Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 31
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita', di segnaletica verticale, di sagoma, masse limiti e attrezzature delle macchine agricole.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada;
Visti l'articolo 1, commi 1 e 4, e gli articoli 4 e 15, della legge 29 luglio 2010, n. 120;
Visto l'articolo 15, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il quale prevede che il Governo provvede a modificare l'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nel senso di prevedere che le attrezzature delle macchine agricole possono essere utilizzate anche per le attivita' di manutenzione e di tutela del territorio;
Visto l'articolo 6, comma 1, lettera e), e comma 2, lettera e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
Visto l'articolo 14, comma 16, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 26 luglio 2012 e dell' 8 novembre 2012;
Ritenuto opportuno, per ragioni di sistematicita' ed economicita' della normazione, ricondurre ad un unico atto normativo l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli in premessa citati, incidenti tutti sulla medesima materia del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, limitatamente all'articolo 17, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione";
b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in condizioni di eccezionalita' e' consentito quando anche una sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del codice, determina eccedenze rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non e' possibile eseguirlo in condizioni ordinarie.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400:
"Art. 17.Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere
del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 4 e 15, della
legge 29 luglio 2010, n. 120:
"Art. 1. (Modifiche agli articoli 6, 59, 77, 79 e 80
del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in materia di pneumatici invernali, di
veicoli con caratteristiche atipiche, di produzione e
commercializzazione di sistemi, componenti ed entita'
tecniche di tipo non omologato, di sanzioni per veicoli
circolanti in condizioni di non efficienza e di omessa
revisione)
(In vigore dal 13 agosto 2010)
1. La lettera e) del comma 4 dell'art. 6 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato
«decreto legislativo n. 285 del 1992», e' sostituita dalla
seguente:
«e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero
abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici
invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio».
2. Al comma 1, alinea, dell'art. 59 del decreto
legislativo n. 285 del 1992 le parole: «elettrici leggeri
da citta', i veicoli ibridi o multimodali e i microveicoli
elettrici o elettroveicoli ultraleggeri, nonche' gli altri
veicoli» sono soppresse.
3. Dopo il comma 3 dell'art. 77 del decreto legislativo
n. 285 del 1992 e' inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque importa, produce per la
commercializzazione sul territorio nazionale ovvero
commercializza sistemi, componenti ed entita' tecniche
senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi
dell'art. 75, comma 3-bis, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a
euro 624. E' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119 chiunque
commetta le violazioni di cui al periodo precedente
relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta
ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di
cui al presente comma, ancorche' installati sui veicoli,
sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I,
sezione II, del titolo VI».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede a
modificare l'art. 122, comma 8, del regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, di seguito denominato «regolamento»,
riferendo le disposizioni contenute nel medesimo comma 8
agli pneumatici invernali. Entro il medesimo termine di cui
al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, con i decreti di cui all'art. 237 del
regolamento, prevede l'obbligo che gli pneumatici montati
su autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e
filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla
normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e
siano periodicamente sottoposti a una verifica della
persistenza delle condizioni di efficienza.
5. Al comma 4 dell'art. 79 del decreto legislativo n.
285 del 1992, dopo le parole: «non regolarmente installati»
sono inserite le seguenti: «, ovvero circola con i
dispositivi di cui all'art. 80, comma 1, del presente
codice e all'art. 238 del regolamento non funzionanti».
6. Al comma 14 dell'art. 80 del decreto legislativo n.
285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «Chiunque» e'
sostituita dalle seguenti: «Ad esclusione dei casi previsti
dall'art. 176, comma 18, chiunque»;
b) al secondo periodo, le parole da: «ovvero» fino a:
«revisione» sono soppresse;
c) il terzo periodo e' sostituito dai seguenti:
«L'organo accertatore annota sul documento di circolazione
che il veicolo e' sospeso dalla circolazione fino
all'effettuazione della revisione. E' consentita la
circolazione del veicolo al solo fine di recarsi presso uno
dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed
i sistemi informativi e statistici per la prescritta
revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui si
circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa
dell'esito della revisione, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a
euro 7.369. All'accertamento della violazione di cui al
periodo precedente consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta
giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione II, del
titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni, si
applica la sanzione accessoria della confisca
amministrativa del veicolo»"
"Art. 4. (Modifiche all'art. 10 del decreto legislativo
n. 285 del 1992, in materia di veicoli eccezionali e
trasporti in condizioni di eccezionalita')
(In vigore dal 13 agosto 2010)
1. All'art. 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 9 e' sostituito dal
seguente: «Nel provvedimento di autorizzazione possono
essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di
scorta tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti
dal regolamento»;
b) il terzo periodo del comma 9 e' sostituito dal
seguente: «Qualora il transito del veicolo eccezionale o
del trasporto in condizioni di eccezionalita' imponga la
chiusura totale della strada con l'approntamento di
itinerari alternativi, la scorta tecnica deve richiedere
l'intervento degli organi di polizia stradale competenti
per territorio che, se le circostanze lo consentono,
possono autorizzare il personale della scorta tecnica
stessa a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire
direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni,
secondo le modalita' stabilite nel regolamento»;
c) al comma 17, le parole: «i criteri per la
imposizione della scorta tecnica o della scorta della
polizia della strada» sono sostituite dalle seguenti: «i
criteri per l'imposizione della scorta tecnica»;
d) al comma 18, le parole: «all'obbligo di scorta della
Polizia stradale o tecnica» sono sostituite dalle seguenti:
«all'obbligo di scorta tecnica»"
"Art. 15. (Modifiche agli articoli 104 e 114 del
decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di
circolazione delle macchine agricole)
(In vigore dal 13 agosto 2010)
1. Al comma 8 dell'art. 104 del decreto legislativo n.
285 del 1992, le parole: «valida per un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «valida per due anni».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle
autorizzazioni rilasciate successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. Sono
conseguentemente raddoppiati gli importi dell'imposta di
bollo dovuta ai sensi dell'art. 104, comma 8, del decreto
legislativo n. 285 del 1992, e, ove previsti, degli
indennizzi dovuti ai sensi dell'art. 18 del regolamento.
3. Al comma 3 dell'art. 114 del decreto legislativo n.
285 del 1992 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
salvo che l'autorizzazione per circolare ivi prevista e'
valida per un anno e rinnovabile».
4. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede a
modificare l'art. 206 del regolamento, nel senso di
prevedere che le attrezzature delle macchine agricole
possono essere utilizzate anche per le attivita' di
manutenzione e di tutela del territorio, disciplinandone le
modalita'.".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, lettera e)
e comma 2, lettera e), del decreto legge 3 maggio 2011, n.
70:
"Art. 6. Ulteriori riduzione e semplificazioni degli
adempimenti burocratici
(In vigore dal 28 febbraio 2012)
1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa
vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie
imprese sono apportate con il seguente provvedimento,
operativo in una logica che trovera' ulteriore sviluppo, le
modificazioni che seguono:
(Omissis).
e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione
prevista per ciascun trasporto e' sostituita, per i
trasporti della medesima tipologia ripetuti nel tempo, da
un'autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalita'
semplificata;
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono
apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
(Omissis).
e) per semplificare le procedure di rilascio delle
autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma,
all'art. 10 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Governo, con
regolamento adottato ai sensi dell' art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che
per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente
prevedere la trasmissione, per via telematica, della
prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della
necessaria documentazione, all'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e
militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria,
almeno quindici giorni prima della data fissata per il
viaggio»".
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 16, della
legge 12 novembre 2011, n. 183:
"16. Per semplificare le procedure di rilascio delle
autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma,
all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, il comma 9-bis e'
sostituito dal seguente:
«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, il Governo, con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:
a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente
prevedere la trasmissione, per via telematica, della
prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della
necessaria documentazione, all'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e
militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria,
almeno quindici giorni prima della data fissata per il
viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro
quindici giorni dalla loro presentazione;
b) le autorizzazioni periodiche di cui all'art. 13 del
citato regolamento siano valide per un numero indefinito di
viaggi con validita' annuale per la circolazione a carico e
a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
c) le autorizzazioni multiple di cui al medesimo art.
13 siano valide per un numero definito di viaggi da
effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo art. 13
siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre
mesi dalla data di rilascio;
e) per le autorizzazioni di tipo periodico non e'
prevista l'indicazione della tipologia e della natura della
merce trasportata;
f) le disposizioni contenute all'art. 13, comma 5, non
siano vincolate alla invariabilita' della natura del
materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
g) i trasporti di beni della medesima tipologia
ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione
periodica prevista dall'art. 13, come modificato ai sensi
del presente comma, e che questa sia rilasciata con le
modalita' semplificate di cui alla lettera a) del presente
comma;
h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validita'
scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere
presentata, in carta semplice, per non piu' di tre volte,
per un periodo di validita' non superiore a tre anni,
quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo
carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo
singolo o multiplo, possano essere indicati, con
annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli
costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari
a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo
rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le
combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o
semirimorchi anche incrociate»".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1992, n. 303, S.O.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992,
come modificato dal presente regolamento:
"Art. 9.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli eccezionali e
veicoli adibiti a trasporti eccezionali.
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, eccedenti i limiti previsti dall'art. 62 del
codice, sono quelle indicate nell'appendice I al presente
titolo.
a) Per i veicoli a motore non atti al traino:
a.1) dimensioni: entro o eccedenti i limiti fissati
dall'art. 61 del codice;
a.2) valore minimo della massa complessiva: 35 t;
a.3) velocita' massima calcolata per costruzione: 70
km/h;
b) Per i veicoli a motore atti al traino:
b.1) rapporto di traino non inferiore a 3 e non
superiore a 6;
b.2) massa aderente non inferiore al 75% della massa
complessiva massima;
b.3) velocita' massima calcolata per costruzione in
servizio di traino: 40 km/h, con l'eccezione di cui al
successivo punto b.4);
b.4) trasmissioni: e' ammesso l'attrezzaggio con
trasmissioni che consentano di raggiungere una velocita'
massima calcolata non superiore a 70 km/h nei casi sotto
indicati e se il conseguimento di tale velocita' e' reso
possibile da elementi costruttivi:
b.4.1) quando viaggiano isolati;
b.4.2) quando effettuano servizio di traino entro i
limiti di dimensioni e massa ammessi dagli articoli 61 e 62
del codice e soddisfano le condizioni di cui al comma 5,
dell'appendice III al titolo III;
b.4.3) quando agganciano un rimorchio riconosciuto per
una massa complessiva di 42 t e formano una combinazione
della massa massima di 72 t nel rispetto del rapporto di
traino 1,45. In questo caso i veicoli della combinazione
devono rispettare, oltre a tutte le norme tecniche
specifiche per i veicoli eccezionali e per trasporti
eccezionali, anche tutte le norme tecniche in vigore per i
veicoli della categoria N3 ivi compresa l'iscrizione nella
fascia d'ingombro. Non si effettua la prova di cui al comma
5, punto b), dell'appendice III al titolo III o della
verifica ivi prevista del valore minimo della potenza
specifica se la potenza del propulsore del veicolo trattore
e' non inferiore a 259 kW. La massa complessiva di 42 t,
nel caso di semirimorchi, e' riferita alla massa gravante
sugli assi a terra del semirimorchio.
b.5) eventuali dispositivi limitatori di velocita',
purche' riconosciuti ammissibili e affidabili dalla
Direzione generale della M.C.T.C., devono intendersi
elementi costruttivi ai fini della valutazione della
velocita' massima calcolata.
c) Per i veicoli rimorchiati:
c.1) valore della massa minima complessiva del
rimorchio: 29 t; per i semirimorchi tale massa e' riferita
a quella gravante sugli assi a terra;
c.2) velocita' di base ai fini del dimensionamento e
dell'equipaggiamento, tenuto anche conto della pressione di
gonfiaggio dei pneumatici, che in ogni caso non puo'
superare i 10 bar:
c.2.1) 80 km/h se di massa complessiva da 29 a 42 t;
c.2.2) 40 km/h se di massa complessiva superiore a 42 t
e sino a 80 t e, in ogni caso, per i limiti di sagoma
eccedenti quelli dell'art. 61 del codice;
c.2.3) 25 km/h se di massa complessiva superiore a 80
t. Per i veicoli rimorchiati eccezionali e per trasporti
eccezionali, abbinabili a trattori classificati mezzi
d'opera, la velocita' di base deve comunque essere non
inferiore a 80 km/h.
d) Prove:
d.1) i valori delle masse eccezionali dichiarate dal
costruttore possono essere ammessi a condizione che lo
spunto in salita e la tenuta del freno di stazionamento
risultino verificati sulle seguenti pendenze:
d.1.1) 18% per il veicolo isolato di cui al punto a);
d.1.2) 16% per lo spunto in salita e 18% per la tenuta
del freno di stazionamento per il veicolo isolato di cui al
punto b);
d.1.3) 8% per il complesso formato con un valore del
rapporto di traino di 1,45;
d.1.4) 4,5% per il complesso formato con un valore del
rapporto di traino uguale o superiore a 3;
d.2) Per i singoli dispositivi e per le prove di
prestazione, si fa riferimento alla normativa in vigore, in
quanto applicabile. Per i veicoli di cui al punto b), ai
fini della determinazione della massa rimorchiabile, dovra'
altresi' verificarsi che la potenza minima del propulsore
installato sul veicolo a motore, riferita al valore massimo
in tonnellate della combinazione che puo' formare con il
veicolo rimorchiato, non risulti comunque inferiore a:
d.2.1) 1,76 kW/t per combinazioni della massa
complessiva sino a 100 t con l'eccezione di cui al punto
b.4);
d.2.2) 1,17 kW/t per combinazione della massa
complessiva di oltre 150 t.
Per valori della massa complessiva della combinazione
compresi tra 100 e 150 t, la potenza minima del propulsore
deve essere quella risultante per interpolazione lineare
tra 1,76 e 1,17 kW/t. Le potenze specifiche sopra indicate
sono ridotte rispettivamente a 1,47 kW/t e 1,03 kW/t,
oppure al valore interpolato tra 1,47 e 1,03, per la
combinazione la cui massa complessiva sia compresa tra 100
e 150 t, per i veicoli trattori ad aderenza totale ed
equipaggiati con rallentatori idraulici od elettrici idonei
a superare la prova di cui al successivo punto d.3.3;
d.3) la verifica dei dispositivi di frenatura sara'
attuata in conformita' delle disposizioni di cui agli
allegati I e II con esclusione del punto 1.1.4.2.
dell'allegato II e della relativa appendice - III, IV, V,
VI e X della direttiva 71/320/CEE e successive
modificazioni:
d.3.1) il tempo t, corrispondente a X = 75% di cui al
punto 2.4 dell'allegato III, della direttiva citata, non
deve essere inferiore a 0,5 secondi. Per i veicoli
abilitati a circolare anche entro i limiti di cui agli
articoli 61 e 62 del codice, senza l'obbligo
dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del codice, la
verifica dei dispositivi deve essere attuata anche da tutte
le predette masse legali, nel rispetto delle norme in
vigore per i veicoli della categoria N3;
d.3.2) deve essere altresi' verificato che i veicoli di
cui al punto b), alla massa massima eccezionale che possono
formare, siano in grado di mantenere, sulla pendenza del 6%
(per le combinazioni di massa di 72 t e rapporto di traino
di 1,45) e del 4,5% (per le combinazioni con rapporto di
traino non inferiore a 3 e non superiore a 6), una
velocita' stabilizzata di 25 ± 5 km/h (scegliendo il
rapporto che piu' si avvicina al valore di 25 km/h) senza
far ricorso ad alcuno dei dispositivi di frenatura di
servizio, di soccorso o di stazionamento. La verifica va
attuata sulla predetta pendenza percorsa per una lunghezza
di 6 km;
d.3.3) le prove di cui ai punti 1.3 e 1.4 dell'allegato
II citato al precedente punto d.3) non sono sostitutive di
quella di cui al punto d.3.2), la quale e' invece da
ritenersi sostitutiva delle predette prove 1.3 e 1.4 del
predetto allegato II. Queste ultime prove devono, comunque,
essere effettuate alle masse massime che i veicoli possono
conseguire ai sensi dell'art. 62 del codice, qualora venga
richiesto il riconoscimento della circolazione a tali masse
senza l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 10 del
codice, sia per i veicoli a motore isolati che per quelli
rimorchiati.
2. Le norme di cui al comma 1 non si applicano ai
veicoli, sia a motore (abilitati o non al traino) che
rimorchiati, destinati esclusivamente a servizi di
trasporto o di movimentazione negli ambiti degli scali
aerei o dei porti e a quelli per uso speciale o per
trasporto specifico, ai quali si applicano le prescrizioni
dettate, con specifico provvedimento, dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la
motorizzazione.
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto
eccezionale, eccedenti i soli limiti previsti dall'art. 61
del codice, sono quelle indicate nell'appendice II al
presente titolo.
3-bis. Salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 2,
lettera b), comma 3 e comma 6 del codice, un trasporto in
condizioni di eccezionalita' e' consentito quando anche una
sola delle cose trasportate, indivisibile ai sensi
dell'art. 10, comma 4, del codice, determina eccedenze
rispetto ai limiti di sagoma o di massa fissati dagli
articoli 61 e 62 del codice, o entrambi, e non e' possibile
eseguirlo in condizioni ordinarie.".
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 10.(Art. 10 Cod. Str.) Veicoli qualificati mezzi
d'opera.
1. Le caratteristiche costruttive e funzionali dei
veicoli qualificati mezzi d'opera, di cui all'art. 10,
comma 16, e all'art. 54, comma 1, lettera n), del codice,
sono determinate dalle disposizioni indicate nell'appendice
III al presente titolo.
2. Le norme di cui al comma 1 possono essere modificate
od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per la motorizzazione, in
relazione a specifiche esigenze determinate dall'evoluzione
della tecnica di realizzazione dei veicoli mezzi d'opera
 
Art. 3
Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione", e le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";
b) al comma 6, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione".
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 11.(Art. 10 Cod. Str.) Dispositivi di
segnalazione visiva.
1. I trasporti eccezionali e i veicoli eccezionali, ivi
compresi i mezzi d'opera, devono essere muniti di
dispositivi supplementari di segnalazione visiva, ad
integrazione di quelli di cui devono essere dotati in base
alle disposizioni del presente regolamento.
2. I dispositivi supplementari devono essere a luce
lampeggiante gialla o arancione e devono essere di tipo
approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per la motorizzazione o
conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE-ONU recepiti
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il
numero e' quello necessario per garantire il rispetto,
anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di
visibilita' di cui all'art. 266.
3. Tali dispositivi possono essere fissati alla
struttura del veicolo oppure essere rimovibili. Essi devono
essere accesi anche quando non e' prescritto l'uso di
dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ai
sensi dell'art. 152 del codice.
4. I veicoli eccezionali, ivi compresi i mezzi d'opera,
nonche' quelli destinati ad effettuare trasporti
eccezionali, devono essere altresi' equipaggiati con la
segnalazione luminosa di pericolo, costituita dal
funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori di
direzione.
5. I complessi destinati al trasporto di carri
ferroviari devono essere dotati, fermo restando quanto
prescritto in generale sui dispositivi di segnalazione
visiva e di illuminazione:
a) sul veicolo trattore, di due dispositivi
supplementari di cui al comma 2, posti su uno stesso piano
trasversale ortogonale all'asse longitudinale del veicolo,
la cui distanza deve poter essere variata in modo da
assumere sempre la massima larghezza del complesso,
aumentata di 0,10 m per lato;
b) di dispositivi posteriori di segnalazione visiva
posizionati o ripetuti in corrispondenza del limite
posteriore del carro ferroviario.
6. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione
sono determinati i tipi, le modalita' di applicazione, le
dimensioni e le caratteristiche tecniche dei pannelli
retroriflettenti, nonche' i veicoli eccezionali o adibiti a
trasporti eccezionali, sui quali tali pannelli devono
essere applicati .".
 
Art. 4
Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione (M.C.T.C.)" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 12.(Artt. 10-159 Cod. Str.) Autoveicoli adibiti
al soccorso o alla rimozione di veicoli.
1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e
159, comma 2, del codice, adibiti al soccorso o alla
rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso
speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche
costruttive e funzionali sono indicate nell'appendice IV al
presente titolo.
2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di
soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso
speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei
veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai
valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati
dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresi'
trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione
eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso
stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile
non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato,
qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da
loro formato rispetti i limiti predetti.
3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono
essere modificate od integrate dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la
motorizzazione in relazione a specifiche esigenze
determinate dall'evoluzione della tecnica di realizzazione
dei veicoli o correlate all'efficienza del servizio di
soccorso o rimozione di veicoli.".
 
Art. 5
Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "in un determinato periodo di tempo" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi dalla data di rilascio";
2) alla lettera b), le parole: "in date prestabilite, o in date libere ma entro un determinato periodo di tempo" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di rilascio";
3) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio.";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
"1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per percorso si intende un itinerario collegante sempre la stessa origine e la stessa destinazione, come individuato dai richiedenti, e che puo' essere modificato dagli enti proprietari secondo le esigenze di viabilita'. Il percorso si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte stradali comprese tra origine e destinazione.";
c) al comma 2: 1) al punto A):
1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente ai sensi dell'articolo 61 del codice, e la massa complessiva a pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di cui all'articolo 62;";
1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) il carico del trasporto eccezionale non sporga anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale il trasporto stesso viene effettuato;";
1.3) alla lettera c), le parole: "siano costituite sempre da materiale della stessa natura e siano riconducibili sempre ad una stessa tipologia" sono sostituite dalle seguenti: "rispettino le condizioni di cui al comma 9";
1.4) la lettera e) e' soppressa;
1.5) alla lettera f), le parole: "i veicoli e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "i veicoli o i trasporti"e, al punto 2), le parole: "larghezza 2,50 m" sono sostituite dalle seguenti: "larghezza 2,55 m"; 2) il punto B) e' sostituito dal seguente:
"B) E' altresi' rilasciata per le seguenti categorie di veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle loro specificita' e purche' siano riconducibili sempre alla medesima tipologia:
a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli 203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii), 204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al seguito dei veicoli di cui all'articolo 203, comma 2, lettera h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi complementari;
b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni prescritte dall'articolo 61 del codice, ma sono comunque compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera;
c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e permanentemente allestiti, pali per linee elettriche, telefoniche e di pubblica illuminazione, purche' non eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed altezza di cui all'articolo 61 del codice, ed aventi lunghezza massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere 2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;
e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra naturale a condizione che il trasporto venga effettuato senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
f) veicoli adibiti al trasporto di elementi prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto, compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali seguenti:
altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa complessiva 108 t;
g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati grezzi;
h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa fissati dall'articolo 62 del codice e i seguenti limiti dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza 23 m.
L'autorizzazione periodica e' rilasciata su percorsi anche diversi o su elenchi di strade; non e' consentita per i veicoli di cui alle lettere e), f) e g) per il transito sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice.";
d) al comma 3, le parole: "i percorsi" sono sostituite dalle seguenti: "il percorso";
e) al comma 5:
1) dopo le parole: "di tipo periodico" sono inserite le seguenti: "di cui al comma 2, punto A),";
2) l'inciso: ", fatta salva la invariabilita' della natura del materiale e della tipologia degli elementi," e' soppresso;
3) le parole: "Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti: "Direzione generale per la motorizzazione";
4) dopo le parole: "fissati dall'articolo 62 del codice" sono inserite le seguenti: "; in tal caso viene meno l'obbligo della scorta, qualora imposta";
f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B), e' ammessa la facolta' di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che:
a) permangano le condizioni che impongono la scorta, ove la stessa e' prescritta;
b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'articolo 16;
c) siano rispettati i limiti di massa fissati dall'autorizzazione o, in mancanza, dall'articolo 62 del codice;
d) rimanga inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi.
Resta fermo l'indennizzo gia' corrisposto ai sensi dell'articolo 18, ove dovuto.
Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai sensi dell'articolo 61 del codice, e per i quali nel provvedimento di autorizzazione non e' prescritta la scorta, e' ammessa anche la facolta' di ridurre la dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale riduzione di massa, fino al limite fissato dall'articolo 61 del codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso.";
g) al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "L'impiego di specifiche attrezzature non deve determinare eccedenze superiori a 4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si configura l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il solo rimorchio.".
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 13 del citato decreto
del Presidente della n. 495 del 1992, come modificato dal
presente regolamento:
"Art. 13.(Art. 10 Cod. Str.) Tipi di autorizzazioni
alla circolazione per veicoli e trasporti eccezionali.
1. Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli e
i trasporti eccezionali, di cui all'art. 10, comma 6, del
codice, sono dei seguenti tipi:
a) periodiche, valide per un numero indefinito di
viaggi da effettuarsi entro dodici mesi dalla data di
rilascio;
b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da
effettuarsi entro sei mesi dalla data di rilascio ;
c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi
entro tre mesi dalla data di rilascio.
1-bis. In relazione al tipo di autorizzazione
richiesta, e alle esigenze del trasporto, per viaggio si
intende sia la sola andata, sia l'andata ed il ritorno, con
veicolo, o complesso di veicoli, a carico o a vuoto. Per
percorso si intende un itinerario collegante sempre la
stessa origine e la stessa destinazione, come individuato
dai richiedenti, e che puo' essere modificato dagli enti
proprietari secondo le esigenze di viabilita'. Il percorso
si intende ripetitivo quando mantiene fisse le tratte
stradali comprese tra origine e destinazione.
2. L'autorizzazione periodica:
A) E' rilasciata quando ricorrono congiuntamente le
seguenti condizioni:
a) i veicoli o i trasporti siano eccezionali solamente
ai sensi dell'art. 61 del codice, e la massa complessiva a
pieno carico del veicolo o del complesso di veicoli, quale
risulta dalla carta di circolazione, non superi i limiti di
cui all'art. 62;
b) il carico del trasporto eccezionale non sporga
anteriormente e l'eventuale sporgenza posteriore non superi
i quattro decimi della lunghezza del veicolo con il quale
il trasporto stesso viene effettuato;
c) durante tutto il periodo di validita'
dell'autorizzazione, gli elementi oggetto del trasporto
rispettino le condizioni di cui al comma 9;
d) su tutto il percorso sia garantito, in qualunque
condizione planoaltimetrica, un franco minimo del veicolo e
del suo carico rispetto ai limiti di corsia, misurato su
ciascun lato, non inferiore a 0,20 m;
e) (soppressa);
f) i veicoli o i trasporti eccezionali rientrino entro
i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate,
per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti
proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche
del tracciato stradale e che comunque non possono essere
superiori alle seguenti:
1) altezza 4,30 m, larghezza 3 m, lunghezza 20 m;
2) altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 25 m.
Tali valori costituiscono peraltro i limiti delle
combinazioni ammissibili per le strade classificate di tipo
A e B ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice. In attesa
della classificazione si applicano le disposizioni
dell'art. 2, comma 8.
B) E' altresi' rilasciata per le seguenti categorie di
veicoli e di trasporti eccezionali, in considerazione delle
loro specificita' e purche' siano riconducibili sempre alla
medesima tipologia:
a) veicoli per uso speciale individuati agli articoli
203, comma 2, lettere b), c), h), i), j), bb), cc) e ii),
204, comma 2, lettere a) e b), e veicoli eccezionali al
seguito dei veicoli di cui all'art. 203, comma 2, lettera
h), adibiti al trasporto esclusivo di attrezzature ad essi
complementari;
b) autotreni ed autoarticolati con rimorchio o
semirimorchio destinato al trasporto esclusivo di macchine
operatrici da cantiere, anche se superano le dimensioni
prescritte dall'art. 61 del codice, ma sono comunque
compresi entro i limiti fissati dall'ente che rilascia
l'autorizzazione, in relazione alla configurazione della
rete stradale interessata, di massa complessiva a pieno
carico non superiore a 72 t, ovvero 56 t se formati con
motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a
formare autoarticolati mezzi d'opera;
c) veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari;
d) veicoli che trasportano, in quanto adeguatamente e
permanentemente allestiti, pali per linee elettriche,
telefoniche e di pubblica illuminazione, purche' non
eccedenti con il carico le dimensioni in larghezza ed
altezza di cui all'art. 61 del codice, ed aventi lunghezza
massima di 14 m. Le parti a sbalzo devono essere
efficacemente segnalate ai fini della sicurezza della
circolazione; la parte a sbalzo anteriore non deve eccedere
2,50 m misurati dal centro dell'asse anteriore;
e) veicoli adibiti al trasporto di blocchi di pietra
naturale a condizione che il trasporto venga effettuato
senza sovrapporre i blocchi gli uni sugli altri;
f) veicoli adibiti al trasporto di elementi
prefabbricati compositi e di apparecchiature industriali
complesse per l'edilizia, per i quali il trasporto,
compatibilmente con le caratteristiche dei percorsi
richiesti, rientri nei limiti dimensionali e ponderali
seguenti:
altezza 4,30 m, larghezza 2,55 m, lunghezza 35 m, massa
complessiva 108 t;
g) veicoli adibiti al trasporto di coils e laminati
grezzi;
h) veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per
spettacoli viaggianti, che non eccedano i limiti di massa
fissati dall'art. 62 del codice e i seguenti limiti
dimensionali: altezza 4,30 m, larghezza 2,60 m, lunghezza
23 m.
L'autorizzazione periodica e' rilasciata su percorsi
anche diversi o su elenchi di strade; non e' consentita per
i veicoli di cui alle lettere e), f) e g) per il transito
sulle strade classificate di tipo A, ai sensi dell'art. 2,
comma 2, del codice.
3. L'autorizzazione multipla e' rilasciata a condizione
che, in ciascun viaggio, rimangono invariati il percorso e
tutte le caratteristiche del trasporto, salvo quanto
disposto al successivo comma 7, per veicoli o per trasporti
che risultano eccezionali sia solamente ai sensi dell'art.
61 del codice, nei casi non rientranti fra le ipotesi di
cui al comma 2, sia solamente ai sensi dell'art. 62 del
codice, sia congiuntamente ai sensi degli articoli 61 e 62
del codice.
4. Nei casi nei quali non sussistono le condizioni di
cui ai commi 2 e 3 e' rilasciata unicamente autorizzazione
di tipo singolo.
5. Per le autorizzazioni di tipo periodico di cui al
comma 2, punto A), e' ammessa la facolta' di variare le
dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il
posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le
dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i
limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla
documentazione rilasciata dalla Direzione generale per la
motorizzazione tra i limiti superiori fissati dalla
autorizzazione ed i limiti fissati dall'art. 61 del codice.
E' consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a
condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque
condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui
all'art. 16 e di tutti i limiti di massa fissati dall'art.
62 del codice; in tal caso viene meno l'obbligo della
scorta, qualora imposta.
6. Alla domanda di autorizzazione periodica deve essere
allegata una dichiarazione di responsabilita', sottoscritta
dal legale rappresentante della ditta che esegue il
trasporto, che attesti il rispetto, in qualunque condizione
di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'art.
16 e, nell'ipotesi di cui al comma 2, punto A), dei limiti
di massa fissati dall'art. 62 del codice.
Nell'autorizzazione e' riportata solo l'indicazione dei
limiti dimensionali superiori del trasporto.
7. Per le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, e
per i trasporti eccezionali di cui al comma 2, punto B), e'
ammessa la facolta' di ridurre, anche congiuntamente, le
dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto
o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione
che:
a) permangano le condizioni che impongono la scorta,
ove la stessa e' prescritta;
b) sia garantito il rispetto, in qualunque condizione
di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16;
c) siano rispettati i limiti di massa fissati
dall'autorizzazione o, in mancanza, dall'art. 62 del
codice;
d) rimanga inalterata la natura del materiale e la
tipologia degli elementi.
Resta fermo l'indennizzo gia' corrisposto ai sensi
dell'art. 18, ove dovuto.
Per i trasporti eccezionali solamente in lunghezza, ai
sensi dell'art. 61 del codice, e per i quali nel
provvedimento di autorizzazione non e' prescritta la
scorta, e' ammessa anche la facolta' di ridurre la
dimensione longitudinale del trasporto, anche con eventuale
riduzione di massa, fino al limite fissato dall'art. 61 del
codice, potendo rientrare anche entro il limite stesso. ";
8. Nei casi in cui per il transito di un veicolo o di
un trasporto eccezionale siano necessari particolari
accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a
salvaguardare le opere stradali, l'ente proprietario della
strada puo' prescrivere un servizio di assistenza tecnica i
cui compiti sono limitati ad interventi di carattere
tecnico sulle opere stradali con esclusione di qualunque
intervento di regolazione della circolazione e di scorta
dei veicoli. Detto servizio deve essere di norma svolto con
personale e attrezzature dell'ente proprietario della
strada. Nel caso in cui lo stesso non abbia la possibilita'
di prestare in proprio detto servizio, puo' affidarne lo
svolgimento ad una impresa esterna, anche su indicazione
del richiedente l'autorizzazione, la quale deve documentare
il possesso del personale e delle attrezzature idonee allo
svolgimento del servizio che deve, comunque, essere sempre
condotto sotto la sorveglianza e la responsabilita' di un
tecnico dell'ente proprietario della strada. Gli oneri
economici del servizio di assistenza tecnica sono a carico
del soggetto richiedente.
9. Qualora il trasporto riguardi piu' cose indivisibili
la o le eccedenze rispetto ai limiti di sagoma stabiliti
dall'art. 61 del codice non possono derivare
dall'affiancamento, sovrapposizione o abbinamento
longitudinale delle cose stesse. L'impiego di specifiche
attrezzature non deve determinare eccedenze superiori a
4,20 m in altezza. Nel caso di autotreni, non si configura
l'abbinamento longitudinale delle cose indivisibili qualora
l'eccedenza in lunghezza si verifichi posteriormente per il
solo rimorchio.
10. Qualora la sistemazione del carico determini una
sporgenza anteriore oltre la sagoma limite del veicolo,
tale sporgenza non deve diminuire la visibilita' da parte
del conducente.".
 
Art. 6
Modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:

"Art. 14
(Art. 10 Codice della strada)

1. Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in condizione di eccezionalita' devono essere presentate su carta resa legale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative all'autorizzazione alla circolazione di cui all'articolo 10, comma 6, del codice. In tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province. Ai fini della massima semplificazione e della gestione in tempo reale delle domande, gli enti proprietari di strade o i loro concessionari adottano apposite procedure telematiche, con imposta di bollo corrisposta in modo virtuale; gli stessi possono costituire consorzi o stipulare convenzioni tra loro al fine di istituire sportelli unici per l'accettazione, la gestione delle domande ed il rilascio delle relative autorizzazioni; a fini di coordinamento e di scambio di informazioni, possono, inoltre, richiedere l'interconnessione con i rispettivi sistemi informativi e con quelli della Direzione generale per la motorizzazione.
2. La domanda deve essere presentata almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro quindici giorni dalla presentazione della domanda. Il divieto di autorizzazione o la necessita' di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste nella domanda, deve essere espressamente motivato. I termini di rilascio e quelli di presentazione possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorita', ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento, o per documentati motivi d'urgenza; possono essere, altresi', ridotti, per veicoli gia' in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su percorsi diversi da quelli gia' autorizzati, ovvero in caso di soccorso o rimozione con i veicoli di cui all'articolo 12. La richiesta di riduzione dei termini deve essere motivata; se, su istanza, la domanda e' evasa nel termine massimo di tre giorni lavorativi, l'ente rilasciante ha facolta' di richiedere i diritti d'urgenza.
3. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con annotazione a parte, sia per il veicolo trainante che per quello trainato, ammettendo tutte le loro possibili combinazioni, anche incrociate, fino ad un massimo di cinque veicoli, costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, a condizione che:
a) sia documentata l'abbinabilita' di ciascuno dei complessi di veicoli eccezionali scelti per il trasporto, ai sensi dell'articolo 219, comma 3;
b) nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangano invariati i carichi massimi trasmessi a terra da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza del 20% e che, comunque, si determini una differenza non superiore a 0,50 m;
c) la massa complessiva a pieno carico di ciascun veicolo o complesso di veicoli di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo o complesso di veicoli.
4. Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di cinque veicoli di riserva, purche' di documentata abbinabilita', ai sensi dell'articolo 219, comma 3, e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti di massa ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.
5. Il veicolo o trasporto eccezionale con altezza superiore a 4,30 m, che debba attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie elettrificate, deve ottenere anche l'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, cui deve essere inoltrata istanza. Detta autorizzazione contiene le prescrizioni a garanzia della continuita' del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento.
6. Fermo restando l'obbligo di verifica da parte dell'ente rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza i richiedenti devono, altresi', dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che determinano un franco inferiore a 0,40 m ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 m rispetto all'intradosso. Ove non sussistano tali condizioni, l'ente proprietario ha la facolta' di rilasciare l'autorizzazione, previa adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.
7. Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad identificare il richiedente, il veicolo o complesso di veicoli e la dotazione dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma indicati: A) per le autorizzazioni di tipo periodico:
a) una descrizione del carico, compresa la natura del materiale in cui e' realizzato e la tipologia degli elementi che lo costituiscono, nonche' dell'eventuale imballaggio, per i trasporti eccezionali di cui all'articolo 13, comma 2, punto B);
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico, riportante: il veicolo o complesso di veicoli compresi quelli eventuali di riserva, con carico nella configurazione prevista di massimo ingombro; i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada; la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo ingombro prevista nonche' i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62 del codice;
c) i percorsi o gli elenchi di strade interessate al transito;
d) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione; B) per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:
a) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
b) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante: la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo carico; il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa. Qualora ci sia eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 del codice, devono essere indicati la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal committente ai sensi delle vigenti norme in materia, attestante la massa del carico;
c) il percorso interessato al transito;
d) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si effettuano il viaggio o i viaggi.
8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute ammissibili e, nel caso di complessi, l'abbinabilita' della motrice con il rimorchio o semirimorchio ove prevista. Qualora non risultino dai documenti citati i carichi massimi per asse, questi devono essere certificati da un documento della casa costruttrice o della Direzione generale per la motorizzazione. Deve, inoltre, essere presentata la ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell'indennizzo di cui all'articolo 18 e delle spese di cui all'articolo 19, ad eccezione delle voci di spesa che possono essere contabilizzate ed addebitate soltanto a consuntivo. Tale ricevuta deve essere consegnata, in originale o in copia, secondo i casi, all'ente rilasciante prima del ritiro dell'autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento, purche' tale modalita' sia uniforme per tutta la rete viaria dell'ente rilasciante ovvero degli enti consorziati o operanti in regime di convenzione ai sensi del comma 1. Alla domanda di autorizzazione devono, altresi', essere allegati: copia dell'autorizzazione di cui al comma 5, ove prevista; la dichiarazione sulla verifica delle linee elettriche di cui al comma 6, ove prevista; la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 6, ove prevista; una dichiarazione sulla percorribilita', da parte del veicolo o complesso, dei percorsi o elenchi di strade richiesti, a firma del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilita' in curva, in caso di eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 61 del codice. E' ammessa la facolta' di formulare le dichiarazioni previste in calce alla domanda di autorizzazione.
9. La domanda di autorizzazione presentata dalle imprese concessionarie del servizio di trasporto su strada di carri ferroviari e' corredata dalla copia della carta di circolazione del trattore e dei rimorchi autorizzati da parte del competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione, ad essere agganciati al medesimo, fino ad un massimo di dieci rimorchi; l'autorizzazione e' rilasciata per i complessi che possono cosi' formarsi.
10. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, possono essere rilasciate, secondo i casi, le autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere b) o c); le domande di autorizzazione, in luogo della documentazione relativa al veicolo, possono essere corredate da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le medesime specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 7, ed un disegno di insieme del veicolo. Tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. Per i soli veicoli di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera a), e' consentito il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). In tal caso, l'autorizzazione deve riportare il numero di assi e i limiti dimensionali e ponderali entro i quali il veicolo e' ammesso a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di veicolo eccezionale gia' immatricolato, del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice, se trattasi di veicolo eccezionale non ancora immatricolato, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonche' dal disegno d'insieme del veicolo nella sua effettiva configurazione di marcia.
11. Le domande di autorizzazione devono essere sottoscritte, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', dal legale rappresentante della societa' o impresa di trasporto o da altro soggetto munito di delega o dal proprietario del veicolo o dal suo locatario ai sensi dell'articolo 91 del codice che, nel caso di trasporto per conto terzi, deve anche dichiarare di avere tutti gli specifici requisiti e autorizzazioni di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Per i soggetti di cui al comma 10, tale dichiarazione non e' necessaria. Nei casi di trasferimento per riparazione, soccorso o rimozione la domanda puo' essere sottoscritta anche dall'esercente l'officina di riparazione, in possesso di targa prova ai sensi dell'articolo 98 del codice e dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, ovvero dall'esercente l'attivita' di soccorso o di rimozione, oppure corredata da dichiarazione di questi attestante lo stato di necessita'.
12. I vettori esteri che intendono circolare sul territorio nazionale con veicoli o complessi eccezionali, immatricolati all'estero, oppure effettuare trasporti eccezionali devono produrre copia dei documenti di circolazione e un documento tecnico rilasciato dalla Direzione generale per la motorizzazione, a richiesta dell'interessato, secondo un modello fissato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'abbinabilita' dei complessi deve essere documentata ai sensi dell'articolo 219, comma 3, ovvero con analoga attestazione dello stato d'origine, ovvero producendo copia di un'autorizzazione da questo rilasciata e in corso di validita'.
13. La copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo di cui ai commi 8, 9 e 12, deve essere relativa ad un documento valido e presentata in forma semplice; deve essere esibito, contestualmente, l'originale del documento stesso, ovvero la copia deve essere dichiarata dall'interessato conforme all'originale, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta'. L'ente rilasciante l'autorizzazione attesta sulla copia, se del caso, la presa visione del documento originale. I soggetti che presentano piu' domande di autorizzazione presso lo stesso ente e per lo stesso veicolo possono fornire, per tutte le domande successive alla prima, nell'arco temporale di un anno, gli estremi della medesima e dichiarando che, dalla data della prima presentazione, il documento di circolazione o il documento sostitutivo non hanno subito modifiche ed hanno mantenuto validita' per la circolazione.".
 
Art. 7
Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:

"Art.15
(Art.10 Codice della strada)

1. Le autorizzazioni in scadenza o scadute sono rinnovabili su domanda, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita' complessiva dell'autorizzazione non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo o complesso di veicoli che al suo carico, e il percorso stradale sono rimasti invariati.
2. La domanda per il rinnovo delle autorizzazioni, da presentarsi in carta semplice entro i trenta giorni antecedenti o successivi alla scadenza, deve essere sottoscritta da uno dei soggetti di cui all'articolo 14, commi 10 e 11, e corredata da:
a) estremi identificativi del provvedimento di autorizzazione rilasciato e da rinnovare;
b) dichiarazione sottoscritta, nelle forme di legge, dal legale rappresentante della ditta che esegue il trasporto, attestante il permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
c) ricevuta, in originale o in copia secondo i casi, salvo che non sia altrimenti acquisita dall'ente stesso, attestante il pagamento dell'indennizzo di cui all'articolo 18, ove previsto, e delle spese di cui all'articolo 19, aggiornati all'anno in cui avviene il rinnovo;
d) copia del documento di circolazione o del documento sostitutivo, presentata con le modalita' previste all'articolo 14, comma 13.
3. Le autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, non ancora scadute, possono a domanda dell'interessato essere prorogate una sola volta per un periodo di validita' non superiore a quello originariamente concesso. La domanda di proroga, da presentarsi in carta semplice prima della scadenza, e da evadere entro sette giorni lavorativi dalla presentazione, deve essere corredata da una dichiarazione attestante la necessita' della proroga, dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che il trasporto o i trasporti per i quali si chiede la proroga non sono stati effettuati e dalla dichiarazione del permanere di tutti i requisiti che hanno determinato il rilascio della autorizzazione stessa.
4. All'atto del rinnovo o della proroga dell'autorizzazione l'ente proprietario o concessionario delle strade ha facolta' di integrare o modificare le prescrizioni contenute nell'autorizzazione originaria.
5. Le domande di modifiche ovvero integrazioni ad autorizzazioni gia' rilasciate ed in corso di validita' devono essere presentate con le modalita' previste dal comma 2, e devono essere evase nei termini previsti dal comma 3.".
 
Art. 8
Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da evitare, i limiti di velocita' da rispettare, la necessita' o meno della scorta tecnica da parte del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, gli eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non validita' delle autorizzazioni, le modalita' inerenti la marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso, l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti dall'articolo 62 del codice. Il provvedimento deve, altresi', contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio, nebbia o scarsa visibilita', sia diurna che notturna, il veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla piu' vicina area disponibile. I vari enti proprietari interessati dal transito, previo coordinamento tra loro secondo le facolta' di cui all'articolo 14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo consentano, si adoperano perche' le prescrizioni siano il piu' possibile uniformi.";
b) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le facolta' di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, se nel provvedimento di autorizzazione e' prescritta la scorta tecnica a cura del personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovra' attenersi alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del codice. Prima dell'inizio del viaggio il capo-scorta deve darne comunicazione agli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice:
a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di tipo A e B, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del codice, e sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38 m;
b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale intervento, prima della partenza, di una pattuglia di Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul trasporto da eseguire;
c) con preavviso di cinque giorni, quando e' necessaria l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al transito della strada con deviazione del traffico su itinerari alternativi, ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato ha durata prevedibile superiore ad un'ora.
La comunicazione, che deve essere fornita con le modalita' indicate con direttive del Ministero dell'interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del viaggio e le generalita' del capo-scorta designato.
5. Gli organi di polizia stradale competenti per territorio di cui all'articolo 12, comma 1, del codice, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, e conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di cui al comma 6, possono:
a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b), se le circostanze lo richiedono, imporre all'impresa autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalita' operative ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli o persone abilitate di scorta;
b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se le circostanze lo consentono, autorizzare il personale della scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie operazioni.
6. La scorta tecnica puo' essere svolta direttamente da una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli di cui abbia la disponibilita' o puo' essere affidata a imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono essere munite di autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della scorta tecnica devono essere munite di apposita abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per l'autorizzazione delle imprese allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le modalita' di svolgimento della stessa, nonche' le eventuali ulteriori comunicazioni. L'autorizzazione allo svolgimento del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da parte del Ministero dell' interno.";
c) al comma 6-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalita' nella disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze armate, la scorta tecnica puo' essere effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa. Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate di cui all'articolo 138, comma 11, del codice, potranno effettuare la scorta tecnica con proprio personale. L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti veicoli o trasporti eccezionali e' rilasciata dal Comando militare competente o dall'autorita' assimilata ai sensi dell'articolo 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano, limitatamente alle modalita' di effettuazione della scorta, anche per la circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali nella disponibilita' o sotto il diretto controllo dei soggetti di cui all'articolo 138, comma 11, del codice.";
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. Per le scorte assicurate dalla specialita' Polizia Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di polizia municipale o provinciale ai sensi dell'articolo 21, comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a carico del richiedente le spese e gli oneri relativi, fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.";
e) i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
"10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, devono essere annotati, prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui all'articolo 14, comma 7, punto B), lettera b).
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto disposto all'articolo 14, comma 3, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio devono essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto. Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione e sostituiscono l'annotazione di cui al comma 10. La comunicazione puo' essere effettuata dalla ditta che esegue la scorta ovvero dal capo-scorta.
12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta iscritta sul documento di autorizzazione e se la comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato. Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di polizia stradale, lo stesso e' soggetto a tutte le conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla fine del viaggio, durante il quale e' stata accertata la inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita all'ufficio che l'ha rilasciata. Se la comunicazione, ancorche' effettuata, non risulta allegata, il trasporto eccezionale e' invece soggetto a tutte le conseguenze previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.";
f) al comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni possono essere effettuate in qualunque modalita' purche' suscettibile di riscontro. Secondo le facolta' di cui all'articolo 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi possono essere formulati in forma digitale.";
g) al comma 14-bis, le parole: "all'articolo 12, commi 1 e 3-bis" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui all'articolo 12, comma 3-bis";
h) ai commi 15 e 16, le parole: "Direzione generale della M.C.T.C." sono sostituite dalle seguenti "Direzione generale per la motorizzazione";
i) al comma 17, le parole "Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle parole "Ministro delle infrastrutture e dei trasporti".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 16 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 16.(Art. 10 Cod. Str.) Provvedimento di
autorizzazione.
1. Nel provvedimento di autorizzazione sono stabilite
le prescrizioni ritenute opportune per la tutela del
patrimonio stradale e la sicurezza della circolazione
quali, ad esempio, gli eventuali percorsi da seguire o da
evitare, i limiti di velocita' da rispettare, la necessita'
o meno della scorta tecnica da parte del personale
abilitato di cui all'art. 12, comma 3-bis, del codice, gli
eventuali periodi temporali, orari e giornalieri, di non
validita' delle autorizzazioni, le modalita' inerenti la
marcia, la sosta o il ricovero del veicolo o del complesso,
l'eventuale obbligo di comunicare il transito nel caso sia
prescritta la scorta ovvero si eccedano i limiti previsti
dall'art. 62 del codice. II provvedimento deve, altresi',
contenere la prescrizione che, in caso di neve, ghiaccio,
nebbia o scarsa visibilita', sia diurna che notturna, il
veicolo deve essere tempestivamente allontanato dalla sede
stradale e condotto alla piu' vicina area disponibile. I
vari enti proprietari interessati dal transito, previo
coordinamento tra loro secondo le facolta' di cui all'art.
14, comma 1, qualora le situazioni e condizioni locali lo
consentano, si adoperano perche' le prescrizioni siano il
piu' possibile uniformi.
2. Sulle strade, anche temporaneamente ad una corsia
per senso di marcia, nel caso di trasporto o veicolo
eccezionale avente larghezza superiore a quella della
corsia, nonche' sui tratti di strada in curva, ove il
trasporto con il suo ingombro superi la larghezza della
corsia, deve essere prescritta la circolazione a senso
unico alternato per brevi tratti di strada regolamentata
con specifiche segnalazioni, con il pilotaggio del traffico
ovvero con altri interventi di regolazione del traffico da
effettuarsi a cura dei soggetti di cui all'art. 12, commi 1
o 3-bis, del codice.
3. La scorta e' prescritta, qualora si verifichi anche
una sola delle seguenti condizioni:
a) la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per
i veicoli o i trasporti che sono eccezionali anche in
larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non
sono eccezionali in larghezza;
b) la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto
eccezionale sia superiore alla larghezza della corsia di
marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento
planimetrico del percorso;
c) il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza
superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli
classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di
trasporto di carri ferroviari;
d) il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza
superiore a 25 m;
e) la velocita' consentita sia inferiore a 40 km/h
sulle strade di tipo A e B, a 30 km/h sulle altre strade;
f) il carico presenti una sporgenza posteriore
superiore ai 4/10 della lunghezza del veicolo;
g) il carico presenti una sporgenza anteriore superiore
a 2,50 m rispetto al limite anteriore del veicolo.
Per i veicoli ed i trasporti eccezionali che rispettano
tutti i limiti dell'art. 61 del codice, le condizioni di
cui sopra si intendono soddisfatte, fatta salva la verifica
della condizione di cui alla lettera e).
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 3 e le
facolta' di cui all'art. 13, commi 5 e 7, se nel
provvedimento di autorizzazione e' prescritta la scorta
tecnica a cura del personale abilitato di cui all'art. 12,
comma 3-bis, del codice, il capo-scorta dovra' attenersi
alle indicazioni del disciplinare di cui al comma 6, e alle
eventuali indicazioni fornite, ai sensi del comma 5, dagli
organi di polizia stradale di cui all'art. 12, comma 1, del
codice. Prima dell'inizio del viaggio Il capo-scorta deve
darne comunicazione agli organi di polizia stradale
competenti per territorio di cui all'art. 12, comma 1, del
codice:
a) con preavviso di ventiquattro ore, quando il viaggio
deve essere effettuato sulle strade o tratti di strade di
tipo A e B, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del codice, e
sulle altre strade extraurbane con almeno due corsie per
senso di marcia, per veicoli o trasporti eccezionali di
larghezza superiore a 4,5 m o di lunghezza superiore a 38
m;
b) con preavviso di tre giorni, quando il viaggio deve
essere effettuato sulle altre strade o tratti di strade
diverse da quelle indicate alla lettera a) per i veicoli o
trasporti eccezionali di larghezza superiore a 4 m o
lunghezza superiore a 35 m, ai fini dell'eventuale
intervento, prima della partenza, di una pattuglia di
Polizia stradale, per il controllo tecnico documentale sul
trasporto da eseguire;
c) con preavviso di cinque giorni, quando e' necessaria
l'adozione di provvedimenti di chiusura completa al
transito della strada con deviazione del traffico su
itinerari alternativi, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del
codice, ovvero la chiusura del tratto stradale interessato
ha durata prevedibile superiore ad un'ora.
La comunicazione, che deve essere fornita con le
modalita' indicate con direttive del Ministero
dell'interno, deve precisare la data e l'ora d'inizio del
viaggio e le generalita' del capo-scorta designato.
5. Gli organi di polizia stradale competenti per
territorio di cui all'art. 12, comma 1, del codice, secondo
le direttive fornite dal Ministero dell'interno, e
conformemente alle disposizioni del disciplinare tecnico di
cui al comma 6, possono:
a) nei casi indicati dal comma 4, lettere a) e b), se
le circostanze lo richiedono, imporre all'impresa
autorizzata o ai soggetti di cui al comma 6-bis, che
effettuano la scorta tecnica, ulteriori modalita' operative
ovvero fornire indicazioni sul numero di ulteriori veicoli
o persone abilitate di scorta;
b) nel caso indicato dal comma 4, lettera c), se le
circostanze lo consentono, autorizzare il personale della
scorta tecnica a coadiuvare il personale di polizia o ad
eseguire direttamente, in luogo di esso, le necessarie
operazioni.
6. La scorta tecnica puo' essere svolta direttamente da
una delle imprese interessate al trasporto con autoveicoli
di cui abbia la disponibilita' o puo' essere affidata a
imprese specializzate. In entrambi i casi le imprese devono
essere munite di autorizzazione allo svolgimento del
servizio di scorta tecnica e le persone incaricate della
scorta tecnica devono essere munite di apposita
abilitazione. Con disciplinare tecnico approvato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' per l'autorizzazione delle imprese
allo svolgimento del servizio di scorta tecnica e per
l'abilitazione delle persone atte ad eseguire la scorta
tecnica. Con lo stesso disciplinare tecnico sono stabiliti
i dispositivi supplementari di cui devono essere dotati gli
autoveicoli adibiti al servizio di scorta tecnica, le
modalita' di svolgimento della stessa, nonche' le eventuali
ulteriori comunicazioni. L'autorizzazione allo svolgimento
del servizio di scorta tecnica da parte dell'impresa e
l'abilitazione del personale incaricato sono rilasciati da
parte del Ministero dell' interno.
6-bis. I concessionari di pubblici servizi, di cui
all'art. 28 del codice, possono effettuare la scorta
tecnica per i veicoli nella loro disponibilita' ed per i
trasporti di proprio interesse, utilizzando personale
dipendente e veicoli di cui abbiano la disponibilita'. Il
personale che effettua la scorta deve essere munito di
abilitazione rilasciata secondo le disposizioni del
disciplinare tecnico di cui al comma 6 ed i veicoli
utilizzati devono essere attrezzati secondo le disposizioni
dello stesso disciplinare. Deve essere in ogni caso
garantito il rispetto delle modalita' di svolgimento della
scorta dettate dal medesimo disciplinare tecnico. Per i
veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di
eccezionalita' nella disponibilita' o sotto il diretto
controllo delle Forze armate, la scorta tecnica puo' essere
effettuata dal personale dell'amministrazione della difesa.
Parimenti, le amministrazioni assimilate alle Forze armate
di cui all'art. 138, comma 11, del codice, potranno
effettuare la scorta tecnica con proprio personale.
L'abilitazione del personale di scorta tecnica ai predetti
veicoli o trasporti eccezionali e' rilasciata dal Comando
militare competente o dall'autorita' assimilata ai sensi
dell'art. 138, comma 11, del codice. Le disposizioni del
disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'interno di cui al comma 6, si applicano,
limitatamente alle modalita' di effettuazione della scorta,
anche per la circolazione dei veicoli e trasporti
eccezionali nella disponibilita' o sotto il diretto
controllo dei soggetti di cui all'art. 138, comma 11, del
codice.
7. Per le scorte assicurate dalla specialita' Polizia
Stradale della Polizia di Stato, ovvero dai corpi di
polizia municipale o provinciale ai sensi dell'art. 21,
comma 2, nel rispetto del regolamento di amministrazione e
di contabilita' dell'Amministrazione della Pubblica
Sicurezza, ovvero della competente amministrazione, sono a
carico del richiedente le spese e gli oneri relativi,
fissati con provvedimento del Ministero dell'interno, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Il conducente o il responsabile dell'eventuale
scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del
trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere
d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su
ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un
altro veicolo o trasporto eccezionale.
9. In ogni caso l'efficacia del provvedimento di
autorizzazione e' subordinata al pieno rispetto, durante il
transito, degli obblighi e delle limitazioni localmente
imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle
disposizioni localmente in vigore.
10. Sulle autorizzazioni singole e multiple, qualora
sia dovuto l'indennizzo d'usura, devono essere annotati,
prima di iniziare il viaggio, l'ora e il giorno di
effettuazione di ciascun viaggio e l'autorizzazione, al
termine del suo uso o alla sua scadenza, deve essere
restituita all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione
stessa. Deve, inoltre, essere allegata copia della
dichiarazione sostitutiva e dello schema di carico di cui
all'art. 14, comma 7, punto B), lettera b).
11. Nel caso in cui nella domanda si sia fatto
riferimento a veicoli di riserva, conformemente a quanto
disposto all'art. 14, comma 3, qualora sia dovuto
l'indennizzo d'usura, prima dell'inizio del viaggio devono
essere comunicati i numeri delle targhe del veicolo isolato
o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto.
Le comunicazioni devono essere allegate all'autorizzazione
e sostituiscono l'annotazione di cui al comma 10. La
comunicazione puo' essere effettuata dalla ditta che esegue
la scorta ovvero dal capo-scorta.
12. Se l'annotazione prevista nel comma 10 non risulta
iscritta sul documento di autorizzazione e se la
comunicazione di cui al comma 11 non risulta effettuata, il
trasporto eccezionale deve ritenersi non autorizzato.
Pertanto, in caso di accertamento da parte degli organi di
polizia stradale, lo stesso e' soggetto a tutte le
conseguenze previste per la mancata autorizzazione. Alla
fine del viaggio, durante il quale e' stata accertata la
inadempienza, l'autorizzazione deve essere restituita
all'ufficio che l'ha rilasciata. Se la comunicazione,
ancorche' effettuata, non risulta allegata, il trasporto
eccezionale e' invece soggetto a tutte le conseguenze
previste per il mancato rispetto delle prescrizioni.
13. I documenti di autorizzazione in originale, da
conservarsi in buono stato, devono accompagnare sempre il
veicolo durante la sua circolazione in regime di trasporto
eccezionale e non devono essere in alcun modo manomessi,
pena la immediata decadenza. Le comunicazioni possono
essere effettuate in qualunque modalita' purche'
suscettibile di riscontro. Secondo le facolta' di cui
all'art. 14, comma 1, annotazioni, comunicazioni e rilievi
possono essere formulati in forma digitale.
14. Sui documenti di autorizzazione devono essere
formulati, da parte degli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12, commi 1, 2 e 3 del codice, rilievi circa le
accertate inadempienze alle prescrizioni imposte
nell'autorizzazione stessa o violazioni al codice della
strada, dalle quali consegue la sospensione della patente
fin dal primo accertamento, da parte del trasportatore. I
predetti organi di polizia stradale informano di cio' gli
enti proprietari della strada e la segreteria del comitato
centrale dell'albo degli autotrasportatori. Il titolare
dell'autorizzazione deve, nei casi suddetti, restituire con
effetto immediato all'ente proprietario della strada
l'autorizzazione.
14-bis. Sui documenti di autorizzazione di tipo
multiplo o singolo, gli organi di polizia stradale di cui
all'art. 12, comma 1, ovvero il personale abilitato di cui
all'art. 12, comma 3-bis del codice che effettuano la
scorta devono annotare, rispettivamente prima dell'inizio
dell'attivita' ed immediatamente dopo la fine della stessa,
la data e l'ora di inizio e di fine della scorta.
15. Il trasporto eccezionale effettuato con complessi
costituiti da uno o piu' trattori con due o piu' rimorchi
puo' essere autorizzato, sempre che l'ammissibilita' alla
circolazione di tali complessi sia attestata da apposito
documento tecnico degli uffici competenti della Direzione
generale per la motorizzazione.
16. I trasporti eccezionali per massa possono essere
autorizzati soltanto nei limiti di massa massima,
complessiva o per asse, ammessa per ciascun veicolo, quale
risulta dalla documentazione rilasciata dalla Direzione
generale per la motorizzazione, ovvero dalla carta di
circolazione, nonche', nei casi di complessi, con unita' il
cui abbinamento risulti annotato sui predetti documenti.
17. Disposizioni particolari, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 138, comma 2, del codice, possono essere
stabilite con provvedimento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti per quanto riguarda i
trasporti eccezionali o con veicoli eccezionali militari su
richiesta dell'ente militare competente in accordo con
l'ente proprietario, ovvero per quanto riguarda i trasporti
eccezionali o con veicoli eccezionali effettuati dal
Servizio nazionale della Protezione civile in caso di
emergenza.".
 
Art. 9
Modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non possono essere rilasciate per un periodo superiore rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.";
c) il comma 3 e' soppresso.
Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n .495 del 1992, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 17.(Art. 10 Cod. Str.) Durata delle
autorizzazioni.
1. Le autorizzazioni di tipo singolo e multiplo non
possono essere rilasciate per un periodo superiore
rispettivamente a mesi tre ed a mesi sei.
2. Le autorizzazioni di tipo periodico non possono
essere rilasciate per un periodo superiore a mesi dodici.
3. (soppresso).
4. E' facolta' dell'amministrazione concedente revocare
o sospendere l'efficacia di ciascuna autorizzazione, in
qualunque momento, quando risulti incompatibile con la
conservazione delle sovrastrutture stradali, con la
stabilita' dei manufatti e con la sicurezza della
circolazione.
5. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di
accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della
percorribilita' delle strade o tratti di strada oggetto
dell'autorizzazione.".
 
Art. 10
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta riportante gli estremi identificativi del veicolo o complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante non sia proprietario o concessionario della strada interessata al transito, si effettua tempestivo trasferimento delle somme percepite a favore del competente ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato sull'autorizzazione. Secondo le facolta' di cui all'articolo 14, comma 1, l'annotazione puo' essere effettuata in forma digitale.";
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta dalla relativa carta di circolazione, e' effettuata come segue:
a) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e), f) e g):
1) sino a 20 t, euro 510,26;
2) da oltre 20 t a 33 t, euro 850,09;
3) da oltre 33 t a 56 t, euro 1.445,05.
Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu';
b) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente al rimorchio o alla massa gravante al suolo del semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di circolazione, se mezzi d'opera:
1) sino a 20 t, euro 169,91;
2) da oltre 20 t a 33 t, euro 297,48;
3) da oltre 33 t a 56 t, euro 510,26;
4) da oltre 56 t a 70 t, euro 850,09.
Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di euro 25,31 per ogni t in piu';
c) veicoli e trasporti di cui all'articolo 13, comma 2, punto B), lettera c):
1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi, aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono, all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25, rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese successivo al trimestre, sulla base della documentazione dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale documentazione e' convalidata dal gestore del trasporto ferroviario.";
c) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Nel caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui all'articolo 34, comma 1, del codice, la durata dell'autorizzazione e' commisurata a quella della tassa di possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui all'articolo 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la maggiore usura e' corrisposto in misura forfettaria come indicato nello stesso comma, e la durata dell'autorizzazione non puo' essere superiore al periodo di frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e trasporti, l'indennizzo e' corrisposto in maniera convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del comma 5.".
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 18.(Art. 10 Cod. Str.) Indennizzo.
1. La misura dell'indennizzo dovuto agli enti che
rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della
strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti
eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del
codice, si calcola con le modalita' di cui alle tabelle
I.1, I.2, I.3 che fanno parte integrante del presente
regolamento. Detta misura, a partire dal 1° gennaio 1994,
e' adeguata automaticamente, per ciascun anno solare, alle
variazioni degli indici ISTAT relativi ai prezzi al consumo
per le famiglie degli operai ed impiegati (media
nazionale), con arrotondamento alle mille lire inferiori
per importi fino a cinquecento lire, ed alle mille lire
superiori per importi oltre le cinquecento lire. Per gli
indici ISTAT di riferimento, si assumono gli ultimi
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, entro il 1° dicembre
dell'anno precedente a quello in cui devono essere
applicati gli adeguamenti.
2. Dell'effettuato versamento fa fede la ricevuta
riportante gli estremi identificativi del veicolo o
complesso di veicoli, da allegare, in originale o in copia
secondo i casi, alla domanda di autorizzazione, salvo che
l'ente stesso non acquisisca altrimenti l'informazione
dell'avvenuto pagamento. Nei casi in cui l'ente rilasciante
non sia proprietario o concessionario della strada
interessata al transito, si effettua tempestivo
trasferimento delle somme percepite a favore del competente
ente. Il riscontro del pagamento deve essere annotato
sull'autorizzazione. Secondo le facolta' di cui all'art.
14, comma 1, l'annotazione puo' essere effettuata in forma
digitale.
3. Nei casi di percorsi autostradali ripetitivi e non
controllabili con esazioni di ingresso-uscita, l'indennizzo
e' calcolato assumendo come valore «L» (elle) che figura
nel calcolo di «I» - giusta tabelle I.1, I.2, I.3, - la
meta' della lunghezza del percorso autostradale non
controllabile.
4. E' consentita la valutazione convenzionale
dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i
veicoli o i trasporti, di cui all'art. 13, comma 2, punto
B), qualora, all'atto della domanda di autorizzazione
periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il
chilometraggio da effettuare complessivamente ne' i singoli
itinerari richiesti, ne' l'effettivo carico del singolo
trasporto.
5. La valutazione convenzionale riferita al periodo di
un anno e alla massa complessiva del veicolo, quale risulta
dalla relativa carta di circolazione, e' effettuata come
segue:
a) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2,
punto B), lettere a), b) se diversi dai mezzi d'opera, e),
f) e g) :
1) sino a 20 t euro 510,26;
2) da oltre 20 t a 33 t euro 850,09;
3) da oltre 33 t a 56 t euro 1.445,05.
Per la massa superiore a 56 t, gli importi aumentano di
euro 25,31 per ogni t in piu';
b) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2,
punto B), lettere b), e), f) e g), qualora il numero di
assi sia superiore a otto, ovvero lettera b), limitatamente
al rimorchio o alla massa gravante al suolo del
semirimorchio quale risulta dalla relativa carta di
circolazione, se mezzi d'opera:
1) sino a 20 t euro 169,91;
2) da oltre 20 t a 33 t euro 297,48;
3) da oltre 33 t a 56 t euro 510,26;
4) da oltre 56 t a 70 t euro 850,09.
Per la massa superiore a 70 t, gli importi aumentano di
euro 25,31 per ogni t in piu';
c) veicoli e trasporti di cui all'art. 13, comma 2,
punto B), lettera c):
1) euro 1,03 per viaggio, per i complessi adibiti al
trasporto di carri ferroviari a due assi aventi massa
massima di 40 t e euro 6,71 per viaggio, per i complessi
adibiti al trasporto di carri ferroviari a quattro assi,
aventi massa massima di 80 t. I richiedenti devono,
all'atto della domanda, versare a titolo di acconto per
ogni trimestre, le somme di euro 92,96 o di euro 604,25,
rispettivamente per i carri ferroviari a due o a quattro
assi. Tali somme sono conguagliate, entro il primo mese
successivo al trimestre, sulla base della documentazione
dei viaggi effettuati nel trimestre stesso. Tale
documentazione e' convalidata dal gestore del trasporto
ferroviario. "
6. Gli importi conseguenti alle valutazioni
convenzionali di cui al comma 5, lettere a) e b), su
domanda del richiedente l'autorizzazione, possono essere
versati in soluzioni non inferiori a 1/3 di quella annuale;
in tal caso, l'autorizzazione ha il valore temporale
corrispondente all'entita' della soluzione versata. Nel
caso di complessi mezzi d'opera, per il cui veicolo
trainante sia stato versato l'indennizzo d'usura di cui
all'art. 34, comma 1, del codice, la durata
dell'autorizzazione e' commisurata a quella della tassa di
possesso. Per i veicoli e i trasporti di cui all'art. 10,
comma 2, lettera b), del codice, nelle condizioni di cui
all'art. 10, comma 2-bis, del codice, l'indennizzo per la
maggiore usura e' corrisposto in misura forfettaria come
indicato nello stesso comma, e la durata
dell'autorizzazione non puo' essere superiore al periodo di
frazionamento della tassa di possesso; nelle diverse
condizioni di cui al comma 4, per i medesimi veicoli e
trasporti, l'indennizzo e' corrisposto in maniera
convenzionale, e gli importi sono determinati ai sensi del
comma 5.
7. Gli importi, come determinati nel comma 5, sono
versati, nei casi di itinerari interessanti sia le strade
statali che la viabilita' minore, in ragione di 7/10 alle
amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento
A.N.A.S. competente per territorio operativo e le ricevute
dei relativi versamenti sono allegate alle rispettive
domande di autorizzazione. Nel caso di veicoli e trasporti
eccezionali che impegnano la rete viaria di piu' regioni,
la quota di indennizzo che compete a ciascuna regione e'
ripartita in proporzione alla lunghezza dei relativi
percorsi indicati nelle rispettive autorizzazioni.
8. Il pagamento dell'indennizzo per i veicoli di cui al
comma 5 e' effettuato nella misura di «X»/12 rispetto a
quanto dovuto per l'intero anno, in conformita' dei mesi
«X» di validita' dell'autorizzazione.
9. Gli importi come definiti al comma 5, a partire dal
1° gennaio del 1993, sono adeguati automaticamente, per
ciascun anno solare, alle variazioni degli indici ISTAT, di
cui al comma 1.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo, ad
eccezione dei commi 1, 2 e 3, non si applicano alle
autorizzazioni rilasciate dagli enti concessionari di
autostrade.".
 
Art. 11
Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 21, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. La scorta puo' essere curata dai corpi di polizia municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i trasporti in condizioni di eccezionalita', nella disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze armate, il Comando militare responsabile del trasporto potra' richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per l'effettuazione della scorta.".
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 21.(Art. 11 Cod. Str.) Coordinamento dei servizi
di Polizia Stradale. Rilascio di informazioni.
1. Ai compiti di coordinamento dei servizi di polizia
stradale di cui all'art. 11, comma 3, del codice, provvede
con proprie direttive il Ministro dell'interno.
2. La scorta puo' essere curata dai corpi di polizia
municipale ovvero provinciale, quando l'intero itinerario
del trasporto si sviluppa su strade comunali ovvero
provinciali. Per i veicoli eccezionali ovvero per i
trasporti in condizioni di eccezionalita', nella
disponibilita' o sotto il diretto controllo delle Forze
armate, il Comando militare responsabile del trasporto
potra' richiedere l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri per
l'effettuazione della scorta.
3. Per ottenere le informazioni di cui all'art. 11,
comma 4, del codice, gli interessati devono rivolgersi
direttamente o con raccomandata con ricevuta di ritorno, al
comando o ufficio cui appartiene il funzionario o l'agente
che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.
4. Il comando o ufficio e' tenuto a fornire, previo
pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste
secondo le vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di incidente che abbia causato la morte di
una persona, le informazioni sono fornite, previa
presentazione di nulla-osta rilasciato dall'autorita'
giudiziaria competente.
6. Se dall'incidente siano derivate lesioni alle
persone, le informazioni sono fornite, in pendenza di
procedimento penale, previa autorizzazione della autorita'
giudiziaria, ovvero previa attestazione prodotta
dall'interessato e rilasciata dalla medesima autorita'
dell'avvenuto decorso del termine utile previsto per la
presentazione della querela.".
 
Art. 12
Modifiche all'articolo 122 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 122, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "pneumatici da neve" sono sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali".
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 122 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 122.(Art. 39 Cod. Str.) Segnali di obbligo
generico.
1. I segnali di obbligo generico sono:
a) DIREZIONE OBBLIGATORIA;
b) DIREZIONI CONSENTITE;
c) PASSAGGIO OBBLIGATORIO O PASSAGGI CONSENTITI;
d) ROTATORIA;
e) LIMITE MINIMO DI VELOCITA';
f) CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE;
g) CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE CATEGORIE DI
UTENTI.
2. I segnali di DIREZIONE OBBLIGATORIA (figg. II.80/a,
II.80/b, II.80/c, II.80/d e II.80/e) devono essere usati
per indicare al conducente l'unica direzione consentita. I
cartelli di cui alle figure II.80/a, II.80/b e II.80/c sono
installati di norma nel punto in cui ha inizio l'obbligo
dell'unica direzione; quelli di cui alle figure II.80/d e
II.80/e sono installati di norma prima del punto in cui ha
inizio l'obbligo dell'unica direzione, e possono essere
integrati con pannelli di modello II.1.
3. I segnali di DIREZIONI CONSENTITE (figg. II.81/a,
II.81/b e II.81/c) devono essere usati per indicare al
conducente le uniche direzioni consentite e sono installati
di norma prima del punto in cui ha inizio l'obbligo.
4. I segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO (figg. II.82/a,
II.82/b) e di PASSAGGI CONSENTITI (fig. II.83) devono
essere usati per indicare al conducente: i primi due
l'obbligo di passaggio rispettivamente a sinistra o a
destra di un ostacolo, di un ingombro, di un salvagente, di
una testata di isola di traffico o di uno spartitraffico
posti sulla strada, ovvero per segnalare deviazioni in
occasione di lavori stradali o per altre cause; il terzo
consente il passaggio da ambedue i lati dell'ostacolo.
5. I segnali di cui al comma 4 devono essere posti
sulla testata dell'isola di traffico, dello spartitraffico,
del salvagente, ovvero posizionati sull'ostacolo o
sull'ingombro, in modo da essere percepiti tempestivamente
e da rendere chiara l'indicazione del passaggio
obbligatorio. Nei casi in cui le strade abbiano
spartitraffico tra le carreggiate di larghezza superiore a
1,50 m, i segnali possono essere integrati dal segnale
SENSO VIETATO (fig. II.47) installato sul lato opposto
della testata spartitraffico stessa.
6. Il segnale di ROTATORIA (fig. II.84) deve essere
usato per indicare ai conducenti l'obbligo di circolare
secondo il verso indicato dalle frecce. Deve essere
collocato sulla soglia dell'area ove si svolge la
circolazione rotatoria. Sulle strade extraurbane e' sempre
preceduto dal segnale di PREAVVISO DI CIRCOLAZIONE
ROTATORIA. (fig. II.27).
7. Il segnale LIMITE MINIMO DI VELOCITA' (fig. II.85)
deve essere usato per indicare che i veicoli circolanti
sulla strada, o su una o piu' corsie di essa soggette al
segnale, sono tenuti ad osservare il limite minimo
indicato. I veicoli non suscettibili di sviluppare la
velocita' minima indicata non devono impegnare la strada o
la parte di essa soggetta a detto segnale. La fine
dell'obbligo deve essere indicata con analogo segnale
barrato obliquamente da una fascia rossa (fig. II.86).
8. Il segnale CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE (fig. II.87)
deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a
partire dal punto di impianto del segnale, con catene da
neve o con pneumatici invernali. Il segnale puo' essere
inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITA'
mantenendo il proprio valore prescrittivo.
9. I segnali di CIRCOLAZIONE RISERVATA A DETERMINATE
CATEGORIE DI UTENTI il cui simbolo e' in essi contenuto
indicano che la strada o parte di essa e' riservata alla
sola categoria di utenti prevista mentre e' vietata alle
altre. Tali segnali sono:
a) il segnale PERCORSO PEDONALE (fig. II.88) che deve
essere posto all'inizio di un viale, di un itinerario o di
un percorso riservato ai soli pedoni da impiegare solo
quando non risulta evidente la destinazione al transito
pedonale;
b) il segnale PISTA CICLABILE (fig. II.90) che deve
essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un
itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve
essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le
intersezioni;
c) il segnale PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE
(fig. II.92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig.
II.92/b) che deve essere posto all'inizio di un percorso
riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e
deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le
intersezioni;
d) il segnale PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA
O DA SELLA (fig. II.94) che deve essere posto all'inizio di
una pista o di un passaggio particolare.
10. La fine dell'obbligo dei segnali di cui al comma 9
deve essere indicata con analogo segnale barrato
obliquamente da una fascia rossa (figg. II.89 - II.91 -
II.93/a - II.93/b - II.95).
 
Art. 13
Modifiche all'articolo 135 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 135, comma 18, e nelle relative tabella e nota, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le parole: "pneumatici"e "pneumatici da neve" sono sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali".
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 135, comma 18, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del
1992, come modificato dal presente regolamento:
"18. Il segnale TRANSITABILITA' (fig. II.330)
presegnala lo stato temporaneo della transitabilita' su
strade di montagna, gli eventuali limiti di
percorribilita', raccomanda pneumatici invernali o catene
da neve, o impone queste ultime. Il cartello va posto
all'inizio e lungo gli itinerari in salita, in
corrispondenza delle intersezioni stradali nonche'
all'uscita di eventuali abitati intermedi. Si impiega
quando sia necessario far conoscere in tempo utile
condizioni stradali difficili o di totale
intransitabilita'. Il segnale comprende tre pannelli
mobili, per un totale di sei facce, cinque delle quali
contenenti messaggi differenti che possono apparire da soli
o congiuntamente, secondo gli aspetti, le combinazioni ed i
significati seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 14
Modifiche all'articolo 268 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. L'articolo 268 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e' sostituito dal seguente:

"Art. 268
(Art. 104 Codice della strada)

1. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 104, comma 8, del codice, per la circolazione di macchine agricole eccezionali, deve essere presentata all'ente competente per la localita' di inizio del viaggio dai soggetti di cui all'articolo 110, comma 2, del codice e deve essere corredata da:
a) copia della carta di circolazione ovvero del certificato di idoneita' tecnica del veicolo;
b) indicazione dei comuni nel cui ambito territoriale avviene la circolazione del veicolo;
c) rappresentazione della macchina nella sua massima configurazione dimensionale e ponderale, nel rispetto dei limiti imposti dai documenti di circolazione e dagli enti proprietari delle strade interessate al transito, in caso di eccezionalita' dovuta al montaggio di attrezzi portati o semiportati;
d) dichiarazione sulla percorribilita' delle strade entro gli ambiti territoriali richiesti, con particolare riferimento all'inscrivibilita' in curva, nel caso di sagome eccedenti quelle previste dall'articolo 61 del codice.
La domanda deve essere sottoscritta, ai sensi delle vigenti norme in materia di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', dal proprietario del veicolo o dal legale rappresentante dell'impresa agricola per conto della quale il veicolo e' utilizzato; per le modalita' di presentazione si seguono le disposizioni dell'articolo 14, commi 1 e 13, in quanto applicabili. Le regioni possono delegare alle province le competenze relative alla autorizzazione alla circolazione, di cui all'articolo 104, comma 8, del codice. In tal caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero itinerario per il quale e' richiesta, previo nulla osta degli altri enti interessati. La durata massima dell'autorizzazione non puo' essere superiore a due anni, la minima non puo' essere inferiore a quattro mesi.
2. L'ente competente, entro dieci giorni dalla data di presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione al transito, prescrivendone condizioni e cautele. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione debba essere acquisito il nulla osta da parte di altri enti, gli stessi rispondono entro dieci giorni dalla richiesta del medesimo. Il tempo che intercorre tra tale richiesta ed il rilascio del nulla osta, costituisce interruzione del termine previsto per l'ente presso il quale e' stata presentata la domanda di autorizzazione. I termini di rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta possono essere ridotti per ragioni di pubblico interesse dichiarate dalle competenti autorita', ovvero per esigenze di esportazione o trasferimento; possono essere, altresi', ridotti, per veicoli gia' in possesso di autorizzazione, in caso di trasferimento presso officine di riparazione su itinerari diversi da quelli gia' autorizzati.
3. I titolari dell'autorizzazione accertano direttamente, sotto la propria responsabilita', la permanenza delle condizioni di percorribilita' di tutto l'itinerario prescelto da parte del veicolo, nonche' l'esistenza di eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo lo stesso.
4. Per le macchine agricole eccezionali, che eccedono la larghezza di 3,20 m, nell'autorizzazione, e' prescritta la scorta tecnica. Detta scorta puo' essere realizzata con autoveicoli di cui dispone l'impresa agricola. Detti autoveicoli precedono il mezzo a distanza non inferiore a 75 m e non superiore a 150 m e sono equipaggiati con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la motorizzazione. Il conducente segnala con drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.
5. Il conducente della macchina agricola eccezionale deve avere con se' l'autorizzazione da esibire, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza stradale.
6. Le macchine agricole che eccedono i limiti di massa fissati dall'articolo 104 del codice sono tenute al pagamento di un indennizzo per la maggior usura della strada, in relazione al loro transito. L'entita' dell'indennizzo e' quella dell'articolo 18, comma 5, lettere a) e b), rispettivamente per le macchine agricole atte al carico e per le macchine agricole non atte al carico, da versare con le modalita' di cui all'articolo 18, commi 6 e 8.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il trasporto di macchine agricole eccezionali effettuato con rimorchi agricoli aventi almeno due assi, idonea portata e specifica attrezzatura; la domanda di autorizzazione e' accompagnata anche dallo schema grafico longitudinale e trasversale del veicolo, ove sono evidenziati gli eventuali ingombri a sbalzo rispetto al rimorchio agricolo e la ripartizione della massa sugli assi dello stesso; la lunghezza del convoglio comprensiva dell'eventuale sporgenza posteriore non deve essere superiore a 18,75 m, e, qualora si superi la lunghezza di 16,50 m, la scorta tecnica precede e segue il complesso secondo le modalita' di cui al comma 4.
8. Per i casi previsti dagli articoli 98 e 99 del codice, la durata massima dell'autorizzazione non puo' essere superiore rispettivamente a quattro mesi e a un mese; se dovuto, l'indennizzo d'usura e' valutato ai sensi del comma 6 e l'importo puo' essere versato in misura non inferiore a 1/3 ovvero a 1/12 di quello annuale. Per la circolazione ai sensi dell'articolo 98 del codice le domande di autorizzazione possono essere presentate da parte dei soggetti e per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474. In luogo della documentazione relativa al veicolo, esse possono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente le specifiche tecniche ed identificative di cui al comma 1; tale documentazione deve essere completata dalla copia del certificato della targa di prova o del foglio di via che accompagna la targa provvisoria di cui all'articolo 255. E', altresi', consentito che l'autorizzazione sia relativa alla circolazione di una determinata tipologia di macchina agricola eccezionale; in tal caso la durata dell'autorizzazione non puo' essere superiore a dodici mesi, deve riportare i limiti dimensionali e ponderali entro i quali la tipologia di macchina e' ammessa a circolare, e deve essere accompagnata, volta per volta, dalla copia della carta di circolazione, se trattasi di macchina agricola eccezionale gia' immatricolata, dalla copia del certificato di approvazione o di omologazione di cui all'articolo 76, commi 1 e 6, del codice se trattasi di macchina agricola eccezionale non ancora immatricolata, o da dichiarazione sostitutiva del costruttore, se trattasi di prototipo sperimentale, nonche' dal disegno d'insieme della macchina nella sua effettiva configurazione di marcia.".
 
Art. 15
Modifiche all'allegato del Titolo I del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n 495)

1. All'allegato al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella Tabella I.3, nella parte relativa agli assi tandem e quadrupli, tutte le misure: "1,30" sono sostituite dalla seguente: "1,80", e tutte le misure: "1,00" sono sostituite dalla seguente: "1,40".
 
Art. 16
Modifiche all'allegato del Titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'allegato al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella didascalia delle figure II 87, II 181, II 330, II 332, II 333, II 335 e II 336 le parole: "pneumatici da neve" sono sostituite dalle seguenti: "pneumatici invernali".
 
Art. 17
Modifiche all'articolo 206 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 206 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del territorio rispettano le prescrizioni dell'articolo 104, comma 7, del codice.".
Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 206 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n .495 del 1992, come
modificato dal presente regolamento:
"Art. 206.(Art. 57 Cod. Str.) Attrezzature delle
macchine agricole.
1. Le attrezzature delle macchine agricole sono
apparecchiature utilizzate per l'effettuazione delle
attivita' agricole e forestali di cui all'art. 57, comma 1,
del codice e per lo svolgimento delle attivita' di
manutenzione e di tutela del territorio.
1-bis. Le macchine agricole attrezzate per lo
svolgimento delle attivita' di manutenzione e di tutela del
territorio rispettano le prescrizioni dell'art. 104, comma
7, del codice.
2. Ai fini della circolazione stradale le attrezzature
di cui al comma 1 si distinguono in attrezzature portate e
semiportate; entrambi i tipi di attrezzature sono
agganciate agli appositi attacchi montati sulla macchina
agricola.
3. Sono attrezzature portate quelle la cui massa viene
integralmente trasmessa alla strada tramite la macchina
agricola.
4. Sono attrezzature semiportate quelle la cui massa
viene parzialmente trasmessa alla strada dalla o dalle
ruote equipaggianti l'attrezzatura stessa; in tal caso gli
appositi attacchi devono consentire una oscillazione
dell'attrezzatura sul piano verticale.
5. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nella legge 8 agosto 1977, n. 572 e
successive modificazioni.".
 
Art. 18

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Passera, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei traporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 194
 
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