Gazzetta n. 80 del 5 aprile 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012 |
Adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia, relativi alle funzioni di polizia locale (Comuni), e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro (Province), ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216/2010. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane e province»; Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica nei riguardi di comuni e province, i fabbisogni standard determinati secondo le modalita' dello stesso decreto costituiscano il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni; Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettera d), della citata legge n. 42 del 2009, ai fini del finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non puo' eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi e che, fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge statale, sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione statale vigente; Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che, fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilita' interno, dal medesimo decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente; Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che individua il 2013 quale anno di avvio della fase transitoria comportante il superamento del criterio della spesa storica; Visto l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina le modalita' e la tempistica della fase transitoria, prevedendo, tra l'altro, che entro il 31 marzo 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco dal triennio successivo; Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 216 del 2010, che ha definito, in via provvisoria, sei funzioni fondamentali, rispettivamente, dei comuni e delle province; Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina la metodologia per la determinazione dei fabbisogni standard; Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard, ed, in particolare, il comma 1, lettera a), che affida alla «Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.a.», il compito di predisporre le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard e di determinarne i valori con tecniche statistiche che diano rilievo alle caratteristiche individuali dei singoli comuni e province, secondo le modalita' ed i criteri ivi indicati; Visto l'art. 5, comma 1, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede la collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale - IFEL, in qualita' di partner scientifico della «SOSE S.p.a.», nonche' la possibilita' che la menzionata societa' possa altresi' avvalersi della collaborazione dell'ISTAT per i compiti affidatile dal medesimo articolo; Visto l'art. 6, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010 il quale dispone che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato partecipi direttamente, secondo le proprie competenze, alle attivita' per la determinazione dei fabbisogni standard di cui al citato art. 5, comma 1, lettera d) del suddetto decreto; Visto l'art. 5, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, il quale dispone che le metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni standard, predisposte dalla «SOSE S.p.a.» ai sensi della lettera a) del medesimo comma, sono sottoposte, per l'approvazione, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento, alla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, e che, in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento; Visto lo stesso art. 5, comma 1, lettera e), il quale prevede, altresi', che i risultati predisposti con le menzionate metodologie di elaborazione sono trasmessi dalla «SOSE S.p.a.» ai Dipartimenti delle finanze e, successivamente, della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, dopo la sua istituzione, alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo, che dispone che la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previa verifica da parte del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dei vincoli di cui al citato art. 1, comma 3, del medesimo decreto; Visto il medesimo art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo, il quale prevede, altresi', che lo schema di decreto sia corredato da una relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ne evidenzia gli effetti finanziari; Visto il comma 3 del predetto art. 6, che dispone che ciascun comune e provincia dia adeguata pubblicita' sul proprio sito istituzionale del presente decreto di adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio; Considerato che la «SOSE S.p.a.» ha avviato nel 2011 l'attivita' diretta alla determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province, che entreranno in vigore nel 2013, relativi al primo terzo delle funzioni fondamentali di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010, individuate, rispettivamente, per i comuni, nelle funzioni di polizia locale ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo e, per le province, in quelle nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro ed in quelle generali di amministrazione, gestione e controllo; Considerato che, a tal fine, la «SOSE S.p.a.» ha provveduto a somministrare a comuni e province delle regioni a statuto ordinario appositi questionari, rispettivamente denominati, per i comuni, FC02U - Funzioni di polizia locale, e FC01A - Servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali, FC01B - Servizi ufficio tecnico, FC01C - Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico, FC01D - Altri servizi generali, per quanto concerne le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo dei comuni; e per le province, FP06U - Funzioni nel campo dello sviluppo economico - Servizi del mercato del lavoro e FP01U - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo; Rilevato che la «SOSE S.p.a.», ha provveduto a sottoporre alla commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e), del menzionato decreto legislativo n. 216 del 2010, le metodologie relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti le funzioni di polizia locale dei comuni (FC02U) e le funzioni delle province nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro (FP06U), trasmettendo, altresi', i risultati predisposti con le menzionate metodologie di elaborazione al Dipartimento delle finanze ed al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' alla stessa commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale; Vista la delibera della commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, adottata nella seduta del 28 giugno 2012, con la quale la menzionata commissione ha approvato le note metodologiche relative alla determinazione dei fabbisogni standard inerenti le funzioni di polizia locale dei comuni e le funzioni delle province nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro; Acquisito il parere favorevole del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla verifica ai fini del rispetto dei vincoli di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta n. 48 del 4 ottobre 2012; Sentita la Conferenza Stato - citta' e autonomie locali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, nella seduta dell'11 ottobre 2012; Considerato che lo schema di decreto e' stato trasmesso il 19 ottobre 2012 al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione dei pareri, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2010, da parte della commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario; Acquisito il parere della commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale reso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, nella seduta del 14 novembre 2012; Acquisito il parere della V commissione bilancio, Tesoro e programmazione della Camera dei deputati reso, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, nella seduta del 28 novembre 2012; Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 216 del 2010, che prevede che decorsi quindici giorni dalla trasmissione del decreto alle camere ai fini dell'espressione del parere, il decreto puo' essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri; Considerato il decorso del termine per l'espressione del parere da parte della V commissione bilancio del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 21 dicembre 2012;
Decreta:
Art. 1
1. Sono adottate le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia delle regioni a statuto ordinario relativi, rispettivamente, alle funzioni di polizia locale per i comuni ed alle funzioni nel campo dello sviluppo economico - servizi del mercato del lavoro per le province, di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto.
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| Allegato
NOTA METODOLOGICA (ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216 RIGUARDANTE LE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD DI PROVINCE, CITTA METROPOLITANE E COMUNI") DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD PER I COMUNI FCO2U- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Parte di provvedimento in formato grafico
NOTA METODOLOGICA (ARTICOLO 6, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 2010, N. 216 RIGUARDANTE LE "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD DI PROVINCE, CITTA' METROPOLITANE E COMUNI") DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI STANDARD PER LE PROVINCE FPO6U- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SERVIZI DEL MERCATO DEL LAVORO Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
1. I comuni e le province delle regioni a statuto ordinario danno adeguata pubblicita' del presente decreto sul proprio sito istituzionale, nonche' attraverso le ulteriori forme di comunicazione del proprio bilancio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2012
Il Presidente: Monti
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 278
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