Gazzetta n. 78 del 3 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 gennaio 2013
Riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche delle Forze armate e rideterminazione della relativa ripartizione, di cui all'articolo 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia ridotto, in misura non inferiore al dieci per cento, il totale generale degli organici delle Forze armate e sia rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'art. 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto l'art. 2, comma 3, quarto e quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che, in attuazione di quanto disposto dal medesimo comma 3, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, siano ridotti le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, e il numero delle promozioni a scelta, esclusi, tra gli altri, l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, siano emanate disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonche' disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente;
Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, che prevede l'esclusione, tra gli altri, del personale del comparto sicurezza dalle riduzioni delle dotazioni organiche previste dal medesimo art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012;
Visti gli articoli 798 e 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010, che stabiliscono, rispettivamente, l'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e la relativa ripartizione;
Considerato che la riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare deve essere realizzata dal regolamento previsto dall'art. 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, gradualmente entro il 1° gennaio 2016 e che, pertanto, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, le eccedenze del personale militare conseguono ai decreti che, ai sensi degli articoli 2207 e 2215 del decreto legislativo n. 66 del 2010, determinano annualmente, sino al 31 dicembre 2020, le dotazioni organiche e le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio;
Ravvisata la necessita' di provvedere alla riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e alla rideterminazione della relativa ripartizione;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare

1. L'entita' complessiva delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' ridotta a 170.000 unita'.
2. La riduzione di cui al comma 1 e' attuata ai sensi dell'art. 2, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
 
Art. 2

Rideterminazione della ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica
militare

1. La ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'art. 799 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' rideterminata nelle seguenti unita':
a) ufficiali:
1) 10.782 dell'Esercito italiano;
2) 4.150 della Marina militare;
3) 5.500 dell'Aeronautica militare;
b) sottufficiali:
1) 21.554 dell'Esercito italiano, di cui 2.147 primi marescialli, 4.995 marescialli e 14.412 sergenti;
2) 12.695 della Marina militare, di cui 2.340 primi marescialli, 5.455 marescialli e 4.900 sergenti;
3) 23.515 dell'Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 14.035 sergenti;
c) volontari:
1) 67.875 dell'Esercito italiano, di cui 50.357 in servizio permanente e 17.518 in ferma prefissata;
2) 13.576 della Marina militare, di cui 8.976 in servizio permanente e 4.600 in ferma prefissata;
3) 10.353 dell'Aeronautica militare, di cui 5.900 in servizio permanente e 4.453 in ferma prefissata.
2. Il totale generale degli organici delle Forze armate e' il seguente:
a) Esercito italiano: 100.211 unita';
b) Marina militare: 30.421 unita';
c) Aeronautica militare: 39.368 unita'.
Roma, 11 gennaio 2013

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Monti
Il Ministro della difesa
Di Paola
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 354
 
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