Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2013 (vai al sommario)
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
DELIBERA 12 marzo 2013
Parziale modifica dei criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni. (Risoluzione n. 2/2013).



Il Consiglio, nella seduta del 12 marzo 2013, composto come da verbale in pari data;
Sentiti i relatori, Consiglieri Antonio Gravina ed Agostino Del Signore;
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;
Visto il Regolamento adottato dal Ministro delle finanze con decreto del 2 giugno 1998, n. 231, per la parte tuttora vigente;
Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Vista la delibera consiliare n. 2252 del 19 ottobre 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'8 novembre 2010, n. 261, con la quale sono stati approvati i criteri valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni;
Vista la Risoluzione n. 4 del 24 maggio 2011 con la quale e' stata approvata la scheda triennale relativa ai citati criteri di valutazione;
Vista la legge n. 183 del 12 novembre 2011 e succ. modd., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, con la quale, fra l'altro, all'art. 4, comma 40, e' stato disposto che «i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie sono disposti all'esito di procedure di interpello bandite dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali» e che «le domande dei componenti delle commissioni tributarie sono valutate secondo la rispettiva anzianita' di servizio nelle qualifiche secondo la seguente tabella ovvero, in caso di parita', secondo l'anzianita' anagrafica, computate fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande»;
Considerate le intervenute innovazioni normative in materia di interpello e trasferimenti;
Ritenuta l'esigenza di armonizzare le procedure conseguenti alle citate nuove disposizioni per la copertura dei posti vacanti e di modificare, pertanto, alcuni punti della citata delibera n. 2252 del 19 ottobre 2010;
Ritenuta l'esigenza di rivisitare alcuni apetti della precedente delibera, ai fini di una piu' puntuale ed attuale descrizione dei criteri per la valutazione di diligenza, laboriosita' e attitudine, oltre che dell'esperienza;

Delibera:

a) I concorsi interni sono riservati esclusivamente alle movimentazioni verticali, fra le quali sono compresi anche i passaggi dalle commissioni tributarie provinciali a quelle regionali.
b) Si approvano i criteri di valutazione della professionalita' dei giudici tributari nei concorsi interni, come modificati ed indicati nell'allegata scheda, che sostituiscono integralmente il contenuto della delibera n. 2252 del 19 ottobre 2010.
Copia della presente risoluzione sara' inviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, per la pubblicazione.
Roma, 12 marzo 2013

Il Presidente: Santamaria Amato
 
Allegato

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITA'
DEI GIUDICI TRIBUTARI NEI CONCORSI INTERNI
I) Premessa: La legge n. 244/2007, art 1, comma n. 353, ha attribuito al Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di individuare
i criteri di valutazione, per la gestione dei concorsi interni, con
conseguente cessazione delle tabelle «E» ed «F», gia' allegate al
decreto legislativo 31 ottobre 1992, n. 545.
Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il Legislatore ha, dunque, affidato il compito di definire i parametri che devono evidenziare e valutare il profilo completo e concreto delle reali caratteristiche professionali del giudice tributario, cosi' da rendere, per quanto possibile, ottimale il livello di conoscenza, per i fini istituzionali perseguiti. I parametri scelti dovranno essere significativi, precisi e idonei a consentire un giudizio analitico, completo ed ancorato a criteri predeterminati.
Tenuto conto di cio', pare opportuno, in ossequio al principio di trasparenza e oggettivita', individuare nella presente relazione di accompagnamento ai criteri di valutazione, gli elementi indicatori, le linee guida, i criteri di massima che consentiranno di verificare adeguatamente, in relazione a fatti specifici e oggettivamente delineati, il percorso logico di applicazione dei parametri, nello spirito della legge e in linea con le linee guida precisate dalla presente delibera.
In conformita' di quanto stabilito dalla legge, gli elementi caratterizzanti il profilo del giudice devono intendersi quelli della: esperienza, diligenza, laboriosita' e attitudine.
Il concetto di «esperienza» deve essere inteso come «esperienza lavorativa» maturata presso le Commissioni tributarie e costituisce il parametro di riferimento di svolgimento della funzione. Detto periodo - suddiviso in due parti: precedente e successivo alla data del 1° aprile 1996 - e' articolato in periodi quinquennali e loro frazioni.
Gli elementi della diligenza, laboriosita' ed attitudine sono stati individuati secondo un criterio di valutazione oggettiva che dovra' tenere conto dei provvedimenti giudiziari e delle modalita' di espletamento dell'attivita' giurisdizionale evitando il sindacato sul merito delle decisioni.
Ampio rilievo sara' quindi riconosciuto alla professionalita' del giudice che si andra' a desumere dalla preparazione giuridica, dal grado di aggiornamento rispetto alle novita' normative, dottrinali e giurisprudenziali; dal possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari giudiziari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento; dalla conduzione delle udienze da parte di chi le dirige o le presiede, dalla idoneita' ad utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari; dall'attitudine a cooperare secondo criteri di opportuno coordinamento con altri uffici giudiziari aventi competenze connesse o collegate.
La valutazione di professionalita', sara' effettuata nel rispetto dell'indipendenza costituzionalmente riconosciuta a ciascun giudice. La verifica in sede di esame delle pronunce rese dai giudici terra' conto dell'esito, nelle successive fasi e gradi del procedimento, dei provvedimenti giudiziari emessi, solo in quanto «presentino caratteri di significativa anomalia». Le ipotesi di «sopravvenienza» di diversi orientamenti giurisprudenziali nelle more dei giudizi di impugnazione non potranno ritenersi «significative».
Non saranno considerati indice rilevante, ai fini del giudizio sulla laboriosita', gli incarichi extra-giudiziari.
Con riferimento alla diligenza, il rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie, dovra' essere considerato «alla luce della complessiva situazione degli uffici», al fine di consentire l'apprezzamento di situazioni particolari evitando giudizi positivi o negativi ancorati esclusivamente a soli dati numerici.
Quanto alla laboriosita', nel formulare un giudizio occorrera' tenere conto che il raffronto della produzione di ciascun giudice con i provvedimenti emessi dagli altri giudici appartenenti alla stessa Sezione, o, nel caso dei Presidenti o Vice presidenti di sezione in comparazione con i Presidenti o Vice presidenti delle altre Sezioni della stessa Commissione, potrebbe indurre, in qualche caso, a valutazioni ingiuste. Pertanto il raffronto della produzione del singolo con quella degli altri giudici dell'ufficio di appartenenza andra' compiuto tenendo conto anche dell'attivita' di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario).
Per completezza di giudizio occorrera' compiere anche un ponderato raffronto con i dati nazionali.
Per quanto riguarda l'attitudine, dovra' essere diversificata l'attivita' di docenza da quella di partecipazione ai corsi. La partecipazione e la docenza saranno rilevanti se svolte nei corsi organizzati e/o patrocinati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in diritto tributario o di formazione e gestione delle procedure informatiche per l'attuazione del processo telematico.
Nell'ambito della partecipazione andra' distinta la durata dei corsi di aggiornamento e la complessita' dei corsi frequentati ai quali il magistrato ha partecipato o in relazione ai quali ha dato la disponibilita' a partecipare.
Importante sara' anche il dato relativo alla continuita' della partecipazione ai corsi di aggiornamento, e allo svolgimento dell'attivita' di docenza.
La valutazione di professionalita', compiuta dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, acquisito il parere dell'Autorita' immediatamente sopraordinata e delle fonti di conoscenza utili, dovra' essere tale da consentire la ricostruzione delle qualita' del magistrato, in modo da evidenziare dettagliatamente le caratteristiche professionali, le tipologie di lavoro svolto e le reali attitudini.
A tal fine e' importante garantire l'omogeneizzazione dell'attivita' consultiva preliminare e delle fonti di conoscenza.
La presente delibera individua i parametri di valutazione e la documentazione alla quale i capi degli uffici dovranno attenersi nella formulazione e compilazione delle schede di valutazione.
Per garantire una corretta e aggiornata informativa, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria dovra' dotarsi di una «banca dati» nella quale dovranno affluire le informazioni professionali attinenti ad ogni componente delle Commissioni Tributarie.
Essa dovra' contenere, oltre le notizie direttamente in possesso del CPGT (Status - Dichiarazioni sostitutive - Provvedimenti disciplinari - Partecipazione ai corsi indetti dall'organismo ecc.) anche una scheda di valutazione complessiva redatta dal Presidente della Commissione di appartenenza in base ai criteri B - C - D, valida per tre anni, mentre quelle relativa ad essi sara' redatta direttamente dal C.P.G.T. Ogni Presidente di Commissione, ad inizio d'anno, tenuto conto della consistenza degli affari giudiziari pendenti, della organizzazione degli uffici, concordera' con il C.P.G.T. gli obiettivi di produttivita' dell'anno in base ai quali saranno rapportate la diligenza e la laboriosita'. II) Criteri:
A) ESPERIENZA
Con il termine «Esperienza» si intende «l'esperienza lavorativa» maturata presso le Commissioni tributarie.
Tenuto conto che la precedente riforma del sistema di giustizia tributaria risale al 1992, con i citati decreti legislativi n. 545 e 546, che hanno accentuato ulteriormente il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie (anche sul piano lessicale: oggi, infatti, si parla di «giudici tributari», non piu' di «membri delle commissioni», e di «sentenza», non piu' di «decisione»), con maggiori garanzie di indipendenza per i componenti, anche grazie all'introduzione dell'Organo di autogoverno, e norme processuali sempre piu' vicine a quelle del processo civile. Tenuto altresi' conto dell'ampliamento della giurisdizione, l'art. 2 del decreto legislativo 546/1992 e dei successivi interventi normativi hanno attribuito alle Commissioni tributarie provinciali e regionali il requisito di giudice esclusivo dei tributi, nell'ambito della valutazione della «esperienza», e' stato differenziato, agli effetti dell'attribuzione di un punteggio aritmetico, basato su parametri oggettivi, il periodo ante 1996 dal periodo successivo, riconoscendo un maggior valore all'esperienza maturata post anno 1996 anche in considerazione della complessita' delle materie trattate e della maggiore articolazione delle norme processuali.
Tuttavia, in considerazione dei punteggi per l'anzianita' introdotti dalla tabella allegata alla citata legge 12 novembre 2011, n. 183, che sembrano riflettere, sia pur nella loro diversa quantificazione, un analogo principio di valutazione diversificato per i periodi ante e post 1996, si e' ritenuto di adottare detta tabella in sostituzione di quella approvata nel 2010, anche al fine di semplificare ed armonizzare le procedure di mobilita'.
Resta confermata, pero', la diversa natura dell' esperienza che, rispetto alla piu' generica anzianita', prende in considerazione soltanto l'effettivo servizio svolto presso le Commissioni tributarie.
B) DILIGENZA
La «diligenza» si desume:
a) dal rispetto dei termini per la redazione e il deposito dei provvedimenti, o comunque per il compimento di attivita' giudiziarie;
b) dall'assiduita' e dalla puntualita' alle udienze di calendario e nei giorni stabiliti e dalla presenza in ufficio, nei casi in cui sia necessario, per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;
c) dalla disponibilita' a far fronte alle esigenze dell'ufficio quali la partecipazione alla Commissione per l'assistenza tecnica gratuita (art. 138, D.P.R. n.115/2002) o alla Sezione per la Sospensione feriale dei termini processuali (art. 6, decreto legislativo n. 545/92). Disponibilita' alle sostituzioni, riconducibili alle applicazioni e supplenze necessarie al corretto funzionamento dell'ufficio.
Il punteggio complessivo previsto per il parametro «diligenza» va da 0 a 6.
Il giudizio e la valutazione della Diligenza sara' formato tenendo conto dei dati relativi al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto.
C) LABORIOSITA'
La «laboriosita'», indice di intensa capacita' di lavoro, si desume:
dalla produttivita', intesa come numero e qualita' degli affari giudiziari trattati in rapporto alla tipologia ed alla condizione organizzativa e strutturale degli uffici;
dal numero dei provvedimenti depositati, valutato comparativamente, con i dati statistici dell'ultimo triennio, dei componenti della medesima commissione di appartenenza rispettivamente tra i giudici, tra i vice presidenti e tra i presidenti di sezione, tenendo conto dei ricorsi a ciascun di essi assegnato. Il valore del punteggio di laboriosita' connesso ai provvedimenti depositati viene fissato in massimo 4 punti, di cui un massimo di 3 da attribuire in base al raffronto con i dati della commissione di appartenenza e un massimo di 1 da attribuire in base al raffronto con i dati nazionali.
costituisce un dato di riferimento anche il numero dei provvedimenti assunti in altre sezioni in occasione di supplenze e di quelli cautelari.
Il dato quantitativo dovra' essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attivita' svolta.
Il raffronto della produzione del singolo con quella degli altri giudici dell'ufficio di appartenenza andra' compiuto tenendo conto anche dell'attivita' di collaborazione alla gestione dell'ufficio (uffici direttivi e semidirettivi), dell'espletamento di altri incarichi in seno alla Commissione di appartenenza (collaborazione o direzione dell'ufficio del massimario).
Al criterio di laboriosita' si applica un punteggio discrezionale da 0 a 6
D) ATTITUDINE
Per attitudine si intende la propensione riguardante l'attivita' svolta e il ruolo occupato, nonche' l'aggiornamento professionale.
Ad essa va applicato un punteggio discrezionale massimo di 9, ma diversamente ripartito ai fini dell'attribuzione: ovvero, una parte da 0 a 5 ed una parte da 0 a 4.
Concorrono all'attribuzione da 0 a 5 i seguenti criteri:
collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico;
preparazione e capacita' che si manifestano nella concreta professionalita' dimostrata dal giudice nell'esercizio delle proprie funzioni;
modalita' di partecipazione alle udienze;
attivita' di massimazione;
qualita' di contributi in camera di consiglio, individuazione delle questioni da decidere e capacita' di sintesi;
capacita' di organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti in processo ed al personale amministrativo.
sentenze scelte a campione per un numero non superiore a 5, pubblicate nell'ultimo triennio, e fino a 3 presentate dall'interessato
equilibrio di valutazione, che deve prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato; in caso di segnalazione negativa il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili.
Concorre all'attribuzione del punteggio da 0 a 4 la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. A tal fine si deve tener conto della durata di ogni singolo avvenimento e del diverso impegno professionale distinguendo tra partecipazione e docenza, riconoscendo, a questa ultima, un indubbio valore superiore alla partecipazione.
Per il conferimento degli uffici direttivi, l'attitudine alle funzioni va ricavata, oltre che dagli elementi sopra indicati, anche dalle capacita' organizzative, desunte da ogni utile elemento connesso alla precedente attivita' svolta, nonche' dal precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive e dalla modalita' di conduzione dell'udienza.
Ai fini della valutazione dei Presidenti di Commissione si deve tener conto, fermo restando la funzione giurisdizionale, delle funzioni amministrative ad essi assegnate, per cui non e' possibile applicare criteri discrezionali B, C, e D (diligenza, laboriosita' ed attitudine).
Di conseguenza, si ritiene che il punteggio discrezionale complessivo dei suddetti criteri (21 punti) debba essere assegnato facendo riferimento a criteri specifici e nelle misure che seguono:
Punti da 0 a 6 per il puntuale e tempestivo adempimento delle funzioni giurisdizionali.
Punti da 0 a 11 considerando il numero delle sezioni della Commissione, la presenza nella sede, il coordinamento delle sezioni ed il raggiungimento degli obiettivi concordati, ad inizio anno, con il C.P.G.T. Il tutto valutato sulla base delle relazioni dell'Ufficio Ispettivo del C.P.G.T.
Punti da 0 a 4 per la partecipazione e/o docenza a seminari, corsi di aggiornamento e corsi di specializzazione (Master) in materia tributaria, organizzati o patrocinati dal C.P.G.T. assegnati con gli stessi criteri stabiliti nelle attitudini.
Ai componenti del C.P.G.T, tenuto conto della peculiarita' dell'incarico, viene attribuito il punteggio massimo di cui ai criteri B, C e D.
III) PUNTEGGI:

CRITERI DI VALUTAZIONE PER I GIUDICI, I VICE PRESIDENTI
DI SEZIONE E I PRESIDENTI DI SEZIONE

I criteri di valutazione, applicabili a tutti i giudici, Vicepresidenti di sezione e Presidenti di sezione sono:
------------------------- A) Esperienza ------------------------- B) Diligenza ------------------------- C) Laboriosita' ------------------------- D) Attitudine -------------------------
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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