Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 febbraio 2013 |
Certificazione relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interna per l'anno 2012 delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno 2012, prevede che le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, secondo un prospetto e con le modalita' definiti con decreto dello stesso Ministero di cui al comma 19 del medesimo art. 31; Visto l'art. 31, comma 19, della legge n. 183 del 2011, in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 luglio 2012, n. 0053363, che definisce le modalita' di trasmissione e i prospetti per acquisire le informazioni utili al monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2012, in attuazione di quanto disposto dal citato comma 19 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011; Visto l'art. 31, comma 32, della legge n. 183 del 2011, che prevede la possibilita' di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, qualora intervengano modifiche legislative alla relativa disciplina, i termini riguardanti gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilita' interno; Visto l'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 che dispone, altresi', che la mancata trasmissione della predetta certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; Visto l'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, novellato dall'art. 1, comma 439, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilita' 2013), che disciplina le sanzioni da applicare all'ente locale, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza; Visto l'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011 che prevede che la sanzione inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui alla medesima lettera a) del comma 26, non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilita' interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente; Visto l'art. 31, comma 20, terzo periodo, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 445, della legge n. 228 del 2012, che dispone che, nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del medesimo art. 31, relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto, altresi', divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi di tale disposizione; Visto l'art. 31, comma 20, penultimo ed ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, come modificato dall'art. 1, comma 445, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere al Ministero dell'interno apposita comunicazione per la sospensione, sino alla predetta data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta, delle erogazioni di risorse o trasferimenti spettanti; Visto l'art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'art. 1, comma 446, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno; Visto l'art. 31, comma 28, primo periodo, della legge n. 183 del 2011, che prevede che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilita' interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello in cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, le sanzioni di cui al comma 26 del medesimo articolo; Visto l'art. 31, comma 29, della legge n. 183 del 2011, che stabilisce che gli enti locali di cui al precedente comma 28 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilita' interno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Visto l'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, come modificato dall'art. 16, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che stabilisce che il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l'organo di revisione economico-finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i maggiori spazi finanziari, acquisiti nell'ambito del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale», sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo; Visto l'art. 1, comma 207, della legge n. 228 del 2012, che stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2013, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'art. 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilita' interno a causa della mancata erogazione dei predetti contributi nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con la procedura di cui all'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, non si applica la sanzione per il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012 prevista dal comma 2, lettera d), dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal novellato comma 26, lettera d), dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, mentre quella di cui al comma 2, lettera a), del predetto art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal comma 26, lettera a), dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, si intende ridefinita nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; Visto l'art. 1, comma 447, della legge n. 228 del 2012 che stabilisce che in via straordinaria, per l'anno 2013, gli enti locali che hanno avviato nel 2012 procedure di privatizzazione di societa' partecipate con relativa riscossione realizzata entro il 28 febbraio 2013 e che non hanno raggiunto l'obiettivo a causa della mancata riscossione nell'esercizio 2012, a seguito di apposita attestazione con la procedura di cui all'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011, sono assoggettati alla sanzione prevista per il mancato raggiungimento dell'obiettivo 2012 dal comma 2, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dal comma 26, lettera a) dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, ridefinita nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue; Visto l'art. 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 che prevede che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della medesima legge n. 228; Ravvisata l'opportunita' di procedere all'emanazione del decreto ministeriale previsto dalle citate disposizioni al fine di disciplinarne le modalita' attuative; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che ha espresso il parere favorevole nella seduta del 7 febbraio 2013;
Decreta:
Art. 1 Certificazione
1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, relativa al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno per l'anno 2012, secondo il prospetto e le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. La certificazione deve essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo e, ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. 2. Al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come riproposto dall'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilita' interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/A e secondo le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. 3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 207, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e per i quali viene, altresi', ridefinita la sanzione di cui al predetto art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall'art. 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, gli enti locali di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilita' interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/B e secondo le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla mancata erogazione nell'esercizio 2012 dei contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798. 4. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 447, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali viene ridefinita la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, come riproposto dall'art. 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, le province e i comuni di cui al comma 1 che, a seguito della certificazione, risultano non rispettosi del patto di stabilita' interno 2012, comunicano, con il prospetto Certif. 2012/C e secondo le modalita' contenute nell'allegato al presente decreto, le informazioni utili a valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla mancata riscossione nell'esercizio 2012 connessa alle procedure di privatizzazione di societa' partecipate avviate nel 2012 la cui riscossione e' stata realizzata entro il 28 febbraio 2013. 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 384, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna si intendono riferite al fondo di solidarieta' comunale, istituito dall'art. 1, comma 380, della citata legge n. 228. 6. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilita' interno che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, devono attestare, con la certificazione di cui al comma 20 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche di impegni gia' assunti al 31 dicembre del 2011, con imputazione all'esercizio 2012. In assenza di tale certificazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. 7. Gli spazi finanziari acquisiti mediante il Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale», ai sensi dell'art. 4-ter del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non utilizzati per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, anche di impegni gia' assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012, vengono recuperati attraverso una modifica peggiorativa del saldo obiettivo programmatico dell'anno 2012, di un importo pari ai predetti spazi non utilizzati. 8. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare la certificazione nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati inadempienti al patto di stabilita' interno 2012, ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni. 9. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno, si applica solo la sanzione relativa al divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo disposta dall'art. 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183. Qualora la predetta certificazione trasmessa in ritardo attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. 10. Decorsi sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta il Ministero dell'interno sospende tutte le erogazioni di risorse o i trasferimenti spettanti. 11. Qualora la certificazione trasmessa dal commissario ad acta, successivamente ai sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, attesti il rispetto del patto di stabilita' trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011. 12. In caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilita' interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, entro i successivi trenta giorni, ad assicurare l'assolvimento del predetto adempimento e a trasmettere la nuova certificazione debitamente sottoscritta. 13. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' comunque tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno.
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| Allegato A. Certificazione e prospetti allegati. Le informazioni relative alle risultanze al 31 dicembre 2012, con cui si dimostra il raggiungimento o meno degli obiettivi del patto di stabilita' interno, sono quelle previste nel prospetto allegato al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 luglio 2012, n. 0053363, concernente il monitoraggio semestrale del patto di stabilita' interno per l'anno 2012 (modello MONIT/12). Le informazioni di riferimento sono, quindi, quelle relative al monitoraggio dell'intero anno 2012 che gli enti locali soggetti al patto hanno comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno all'indirizzo «http://pattostabilitainterno.tesoro.it/Patto/». Considerato che le informazioni in questione sono gia' presenti nel sistema web ed al fine di agevolare gli enti locali nel predisporre la certificazione definitiva delle risultanze del patto di stabilita' interno per l'anno 2012, e' stata prevista, cosi' come per la certificazione relativa al patto di stabilita' interno 2011, una apposita procedura che consente all'ente di acquisire direttamente il modello per la certificazione da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze. Il modello (Certif. 2012) risulta gia' compilato con le informazioni inserite, in fase di monitoraggio 2012, direttamente dagli enti nel sistema web e con l'indicazione del rispetto o meno degli obiettivi del patto. Inoltre, in attuazione di quanto disposto dall'art. 31, comma 26, lettera a), ultimo periodo, della legge n. 183 del 2011, gli enti locali che, in base a tale certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilita' interno, trasmettono un ulteriore prospetto (Certif. 2012/A), utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Tale prospetto, compilato automaticamente sulla base dei dati inseriti nel monitoraggio del secondo semestre, consente l'individuazione degli enti ai quali non si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011 inerente alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, destinato agli enti locali delle Regioni a statuto ordinario, o dei trasferimenti destinati agli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 207, della legge n. 228 del 2012, nel caso in cui i comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'art. 6 della legge n. 798 del 1984, dovessero risultare, in base alla citata certificazione, non rispettosi delle regole del patto di stabilita' interno, i predetti comuni trasmettono, altresi', un ulteriore prospetto (Certif. 2012/B) utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla mancata erogazione di tali contributi pluriennali nell'esercizio 2012. La compilazione di tale prospetto consente l'individuazione degli enti, fra quelli sopra indicati, per i quali non si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 149 del 2011, riproposto dal novellato art. 31, comma 26, della legge 183 del 2011. Per i medesimi enti la sanzione di cui al predetto art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, concernente la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, si applica per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. Inoltre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 447, della legge n. 228 del 2012, gli enti locali che, in base alla citata certificazione, risultano non rispettosi delle regole del patto di stabilita' interno 2012, trasmettono un ulteriore prospetto (Certif. 2012/C), utile per valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla mancata riscossione, nell'esercizio 2012, di somme connesse alle procedure di privatizzazione di societa' partecipate avviate nel 2012 la cui riscossione e' stata realizzata entro il 28 febbraio 2013. Tale prospetto consente di individuare gli enti per i quali viene ridefinita la sanzione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 149 del 2011, come riproposto dall'art. 31, comma 26, lettera a) della legge n. 183 del 2011. Per tali enti la sanzione concernente la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, si applica per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. Si precisa che nel prospetto Certif. 2012/C e' prevista, per i comuni che rientrano contestualmente in entrambe le fattispecie indicate dai commi 207 e 447 dell'articolo unico della legge di stabilita' 2013, una cella relativa ai «contributi pluriennali stanziati per le finalita' di cui all'art. 6, della legge 29 novembre 1984, n. 798 non erogati nell'anno 2012» al fine di valutare se il mancato raggiungimento dell'obiettivo e' stato determinato dalla somma degli effetti derivanti dalla mancata riscossione delle entrate di cui al comma 447 e dalla mancata erogazione di cui al comma 207; nel qual caso l'ente sara' assoggettato alla sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 7, del decreto legislativo n. 149 del 2011, riproposto dall'art. 31, comma 26, della legge n. 183 del 2011, come ridefinita dal comma 447 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2013. Infine, secondo quanto disposto dall'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale» 2012, devono attestare, mediante la compilazione del prospetto Certif. 2012/D, che i suddetti maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare nel 2012 spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, anche di impegni gia' assunti al 31 dicembre del 2011, con imputazione all'esercizio 2012. L'importo dei pagamenti effettuati, peraltro, risultera' indicato automaticamente sulla base dell'importo inserito da ciascun ente interessato in corrispondenza della voce «Pag Res» in sede di compilazione del modello MONIT/12 del secondo semestre. Come precisato nella norma sopra richiamata, in assenza di tale attestazione, nell'anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. A tal proposito, si ritiene che la norma sia correttamente applicata se l'importo dei pagamenti di residui passivi in conto capitale effettuati nell'anno 2012 o, per gli enti in sperimentazione, anche di impegni gia' assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012 (quantificato nel prospetto del monitoraggio del secondo semestre nella voce «Pag Res») risulti non inferiore agli spazi finanziari acquisiti mediante il cosiddetto patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale». Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per il pagamento di residui passivi di parte capitale o, per gli enti in sperimentazione, anche di impegni gia' assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012, non potendo essere utilizzati per altre finalita', devono essere recuperati, determinando un peggioramento dell'obiettivo dell'anno 2012, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo. Il recupero dei maggiori spazi finanziari viene effettuato in sede di certificazione (modello Certif. 2012) attraverso la rideterminazione del «saldo obiettivo 2012 finale» per un importo pari agli spazi finanziari acquisiti nell'ambito del «patto orizzontale nazionale» e non utilizzati per i pagamenti di residui passivi di parte capitale o, per gli enti in sperimentazione, anche di impegni gia' assunti al 31 dicembre 2011, con imputazione all'esercizio 2012. B. Istruzioni per l'invio dei prospetti della certificazione. Per stampare il modello della certificazione e' necessario accedere all'applicazione web del patto di stabilita' interno e richiamare, dal menu, la funzione di «Acquisizione modello» relativa alla certificazione del rispetto degli obiettivi 2012 che consentira' di visualizzare e controllare i dati relativi al monitoraggio del secondo semestre del proprio ente. Dopo aver verificato l'attendibilita' delle informazioni acquisite dal sistema, e' possibile procedere alla predisposizione delle certificazioni mediante il pulsante «stampa certificato», che generera' i moduli in formato «pdf» pronti per la stampa da inviare in originale in formato cartaceo al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' e i tempi di seguito indicati, dopo aver provveduto all'integrazione manuale della sottoscrizione del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, del luogo della sottoscrizione e del timbro dell'ente stesso. Il prospetto Certif. 2012/A (compilato dagli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2012), e i prospetti Certif. 2012/B e Certif. 2012/C (compilati dagli enti locali, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno del 2012, che rientrano nelle fattispecie previste rispettivamente dai commi 207 e 447 della legge n. 228 del 2012), verranno stampati automaticamente dal sistema insieme alla certificazione e, con essa, dovranno essere sottoscritti ed inviati secondo le stesse modalita', al fine di consentire l'individuazione degli enti per i quali si applicano le relative sanzioni nei limiti sopra indicati. Infine, verra', stampato automaticamente dal sistema insieme alla certificazione, il prospetto Certif. 2012/D, compilato dai comuni che hanno acquisito spazi finanziari nell'ambito del Patto di stabilita' interno «orizzontale nazionale», al fine di acquisire la attestazione richiesta dall'art. 4-ter, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Si invitano gli enti locali tenuti alla trasmissione della certificazione a controllare, prima di produrre la stessa, che i dati del patto di stabilita' interno al 31 dicembre 2012, a suo tempo inseriti per il monitoraggio, siano corretti; in caso contrario, devono essere rettificati entro la data del 31 marzo 2013 mediante la funzione «Variazione modello» nell'applicazione web del monitoraggio. Naturalmente, la funzione di produzione della certificazione e' disponibile esclusivamente per gli enti che hanno trasmesso via web le risultanze del monitoraggio del patto al 31 dicembre 2012. Pertanto, gli enti che non hanno trasmesso tali dati non potranno stampare il modulo della certificazione se non dopo aver comunicato via web le informazioni sul monitoraggio dell'anno 2012. La citata documentazione (certificazione e prospetti) deve essere spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio del 31 marzo 2013, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma. Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio, la data e' comprovata dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. Non possono essere inviati certificazioni e prospetti diversi da quelli prodotti dal sistema web. Le documentazioni non prodotte dal sistema web non saranno ritenute valide ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilita' interno. Si ribadisce che la predetta certificazione ed i prospetti, privi delle sottoscrizioni del rappresentante legale, del responsabile del servizio finanziario e dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria validamente costituito, non sono ritenuti validi ai fini della attestazione del rispetto del patto di stabilita' interno. C. Ritardato invio della certificazione e nomina del commissario ad acta. L'ente che non trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge e' ritenuto inadempiente al patto di stabilita' interno ai sensi dell'art. 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011. Qualora la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro sessanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il rispetto del patto di stabilita' interno si applicano solo le disposizioni di cui al comma 26, lettera d), dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011 (divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo). Qualora, invece, la certificazione, trasmessa in ritardo, non attesti il rispetto del patto di stabilita' interno si applicano tutte le sanzioni previste dal comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualita' di commissario ad acta, provvede ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la certificazione entro i successivi trenta giorni, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti. Sino alla data di trasmissione della certificazione da parte del commissario ad acta sono sospese tutte le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 26 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011. Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti il rispetto del patto di stabilita', trovano applicazione le sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad acta attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'art. 31 della legge 183 del 2011. Fatta eccezione per la fattispecie prevista dal comma 20-bis dell'art. 31 della legge 183 del 2011, di cui al successivo punto D., non sono accettate certificazioni inviate successivamente alla scadenza del predetto termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti del commissario ad acta. Decorsi novanta giorni dal termine di legge stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 26 dell'art. 31 della citata legge n. 183 del 2011. Parte di provvedimento in formato grafico
D. Obbligo di invio di una nuova certificazione. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'ente locale e' tenuto ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, se rileva, rispetto a quanto gia' certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno (art. 31, comma 20-bis, della legge n. 183 del 2011). Al riguardo, si evidenzia che con la dizione «peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo del patto di stabilita' interno» il legislatore intende disciplinare le seguenti fattispecie: a) la nuova certificazione attesti una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e obiettivo programmatico, in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno gia' attestato con la precedente certificazione; b) la nuova certificazione, contrariamente alla precedente, attesti il mancato rispetto del patto di stabilita' interno; c) in caso di rispetto del patto di stabilita' interno, la nuova certificazione, a differenza della precedente, attesti, per giustificati motivi, la conformita' dei dati a quelli del conto consuntivo. Inoltre, in caso di accertamento successivo della violazione del patto di stabilita' interno di cui al comma 28 dell'art. 31 della legge n. 183 del 2011, gli enti locali sono tenuti ad inviare la nuova certificazione del patto entro trenta giorni dall'accertamento della violazione. Decorso inutilmente il suddetto termine, il commissario ad acta provvede, nei successivi trenta giorni, ad assicurare la trasmissione della nuova certificazione debitamente sottoscritta. In assenza di una delle predette fattispecie, decorsi i predetti termini, non possono essere inviate certificazioni rettificative di dati trasmessi precedentemente. Si segnala, infine, che i dati indicati nella certificazione del patto di stabilita' interno devono essere conformi ai dati contabili risultanti dal rendiconto di gestione dell'anno di riferimento. Ne consegue che, qualora l'ente, approvando il rendiconto di gestione, modifichi i dati gia' trasmessi con la certificazione cartacea a questa Ragioneria generale dello Stato, e' tenuto a stampare e rinviare la nuova certificazione (ottenuta dopo aver rettificato i dati del monitoraggio del secondo semestre attraverso il sistema web) nei tempi stabiliti e con le modalita' sopra richiamate (raccomandata A/R). Il rispetto dei termini di invio consente l'applicazione del disposto di cui all'art. 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, come sostituito dall'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 149 del 2011 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 438, della legge n. 228 del 2012, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilita' interno in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. Infatti, l'importo complessivo della riduzione degli obiettivi delle province e dei comuni e' commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilita' interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo nonche' sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna di cui al richiamato art. 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011. Pertanto, al fine di operare la predetta riduzione di cui al citato comma 122 della legge n. 220 del 2010 nei tempi utili affinche' la stessa possa determinare benefici sui bilanci degli enti, il limite temporale sopra evidenziato e' ritenuto inderogabile. Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Disposizioni finali
1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 2013
Il Ragioniere Generale dello Stato: CANZIO
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