad almeno un
controinteressato. Si applica l' articolo 49. Il termine
per la proposizione di ricorsi incidentali o motivi
aggiunti e' di trenta giorni.
(Omissis).
4. Il giudice decide con sentenza in forma
semplificata; sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei
documenti richiesti, entro un termine non superiore, di
norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative
modalita'.
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 133, comma 1, lett.
a) , numero 6), del citato decreto legislativo n. 104 del
2010, come modificato dal presente decreto:
«Art. 133. Materie di giurisdizione esclusiva
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, salvo ulteriori previsioni di
legge:
a) le controversie in materia di:
1) risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine
di conclusione del procedimento amministrativo;
2) formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi
integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e
degli accordi fra pubbliche amministrazioni;
3) silenzio di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3, e
provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di
segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di
inizio attivita', di cui all'articolo 19, comma 6-ter,
della legge 7 agosto 1990, n. 241;
4) determinazione e corresponsione dell'indennizzo
dovuto in caso di revoca del provvedimento amministrativo;
5) nullita' del provvedimento amministrativo adottato
in violazione o elusione del giudicato;
6) diritto di accesso ai documenti amministrativi e
violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa;
(Omissis).».
Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2009:
«Art. 11. Trasparenza
1. La trasparenza e' intesa come accessibilita' totale,
anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti
istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle
informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione,
degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e
all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle
funzioni istituzionali, dei risultati dell'attivita' di
misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti,
allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi di buon andamento e imparzialita'.
Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione.
2. Ogni amministrazione, sentite le associazioni
rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti, adotta un Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita', da aggiornare annualmente, che
indica le iniziative previste per garantire:
a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base
delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui
all'articolo 13;
b) la legalita' e lo sviluppo della cultura
dell'integrita'.
3. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima
trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della
performance.
4. Ai fini della riduzione del costo dei servizi,
dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo
del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono
annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti
sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione
dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di
quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo,
pubblicando i relativi dati sui propri siti istituzionali.
5. Al fine di rendere effettivi i principi di
trasparenza, le pubbliche amministrazioni provvedono a dare
attuazione agli adempimenti relativi alla posta elettronica
certificata di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, agli articoli 16,
comma 8, e 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e di cui all'articolo 34, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69.
6. Ogni amministrazione presenta il Piano e la
Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma
1, lettere a) e b), alle associazioni di consumatori o
utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore
qualificato, nell'ambito di apposite giornate della
trasparenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
7. Nell'ambito del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrita' sono specificate le modalita', i
tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di
verifica dell'efficacia delle iniziative di cui al comma 2.
8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul
proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile
accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza,
valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrita' ed il relativo stato di attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla
performance stanziati e l'ammontare dei premi
effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di
differenziazione nell'utilizzo della premialita' sia per i
dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli
Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile
delle funzioni di misurazione della performance di cui
all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di
posizioni organizzative, redatti in conformita' al vigente
modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica
evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e
delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che
rivestono incarichi di indirizzo politico-amministrativo;
i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti,
conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
9. In caso di mancata adozione e realizzazione del
Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' o di
mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui
ai commi 5 e 8 e' fatto divieto di erogazione della
retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici
coinvolti.».
 
Art. 53
Abrogazione espressa di norme primarie

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
c) articolo 41-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
d) articoli 40-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
e) articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
f) articolo 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
g) articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) articolo 21, comma 1, art. 23, commi 1, 2 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69;
i) articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
l) articolo 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
o) articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
p) articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;
q) articolo 6, comma 6, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
r) articolo 9 del decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228;
s) articolo 14, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
t) articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
u) articolo 5, comma 11-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 marzo 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione
Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 53:
Si riporta il testo dell'articolo 26 della citata legge
n. 241 del 1990, come modificata dal presente decreto:
«Art. 26. Obbligo di pubblicazione
1. (abrogato).
2. Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le
relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27
e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il
diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel
predetto comma 1 s'intende realizzata.».
Il testo della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ,
modificata dal presente decreto, e' pubblicata nella Gazz.
Uff. 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.
Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e'
pubblicato nella Gazz. Uff. 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati
diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico
riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
e' consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo
18, comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di
regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad
altri soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da
una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale
norma la comunicazione e' ammessa quando e' comunque
necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e
puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la
diversa determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
privati o a enti pubblici economici e la diffusione da
parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente
quando sono previste da una norma di legge o di
regolamento.
3-bis. (abrogato).».
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, modificato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 16
maggio 2005, n. 112, S.O.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244, modificato dal
presente decreto, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2007, n. 300, S.O.
La legge 18 giugno 2009, n. 69, modificato dal presente
decreto, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19 giugno 2009, n.
140, S.O.
Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,
modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.
Il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 13 maggio 2011, n. 110.
Il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91,
modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 24 giugno 2011, n. 145.
Il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 luglio 2011, n. 155.
La legge 11 novembre 2011, n. 180, modificata dal
presente decreto, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14
novembre 2011, n. 265.
Il decreto legislativo 29 novembre 2011, n. 228,
modificato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz.
Uff. 6 febbraio 2012, n. 30.
Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, modificato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 9
febbraio 2012, n. 33, S.O.
Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, modificato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 26
giugno 2012, n. 147, S.O.
Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato
dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 6
luglio 2012, n. 156, S.O. 1
 
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