Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2013 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
DELIBERA 21 marzo 2013
Determinazione della misura, dei termini e delle modalita' di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2013, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252 del 2005) che dispone che la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (di seguito: COVIP) e' istituita con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;
Visto l'art. 13, comma 3, della legge n. 335 del 1995, come modificato dall'art. 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, l'art. 16, comma 2, lett. b), del decreto n. 252 del 2005 e l'art. 59, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativi al finanziamento della COVIP;
Vista la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (di seguito: legge n. 266 del 2005) e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che prevede che, a decorrere dall'anno 2007, le spese di funzionamento della COVIP sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato, e che l'entita' della contribuzione, i termini e le modalita' di versamento sono determinate dalla COVIP con propria deliberazione, sottoposta ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto;
Visto l'art. 13, comma 40, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha stabilito l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2013, dell'art. 13, comma 2, della legge n 335 del 1995 che prevedeva un finanziamento per il funzionamento della COVIP a carico del bilancio dello Stato;
Visto l'art. 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che ha esteso agli anni 2013, 2014 e 2015 la disposizione dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che stabilisce che la COVIP e' tenuta a trasferire alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146) la somma di un milione di euro per ciascun anno a valere sulle entrate di cui all'art. 13 della legge n. 335 del 1995 e all'art. 59, comma 39, della legge n. 449 del 1997;
Ritenuto che, in relazione al proprio fabbisogno finanziario per il 2013, all'ammontare del finanziamento pubblico, alla stima dell'importo delle contribuzioni incassate dai fondi pensione nell'anno 2012, nonche' alla contribuzione dovuta all'Autorita' di cui alla legge n. 146 del 1990, il versamento a carico delle forme pensionistiche complementari debba essere fissato nella misura dello 0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse;
Ritenuto che il contributo annuale dovuto per il 2013 debba essere calcolato in base ai contributi incassati dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2012;
Vista la deliberazione di questa Commissione del 16 gennaio 2013 con cui e' stato approvato lo schema del presente provvedimento;
Vista la nota del 17 gennaio 2013 con la quale tale schema e' stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2013 di approvazione della citata deliberazione COVIP del 16 gennaio 2013;

Delibera
di approvare le seguenti disposizioni in materia di misura, termini e modalita' di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2013.
Art. 1
Contributo di vigilanza

1. Ad integrazione del finanziamento della COVIP e' dovuto, per l'anno 2013, dai soggetti di cui al successivo art. 2, il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per mille dell'ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell'anno 2012.
2. Dalla base di calcolo di cui al comma 1 vanno esclusi i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonche' i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidita' o premorienza.
3. Per le forme pensionistiche complementari costituite all'interno di societa', qualora il fondo o singole sezioni dello stesso si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della societa', la base di calcolo ai sensi del comma 1 dovra' tenere anche conto degli accantonamenti effettuati nell'anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.
 
Art. 2
Destinatari

1. Al versamento dei contributi di cui all'art. 1 e' tenuta ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2012 risulti iscritta all'albo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto n. 252 del 2005.
 
Art. 3
Termini e modalita' di versamento

1. Entro il 31 maggio 2013 ciascuna forma pensionistica complementare provvede a versare il contributo dovuto.
2. Nel caso di cancellazione dall'albo prima della predetta scadenza, la forma pensionistica complementare effettua il versamento prima della cancellazione stessa nella misura stabilita dall'art. 1.
3. Il contributo dovra' essere versato sul conto corrente bancario n. IT09B0569603211000006151X44 intestato alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione presso la Banca Popolare di Sondrio, sede di Roma. La causale da indicare per il versamento e' la seguente: "Fondo pensione n. (numero di iscrizione all'albo dei fondi pensione) - Versamento contributo di vigilanza anno 2013".
4. A pagamento avvenuto, e comunque entro il 21 giugno 2013, tutte le forme pensionistiche di cui al precedente art. 2 sono tenute a trasmettere alla COVIP i dati relativi al contributo in parola compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione in sezioni riservate presenti sul sito Internet (www.covip.it).
 
Art. 4
Pubblicazione

1. La presente deliberazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino della COVIP e sul sito Internet della stessa.
Roma, 21 marzo 2013

Il Presidente f.f.: Stanghini
 
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