Gazzetta n. 76 del 30 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 gennaio 2013 |
Arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della regione Friuli Venezia Giulia. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2012, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP); Visto il regolamento (CE) n. 498 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento relativo al Fondo europeo per la pesca; Visto il Vademecum della Commissione Europea del 26 marzo 2007; Visto il Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007; Visto il nuovo Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2010) 7914 dell'11 novembre 2010; Vista la modifica del Programma operativo nazionale, approvata in sede di Comitato di sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e trasmessa alla Commissione Europea in data 21 dicembre 2011; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che, nella seduta del 20 marzo 2008, ha approvato la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo europeo per la pesca tra lo Stato e le Regioni; Visti in particolare gli articoli 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, inerenti l'Asse prioritario 1 misura «Arresto definitivo»; Visto il piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta italiana - periodo 2010-2013 - adottato, ai sensi dell' art. 21 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, con decreto direttoriale n. 5 del 19 maggio 2011; Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo, in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011; Vista la nota n. 34449 del 14 maggio 2012 con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha stabilito di destinare risorse proprie dell'asse 1, per un importo di € 1.500.000,00 (unmilionecenquecentomila/00), per il pagamento del premio di arresto definitivo di cui al regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 per la demolizione delle imbarcazioni iscritte nei Compartimenti marittimi della Regione Friuli Venezia Giulia ed autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema a strascico, a circuizione, ovvero, per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiori a 12 metri autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con altri sistemi esclusi gli attrezzi trainati; Considerato che la relazione delle attivita' di monitoraggio, predisposta dall'Organismo responsabile della Raccolta dati e trasmessa con nota n. 28351 del 23 ottobre 2012, ha valutato positivamente la richiesta della regione Friuli Venezia Giulia; Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 22 febbraio 2010 stipulato in data 20 novembre 2012 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e la regione Friuli Venezia Giulia, al fine di disciplinare i rapporti nell'attuazione della misura oggetto del presente decreto; Vista la delibera n. 2161 del 5 dicembre 2012 con la quale la Giunta della regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato l'importo di € 1.500.000,00 per l'attuazione della misura arresto definitivo ed ha approvato lo schema di bando trasmesso in data 20 novembre 2012; Visto il decreto del Ministro del 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle imbarcazioni ed a definire i criteri e le modalita' per la concessione dei premi
Decreta:
Art. 1
Attuazione della misura arresto definitivo
1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo mediante demolizione ai sensi degli articoli 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 ed in esecuzione del piano di adeguamento citato in premessa. 2. Il premio di arresto definitivo e' destinato ai proprietari delle imbarcazioni iscritte nei Compartimenti marittimi della Regione Friuli Venezia Giulia e autorizzati all'esercizio della pesca con gli attrezzi da pesca compresi in uno dei seguenti «sistemi da pesca»: a. strascico; b. circuizione; c. ad altri «sistemi di pesca» esclusi gli attrezzi trainati, per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiori a 12 metri. 3. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal regolamento applicativo n. 498 del 2007, nonche' le indicazioni del Programma operativo.
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Requisiti di ammissibilita' delle navi
1. L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario nonche' in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Friuli Venezia Giulia. 2. L'imbarcazione da pesca deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. 3. L'imbarcazione da pesca deve avere eta' pari o superiore a dieci anni, calcolati ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986 e successive modifiche. L'eta' della nave e' un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio. 4. Le navi per le quali e' richiesto il premio di arresto definitivo devono essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita'.
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 3
Modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice dal proprietario dell'unita' da redigere secondo il modello allegato A, deve essere presentata all'Ufficio Marittimo di iscrizione della nave, entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, deve essere trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte n. 16, 00144 Roma, (di seguito Ministero) nonche' alla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale e Risorse Rurali, Agroalimentari e Forestali - Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversita' - via Sabbadini n. 31 - 33100 Udine (di seguito Regione). Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute via fax o consegnate direttamente al Ministero e/o alla Regione. 2. Nella domanda, da redigere secondo il modello allegato A, devono essere indicati: a) per le persone fisiche: generalita' complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo mail, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax, indirizzo mail e generalita' complete del legale rappresentante; b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE; c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN; d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti». 3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 4
Istruttoria della domanda e obblighi connessi
1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo, trasmette al Ministero e alla Regione entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM.GG. e/o delle Matricole aggiornato. 2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad € 154.937,00, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante, previsto dall'art. 6, comma 3-bis della legge del 4 aprile 2012 n. 35 alla Prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorita' marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero e alla Regione, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicando la motivazione del rigetto e le modalita' per impugnare il provvedimento. 3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1 e tenuto conto degli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo citati in premessa, provvede a redigere, in attuazione dei criteri di cui al successivo art. 6, n. tre (3) graduatorie: una per le imbarcazioni con il sistema strascico, una per quelle autorizzate all'esercizio della pesca con attrezzi compresi nel «sistema circuizione» e una per quelle di lunghezza fuori tutto uguali o inferiore a 12 metri autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con attrezzi ricompresi in «altri sistemi», esclusi gli attrezzi trainati. Le graduatorie sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Successivamente, la Regione predispone il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e lo invia all'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita' e per conoscenza al Ministero. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita' deve provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente dando comunicazione della data di avvenuta notifica al Ministero e alla Regione. 4. Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca e' fissato in 15 giorni a far data dalla notifica della concessione. L'Ufficio Marittimo trasmette tempestivamente al Ministero e per conoscenza alla Regione il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista. La riconsegna del titolo e' atto irrevocabile e il titolo e' annullato. La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. 5. Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, il richiedente procede alla demolizione dell'unita'. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita', determina la perdita del diritto al premio. L'Autorita' marittima puo' concedere una sola proroga di trenta giorni. L'Ufficio Marittimo trasmette al Ministero e alla Regione la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista. Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario. Successivamente, la Regione provvede a predisporre il decreto di liquidazione nonche' i relativi pagamenti. 6. La Regione predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. In caso di eventuali avanzi di gestione o di ulteriori finanziamenti, la Regione puo' proseguire nello scorrimento della graduatoria attribuendo il premio di cui al presente decreto agli idonei non beneficiari in posizione utile in graduatoria.
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| Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 5
Criteri di selezione
1. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto dei seguenti criteri: a) livello di vetusta' dell'imbarcazione: 5 punti per ogni anno eccedente l'eta' minima di cui al precedente art. 2, comma 3; b) stazza espressa in GT: 1 punto per ogni GT.
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| Allegato E Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 6
Calcolo del premio
1. Il premio, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e' determinato, in conformita' a quanto previsto dal Programma Operativo, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente decreto. 2. La stazza, espressa in GT, e' rilevata dall'Ufficio Marittimo dai registri in proprio possesso. 3. La perdita della nave, avvenuta per cause accidentali, comprovate dall'Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, e' considerata quale demolizione. L'importo del premio spettante, calcolato con le modalita' di cui al comma 1, e' ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia di assicurazione.
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| Art. 7
Modalita' di erogazione del premio
1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato in un'unica soluzione ad avvenuta demolizione della nave.
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| Art. 8
Cumulabilita' degli aiuti pubblici
1. L'entita' del premio, determinato con le modalita' di cui all'art. 6, e' diminuito dell' intero importo riscosso per l'ammodernamento dell'unita' ai sensi del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP).
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| Art. 9
Registrazione dei vincoli
1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo. 2. L'Autorita' Marittima deve annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio Marittimo di destinazione. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 17 gennaio 2013
Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 222
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