Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DETERMINA 27 marzo 2013 |
Versamento all'entrata del Bilancio dello Stato delle somme dovute dalle aziende farmaceutiche, ai sensi dell'articolo 2, comma 12-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone, all'ultimo periodo, che «le aziende farmaceutiche sulla base di tabelle approvate dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e definite per regione e per singola azienda, corrispondono alle regioni medesime un importo dell'1,83 per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime di Servizio sanitario nazionale»; Vista la determinazione AIFA del 18 febbraio 2011, recante: «Metodologia di attuazione dello sconto dell'1,83% a carico delle aziende farmaceutiche in applicazione dell'art. 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; Visto l'art. 2, comma 12-septies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, il quale interviene modificando la legge n.122, prevedendo che «entro il 30 aprile 2011 le aziende farmaceutiche corrispondono l'importo previsto dall'ultimo periodo dell'art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, anche in relazione ai farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 78 del 2010 [31 maggio 2010] e la legge di conversione del medesimo decreto [30 luglio 2010]; l'importo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita' stabilite con determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze.»; Considerato che, a partire dal 18 giugno 2012, l'AIFA ha quantificato e reso noto alle aziende farmaceutiche tramite la piattaforma della trasparenza AIFA Front-End, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, l'onere del pay-back dell'1,83% relativo ai mesi di giugno e luglio 2010, disposto dalla succitata norma, per i consumi in regime convenzionale, nelle more della sopra richiamata determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Ravvisata la necessita' di definire le modalita' e i termini di versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle aziende farmaceutiche del suddetto onere del pay-back dell'1,83% relativo ai mesi di giugno e luglio 2010, ai sensi del richiamato l'art. 2, comma 12-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225;
Determina:
1. L'onere del pay-back dell'1,83% relativo ai mesi di giugno e luglio 2010 a carico di ciascuna azienda titolare dell'Autorizzazione ad immissione in commercio (A.I.C.) di medicinali e' indicato nella piattaforma della trasparenza AIFA Front-End (http://www.agenziafarmaco.gov.it/frontend/). Le aziende titolari di A.I.C. a cui e' attribuito il predetto onere del pay-back, sono tenute a versare l'importo dovuto entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente determina, sul capitolo 2368, art. 6, capo X dello stato di previsione dell'entrata del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 12-septies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 2. Entro i successivi quindici giorni, le aziende farmaceutiche dovranno provvedere a trasmettere all'AIFA copia delle distinte attestanti l'effettivo versamento tramite il sito della trasparenza AIFA Front-End, nell'apposita area dedicata al «payback 1,83% giugno-luglio 2010». 3. La presente determinazione diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Roma, 27 marzo 2013
Il ragioniere generale dello Stato Canzio
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