Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 gennaio 2013 |
Modalita' di attuazione delle misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), che dispone la proroga nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro, introducendo una speciale agevolazione, nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di 400 milioni di euro nel 2014 e prevedendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto del richiamato onere massimo, siano stabilite le relative modalita' di attuazione; Visto il comma 482 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, secondo cui le misure di cui al comma 481 si applicano con le medesime modalita' anche per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro, prevedendo che il relativo onere non possa essere superiore a 600 milioni di euro per l'anno 2014 e a 200 milioni di euro per l'anno 2015 e fissando il termine per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 al 15 gennaio 2014; Visto l'accordo in data 21 novembre 2012, recante: "Linee programmatiche per la crescita della produttivita' e della competitivita' in Italia", e in particolare la premessa nel punto in cui le Parti stipulanti "chiedono al Governo e al Parlamento di rendere stabili e certe le misure previste dalle disposizioni di legge per applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a 40 mila euro lordi annui, la detassazione del salario di produttivita' attraverso la determinazione di un'imposta, sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali, al 10%", nonche' le previsioni di cui al punto 7, in tema di contrattazione collettiva per la produttivita'; Ritenuto, pertanto, di definire le misure sperimentali di cui al citato comma 481 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 in termini di tassazione agevolata del reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttivita' del lavoro;
Decreta:
Art. 1 Oggetto e misura dell'agevolazione
1. Nel limite delle risorse di cui al comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, le somme erogate a titolo di retribuzione di produttivita', in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale (di seguito denominati, a tutti i fini di cui al presente decreto, "contratti"), ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da associazioni dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2012, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. 3. La retribuzione di produttivita' individualmente riconosciuta che puo' beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non puo' comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2013, ad euro 2.500 lordi. 4. Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 2 a 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
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| Art. 2 Retribuzione di produttivita'
1. Ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all'articolo 1, per retribuzione di produttivita' si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttivita'/redditivita'/qualita'/efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l'attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate: a) ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all'innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati finalizzati ad un piu' efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttivita' convenuti mediante una programmazione mensile della quantita' e della collocazione oraria della prestazione; b) introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane; c) adozione di misure volte a rendere compatibile l'impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l'attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attivita' lavorative; d) attivazione di interventi in materia di fungibilita' delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
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| Art. 3 Procedimento e monitoraggio
1. Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure di cui al presente decreto e la verifica di conformita' degli accordi alle disposizioni del presente decreto, i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformita' dell'accordo depositato alle disposizioni del presente decreto. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, provvede alla raccolta e al monitoraggio dei contratti depositati ai sensi del presente articolo. 3. Entro il 30 novembre 2013 il Governo procede , anche sulla scorta di elementi risultanti dal monitoraggio di cui al comma 2, a un confronto con le parti sociali, al fine di acquisire elementi conoscitivi in ordine all'applicazione dei contratti e all'effettiva idoneita' delle previsioni di cui all'articolo 2 a conseguire gli obiettivi di incremento della produttivita', anche al fine di orientare le successive determinazioni in materia. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2013
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2013 Ufficio controllo atti Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero della giustizia e Ministero degli esteri, registro n. 3, foglio n. 81
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