Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 2013, n. 29
Regolamento recante disposizioni per la riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che, in attuazione di quanto disposto dal primo, secondo e terzo periodo del medesimo articolo 2, comma 3, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonche' disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente;
Visto l'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto il totale generale degli organici delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto l'articolo 2, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a) a d), del medesimo articolo 2 e che il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, e' collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione del citato articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale fissa a 170.000 unita' le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare e ridetermina le dotazioni organiche di ciascuna delle citate Forze armate;
Visto il libro IV del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e in particolare i titoli IV e VII, nelle parti in cui disciplinano, rispettivamente, le dotazioni organiche e il numero delle promozioni a scelta degli ufficiali delle Forze armate, esclusi il Corpo delle capitanerie di porto e l'Arma dei carabinieri;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto l'articolo 2267, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il quale prevede che, ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni del medesimo codice dell'ordinamento militare e del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell' 8 novembre 2012;
Considerato che il termine del 10 gennaio 2013, previsto per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, e' scaduto senza che tali Commissioni si siano pronunciate;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2013;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni al libro quarto del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

1. Al libro quarto del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo IV e' sostituita dalla seguente: «Ruoli e dotazioni organiche»;
b) nel titolo IV:
1) prima dell'articolo 667, e' inserito il seguente capo: «Capo I - Ruoli»;
2) dopo l'articolo 668 e' inserito il seguente capo: «Capo II - Dotazioni organiche»;
3) nel capo II, di cui al numero 2), e' inserito il seguente articolo:
«Art. 668-bis (Dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli). - 1. Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello, e gradi corrispondenti, sono le seguenti:
a) Esercito italiano:
1) generali di corpo d'armata e corrispondenti: 19;
2) generali di divisione e corrispondenti: 44;
3) generali di brigata e corrispondenti: 132;
4) colonnelli: 923;
b) Marina militare:
1) ammiragli di squadra e corrispondenti: 10;
2) ammiragli di divisione e corrispondenti: 25;
3) contrammiragli e corrispondenti: 64;
4) capitani di vascello: 496;
c) Aeronautica militare:
1) generali di squadra aerea e corrispondenti: 10;
2) generali di divisione aerea e corrispondenti: 19;
3) generali di brigata aerea e corrispondenti: 55;
4) colonnelli: 462.»;
c) nel titolo VII:
1) dopo l'articolo 711, e' inserito il seguente capo: «Capo I-bis - Dotazioni organiche e promozioni a scelta degli ufficiali»;
2) nel capo 1-bis, di cui al numero 1), e' inserito il seguente articolo:
«Art. 711-bis (Dotazioni organiche e promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali). - 1. Le dotazioni organiche e il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento.».
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95:
«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
totale generale degli organici delle forze armate e'
ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il
predetto decreto e' rideterminata la ripartizione dei
volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto
legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si
applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da a)
a d) del presente articolo; il predetto personale, ove non
riassorbibile in base alle predette disposizioni, e'
collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e
con le modalita' di cui agli articoli 906 e 909, ad
eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente
comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle
disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni
organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata,
suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero delle
promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il
Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie
di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il
medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici
entro il 1° gennaio 2016, nonche' disposizioni per
l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri al personale militare
non dirigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214,
S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Il testo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
(Codice dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella
Gazz. Uff. 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Si riporta il testo degli articoli 799, 906, 909 e
2267 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 799 (Ripartizione dei volumi organici
dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare).
(In vigore dal 9 febbraio 2013)
1. La ripartizione dei volumi organici delle Forze
armate e' determinata nelle seguenti unita':
a) ufficiali:
1) 12.050 dell'Esercito italiano;
2) 4.500 della Marina militare;
3) 5.700 dell'Aeronautica militare;
b) sottufficiali:
1) 24.091 dell'Esercito italiano, di cui 2.400 primi
marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti;
2) 13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi
marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti;
3) 26.280 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000
primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti;
c) volontari:
1) 75.859 dell'Esercito italiano, di cui 56.281 in
servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata;
2) 15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in
servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata;
3) 12.020 dell'Aeronautica militare, di cui 7.049 in
servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata.
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate
e' il seguente:
a) Esercito italiano: 112.000 unita';
b) Marina militare: 34.000 unita';
c) Aeronautica militare: 44.000 unita'.
2-bis. Nelle dotazioni organiche della Marina militare,
di cui ai commi 1 e 2, non sono comprese quelle del Corpo
delle capitanerie di porto stabilite dagli articoli 814 e
815 del presente codice.».
«Art. 906 (Riduzione dei quadri per eccedenze in piu'
ruoli).
(In vigore dal 27 marzo 2012)
1. Se il conferimento delle promozioni annuali
determina, nel grado di colonnello o di generale di un
determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici
previsti dal presente codice, salvo un contingente pari al
numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e
unita' internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e
1808, individuato con decreto annuale del Ministro della
difesa e salvo quanto disposto dall' articolo 908, il
collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e'
effettuato se la predetta eccedenza non puo' essere
assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate
per ogni Forza armata dal presente codice. Se si
determinano eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non
totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per
riduzione di quadri:
a) se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli
anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta',
l'ufficiale meno anziano nel grado;
b) se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado e,
a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu'
anziano.
2. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei
quadri di cui al comma 1 e' disposto al 31 dicembre
dell'anno di riferimento.».
«Art. 909 (Norme comuni alla riduzione dei quadri).
(In vigore dal 27 marzo 2012)
1. Il collocamento in aspettativa per riduzione dei
quadri avviene secondo il seguente ordine:
a) ufficiali in possesso di un'anzianita'
contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno
richiesta;
b) ufficiali che si trovano a non piu' di cinque anni
dai limiti d'eta' del grado rivestito che ne fanno
richiesta;
c) ufficiali promossi nella posizione di «a
disposizione»;
d) ufficiali in servizio permanente effettivo.
2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in
aspettativa:
a) il Capo di stato maggiore della difesa;
b) i Capi di stato maggiore di Forza armata;
c) il Segretario generale del Ministero della difesa;
d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di
finanza;
f) gli ufficiali di grado pari a quello degli
ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi
di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza
armata in comandi o enti internazionali.
3. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione
di quadri permangono in tale posizione fino al
raggiungimento del limite di eta'.
4. Gli ufficiali che devono essere collocati in
aspettativa per riduzione dei quadri possono chiedere di
cessare dal servizio permanente a domanda.
5. Gli ufficiali nella posizione di aspettativa per
riduzione di quadri sono a disposizione del Governo per
essere all'occorrenza impiegati per esigenze del Ministero
della difesa o di altri Ministeri. A essi si applicano le
norme di cui agli articoli 993 e 995.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, il
Ministro della difesa, in relazione a motivate esigenze di
servizio delle Forze armate, ha facolta' di richiamare a
domanda gli ufficiali in servizio permanente collocati in
aspettativa per riduzione di quadri.
7. Il comma 6 non si applica nei confronti degli
ufficiali che, all'atto del collocamento in aspettativa per
riduzione dei quadri, rivestono il grado apicale dei ruoli
normali.
8. Gli ufficiali transitati nella posizione di
aspettativa per riduzione di quadri direttamente dal
servizio permanente effettivo, in caso di richiamo in
servizio, non sono piu' valutati per l'avanzamento. In ogni
caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla
posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono
i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, sempreche'
risultino valutati e giudicati idonei.
9. Il personale collocato in aspettativa per riduzione
dei quadri puo' chiedere il trasferimento anticipato
dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il
trasferimento e' ammesso una sola volta, indipendentemente
dai richiami in servizio, e non puo' piu' essere richiesto
all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica
l' articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il
termine di cui al comma 1, secondo periodo, del medesimo
articolo decorre dalla data del definitivo collocamento in
congedo. Nessun beneficio e' riconosciuto al personale per
il raggiungimento della sede di servizio a seguito di
successivi richiami.»
«Art. 2267 (Abrogazione per nuova regolamentazione
della materia).
(In vigore dal 27 marzo 2012)
1. Alla data di approvazione definitiva del codice e
del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15
delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le
disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle
materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione
di quelle richiamate dal codice o dal regolamento. Alla
data di entrata in vigore del codice, le abrogazioni
previste all'articolo 2268, comma 1, aventi ad oggetto le
leggi di conversione di decreti-legge con approvazione
complessiva, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi
decreti-legge abrogati ai medesimi numeri.
2. Ai sensi dell' articolo 13-bis, comma 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice
e del regolamento possono essere abrogate, derogate,
sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo
esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le
disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.».
Si riporta il testo dell'articolo 13-bis della citata
legge n. 400 del 1988:
«Art. 13-bis (Chiarezza dei testi normativi). - 1. Il
Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a
che:
a) ogni norma che sia diretta a sostituire,
modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire
deroghe indichi espressamente le norme sostituite,
modificate, abrogate o derogate;
b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in
disposizioni legislative, nonche' in regolamenti, decreti o
circolari emanati dalla pubblica amministrazione,
contestualmente indichi, in forma integrale o in forma
sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la
materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il
principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse
intendono richiamare.
2. Le disposizioni della presente legge in materia di
chiarezza dei testi normativi costituiscono principi
generali per la produzione normativa e non possono essere
derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.
3. Periodicamente, e comunque almeno ogni sette anni,
si provvede all'aggiornamento dei codici e dei testi unici
con i medesimi criteri e procedure previsti nell'articolo
17-bis adottando, nel corpo del testo aggiornato, le
opportune evidenziazioni.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta atti
di indirizzo e coordinamento per assicurare che gli
interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di
riordino, mediante l'adozione di codici e di testi unici,
siano attuati esclusivamente mediante modifica o
integrazione delle disposizioni contenute nei
corrispondenti codici e testi unici.».

Note all'art. 1:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), modificato dal
presente regolamento, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno
2010.
 
Tabella 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Tabella 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Tabella 3
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Tabella 4
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Tabella 5
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Tabella 6
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Tabella 7
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Modificazioni al libro nono del decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

1. Al libro nono del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo II, dopo l'articolo 1125 , e' inserito il seguente:
«Art. 1125-bis (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). - 1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, stabilita dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, sono determinate:
1) per l'anno 2013, dalla tabella 4 allegata al presente regolamento;
2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
b) il numero delle promozioni ai gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, e' fissato:
1) per l'anno 2013, dalle tabelle 5, 6 e 7 allegate al presente regolamento;
2) per ciascuno degli anni 2014 e 2015, con il decreto di cui all'articolo 2233 del codice;
c) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, fermo quanto previsto per i gradi di colonnello e di generale, e gradi corrispondenti, dagli articoli 906 e 909 del codice, con il decreto di cui agli articoli 2207 e 2215 del codice, in relazione alle dotazioni organiche complessive e alle consistenze del personale determinate dal medesimo decreto sono individuate le unita' di personale eventualmente in eccedenza;
d) al personale in eccedenza, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettere a), b), c) e d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applicano in ragione della maggiore anzianita' anagrafica;
e) al 31 dicembre 2015, il personale militare non dirigente, ivi compreso quello di cui all'articolo 2210, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e g), del codice, che risulta non riassorbibile con le modalita' di cui alla lettera d), e' collocato d'ufficio in aspettativa per riduzione di quadri in ragione della maggiore anzianita' anagrafica, indipendentemente dal grado rivestito, dalla Forza armata, dalla categoria e dal ruolo di appartenenza, fatta salva la possibilita' di presentare richiesta con le modalita' di cui all'articolo 909, comma 1, lettere a) e b) del codice. Il personale collocato in aspettativa per riduzione di quadri, di cui alla presente lettera:
1) e' escluso dalla disponibilita' all'eventuale impiego per esigenze del Ministero della difesa o di altri Ministeri;
2) percepisce il trattamento economico di cui all'articolo 1821 del codice;
3) e' escluso dalle procedure di avanzamento che comportano l'eventuale promozione con decorrenza successiva al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri;
4) puo' permanere in tale posizione fino al raggiungimento del termine per la decorrenza dei requisiti utili per l'accesso alla pensione anticipata o alla pensione di vecchiaia previsti dalla normativa vigente e puo' essere collocato in ausiliaria esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il grado rivestito o con le modalita' e nei limiti dei contingenti previsti dagli articoli 2229 e 2230 del codice.
2. Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 del codice ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.
3. Fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle eventuali carenze organiche prevista dall'articolo 2208 del codice puo' essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.
4. Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015.
5. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, e gradi corrispondenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, le promozioni annuali previste dall'articolo 1099 del codice sono conferite per gli anni 2013 e 2014 in numero pari, rispettivamente, al 30 per cento e al 15 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento e sono sospese per l'anno 2015 senza riporto all'anno successivo.»;
b) nel titolo III, dopo l'articolo 1126, e' inserito il seguente:
«Art. 1126-bis (Modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza). - 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:
a) al codice, a ciascuno degli articoli 1101, comma 1, 1105, comma 1, 1109, comma 1, 1113, comma 1, 1117, comma 1, 1121, comma 1, 1125, comma 1, 1129, comma 1, 1133, comma 1, 1138, comma 1, 1142, comma 1, 1146, comma 1, 1150, comma 1, 1154, comma 1, 1162, comma 1, 1166, comma 1, 1170, comma 1, 1174, comma 1, 1178, comma 1, 1186, comma 1, 1190, comma 1, 1195, comma 1, 1199, comma 1, 1203, comma 1, 1207, comma 1, 1211, comma 1, 1215, comma 1, 1219, comma 1, 1223, comma 1:
1) all'alinea, le parole «, per i quali sono stabilite le rispettive consistenze organiche, come a fianco di ciascuno indicate» sono soppresse;
2) a ciascuna delle lettere, ivi previste, le cifre indicate a fianco di ciascun grado sono soppresse;
b) gli articoli 798, comma 1, 799, 810, 813, 819, 1101, comma 2, 1104, 1105, comma 2, 1108, 1109, comma 2, 1112, 1113, comma 2, 1116, 1117, comma 2, 1120, 1121, comma 2, 1124, 1125, comma 2, 1128, 1129, comma 2, 1132, 1133, comma 2, 1136, 1138, comma 2, 1141, 1142, comma 2, 1145, 1146, comma 2, 1149, 1150, comma 2, 1153, 1154, comma 2, 1157, 1162, comma 2, 1165, 1166, comma 2, 1169, 1170, comma 2, 1173, 1174, comma 2, 1177, 1178, comma 2, 1181, 1186, comma 2, 1189, 1190, comma 2, 1194, 1195, comma 2, 1198, 1199, comma 2, 1202, 1203, comma 2, 1206, 1207, comma 2, 1210, 1211, comma 2, 1214, 1215, comma 2, 1218, 1219, comma 2, 1222, 1223, comma 2, 1226, 2233, comma 2, 2234 e 2239, comma 2, del codice sono abrogati;
c) i rinvii alle disposizioni soppresse, di cui alla lettera a), alle disposizioni abrogate, di cui alla lettera b), o alle materie dalle stesse disciplinate, contenuti nel codice, debbono intendersi riferiti alle disposizioni del presente regolamento ovvero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che disciplinano la medesima materia.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 febbraio 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Di Paola, Ministro della difesa

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2013 registro n. 2, Difesa, foglio n. 102
Note all'art. 2:
- Per i riferimenti al citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 90 del 2010, modificato dal presente
regolamento, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'articolo 2, comma 3, del citato
decreto-legge n. 95 del 2012, si veda nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 11, del
citato decreto-legge n. 95 del 2012:
«11. Per le unita' di personale eventualmente
risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni
previste dal comma 1, le amministrazioni, fermo restando
per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, compresi i trattenimenti in
servizio, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai
fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo
33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorita':
a) applicazione, ai lavoratori che risultino in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali,
ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del
trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente
prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo
entro il 31 dicembre 2014, dei requisiti anagrafici e di
anzianita' contributiva nonche' del regime delle decorrenze
previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con
conseguente richiesta all'ente di appartenenza della
certificazione di tale diritto. Si applica, senza
necessita' di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini
della liquidazione del trattamento di fine rapporto
comunque denominato, per il personale di cui alla presente
lettera:
1) che ha maturato i requisiti alla data del 31
dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo
sara' corrisposto al momento della maturazione del diritto
alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
2) che matura i requisiti indicati successivamente al
31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine
rapporto sara' corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello
stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto
stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148;
b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2012, di una
previsione delle cessazioni di personale in servizio,
tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del
presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento
delle posizioni soprannumerarie;
c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili
entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto
dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a);
d) in base alla verifica della compatibilita' e
coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del
fabbisogno, avvio di processi di mobilita' guidata, anche
intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso
uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che
presentino vacanze di organico, del personale non
riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo
da disporre secondo la lettera a). I processi di cui alla
presente lettera sono disposti, previo esame con le
organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi
entro trenta giorni, mediante uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il personale trasferito mantiene il
trattamento economico fondamentale ed accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto
al momento del trasferimento nonche' l'inquadramento
previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento
economico risulti piu' elevato rispetto a quello previsto
e' attribuito per la differenza un assegno ad personam
riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a
qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto e'
stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le
qualifiche e le posizioni economiche del personale
assegnato;».
Per il testo degli articoli 906 e 909 del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
Il testo degli articoli 2233, 2207, 2215, 2210, comma
1, 1821, 2229, 2230, 2208 e 1099 del citato decreto
legislativo n. 66 del 2010, e' il seguente:
«Art. 2233 (Regime transitorio dell'avanzamento degli
ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e
dell'Aeronautica militare). - 1. Fermo restando le
dotazioni organiche dei gradi di colonnello e di generale,
nonche' il numero di promozioni annuali nei vari gradi di
ciascun ruolo di ogni Forza armata, stabiliti dal presente
codice, sino al 2015, con decreto ministeriale:
a) il numero complessivo di promozioni da conferire ai
vari gradi dei ruoli unificati potra' essere ripartito tra
i ruoli di provenienza in relazione alla composizione delle
aliquote di valutazione e alle distinte graduatorie di
merito;
b) in fase transitoria le aliquote di valutazione
dovranno comprendere ufficiali con anzianita' di grado,
crescenti o decrescenti a seconda dei ruoli o dei gradi, in
modo da consentire dal 2016 l'inserimento nelle aliquote di
valutazione degli ufficiali aventi le permanenze minime nei
gradi previste dal presente codice. Il numero di ufficiali
da includere annualmente in aliquota potra' essere
aumentato o diminuito per ogni ruolo e grado nella misura
massima del 30% rispetto a quello degli ufficiali inclusi
nell'aliquota formata per l'anno 1998;
c) in fase transitoria per l'avanzamento dei tenenti
colonnelli dei ruoli normali non opera il disposto del
comma 2, dell'articolo 1053 e non si applica la misura
massima del 30% di cui alla lettera b).
2. Fino al 2015, il quadro d'avanzamento di cui
all'articolo 1072 e' formato solo se il numero di
promozioni conseguente e' compreso nel numero stabilito dal
decreto ministeriale di cui al comma 1.»
«Art. 2207 (Adeguamento degli organici). - 1. Sino al
31 dicembre 2020, le dotazioni organiche del personale
ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente
e volontari in ferma prefissata dell'Esercito italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono
annualmente determinate, secondo un andamento delle
consistenze del personale in servizio coerente con
l'evoluzione degli oneri indicati nell' articolo 582 e nel
rispetto della ripartizione indicata nell' articolo 799,
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione.»
«Art. 2215 (Consistenze organiche dei volontari in
ferma prefissata e in rafferma). - 1. Fino al 31 dicembre
2020 le consistenze dei volontari in ferma prefissata e in
rafferma di ciascuna Forza armata sono annualmente
determinate con il decreto del Ministro della difesa,
adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri
complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli
articoli 582 e 583.»
«Art. 2210 (Ruoli a esaurimento degli ufficiali). - 1.
Sono previsti i seguenti ruoli a esaurimento per gli
ufficiali:
a) ruolo a esaurimento in servizio permanente
dell'Esercito italiano;
b) ruolo tecnico-amministrativo dell'Esercito italiano;
c) ruolo a esaurimento in servizio permanente della
Marina militare;
d) ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina
militare;
e) ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle
capitanerie di porto;
f) ruolo a esaurimento in servizio permanente
dell'Aeronautica militare;
g) ruolo unico degli specialisti dell'Aeronautica
militare;
h) ruolo a esaurimento in servizio permanente dell'Arma
dei carabinieri;
i) ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri.»
«Art. 1821 (Trattamento economico al personale in
aspettativa per riduzione dei quadri). - 1. Al personale
dirigente collocato in aspettativa per riduzione dei quadri
ai sensi dell'articolo 909, competono, in aggiunta a
qualsiasi beneficio spettante, gli assegni previsti nel
tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole
indennita' fisse e continuative in godimento il giorno
antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al
grado e alle funzioni dirigenziali espletate, nella misura
del 95 per cento, oltre all'indennita' integrativa speciale
e all'assegno per nucleo familiare, in misura intera.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 compete
anche agli ufficiali richiamati ai sensi dell'articolo 909,
comma 6.»
«Art. 2229 (Regime transitorio del collocamento in
ausiliaria). - 1. Fino al 31 dicembre 2020, ai fini del
progressivo conseguimento dei volumi organici stabiliti
dall' articolo 799, il Ministro della difesa ha facolta' di
disporre il collocamento in ausiliaria degli ufficiali e
dei sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare che ne facciano
domanda e che si trovino a non piu' di cinque anni dal
limite di eta'.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere esercitata
entro i limiti del contingente annuo massimo di personale
di ciascuna categoria indicata dall' articolo 2230 e
comunque nel limite delle risorse disponibili nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 582 e
583.
3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 e'
equiparato a tutti gli effetti a quello per il
raggiungimento dei limiti di eta'. Al predetto personale
compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante,
il trattamento pensionistico e l'indennita' di buonuscita
che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in
servizio fino al limite di eta', compresi gli eventuali
aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio. Al
medesimo personale si applicano le disposizioni di cui agli
articoli precedenti, per il reimpiego nell'ambito del
comune o della provincia di residenza presso
l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione.
4. Le domande di cessazione dal servizio ai sensi del
comma 1 devono essere presentate all'amministrazione di
appartenenza, da parte del personale interessato, entro il
1 marzo di ciascun anno, e hanno validita' solo per l'anno
in corso. In caso di accoglimento della domanda, il
personale e' collocato in ausiliaria a partire dalla data
del 1° luglio ed entro il 31 dicembre dello stesso anno. Il
personale, la cui domanda non sia stata accolta entro
l'anno, puo' ripresentarla, con le stesse modalita', negli
anni successivi.
5. Se, nell'ambito di ciascuna categoria di personale,
il numero di domande e' superiore al contingente di cui al
comma 2, viene collocato in ausiliaria l'ufficiale o il
sottufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di
eta', l'ufficiale o il sottufficiale piu' anziano in grado.
6. Fino al 31 dicembre 2015, il collocamento in
ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda
dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di
servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale
posizione e' di 5 anni.»
«Art. 2230 (Unita' di personale da collocare in
ausiliaria). - 1. Le unita' di personale da collocare in
ausiliaria in relazione a quanto disposto dall'articolo
2229, sono cosi' determinate per l'anno di riferimento:
a) 2010: ufficiali: 18; marescialli: 350; totale: 368;
b) 2011: ufficiali: 33; marescialli: 550; totale: 583;
c) 2012: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
d) 2013: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale: 630;
e) 2014: ufficiali: 38; marescialli: 650; totale: 688;
f) 2015: ufficiali: 35; marescialli: 595; totale; 630;
g) 2016: ufficiali: 33; marescialli: 570; totale: 603;
h) 2017: ufficiali: 45; marescialli: 795: totale: 840;
i) 2018: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;
l) 2019: ufficiali: 12; marescialli: 205; totale: 217;
m) 2020: ufficiali: 6; marescialli: 90; totale: 96.»
«Art. 2208 (Carenze organiche transitorie). - 1. Fino
al 31 dicembre 2020, fermo restando l'organico complessivo
delle Forze armate, stabilito dall'articolo 798, ed entro i
limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'anno di
riferimento, le eventuali carenze organiche in uno dei
ruoli del personale militare non direttivo e non dirigente
delle Forze armate possono essere devolute, senza ampliare
i rispettivi organici, in aumento alla consistenza di altri
ruoli della medesima Forza armata e dello stesso personale
militare non direttivo. »
«Art. 1099 (Promozione dei tenenti colonnelli a
disposizione). 1. Se nel grado di colonnello, dopo che sono
state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in
servizio permanente effettivo, previste per l'anno, non si
raggiunge il numero massimo stabilito dal presente codice,
i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti
colonnelli.
2. Per effettuare le promozioni previste dal comma 1
sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella
posizione di «a disposizione».
3. L'avanzamento si effettua a scelta.
4. L'ufficiale promosso non e' piu' valutato per
l'avanzamento, rimane nella posizione di «a disposizione»
anche nel nuovo grado.
5. In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze
nei contingenti massimi dei colonnelli delle Forze armate
stabiliti per ciascun ruolo, le promozioni annuali,
previste dai commi precedenti, sono conferite in numero
pari al 40 per cento (con il riporto di eventuali frazioni
di unita') degli ufficiali giudicati idonei
all'avanzamento.».
 
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