Gazzetta n. 75 del 29 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 marzo 2013
Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenmedifam revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e 5 del decreto del Ministero della salute 18 giugno 2004 relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali e' compresa la sostanza attiva stessa.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 marzo 2011, n. 108, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'efichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;
Visti i decreti con i quali sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio i prodotti fitosanitari riportati nella tabella allegata al presente decreto registrati al numero, alla data, a nome dell'impresa a fianco indicata;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE della Commissione del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 tra le quali e' compresa la sostanza attiva fenmedifam;
Visto l'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004 che ha stabilito la presentazione entro il 31 agosto 2007 di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 per ciascun prodotto contenente esclusivamente la sostanza attiva fenmedifam o in combinazione con sostanze attive gia' inserite nell'allegato I del citato decreto legislativo n. 194/1995;
Visto altresi' l'art. 2, comma 5, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004 secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenmedifam non aventi i requisiti di cui all'art. 2, comma 4 del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° settembre 2007;
Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dal citato art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 18 giugno 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva femnedifam, revocati ai sensi del art. 2 comma 5, in quanto le imprese titolari di tali autorizzazioni non hanno presentato il previsto fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 1995/194;
Considerato che l'art. 4, comma 3, del citato decreto 18 giugno 2004 fissa al 28 febbraio 2008 la scadenza per la vendita e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 5, del medesimo decreto;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenmedifam la cui autorizzazione all'immissione in commercio e' stata automaticamente revocata a far data dal 1° settembre 2007 conformemente a quanto disposto dall'art. 2, commi 4 e 5, del decreto ministeriale 18 giugno 2004.
I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2013

Il direttore generale: Borrello
 
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