CAPO I Principi generali Art. 1. Roma Capitale
1. Roma Capitale rappresenta la comunita' di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone cosi' come sanciti dalla Costituzione italiana. 2. Roma Capitale impronta l'esercizio delle sue funzioni e l'espletamento delle attivita' dei suoi Organi e degli Uffici al divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, le disabilita', l'eta' o le tendenze sessuali. 3. Il presente Statuto riconosce il diritto di Roma - Capitale della Repubblica, capoluogo della Regione Lazio e metropolitano - a rappresentare, nell'indissolubilita' del suo territorio e quale sede naturale degli organi costituzionali e delle istituzioni repubblicane, i valori storici, culturali e civici dell'unita' nazionale. 4. Roma Capitale, consapevole delle responsabilita' che gli derivano dalle straordinarie tradizioni e peculiarita' storico-politiche e culturali della citta' - Capitale d'Italia, centro della cristianita', punto d'incontro tra culture, religioni ed etnie diverse - si impegna a tutelarne e valorizzarne il patrimonio artistico, storico, monumentale e ambientale; salvaguardarne e garantirne il carattere multietnico e le relative diversita' culturali; promuovere il dialogo, la cooperazione e la pacifica convivenza tra i popoli; concorrere insieme allo Stato, alla Regione Lazio e alla Provincia di Roma allo svolgimento delle funzioni proprie della Capitale della Repubblica. 5. Nell'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma Capitale, i rapporti con gli Organismi e gli Uffici della Santa Sede, per la peculiarita' delle secolari relazioni che intercorrono tra la Citta' di Roma e il Governo della Chiesa universale e lo Stato della Citta' del Vaticano, sono regolati, anche in deroga all'ordinamento dei Municipi, con modalita' organizzative e forme di raccordo appositamente definite dalla Giunta Capitolina. 6. L'emblema di Roma Capitale e' costituito da uno scudo di forma appuntata, di colore porpora, con croce greca d'oro, collocata in capo a destra, seguita dalle lettere maiuscole d'oro S. P. Q. R. poste in banda e scalinate, cimato di corona di otto fioroni d'oro, cinque dei quali visibili. 7. Roma celebra il 21 aprile, Natale di Roma, la festivita' dell'anniversario della sua fondazione. 8. Roma Capitale elegge il 16 ottobre giornata simbolo del rifiuto di qualsiasi forma di violenza, a perenne monito contro ogni manifestazione di intolleranza ideologica, razziale e religiosa.
Art. 2. Principi programmatici
1. Roma Capitale promuove e qualifica l'organizzazione sociale regolando i tempi e gli orari, privilegiando il trasporto collettivo a garanzia della salute, della sicurezza e della mobilita' generale. 2. L'azione amministrativa, improntata al rispetto del principio di sussidiarieta', e' svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialita', efficacia, efficienza, economicita', rapidita' e semplicita' nelle procedure per soddisfare le esigenze della collettivita' e degli utenti dei servizi, nell'assoluta distinzione dei compiti degli Organi e degli Uffici e attribuendo responsabilita' pubbliche ai Municipi in quanto territorialmente e funzionalmente piu' vicini ai cittadini. 3. Roma Capitale, al fine di garantire la massima trasparenza e visibilita' dell'azione amministrativa e la piu' ampia pubblicita' degli atti e delle informazioni, assicura, anche attraverso tecnologie informatiche, la piu' ampia partecipazione degli appartenenti alla comunita' cittadina, singoli o associati, all'amministrazione locale e al procedimento amministrativo e garantisce l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge. 4. Roma Capitale adotta il Codice etico degli Amministratori e dei dipendenti capitolini con l'intento di assicurare e testimoniare la trasparenza, l'integrita' e la legalita' nelle attivita' dell'Ente, contrastando ogni possibile forma di corruzione e di infiltrazione criminosa. Con l'adesione al Codice, gli Amministratori e i dipendenti capitolini si impegnano a improntare la loro azione ai valori della Costituzione e ai principi di fedelta' allo Stato, di osservanza delle leggi, di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione, che richiedono a chi e' impegnato nelle istituzioni pubbliche, con incarichi di governo o responsabilita' della gestione amministrativa, di operare con onore e decoro, nell'esclusivo interesse della Nazione e della Comunita' rappresentata e mediante stili di comportamento consoni al prestigio di Roma e alla sua funzione di Capitale della Repubblica. Le disposizioni del Codice si applicano anche alle societa' partecipate da Roma Capitale nei limiti e nelle forme consentite dal loro ordinamento e dal regime giuridico cui sono sottoposte. 5. Roma Capitale promuove lo sviluppo economico, sociale e culturale della comunita' locale, il diritto al lavoro e l'accrescimento delle capacita' professionali, con particolare riferimento alla condizione giovanile e femminile, sviluppando ed esercitando politiche attive per l'occupazione, attivita' di formazione professionale e favorendo iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del lavoro. 6. Roma Capitale riconosce il ruolo sociale degli anziani, ne valorizza l'esperienza, ne tutela i diritti e gli interessi. 7. Roma Capitale favorisce la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, ne valorizza l'associazionismo e concorre a promuoverne la crescita culturale, sociale e professionale. 8. Roma Capitale tutela i diritti delle bambine e dei bambini uniformandosi alla Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, alla partecipazione, al gioco, allo studio e alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realta' sociali dove si sviluppa la loro personalita'. A tal fine e' anche istituito un garante nominato dal Sindaco per la tutela di tali diritti, le cui competenze e modalita' di funzionamento sono disciplinate con regolamento. 9. Roma Capitale promuove l'istituzione dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle bambine e dei bambini e dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle ragazze e dei ragazzi al fine di favorire la loro partecipazione alla vita della comunita' locale. L'istituzione, le competenze e le modalita' di funzionamento dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle bambine e dei bambini e dell'Assemblea Capitolina e dei Consigli Municipali delle ragazze e dei ragazzi sono disciplinati da appositi regolamenti. 10. Roma Capitale, nel quadro degli indirizzi impartiti dall'Assemblea Capitolina e avvalendosi dei Municipi, esplica il proprio ruolo nell'ambito della programmazione sanitaria e socio-sanitaria nonche' nella verifica dei risultati conseguiti dalle ASL territoriali e ospedaliere e dai Direttori Generali delle stesse secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. 11. Roma Capitale, conformando le sue politiche alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita', tutela il rispetto per la differenza e l'accettazione come parte della diversita' umana e dell'umanita' stessa. Roma Capitale tutela i diritti delle persone con disabilita' promuovendo, in particolare, il rispetto della loro dignita', l'autonomia individuale, compresa la liberta' di compiere le proprie scelte, l'indipendenza, la non discriminazione, la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella societa'. Tutela, altresi', il loro diritto alla parita' di opportunita', alla accessibilita' e alla mobilita' e favorisce il rispetto dello sviluppo delle capacita' dei minori con disabilita' preservando la loro identita'. Al fine di assicurare un ruolo propositivo nei confronti del Sindaco, della Giunta e dell'Assemblea Capitolina, Roma Capitale attiva idonei organismi permanenti in occasione dell'elaborazione e dell'adozione degli atti deliberativi inerenti alle problematiche dei cittadini con disabilita'. 12. Roma Capitale indirizza le scelte urbanistiche alla riqualificazione del tessuto urbano, salvaguardando il paesaggio, le caratteristiche naturali del territorio, l'esigenza pubblica di disporre di sufficienti parchi, giardini e spazi verdi oltre che di aiuole e alberature stradali. Protegge e valorizza il territorio agricolo. Tutela gli animali e favorisce le condizioni di coesistenza fra le diverse specie esistenti. 13. Roma Capitale tutela il patrimonio artistico, storico, monumentale e archeologico anche promuovendo e favorendo il coinvolgimento di soggetti privati finalizzato al recupero, alla conservazione, alla valorizzazione e alla piu' idonea fruizione di tale patrimonio nonche' al sostegno delle attivita' culturali della Citta'.
Art. 3. Citta' Metropolitana di Roma Capitale
1. Roma Capitale riconosce nella Citta' Metropolitana la sede istituzionale idonea per l'esercizio coordinato, con la Regione Lazio e gli organi dello Stato, delle complesse funzioni territoriali inerenti all'attivita' economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali.
Art. 4. Azioni positive per la realizzazione della parita' tra i sessi
1. Roma Capitale garantisce e promuove le pari opportunita' per le donne, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica delle donne nell'Amministrazione e nella Citta'. 2. Per il perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma - anche sulla base dei principi di legge - Roma Capitale adotta piani di azioni positive volte, tra l'altro, a: a) operare la ricognizione degli ostacoli all'accesso e alla carriera delle donne nel mondo del lavoro; b) promuovere, con adeguati mezzi di sollecitazione, l'accesso delle donne nei settori con insufficiente rappresentanza femminile e riequilibrare la presenza delle donne nei centri decisionali e nei settori tecnologicamente avanzati; c) definire procedure di selezione del personale idonee a stabilire le attitudini potenziali, diffondere la legislazione in materia di pari opportunita', indicare requisiti che non comportino, anche implicitamente, alcuna discriminazione relativa allo stato civile; d) assicurare condizioni che consentano l'effettiva partecipazione delle donne ai corsi di formazione e di aggiornamento professionali; e) adottare un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali; f) prevedere misure di sostegno intese a rendere tra loro compatibili le responsabilita' familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione del lavoro e dei servizi sociali.
Art. 5. Principio della pari opportunita' in tema di nomine
1. Nei casi in cui il Sindaco e l'Assemblea Capitolina debbano nominare o designare, ciascuno secondo le proprie competenze, rappresenĀ¬tanti in enti, istituzioni, societa' partecipate ovvero in altri organismi gestori di servizi pubblici, fra i nominati o designati e' garantita la equilibrata presenza di uomini e di donne in numero comunque non inferiore, per genere, a un terzo. L'equilibrio, in ogni caso, e' assicurato tra i rappresentanti complessivamente nominati e designati nel corso del mandato. Il Sindaco e l'Assemblea sono tenuti a motivare le scelte operate e le conseguenti esclusioni, con specifico riferimento al principio di pari opportunita', e a darne adeguata diffusione. 2. Con la disciplina di cui all'art. 16, comma 4, sono stabilite le modalita' per una adeguata pubblicita' preventiva dell'incarico da ricoprire al fine di garantire un effettivo controllo partecipativo degli appartenenti alla comunita' cittadina e consentire la presentazione di candidature da parte di qualunque soggetto. La Commissione delle Elette promuove la presentazione di candidature femminili. 3. L'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali nonche' il conferimento della responsabilita' degli Uffici e dei servizi avvengono con modalita' idonee a garantire, di norma, la presenza di entrambi i sessi. E' parimenti garantita la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali non elettivi di Roma Capitale e negli enti, aziende e istituzioni da essa dipendenti. 4. Nell'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali a tempo determinato il Sindaco garantisce, di norma, una equilibrata presenza di uomini e di donne.
CAPO II Partecipazione popolare e tutela dei diritti civici Art. 6. Titolari dei diritti di partecipazione
1. Con le modalita' stabilite dall'apposito regolamento, i diritti connessi agli strumenti di partecipazione dei cittadini si applicano, salvo quanto previsto in materia di referendum e di azione popolare, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali di Roma Capitale: a) ai cittadini non residenti a Roma, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano in essa la propria attivita' prevalente di lavoro; b) agli studenti non residenti a Roma, che godono dei diritti di elettorato attivo ed esercitano in essa la propria comprovata attivita' di studio, presso scuole o universita'; c) agli stranieri che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti a Roma o ivi aventi il domicilio per ragioni di studio o di lavoro. 2. Salvo quanto disposto dal precedente comma, Roma Capitale garantisce a chiunque il godimento dei diritti di cui al presente Capo. 3. La Posta elettronica certificata costituisce l'ordinaria modalita' di partecipazione e comunicazione al quale si impronta, in via privilegiata, il sistema delle relazioni tra cittadini e Roma Capitale.
Art. 7. Diritto all'informazione
1. Roma Capitale garantisce il diritto all'informazione sulla propria attivita'. 2. I documenti amministrativi di Roma Capitale sono pubblici e liberamente consulĀ¬tabili, a eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del dirigente responsabile del servizio che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni. 3. Il Regolamento: a) individua i mezzi e le modalita' per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi, anche mediante il sito web istituzionale; b) indica le categorie di atti delle quali puo' essere temporaneamente vietata l'esibizione, a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese. 4. Al fine di garantire la piu' ampia informazione sulle attivita' di Roma Capitale e di assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte degli appartenenti alla comunita' cittadina, l'Amministrazione promuove l'istituzione di Uffici Relazioni con il Pubblico presso le strutture capitoline aperte all'utenza. 5. La struttura capitolina competente in materia di diritti dei cittadini coordina le attivita' degli Uffici Relazioni con il Pubblico allo scopo di rendere omogeneo l'esercizio dei diritti di informazione e di accesso su tutto il territorio cittadino e promuove iniziative mirate, anche a livello decentrato, volte a favorire l'esercizio dei diritti di informazione e partecipazione da parte delle persone svantaggiate, emarginate o discriminate. 6. Roma Capitale cura la comunicazione istituzionale con gli appartenenti alla comunita' cittadina, utilizzando come strumento principale il sito web istituzionale, con particolare riguardo: a) al documento degli indirizzi generali di governo e al rapporto sullo stato della citta'; b) ai bilanci preventivi e consuntivi nonche' al conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato ove previsto dal Regolamento di contabilita'; c) agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica; d) alle valutazioni di impatto ambientale; e) agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale; f) ai regolamenti; g) alle iniziative relative ai rapporti tra la pubblica amministrazione e gli appartenenti alla comunita' cittadina; h) agli interventi dell'Amministrazione a favore delle persone diversamente abili; i) ai redditi, sottoposti a regime di pubblicita', degli Amministratori e dei dirigenti capitolini nonche' ai curricula di questi; l) alle offerte economiche dei partecipanti alle gare nonche' all'esito e agli aggiudicatari delle stesse. 7. Roma Capitale pubblica sul proprio sito internet il Bollettino di Roma Capitale per informare gli appartenenti alla comunita' cittadina, in particolare, sugli indirizzi, sui provvedimenti e sulle proposte di carattere generale e di iniziativa popolare. 8. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalita' per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per quanto compatibili, anche alle societa' partecipate da Roma Capitale, nei limiti e nelle forme consentite dal loro ordinamento e regime giuridico.
Art. 8. Iniziativa popolare
1. Roma Capitale, nei modi e nei limiti stabiliti dal Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. 2. Gli appartenenti alla comunita' cittadina esercitano l'iniziativa degli atti di competenza dell'Assemblea Capitolina e della Giunta indicati dal Regolamento presentando un progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di cinquemila sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti al deposito. 3. L'Assemblea Capitolina e la Giunta Capitolina si determinano, secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare entro e non oltre sei mesi dal deposito. 4. Un rappresentante del Comitato promotore ha facolta' di illustrare la proposta, secondo la competenza a determinarsi, all'Assemblea o alla Giunta Capitolina. 5. Gli appartenenti alla comunita' cittadina presentano interrogazioni e interpellanze al Sindaco, depositandone il testo, con non meno di duecento sottoscrizioni, presso il Segretariato Generale. Il Sindaco, entro e non oltre sessanta giorni, risponde per iscritto e invia copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. Alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attuazione delle pari opportunita' tra uomini e donne, il Sindaco risponde entro e non oltre trenta giorni dal deposito delle istanze. 6. Singoli appartenenti alla comunita' cittadina o associazioni possono presentare petizioni all'Assemblea Capitolina e al Sindaco. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina o il Sindaco, nelle materie di competenza dei rispettivi organi, entro sessanta giorni, rispondono per iscritto e inviano copia delle risposte alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini. Petizioni e risposte vengono pubblicate sul Bollettino di Roma Capitale.
Art. 9. Azione popolare
1. Ciascun cittadino elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano a Roma Capitale. In caso di soccombenza, le spese saranno sostenute da Roma Capitale qualora abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
Art. 10. Referendum
1. L'Assemblea Capitolina, anche su proposta della Giunta, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri assegnati, puo' promuovere referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione: a) dei bilanci; b) dei provvedimenti concernenti tributi, tariffe, rette, contributi e altri prelievi; c) dei provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti obbligazionari; d) dei provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti o concessioni; e) dei provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze o, comunque, persone; f) degli atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose. 2. I cittadini, iscritti nelle liste elettorali, esercitano l'iniziativa dei referendum consultivi e abrogativi, con esclusione degli atti di cui al comma precedente, mediante una richiesta recante un numero di sottoscrizioni, raccolte nei tre mesi precedenti al deposito, non inferiore all'uno per cento di quello della popolazione residente accertata nell'anno precedente al deposito medesimo. Le proposte sottoposte a referendum sono approvate se ha partecipato alla votazione un terzo degli aventi diritto per il referendum consultivo e la maggioranza degli aventi diritto per il referendum abrogativo e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. 3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco. 4. La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di mille sottoscrizioni, e' presentata, per il giudizio di ammissibilita', a un organo collegiale nominato dall'Assemblea Capitolina, composto da tre professori universitari, ordinari di diritto amministrativo o costituzionale o pubblico, dal Segretario Generale e dal Capo di Gabinetto. Il medesimo organo giudica sulla regolarita' delle sottoscrizioni di cui al comma 2. 5. Se, prima dello svolgimento del referendum di iniziativa popolare, l'Assemblea Capitolina abbia deliberato sul medesimo oggetto nel senso richiesto dal comitato promotore, il referendum non ha piu' corso. Sul verificarsi o meno di tale condizione delibera il collegio previsto dal precedente comma 4. Ove la deliberazione di accoglimento soddisfacesse, a giudizio del detto collegio, solo parte delle domande referendarie, il referendum ha corso sui quesiti residui. 6. L'Assemblea Capitolina, entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla comunita' cittadina. 7. Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione di un provvedimento dell'Assemblea Capitolina ovvero di singole disposizioni di esso, il predetto organo, con propria deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di proclamazione dei risultati, da' atto dell'avvenuta abrogazione del provvedimento o delle singole disposizioni. L'abrogazione ha effetto dalla data di esecutivita' della predetta deliberazione di presa d'atto. 8. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalita' per l'informazione degli appartenenti alla comunita' cittadina sul referendum e per lo svolgimento della campagna referendaria e del referendum. 9. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate in un unico turno e nella stessa giornata entro il primo semestre dell'anno successivo. 10. Non possono essere presentati quesiti referendari su materie che abbiano gia' formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.
Art. 11. Altre forme di consultazione
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo precedente, l'Assemblea Capitolina puo' promuovere forme di consultazione degli appartenenti alla comunita' cittadina, anche con il ricorso a tecnologie informatiche e telematiche, prima dell'adozione di provvedimenti di propria competenza, ovvero, quando lo proponga la Giunta Capitolina, anche su provvedimenti di competenza della Giunta medesima, purche' tali provvedimenti siano volti a conseguire un'immediata e diretta tutela degli interessi della collettivita'. Sono comunque escluse le consultazioni sugli atti per i quali e' inammissibile il referendum di cui al comma 1 dell'art. 10. Il Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare determina le modalita' di svolgimento delle consultazioni, secondo principi di trasparenza, pari opportunita', economicita' e speditezza del procedimento di consultazione.
Art. 12. Associazioni, organizzazioni del volontariato e consulte
1. Roma Capitale valorizza le associazioni e le organizzazioni del volontariato. Esse possono collaborare alle attivita' e ai servizi pubblici capitolini, secondo indirizzi determinati da Roma Capitale. A questo scopo, Roma Capitale puo' consentire loro di accedere alle strutture e ai servizi. L'Assemblea Capitolina, con regolamento, determina le modalita' di accesso, per iniziative di interesse collettivo, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato a sale di convegno e riunione. 2. L'Assemblea Capitolina istituisce consulte e osservatori - ai quali Roma Capitale garantisce mezzi adeguati - assicurando loro l'esercizio di funzioni consultive. 3. Le consulte e gli osservatori hanno facolta' di proporre all'Assemblea Capitolina l'adozione di specifiche carte dei diritti. 4. L'Assemblea Capitolina disciplina la consultazione periodica, attraverso l'organizzazione di forum, degli appartenenti alla comunita' cittadina, delle associazioni delle donne, delle associazioni sindacali e imprenditoriali e delle forze sociali, per l'elaborazione dei propri indirizzi generali.
Art. 13. Tempi e modalita' della vita urbana
1. Roma Capitale riconosce rilevanza economica e sociale all'organizzazione dei tempi dell'attivita' amministrativa e dei servizi e favorisce un'organizzazione della vita urbana che risponda adeguatamente alle esigenze degli appartenenti alla comunita' cittadina. 2. L'Amministrazione Capitolina armonizza gli orari di servizio, di lavoro e di apertura degli Uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione Europea, nonche' con quelli del lavoro privato. 3. Gli orari dei servizi pubblici di Roma Capitale, acquisiti i pareri dei Municipi, sono stabiliti avendo riguardo prioritariamente alle esigenze dell'utenza. 4. E' istituito un osservatorio per assistere il Sindaco nei suoi compiti di coordinamento e riorganizzazione - sulla base degli indirizzi espressi dall'Assemblea Capitolina e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione Lazio - degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio di Roma Capitale, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli appartenenti alla comunita' cittadina. L'Assemblea Capitolina disciplina la consultazione degli appartenenti alla comunita' cittadina, singoli o associati, per la determinazione degli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi e degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche. 5. Per facilitare gli appartenenti alla comunita' cittadina nell'esercizio delle loro responsabilita' familiari e professionali, anche attraverso nuove forme di organizzazione dei servizi sociali, Roma Capitale promuove misure di sostegno delle iniziative di utilita' collettiva aventi finalita' di: a) assistenza e cura della persona, in particolare delle bambine e dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani e dei malati cronici e terminali; b) fornitura di servizi sul territorio a supporto dei bisogni delle bambine e dei bambini, delle persone con svantaggi psicofisici, degli anziani, dei malati cronici e terminali, delle famiglie composte da un solo genitore con figli e delle famiglie numerose; c) fornitura dei servizi sussidiari alle strutture sociali e collettive.
Art. 14. Tutela dei cittadini
1. A garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento dell'amministrazione, un'apposita struttura di Roma Capitale, posta in posizione di speciale indipendenza dagli organi di governo, promuove la tutela degli appartenenti alla comunita' cittadina contro abusi, carenze e ritardi degli Uffici capitolini. 2. L'esercizio dei poteri, attribuiti alla struttura, di verifica, sollecitazione e di promovimento del riesame degli atti nonche' le modalita' e le forme della loro attivazione a iniziativa degli appartenenti alla comunita' cittadina, sono disciplinati da apposito regolamento. 3. Al fine di preservare il rapporto di reciproca fiducia tra soggetto riscossore e soggetto debitore nell'ambito della fiscalita' di Roma Capitale, e' istituita un'apposita struttura per la tutela dei diritti dei contribuenti. 4. Ciascun soggetto interessato puo' rivolgersi a tale struttura per segnalare disfunzioni, irregolarita' e prassi amministrative irragionevoli nonche' per chiedere chiarimenti o verifiche sulle procedure messe in atto presso gli Uffici capitolini per l'accertamento e la riscossione di tributi. 5. La struttura, che opera in posizione di indipendenza dagli organi di governo con le modalita' definite nell'apposito regolamento, procede a verifiche sulla correttezza dell'azione degli Uffici finanziari capitolini; fornisce risposta alle segnalazioni e alle richieste di chiarimenti dei contribuenti; formula raccomandazioni ai dirigenti degli uffici interessati ai fini di una migliore erogazione dei servizi; promuove il riesame degli atti degli Uffici capitolini che risultino non regolari o denotino anomalie. 6. Le strutture di cui ai commi precedenti presentano annualmente all'Assemblea Capitolina, e per essa al Presidente, una relazione sull'attivita' svolta, formulando proposte, anche di natura organizzativa, per la soluzione dei problemi segnalati dai cittadini e per l'adozione di apposite misure da parte degli organi competenti.
CAPO III Organi di Roma Capitale Art. 15. Amministratori capitolini
1. Gli Amministratori capitolini, nell'esercizio delle funzioni da loro svolte, improntano il proprio comportamento a imparzialita' e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione fra le funzioni di indirizzo e di controllo proprie degli organi di governo e quelle di gestione proprie dei dirigenti. 2. Gli Amministratori capitolini non prendono parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica quando la discussione e la votazione riguardino provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti affini fino al quarto grado.
Art. 16. Assemblea Capitolina
1. L'Assemblea Capitolina e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di Roma Capitale. L'Assemblea e' composta dal Sindaco e da quarantotto Consiglieri Capitolini. 2. La sede dell'Assemblea Capitolina e' l'Aula Giulio Cesare nel Palazzo Senatorio di Roma. 3. L'Assemblea Capitolina, anche attraverso le Commissioni Capitoline, partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con le modalita' e la periodicita' definite dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 4. L'Assemblea Capitolina esercita le potesta' a essa conferite dalle leggi e dallo Statuto nel rispetto dei principi costituzionali. Entro trenta giorni dall'insediamento, l'Assemblea Capitolina formula gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso i soggetti gestori di servizi pubblici. Qualora non si proceda entro il predetto termine si intendono confermati gli indirizzi previgenti. 5. L'Assemblea Capitolina esercita le funzioni di iniziativa previste dallo Statuto della Regione Lazio e favorisce la partecipazione degli appartenenti alla comunita' cittadina e dei Municipi all'esercizio delle funzioni regionali. 6. L'Assemblea Capitolina puo' disporre, anche avvalendosi di altre autorita' indipendenti, lo svolgimento di indagini amministrative su questioni di interesse locale. 7. I rapporti tra l'Assemblea Capitolina, la Giunta Capitolina e le Commissioni Capitoline Permanenti o Speciali sono definiti e disciplinati dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 8. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina in particolare: a) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo; b) le procedure e le modalita' per l'approvazione in via d'urgenza delle deliberazioni necessarie a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi di legge; c) il procedimento per il tempestivo svolgimento di interrogazioni e interpellanze e per la discussione delle mozioni presentate dalle Consigliere e dai Consiglieri Capitolini; d) il procedimento per le nomine di competenza dell'Assemblea, nonche' per la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso enti, istituzioni e altri organismi gestori di servizi pubblici; e) l'organizzazione di apposite sessioni dell'Assemblea dedicate, tra l'altro, alla politica sociale, all'assetto del territorio, allo sviluppo economico e alle attivita' culturali; f) lo svolgimento di una apposita sessione dell'Assembea per l'esame annuale delle attivita' relative agli istituti di partecipazione nonche' alla tutela dei diritti degli appartenenti alla comunita' cittadina e dei contribuenti; g) l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti degli enti, delle istituzioni e di altri organismi gestori di servizi pubblici locali, anche avvalendosi di autorita' indipendenti; h) le forme di pubblicita' dell'attivita' dell'Assemblea Capitolina, ivi compresa la eventuale trasmissione dei lavori in base alle modalita' stabilite dall'Ufficio di Presidenza. 9. L'Assemblea Capitolina si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei conti, anche attraverso la richiesta di relazioni specifiche sulla regolarita' delle procedure contabili e finanziarie seguite dagli Uffici capitolini nonche' su ogni aspetto dell'attivita' di vigilanza e controllo a essa attribuita. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina dispone l'audizione in Assemblea o nella competente Commissione Capitolina, del Collegio dei Revisori dei conti quando un quinto dei Consiglieri rispettivamente assegnati ne faccia motivata richiesta.
Art. 17. Consiglieri Capitolini
1. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini rappresentano la comunita' locale. 2. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini esercitano, con le modalita' e nei limiti stabiliti dal regolamento, il diritto di iniziativa per gli atti di competenza dell'Assemblea. 3. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina determina le garanzie per il loro tempestivo svolgimento. 4. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini hanno il diritto di essere tempestivamente informati dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all'ordine del giorno dell'Assemblea e della Commissione di cui facciano parte. 5. Nell'esercizio del loro mandato le Consigliere e i Consiglieri Capitolini hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli Uffici di Roma Capitale nonche' da enti, istituzioni, societa' partecipate e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti, comprese le deliberazioni degli Organi e le determinazioni dirigenziali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalita' stabilite dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni. 6. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale, ai redditi e alle spese elettorali delle Consigliere e dei Consiglieri Capitolini, pubblici secondo le disposizioni della legge, sono depositati presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Capitolina e sono liberamente consultabili da chiunque anche sul sito web istituzionale di Roma Capitale. 7. Roma Capitale, attraverso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Capitolina, assicura alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini le attrezzature e i servizi necessari all'espletamento delle loro funzioni. 8. I Consiglieri Capitolini hanno diritto di percepire una indennita' onnicomprensiva di funzione determinata, secondo le modalita' stabilite dalla legge, in una quota parte dell'indennita' del Sindaco. L'indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina prevede l'applicazione di detrazioni dell'indennita' in caso di non giustificata assenza dalle sedute della stessa Assemblea e delle sue Commissioni. Gli oneri a carico di Roma Capitale per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici non possono mensilmente superare, per ciascun Consigliere, l'importo pari alla meta' dell'indennita' a essi attribuita. 9. Se eletti o nominati in organi appartenenti a livelli di governo diversi da Roma Capitale, i Consiglieri Capitolini, ove le cariche siano tra loro compatibili, conservano un solo emolumento, comunque denominato, a loro scelta. 10. Fino all'applicazione del regime dell'indennita' di cui al comma 8, ai Consiglieri Capitolini e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute dell'Assemblea Capitolina e delle sue Commissioni, un gettone di presenza secondo quanto gia' stabilito per i Consiglieri Comunali di Roma. 11. Oltre agli altri casi stabiliti dalla legge, la decadenza dalla carica di Consigliere e' determinata dalla mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive dell'Assemblea Capitolina. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina individua le cause di assenza giustificata e disciplina la procedura volta a garantire il diritto delle Consigliere e dei Consiglieri a far valere i propri motivi giustificativi attraverso idoneo contraddittorio. L'Assemblea si pronuncia in merito con apposita deliberazione. 12. Roma Capitale assicura le Consigliere e i Consiglieri Capitolini per tutti i rischi conseguenti al libero espletamento del mandato.
Art. 18. Presidenza dell'Assemblea Capitolina
1. L'Assemblea Capitolina e' presieduta dal Presidente che la rappresenta. 2. Al Presidente dell'Assemblea Capitolina sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonche' di disciplina delle attivita' dell'Assemblea e, nel corso dei lavori, di interpretazione del regolamento nei casi e con le modalita' da questo stabilite; il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Capitolini e singolarmente alle Consigliere e ai Consiglieri Capitolini sulle questioni sottoposte all'Assemblea. 3. Per l'assolvimento di tali funzioni, il Presidente dell'Assemblea Capitolina e' coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente, da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, e da due Consiglieri Segretari. 4. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario; in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, le medesime funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente. I Consiglieri Segretari coadiuvano la Presidenza per il regolare andamento dei lavori dell'Assemblea Capitolina. 5. La sostituzione del Presidente con uno dei due Vice Presidenti avviene seguendo l'ordine di anzianita' tra i due, intendendosi come piu' anziano quello che, nella votazione di cui al comma 8, ha riportato il maggior numero di voti. 6. Il Presidente, i Vice Presidenti e i Consiglieri Segretari sono eletti, tra i Consiglieri Capitolini, nella prima seduta dell'Assemblea e ogniqualvolta se ne verifichi la vacanza. 7. L'elezione del Presidente avviene senza discussione e con votazione segreta a mezzo schede; ciascun componente dell'Assemblea puo' votare un solo nominativo. Risulta eletto il Consigliere che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti dei componenti dell'Assemblea Capitolina. 8. Nella stessa seduta, successivamente, l'Assemblea elegge, con la procedura prevista al precedente comma, i due Vice Presidenti con un'unica votazione; ciascun componente dell'Assemblea puo' votare per un unico nominativo e risultano eletti i due Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti. 9. Con la stessa procedura di cui al comma 7 si provvede all'elezione dei Consiglieri Segretari componenti l'Ufficio di Presidenza. 10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intero periodo di durata dell'Assemblea Capitolina.
Art. 19. Consigliere Anziano
1. E' Consigliere Anziano il Consigliere che, nelle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea Capitolina, ha ottenuto la maggior cifra individuale a norma di legge, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri. 2. Il Consigliere Anziano presiede la seduta di insediamento dell'Assemblea Capitolina fino alla elezione del Presidente.
Art. 20. Consiglieri Aggiunti
1. I Consiglieri Aggiunti sono eletti, in rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), in numero di quattro, salvo risultino dello stesso sesso; in tal caso e' proclamato eletto anche il candidato dell'altro sesso che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Le elezioni, disciplinate da apposito regolamento, si tengono, per ogni mandato, successivamente a quelle per il rinnovo degli organi di Roma Capitale e, comunque, entro lo stesso anno solare. I Consiglieri eletti restano in carica, anche in caso di subentro, sino al termine del mandato dell'Assemblea Capitolina cui partecipano. 2. I Consiglieri Aggiunti hanno titolo a partecipare alle sedute dell'Assemblea Capitolina con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, senza diritto di voto. Partecipano ai lavori delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali, ivi compresa - ove ricorra la fattispecie - quella delle Elette, senza diritto di voto. 3. Le disposizioni di cui all'art. 17 si estendono, per quanto compatibili, ai Consiglieri Aggiunti.
Art. 21. Organizzazione dell'Assemblea Capitolina
1. L'Assemblea Capitolina, nel quadro dei principi stabiliti dalla legge e dallo Statuto, gode di autonomia funzionale e organizzativa e dispone, secondo le modalita' disciplinate dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina, di specifici fondi di bilancio, di adeguato personale, di locali e di idonei strumenti per il funzionamento delle proprie strutture, delle Commissioni e dei Gruppi Capitolini. Per l'esercizio delle predette funzioni impartisce, tramite l'Ufficio di Presidenza, le necessarie direttive all'Ufficio dell'Assemblea Capitolina. 2. L'Assemblea Capitolina si riunisce almeno una volta al mese, salvo il periodo feriale. Quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, il Presidente e' tenuto a convocare l'Assemblea, nel termine stabilito dalla legge, per l'esame delle istanze proposte. 3. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina disciplina, in particolare, le modalita' per la convocazione dell'Assemblea e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento stabilisce altresi' il numero dei Consiglieri necessario per la validita' delle sedute, che in ogni caso non puo' essere inferiore a un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. 4. Le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale. 5. Le Consigliere e i Consiglieri Capitolini si costituiscono in Gruppi Capitolini secondo le modalita' stabilite dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Capitolini coadiuva il Presidente nella programmazione e nella organizzazione dei lavori dell'Assemblea Capitolina ed esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto e del Regolamento dell'Assemblea Capitolina nei casi e con le modalita' da questo stabilite. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, partecipa ai lavori della Conferenza. 7. Le sedute dell'Assemblea Capitolina e delle Commissioni Capitoline sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina.
Art. 22. Commissioni Capitoline
1. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina determina le competenze delle Commissioni Capitoline Permanenti - costituite nel suo seno, con esclusione del Sindaco, in numero non superiore a un quarto di quello dei Consiglieri assegnati all'Assemblea - per l'esercizio di funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo. Il Regolamento determina altresi' il numero e le modalita' per l'istituzione di Commissioni Capitoline Speciali e il termine, di durata non coincidente con quella dell'intero mandato del Sindaco, entro il quale devono improrogabilmente concludere, nel corso di tale mandato, i propri lavori. 2. Le Commissioni Capitoline sono dotate di sede e di specifico staff di supporto tecnico e sono composte in modo da rispecchiare, di norma, la proporzione dei Gruppi Capitolini. La presidenza delle Commissioni Capitoline aventi funzioni di controllo o di garanzia e' attribuita alle Opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 3. Le Commissioni dell'Assemblea Capitolina, Permanenti o Speciali, possono svolgere indagini conoscitive su questioni di propria competenza e disporre l'audizione di dirigenti di Roma Capitale e dei suoi Municipi nonche' di responsabili delle societa' partecipate e dei gestori di servizi pubblici; possono sentire, altresi', rappresentanti di organizzazioni, associazioni ed enti, nonche' acquisire pareri od osservazioni di esperti, di cittadini e di formazioni sociali.
Art. 23. Commissione delle Elette
1. Al fine di promuovere e programmare politiche rivolte al conseguimento di pari opportunita' tra donne e uomini, e' istituita la Commissione delle Elette, composta dalle Consigliere facenti parte dell'Assemblea Capitolina. 2. La Commissione formula all'Assemblea proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza con la condizione femminile. A tal fine la Commissione, qualora se ne presenti la necessita', puo' avvalersi del contributo di associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realta' sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali nonche' di esperte della condizione femminile. 3. La Giunta Capitolina consulta preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo, da proporre all'Assemblea Capitolina, particolarmente rivolti alla popolazione femminile. 4. La Commissione e' dotata di specifico staff di supporto tecnico e a essa si applicano le disposizioni del comma 1 dell'art. 21. 5. Il Regolamento dell'Assemblea Capitolina disciplina le modalita' di funzionamento della Commissione. 6. L'Assemblea Capitolina stabilisce annualmente in bilancio i fondi da assegnare per il funzionamento e le iniziative della Commissione, il cui utilizzo avviene con le modalita' prescritte dal Regolamento di contabilita'.
Art. 24. Sindaco
1. Il Sindaco e' l'organo responsabile dell'amministrazione di Roma Capitale e, salvo quanto disposto al comma 4 dell'art. 34, rappresenta l'Ente. 2. Il Sindaco nomina, entro il limite massimo e con le modalita' di cui all'art. 25, gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco. 3. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta Capitolina e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento della elezione dell'Assemblea Capitolina, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta all'Assemblea dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte da Roma Capitale e relative al mandato. Ferme restando le forme di partecipazione alla definizione e all'adeguamento dell'attuazione delle linee programmatiche indicate nel Regolamento dell'Assemblea Capitolina, ai sensi dell'art. 16, comma 3, la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche e' svolta dall'Assemblea contestualmente alla discussione sul documento di programmazione finanziaria di cui all'art. 38, comma 3. 4. In particolare, il Sindaco: a) assume ogni iniziativa ritenuta utile al fine di assicurare il buon andamento dell'Amministrazione Capitolina; b) esercita ogni altra funzione a esso attribuita, quale Capo dell'Amministrazione, dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti; c) sovrintende all'espletamento delle funzioni conferite dallo Stato e dalla Regione Lazio; d) conferisce gli incarichi di direzione e procede alla revoca degli stessi, secondo le modalita' e i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti; e) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici impartendo le necessarie direttive al Segretario Generale e, ove nominato, al Direttore Generale nonche' ai responsabili delle strutture amministrative capitoline sovraordinate; f) provvede, sentita la competente Commissione Capitolina - che si esprime entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dei curricula degli interessati - alla nomina e alla designazione dei rappresentanti di Roma Capitale presso enti, istituzioni, societa' partecipate e altri gestori di servizi pubblici, secondo gli indirizzi formulati dall'Assemblea Capitolina e nel rispetto delle procedure stabilite dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina, nonche' a informare tempestivamente la Commissione delle revoche disposte; g) indice i referendum di ambito capitolino; h) coordina, sentito l'osservatorio di cui all'art. 13, comma 4 e sulla base degli indirizzi espressi dall'Assemblea Capitolina e degli eventuali criteri indicati dalla Regione Lazio, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con le amministrazioni interessate, gli orari di apertura degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali della comunita' cittadina; il Sindaco puo' delegare ai Presidenti dei Municipi la riorganizzazione degli orari nei territori di rispettiva competenza; i) esercita le funzioni attribuitegli in qualita' di ufficiale di Governo; l) riferisce all'Assemblea Capitolina in merito: 1. alle audizioni presso il Consiglio dei Ministri alle cui riunioni abbia partecipato in relazione ad argomenti inerenti alle funzioni di Roma Capitale; 2. alle attivita' svolte per assicurare, nell'ambito della Conferenza Unificata, il raccordo istituzionale tra Roma Capitale, lo Stato, la Regione Lazio e la Citta' Metropolitana nonche' in tutti i casi in cui la Conferenza svolga, con la partecipazione del Sindaco, funzioni relative a materie e compiti di interesse di Roma Capitale. 5. Il Sindaco assume le determinazioni in ordine agli accordi di programma promossi dall'Amministrazione Capitolina o in ordine alle relative richieste pervenute da parte della Regione Lazio, della Citta' Metropolitana o di altri soggetti pubblici, sulla base degli indirizzi deliberati dagli organi competenti a pronunciarsi in merito all'intervento oggetto dell'accordo di programma. 6. Il Sindaco, per limitate e particolari esigenze, puo' affidare a personalita' esterne agli organi e all'Amministrazione di Roma Capitale, lo svolgimento, a titolo gratuito, di compiti di collaborazione su temi di interesse della comunita' cittadina, delimitandone funzioni e termini.
Art. 25. Giunta Capitolina
1. La Giunta Capitolina e' composta dal Sindaco - che la presiede, ne promuove e coordina l'attivita', procede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno - e da un numero massimo di Assessori pari a un quarto dei Consiglieri assegnati all'Assemblea Capitolina. 2. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, scelti, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea Capitolina, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' alla carica di Consigliere Capitolino, dandone comunicazione all'Assemblea nella prima seduta successiva alla elezione. Il Sindaco puo' revocare uno o piu' componenti della Giunta Capitolina, dandone motivata comunicazione all'Assemblea, nella prima seduta successiva alla revoca. 3. Fra i nominati e' garantita la presenza, di norma in pari numero, di entrambi i sessi, motivando le scelte difformemente operate con specifico riferimento al principio di pari opportunita'. In caso di assenza o temporaneo impedimento nonche' di sospensione o decadenza per le cause previste dalla legge, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Il Sindaco puo' delegare allo svolgimento delle sue funzioni altro Assessore per il caso di contemporanea assenza o impedimento temporaneo suo e del Vice Sindaco. 4. Qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore della Giunta Capitolina, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. 5. Il Sindaco puo' ripartire fra gli Assessori compiti propositivi, di indirizzo, di coordinamento e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato. 6. La Giunta Capitolina collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea Capitolina e nell'amministrazione di Roma Capitale e informa la propria attivita' ai principi della collegialita', della trasparenza e dell'efficienza. Compie tutti gli atti di amministrazione, con esclusione di quelli che la legge riserva all'Assemblea o che rientrino nelle competenze attribuite, per legge o per Statuto, al Sindaco, agli organi municipali e ai dirigenti. 7. E' di competenza della Giunta Capitolina l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea Capitolina. 8. La Giunta Capitolina, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dall'Assemblea Capitolina. Il Regolamento dell'Assemblea prevede le forme e le modalita' di comunicazione all'Assemblea, assicurandone la piu' ampia e puntuale informazione, delle direttive impartite. 9. Le deliberazioni della Giunta Capitolina non sono valide se non e' presente la maggioranza dei componenti e se non sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, salvo i casi previsti dal regolamento di cui al comma successivo. 10. La Giunta Capitolina delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento per il proprio funzionamento. 11. I componenti della Giunta Capitolina competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici non possono esercitare attivita' professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio di Roma Capitale. 12. I componenti della Giunta Capitolina hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute dell'Assemblea Capitolina e delle sue Commissioni senza diritto di voto. 13. Il Sindaco e la Giunta Capitolina sono tenuti ad attuare gli indirizzi approvati dall'Assemblea Capitolina, salve oggettive ragioni ostative da motivare adeguatamente e comunicare tempestivamente all'Assemblea stessa.
CAPO IV Decentramento municipale Art. 26. Principi e funzioni
1. Il territorio di Roma Capitale, al fine di adeguare l'azione amministrativa dell'Ente alle esigenze del decentramento, e' articolato in quindici Municipi, quali circoscrizioni di partecipazione, consultazione e gestione di servizi nonche' di esercizio delle funzioni conferite da Roma Capitale. 2. I Municipi rappresentano le rispettive comunita', ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unita' di Roma Capitale. 3. Ciascun Municipio assume una denominazione caratteristica del proprio territorio, che si aggiunge a quella di "Roma" e al corrispondente numero. La denominazione e lo stemma del Municipio, previa intesa con la Giunta Capitolina, sono deliberati dal Consiglio del Municipio a maggioranza dei due terzi dei componenti. 4. La revisione della delimitazione territoriale dei Municipi e' deliberata dall'Assemblea Capitolina a maggioranza assoluta dei componenti. 5. I Municipi esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del decentramento. Ulteriori funzioni possono essere conferite con deliberazione dell'Assemblea Capitolina. 6. La Giunta Capitolina, anche al fine di garantire i livelli minimi essenziali delle prestazioni in tutto il territorio di Roma Capitale, esercita funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione ai servizi di competenza dei Municipi, attraverso direttive e provvedimenti che fissino criteri gestionali omogenei e generali. 7. Per favorire l'attuazione degli indirizzi della Giunta Capitolina, il Regolamento del decentramento prevede sedi permanenti di consultazione e di cooperazione con i Municipi e definisce le modalita' di funzionamento della Consulta dei Presidenti dei Municipi che, presieduta dal Sindaco o dal Vice Sindaco, si riunisce almeno una volta a trimestre. 8. Per l'esercizio di funzioni omogenee di area vasta che, per la loro gestione ottimale, richiedano modalita' di esercizio intermunicipale, le competenze attribuite ai singoli Municipi possono essere esercitate dalla Giunta Capitolina che delibera sull'oggetto e la durata, non superiore a sei mesi, di tale esercizio. La deliberazione, rinnovabile per una sola volta nella consiliatura, e' approvata previa acquisizione dei pareri della Commissione Capitolina sul decentramento nonche' dei Consigli dei Municipi interessati. 9. In particolare, i Municipi gestiscono: a) i servizi demografici; b) i servizi sociali e di assistenza sociale; c) i servizi scolastici ed educativi; d) le attivita' e i servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale; e) le attivita' e i servizi di manutenzione urbana, di gestione del patrimonio capitolino, di disciplina dell'edilizia privata di interesse locale; f) le attivita' e i servizi relativi alla manutenzione delle aree verdi di interesse locale, con esclusione delle aree archeologiche, dei parchi e delle ville storiche; g) le iniziative per lo sviluppo economico nei settori dell'artigianato e del commercio, con esclusione della grande distribuzione commerciale; h) le funzioni di polizia urbana nelle forme e modalita' stabilite dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. 10. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, ai Municipi sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali, gestite in conformita' alle disposizioni di legge e di regolamento. Le deliberazioni dell'Assemblea Capitolina che trasferiscono ai Municipi ulteriori funzioni indicano le risorse aggiuntive per farvi fronte. 11. Tenuto conto delle generali esigenze di perequazione, annualmente e' determinata la quota delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie accertate e riscosse in ciascun Municipio, da attribuire ai Municipi stessi. 12. Il Municipio definisce autonomamente gli impieghi, nel quadro delle competenze municipali, delle maggiori risorse attribuite ai sensi del comma 11. 13. In particolare i Municipi: a) godono di autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo Statuto, e organizzano la loro attivita' in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', con l'obbligo di conseguire l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti; b) organizzano l'attivita' e promuovono la valorizzazione del personale assegnato da Roma Capitale, nei limiti e con le modalita' stabiliti con deliberazione della Giunta Capitolina; possono altresi' stipulare contratti di lavoro a tempo determinato, avvalersi di lavoro temporaneo e di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita' nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e da deliberazioni della Giunta Capitolina; c) concorrono, in base alle disposizioni del Regolamento di contabilita', alla definizione del bilancio di Roma Capitale e, nel rispetto delle destinazioni delle risorse da questo stabilite, adottano annualmente gli atti di pianificazione degli interventi per spese e investimenti sul territorio del Municipio. Il Regolamento definisce le modalita' per assicurare ai Municipi risorse finanziarie certe derivanti da trasferimenti, quote di tributi e tariffe, sponsorizzazioni e contributi, donazioni e lasciti, vendita di pubblicazioni e altri materiali; d) concorrono preventivamente, con le modalita' stabilite dal Regolamento del decentramento, alla definizione delle linee guida dei contratti di servizio pubblico, mediante la formulazione, in sede consultiva, di proposte e valutazioni, per la piu' congrua determinazione delle esigenze strumentali dell'Amministrazione in ambito decentrato. 14. Per gravi motivi relativi al mancato esercizio di competenze o di servizi attribuiti ai Municipi ovvero di mancata attuazione degli indirizzi della Giunta Capitolina, il Sindaco, dopo aver dato un termine perentorio per provvedere, affida agli organi centrali l'esercizio delle competenze o la gestione diretta dei servizi e adotta le iniziative conseguenti.
Art. 27. Ordinamento dei Municipi
1. Sono organi dei Municipi: il Consiglio, la Giunta e il Presidente. 2. Agli organi dei Municipi si applicano, in materia di incandidabilita', ineleggibilita' e incompatibilita', le disposizioni vigenti per gli Organi di Roma Capitale. 3. Il Consiglio del Municipio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dei Municipi. Il Consiglio del Municipio e' composto dal Presidente del Municipio e da ventiquattro Consiglieri. I Presidenti e i Consiglieri dei Municipi sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge rispettivamente per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri Capitolini. 4. I Consigli dei Municipi sono eletti contemporaneamente all'Assemblea Capitolina, anche nel caso di scioglimento anticipato della medesima; restano in carica per la durata del mandato dell'Assemblea Capitolina; esercitano le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. 5. Il seggio che durante il mandato del Consiglio del Municipio si rendesse vacante per qualsiasi causa, e' attribuito al candidato, appartenente alla lista il cui seggio si e' reso vacante, che segue immediatamente l'ultimo eletto. 6. Il Consiglio del Municipio e' presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri nella prima seduta. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'assemblea municipale. Al Presidente del Consiglio del Municipio sono attribuiti i poteri di convocazione e direzione dei lavori, nonche' di disciplina delle attivita' del Consiglio. Il Presidente assicura una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e, singolarmente, alle Consigliere e ai Consiglieri Municipali sulle questioni sottoposte al Consiglio. Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio del Municipio e' coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente e da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, parimenti eletti tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. 7. L'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio del Municipio avviene con le modalita' previste dall'art. 18, commi 7 e 8, dello Statuto per il Presidente e per i Vice Presidenti dell'Assemblea Capitolina. 8. Il Consiglio del Municipio approva il Regolamento del Municipio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e ne assicura la coerenza e la omogeneita' con gli istituti previsti per gli organi di Roma Capitale. Il Regolamento disciplina tra l'altro: a) i modi della partecipazione del Consiglio del Municipio alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Presidente del Municipio e dei singoli Assessori; b) il funzionamento del Consiglio del Municipio e delle Commissioni Consiliari - istituite in seno al Consiglio, con esclusione del Presidente del Municipio - Permanenti, il cui numero non puo' superare un quarto dei Consiglieri assegnati al Consiglio, e Speciali, i cui lavori, di durata non coincidente con quella dell'intero mandato del Presidente del Municipio, devono concludersi improrogabilmente nel corso di tale mandato; c) le modalita' per l'effettiva pubblicita' delle sedute del Consiglio e delle Commissioni; d) le modalita' di informazione degli appartenenti alla comunita' cittadina sulle deliberazioni del Municipio; e) le forme di partecipazione degli appartenenti alla comunita' cittadina, singoli o associati, alle attivita' dei Municipi, ivi compresa l'indizione di referendum e la presentazione di proposte o interrogazioni al Consiglio; f) la promozione di organismi di partecipazione su base di rione, quartiere o borgata; g) i criteri e le modalita' per le nomine e le designazioni di spettanza del Consiglio del Municipio. 9. Il Regolamento del Municipio stabilisce altresi' il numero dei Consiglieri necessario per la validita' delle sedute, che in ogni caso non puo' essere inferiore a un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente del Municipio. 10. Le deliberazioni del Consiglio del Municipio sono adottate con la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la legge, lo Statuto o il regolamento prescrivano una maggioranza speciale. 11. Le deliberazioni municipali sono pubblicate mediante affissione all'Albo del Municipio e all'Albo Pretorio di Roma Capitale per quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione. Le deliberazioni sono altresi' pubblicate nelle pagine web del Municipio all'interno del portale di Roma Capitale. 12. In caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Le deliberazioni municipali, che non siano meri atti di indirizzo, recano il parere di regolarita' tecnica e, qualora comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, anche quello di regolarita' contabile. 13. Il Consiglio del Municipio adotta le deliberazioni concernenti gli atti di pianificazione economico-finanziaria e le relative variazioni nell'esercizio dell'autonomia sancita dall'art. 26. 14. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia va attribuita alle Opposizioni, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento dell'Assemblea Capitolina. 15. Nell'esercizio del loro mandato, le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli Uffici capitolini, nonche' da enti, istituzioni, societa' partecipate e altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti nel rispetto di quanto previsto dalla legge e con le modalita' stabilite dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni. 16. Le Consigliere e i Consiglieri dei Municipi hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dei Consigli e delle Commissioni Consiliari. La misura del gettone di presenza e' determinata, in base alla legge, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina. 17. La mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive del Consiglio del Municipio, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio del Municipio, valutate le cause giustificative addotte dagli interessati, con le modalita' previste per le Consigliere e i Consiglieri Capitolini. 18. Il Presidente e la Giunta del Municipio cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del Consiglio ed e' messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi dei successivi commi 29 e 30. 19. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio, la Giunta del Municipio decade e si procede allo scioglimento del Consiglio del Municipio ai sensi dei successivi commi 28, 29 e 30. Lo scioglimento del Consiglio del Municipio determina, in ogni caso, la decadenza del Presidente del Municipio nonche' della Giunta. 20. Le dimissioni presentate dal Presidente del Municipio diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio del Municipio. 21. La Giunta del Municipio e' composta dal Presidente del Municipio - che la presiede, ne promuove e coordina l'attivita', procede alla sua convocazione fissandone l'ordine del giorno - e da un numero massimo di Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente, pari a un quarto dei Consiglieri assegnati. Il Presidente nomina gli Assessori dandone comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla elezione. Fra i nominati e' garantita la presenza, di norma in pari numero, di entrambi i sessi, motivando le scelte difformemente operate con specifico riferimento al principio di pari opportunita'. 22. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio del Municipio purche' non siano Consiglieri Capitolini. La carica di Assessore e' incompatibile con quella di Consigliere del Municipio. Qualora un Consigliere del Municipio assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Il Presidente puo' revocare uno o piu' membri della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva alla revoca. 23. La Giunta collabora con il Presidente del Municipio, in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, nel governo del Municipio e opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare, la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la legge, lo Statuto o i regolamenti di Roma Capitale disciplinanti l'ordinamento del Municipi non attribuiscano alla competenza del Consiglio o del Presidente del Municipio; delibera in ordine al Piano Esecutivo di Gestione del Municipio e alle relative variazioni; riferisce annualmente al Consiglio del Municipio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti dello stesso. 24. La Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio e del principio di distinzione delle competenze e delle attribuzioni tra organi di governo e dirigenza. Il Regolamento del Municipio prevede le forme e le modalita' di comunicazione al Consiglio delle direttive impartite. I componenti della Giunta del Municipio hanno il diritto e, se richiesto, il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio e delle sue Commissioni senza diritto di voto. 25. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti della Giunta del Municipio e, comunque, non oltre quarantacinque giorni dallo svolgimento dell'elezione del Consiglio del Municipio, il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio del Municipio dettagliate linee programmatiche, articolate secondo le principali funzioni svolte dal Municipio e relative al mandato. Il Presidente puo' ripartire tra gli Assessori i compiti propositivi, di indirizzo, di coordinamento e di controllo in merito all'attuazione delle linee programmatiche e agli obiettivi da realizzare nel corso del mandato. 26. Il Presidente rappresenta il Municipio ed esercita le funzioni attribuitegli dai regolamenti nonche' le funzioni delegate dal Sindaco a norma dell'art. 54, comma 10, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali. Distintivo del Presidente e' la fascia bicolore con i colori della citta' di Roma e gli stemmi di Roma Capitale e del Municipio, da portarsi a tracolla della spalla destra. Ove delegato dal Sindaco il Presidente indossa la fascia tricolore di cui all'art. 50, comma 12, dello stesso Testo Unico. 27. I componenti della Giunta del Municipio hanno diritto di percepire un'indennita' di funzione onnicomprensiva nella misura stabilita, in base alla legge, con deliberazione dell'Assemblea Capitolina. L'indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non siano in aspettativa. Per i componenti della Giunta del Municipio che siano in aspettativa per ragione del mandato o che non siano lavoratori dipendenti, gli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi nonche' il rimborso della quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto sono a carico di Roma Capitale con le modalita' stabilite dalla legge. 28. Il Consiglio del Municipio e' sciolto: a) con deliberazione dell'Assemblea Capitolina adottata a maggioranza assoluta dei componenti, quando, nonostante la diffida motivata espressa dal Sindaco, persista in gravi e reiterate violazioni di legge, dello Statuto e dei regolamenti; b) con ordinanza del Sindaco, quando sia nell'impossibilita' di funzionare per: 1. dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente del Municipio; 2. cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo del Municipio, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Presidente del Municipio; 3. riduzione dell'organo assembleare, per impossibilita' di surroga, alla meta' dei componenti del Consiglio. 29. Nel periodo che intercorre dallo scioglimento del Consiglio nel caso di cui alla lett. a) o dal verificarsi delle ipotesi di cui alla lett. b) del precedente comma, nonche' in caso di approvazione di una mozione di sfiducia e fino alla proclamazione dei nuovi eletti, le funzioni del Consiglio e della Giunta del Municipio sono esercitate dalla Giunta Capitolina, mentre le funzioni del Presidente del Municipio sono esercitate dal Sindaco. 30. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio del Municipio ai sensi del comma 28 o conseguente all'approvazione della mozione di sfiducia di cui al comma 18, il Sindaco ne da' comunicazione al Prefetto il quale, con proprio atto, indice, nei termini di legge, le nuove elezioni. Il Consiglio del Municipio rieletto dura in carica sino al rinnovo dell'Assemblea Capitolina. 31. Il Regolamento del decentramento e il Regolamento del Municipio disciplinano le attribuzioni e il funzionamento degli organi del Municipio. Per quanto da essi non espressamente previsto, per assicurare l'attuazione di istituti necessari al regolare funzionamento degli organi municipali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per gli organi di Roma Capitale.
Art. 28. Consigliere Aggiunto del Municipio
1. Presso ogni Municipio e' eletto un Consigliere Aggiunto, in rappresentanza degli stranieri di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), residenti o aventi domicilio nel territorio del Municipio. Le elezioni, disciplinate da apposito regolamento, si tengono contestualmente a quelle dei Consiglieri Aggiunti presso l'Assemblea Capitolina. Il Consigliere eletto resta in carica, anche in caso di subentro, sino al termine del mandato del Consiglio Municipale cui partecipa. 2. Il Consigliere Aggiunto del Municipio ha titolo a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio del Municipio, con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 3. Le elezioni dei Consiglieri Aggiunti dei Municipi sono disciplinate dal regolamento di cui all'art. 20, comma 1; per l'esercizio del loro mandato, si applicano le norme previste con il regolamento di cui all'art. 27, comma 8.
Art. 29. Rapporti con l'Assemblea Capitolina
1. Il Consiglio del Municipio esercita, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e con le modalita' previste dal Regolamento del decentramento, l'iniziativa delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea Capitolina. 2. Il Presidente del Municipio puo' partecipare alle adunanze dell'Assemblea Capitolina e delle Commissioni Capitoline Permanenti e Speciali con gli stessi diritti riconosciuti ai Consiglieri Aggiunti dall'art. 20, comma 2. 3. Il Consiglio del Municipio puo' rivolgere interrogazioni e interpellanze al Sindaco, il quale e' tenuto a rispondere entro sessanta giorni. 4. Il Regolamento del decentramento, al fine di consentire l'informazione e la presentazione di proposte e osservazioni, indica gli atti di Roma Capitale per i quali e' previsto il parere non vincolante dei Consigli dei Municipi. Del parere e' dato conto nel testo delle deliberazioni degli organi di Roma Capitale.
CAPO V Organizzazione degli uffici e dei servizi Art. 30. Principi di organizzazione
1. L'ordinamento e l'organizzazione degli Uffici e delle strutture capitoline - improntati a criteri di funzionalita', orientati a perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' e ispirati ai principi di autonomia, imparzialita', trasparenza e responsabilita' - sono volti al perseguimento dei fini istituzionali di Roma Capitale e ad assicurare il compiuto esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Ente. 2. L'articolazione direzionale e funzionale di Roma Capitale e' definita mediante motivati atti di organizzazione, assicurando la massima flessibilita' organizzativa e gestionale delle attivita', in coerenza con i programmi di governo e con la correlata pianificazione esecutiva, annuale e pluriennale, secondo canoni di efficacia, efficienza, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa e nel rispetto dei principi di partecipazione, autonomia, imparzialita', trasparenza e responsabilita'. 3. La disciplina e gli atti di organizzazione, di cui ai precedenti commi, si ispirano a criteri di: a) distribuzione e allocazione delle competenze finali e strumentali nell'ambito di strutture di livello piu' elevato che assicurino l'effettivita' della funzione dirigenziale, mediante l'attribuzione dei compiti in via esclusiva, nonche' l'omogeneita' delle discipline di settore; b) partecipazione, collaborazione e unitarieta' programmatoria e pianificatoria degli obiettivi, dei progetti e delle attivita'; c) costante verifica e adeguamento dinamico degli assetti, da effettuare periodicamente e, in ogni caso, all'atto della definizione degli obiettivi e della programmazione delle attivita'; d) misurazione e valutazione dei risultati di struttura, collettivi e individuali, secondo parametri e criteri idonei a rilevare l'andamento organizzativo e gestionale delle strutture e dei processi nonche' ad assicurare tempestivita' nell'adozione delle necessarie misure di correzione e miglioramento programmatorio e operativo; e) valorizzazione delle risorse umane e delle professionalita' acquisite, mediante la formazione, la specializzazione, il coinvolgimento partecipativo e la responsabilizzazione dei ruoli e delle funzioni, nonche' mediante la promozione e l'incentivazione del merito, della qualita' e delle eccellenze; f) promozione e diffusione delle buone pratiche organizzative, amministrative e gestionali, anche mediante iniziative di confronto, scambio e condivisione di soluzioni ed esperienze con soggetti esterni, pubblici e privati; g) razionalizzazione e ottimizzazione delle spese di funzionamento degli uffici e dei servizi, anche mediante l'accorpamento delle funzioni di approvvigionamento di beni e servizi; h) dematerializzazione degli atti, omogeneizzazione delle procedure e semplificazione dell'accesso ai servizi da parte dell'utenza, anche mediante modulistica e sistemi informatici di impiego condiviso dalle strutture capitoline secondo parametri di uniforme applicazione; i) armonizzazione degli orari di apertura al pubblico e dei processi di erogazione dei servizi; l) interfunzionalita' operativa delle strutture e costante supervisione e raccordo istituzionale e gestionale dei processi e delle attivita'.
Art. 31. Organizzazione degli uffici e servizi
1. La struttura direzionale e' articolata su piu' livelli dirigenziali in modo da assicurare il compiuto presidio di base, gestionale e operativo, delle funzioni e dei servizi finali e strumentali nonche' il costante raccordo programmatorio e di coordinamento con gli organi di governo e di alta direzione, da porre in capo al livello dirigenziale piu' elevato. 2. Fermi restando i criteri di cui al comma 3 dell'art. 30, il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina i casi in cui possono essere istituiti, anche in via temporanea, uffici e strutture con scopi specifici e obiettivi determinati, per le ipotesi in cui, in relazione a particolari programmi, emerga l'opportunita' o la necessita' di gestire e coordinare unitariamente o in forma interdisciplinare, per il loro rilievo strategico o il significativo impatto sull'utenza, attivita' e compiti distinti. 3. Nei limiti e secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, possono essere costituiti uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per coadiuvarli nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, il cui organico e' costituito da dipendenti capitolini ovvero da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato e che non abbiano con i titolari delle predette cariche relazioni di parentela o affinita' fino al terzo grado o rapporti di vincolo affettivo. 4. Nell'ambito dell'unita' di Roma Capitale, l'articolazione e l'organizzazione degli uffici e dei servizi dei Municipi e' oggetto di specifica disciplina, idonea a garantire l'autonomo ed efficace esercizio delle funzioni loro attribuite. 5. La dotazione organica e' determinata per contingenti complessivi delle categorie e dei profili professionali, allo scopo di garantire il maggior grado di flessibilita' distributiva, in funzione delle esigenze di adeguamento degli organici e delle strutture ai compiti da svolgere e ai programmi da attuare.
Art. 32. Segretario Generale
1. Il Sindaco nomina il Segretario Generale, individuandolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Della nomina viene data comunicazione all'Assemblea Capitolina. L'incarico perdura per l'intero mandato del Sindaco che lo ha nominato. Dopo la cessazione del Sindaco, il Segretario Generale continua, comunque, a esercitare le proprie funzioni fino alla sua riconferma o alla nomina del nuovo Segretario Generale. L'incarico e' revocabile, con provvedimento motivato del Sindaco e previa deliberazione della Giunta Capitolina, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, nel rispetto delle vigenti disposizioni. 2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica e amministrativa nei confronti degli organi di Roma Capitale in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario Generale, inoltre: a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quanto altrimenti disciplinato in caso di nomina del Direttore Generale; b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni dell'Assemblea Capitolina e della Giunta Capitolina, cura la loro verbalizzazione e gli adempimenti di pubblicita' ed esecutivita' delle deliberazioni adottate; c) puo' rogare tutti i contratti nei quali Roma Capitale e' parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. 3. Al fine di assicurare l'effettiva unitarieta' della funzione di direzione complessiva dell'Ente e di garantire il buon andamento della attivita' amministrativa, il Sindaco, con propria ordinanza, conferisce, di norma, al Segretario Generale l'incarico di Direttore Generale di cui all'art. 33. 4. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalita' di nomina di un Vice Segretario Generale - individuato, su proposta del Segretario Generale, fra i dirigenti di ruolo preposti agli uffici di piu' elevato livello, con anzianita' non inferiore a cinque anni - per coadiuvare il Segretario Generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
Art. 33. Direttore Generale
1. Il Sindaco, motivando la decisione, puo' nominare, previa deliberazione della Giunta Capitolina, un Direttore Generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con il compito, in conformita' a quanto stabilito dall'ordinamento, di attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente. L'incarico e' revocabile, previa deliberazione della Giunta Capitolina, e la durata non puo' eccedere quella del mandato del Sindaco.
Art. 34. Dirigenti
1. I dirigenti, in conformita' a quanto stabilito dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonche' nell'ambito degli indirizzi degli organi di governo e delle direttive emanate dagli organi di alta direzione, sono responsabili, in via esclusiva, della gestione dell'attivita' amministrativa e dei relativi risultati. 2. I dirigenti attuano i programmi e perseguono gli obiettivi loro assegnati disponendo di autonomia nell'organizzazione degli uffici cui sono preposti e sono direttamente responsabili dell'andamento degli uffici medesimi e della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa delle risorse economiche, professionali e strumentali a essi assegnate. 3. Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, l'adozione, in via esclusiva, di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi di governo. I dirigenti operano in sinergia e in spirito di leale collaborazione con gli organi di governo, nel rispetto rigoroso del principio di distinzione delle rispettive competenze. 4. La rappresentanza in giudizio e' attribuita al Capo dell'Avvocatura, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di organizzazione per l'esercizio dell'azione giudiziaria. Nei casi in cui la legge consente alla parte o all'autorita' amministrativa di stare in giudizio personalmente, senza l'assistenza tecnica di un difensore, la rappresentanza processuale spetta al dirigente responsabile del rispettivo settore di competenza, il quale, se previsto dalla stessa legge, ha facolta' di avvalersi di funzionari appositamente delegati. Lo stesso regolamento definisce le competenze e le procedure per promuovere, resistere, conciliare e transigere le liti. 5. Alle competenze e attribuzioni dirigenziali puo' derogarsi soltanto espressamente e in forza di specifiche disposizioni legislative. 6. Gli incarichi dirigenziali per la copertura delle posizioni di livello piu' elevato, nonche' degli uffici temporanei e di scopo e gli incarichi dirigenziali ad interim sono conferiti dal Sindaco che esercita la sua autonoma ed esclusiva responsabilita' di nomina in base a criteri di merito, professionalita' ed esperienza acquisita, secondo le modalita' previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tutti gli incarichi di direzione sono conferiti a tempo determinato e la loro durata non puo' eccedere il mandato del Sindaco. Gli incarichi possono essere revocati anticipatamente nei casi previsti dalla legge, dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dai vigenti contratti collettivi di lavoro. 7. Nei limiti e secondo i criteri e le modalita' previsti dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, previo pubblico avviso, mediante contratti a tempo determinato, per la copertura di posizioni dotazionali ovvero per l'assolvimento di compiti da assegnare al di fuori della dotazione organica, quando ricorra la straordinaria e motivata esigenza di integrare l'organico dirigenziale di ruolo con specifiche ed elevate professionalita', idonee ad assicurare il qualificato svolgimento delle speciali funzioni proprie delle posizioni da ricoprire. Gli incarichi di direzione delle strutture di piu' elevato livello sono conferiti, di norma, a dirigenti a tempo indeterminato. Detti incarichi possono essere conferiti a dirigenti assunti a tempo determinato solo in via eccezionale e con specifica motivazione. Per le stesse ipotesi, possono altresi' essere stipulati contratti a tempo determinato per qualifiche non dirigenziali di alta specializzazione. 8. Il trattamento economico di coloro ai quali sono conferiti gli incarichi dirigenziali a tempo determinato, in nessun caso puo' complessivamente superare l'importo di quello previsto per i dirigenti di ruolo dell'Amministrazione. 9. Con convenzioni a termine, nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, possono essere acquisite collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita' per il perseguimento di obiettivi determinati. 10. I direttori preposti alle strutture di livello piu' elevato costituiscono la Conferenza dei dirigenti, la quale svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie in materia di gestione delle risorse economiche, umane e strumentali, con le modalita' previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 35. Sistema di controllo interno
1. Roma Capitale adotta apposite discipline, in attuazione delle disposizioni di legge, per assicurare lo svolgimento del controllo strategico, del controllo interno di regolarita' amministrativa e contabile e del controllo di gestione nonche' delle forme previste di trasparenza. 2. In armonia con gli strumenti di controllo di cui al precedente comma, e' adottato il sistema unico di misurazione e valutazione dei risultati complessivi di Ente e delle prestazioni del personale dirigenziale e non dirigenziale, in applicazione di criteri atti a favorire il perseguimento del costante miglioramento organizzativo e gestionale e la valorizzazione del merito e delle eccellenze. Delle risultanze del sistema di misurazione e valutazione si tiene conto ai fini dell'attribuzione, della conferma e della revoca degli incarichi dirigenziali.
CAPO VI Servizi pubblici locali Art. 36. Modalita' di gestione
1. La gestione di servizi pubblici da parte di Roma Capitale, consistenti nella produzione di beni e attivita', rivolti a realizzare fini sociali e culturali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunita', e' svolta attraverso le modalita' previste dalla legge ed e' finalizzata ad assicurare la regolarita', la continuita', l'economicita' e la qualita' delle prestazioni in condizioni di uguaglianza. 2. La scelta delle forme di gestione e' effettuata, con provvedimento motivato, dall'Assemblea Capitolina, sulla base di valutazioni di opportunita', di convenienza economica e di efficienza di gestione, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire. 3. I rapporti tra Roma Capitale e gestore, nell'ipotesi di esternalizzazione della gestione, sono regolati da contratti di servizio pubblico le cui linee guida sono approvate dall'Assemblea Capitolina che esprime i propri indirizzi. Dei piani industriali dei soggetti gestori e' data puntuale informazione alle competenti Commissioni Capitoline al fine di consentire il loro concorso, mediante la formulazione di proposte e valutazioni, alla piu' congrua determinazione delle esigenze strumentali dell'Amministrazione. Roma Capitale, attraverso le proprie strutture, svolge ogni necessaria attivita' di indirizzo, di programmazione, di coordinamento, di vigilanza e di controllo al fine di garantire il corretto espletamento del servizio affidato in gestione. 4. Al fine di garantire la qualita', l'universalita' e l'economicita' delle prestazioni rese dai soggetti gestori, Roma Capitale, attraverso un apposito organismo, anche esterno alla struttura dell'Amministrazione, assicura un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri qualitativi e quantitativi individuati nei contratti di servizio. L'Assemblea Capitolina dispone altresi' che siano garantite forme di partecipazione e di controllo da parte degli utenti nonche' di tutela degli stessi. 5. E' vietata la partecipazione di Amministratori e dirigenti di Roma Capitale, ove non espressamente imposto dalla normativa vigente, nonche' di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei soggetti affidatari del servizio pubblico. 6. Gli enti o organismi non quotati, controllati direttamente o indirettamente da Roma Capitale, conformano le proprie politiche assunzionali al principio di accesso agli impieghi mediante procedure selettive pubbliche. Previa approvazione da parte di Roma Capitale, adeguano a tale principio i propri ordinamenti disciplinando le modalita' di reclutamento del personale e le eventuali incompatibilita' all'impiego.
CAPO VII Finanza, contabilita' e revisione economico-finanziaria Art. 37. Ordinamento contabile
1. L'ordinamento contabile di Roma Capitale e' disciplinato dal Regolamento di contabilita' nel rispetto delle leggi e in conformita' alle norme dello Stato.
Art. 38. Bilancio e programmazione finanziaria
1. Il bilancio annuale di previsione, corredato della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, e' presentato dalla Giunta all'Assemblea Capitolina almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea. 2. Il bilancio pluriennale, di durata pari a quello della Regione Lazio, esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione di Roma Capitale. 3. Unitamente alla proposta di assestamento del bilancio di previsione la Giunta sottopone all'Assemblea Capitolina il documento di programmazione finanziaria con il quale si definisce la manovra di finanza locale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e si indicano i criteri e i parametri per la formazione dei bilanci annuale e pluriennale successivi.
Art. 39. Rendiconto
1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono riassunti e dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 2. Il rendiconto e' corredato da una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonche', limitatamente ai centri di attivita' per i quali siano attivate forme di contabilita' costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti. 3. Il rendiconto e la relazione sono presentati dalla Giunta all'Assemblea Capitolina almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea. 4. Il Regolamento di contabilita' puo' definire schemi e modalita' di predisposizione del conto consolidato patrimoniale di inizio e di fine mandato, nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della sola gestione patrimoniale; il conto e' sottoposto all'esame dell'Assemblea Capitolina e portato a conoscenza dei cittadini.
Art. 40. Collegio dei Revisori dei conti
1. Al Collegio dei Revisori dei conti di Roma Capitale e' conferito l'esercizio della funzione di revisione economico-finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla legge e ogni altra attivita' o compito da essa indicati. 2. Il Collegio dei Revisori e' composto da tre membri. I requisiti soggettivi e le modalita' di nomina, anche nelle ipotesi di decesso, rinunzia o decadenza, sono disciplinati dalla legge. 3. Non possono essere nominati Revisori coloro che si trovino nelle condizioni ostative a ricoprire tale incarico indicate dalla legge e dal Regolamento di contabilita', in quelle stabilite per la carica di Consigliere Capitolino, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri Capitolini, dei componenti della Giunta Capitolina, del Segretario Generale, del Direttore Generale - ove nominato - e dei dirigenti, e coloro che hanno con Roma Capitale o con aziende, societa' ed enti da essa dipendenti o controllate un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita. 4. I revisori, salvo diversa disposizione di legge, durano in carica tre anni. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e dello Statuto, al loro incarico. 5. I revisori adempiono al loro dovere con la diligenza del mandatario e rispondono della verita' delle loro attestazioni. 6. Il compenso annuale dei revisori e' determinato dall'Assemblea Capitolina all'atto della nomina o della riconferma, per tutta la durata del triennio nei limiti fissati dalla normativa vigente.
Art. 41. Funzioni e competenze del Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei Revisori dei conti collabora con l'Assemblea Capitolina nelle sue funzioni di indirizzo e di controllo, secondo le previsioni e le modalita' indicate dai regolamenti dell'Assemblea Capitolina e di contabilita'. 2. Il Collegio dei Revisori esprime pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui documenti a esso allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri sono suggerite tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni all'Assemblea Capitolina, che adotta i provvedimenti conseguenti o motiva adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione. 3. Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria, economica, patrimoniale e fiscale della gestione. La tecnica del campione costituisce il normale strumento di indagine del Collegio per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza. 4. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono adottate a maggioranza dei componenti. 5. Ove emergano gravi irregolarita' nella gestione, il Collegio dei Revisori ne riferisce immediatamente al Sindaco e al Presidente dell'Assemblea Capitolina il quale provvede a convocare l'Assemblea nel termine previsto dal proprio regolamento, iscrivendo all'ordine del giorno la comunicazione del Collegio dei Revisori. 6. Il Collegio dei Revisori attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione in merito alla proposta di deliberazione del rendiconto medesimo, esprimendo eventuali proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.
CAPO VIII Verifica e revisione dello Statuto Art. 42. Verifica dello Statuto
1. L'Assemblea Capitolina procede annualmente, in occasione della sessione del bilancio di previsione ovvero in sessione straordinaria, alla verifica dell'attuazione dello Statuto promuovendo un'ampia consultazione fra gli appartenenti alla comunita' cittadina.
Art. 43. Revisione dello Statuto
1. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene a ciascuna Consigliera e a ciascun Consigliere Capitolino, alla Giunta Capitolina, ai Consigli dei Municipi. 2. Fermo restando il rispetto della procedura deliberativa prevista dalla normativa vigente, al fine di acquisire pareri e contributi propositivi, prima di essere poste all'esame della competente Commissione Capitolina per l'attivazione del procedimento di revisione statutaria, le proposte di modifica dello Statuto sono trasmesse a ciascun Consiglio del Municipio e sono portate a conoscenza degli appartenenti alla comunita' cittadina con l'affissione all'Albo Pretorio per non meno di dieci giorni, con la pubblicazione su almeno due quotidiani e con il ricorso ad altri idonei strumenti di comunicazione; sono trasmesse, altresi', agli osservatori di cui all'art. 12.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. I Regolamenti previsti dalle disposizioni del presente Statuto sono approvati ovvero a esse adeguati entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, salvo il Regolamento per l'elezione dei Consiglieri Aggiunti che e' sottoposto a revisione entro il 15 settembre 2013. In sede di prima applicazione delle disposizioni degli articoli 20 e 28, il mandato dei Consiglieri Aggiunti in carica presso l'Assemblea Capitolina o i Consigli dei Municipi all'entrata in vigore del presente Statuto cessa all'elezione dei successivi e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2013. Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore dello Statuto e l'approvazione o l'adeguamento dei predetti regolamenti, continuano ad applicarsi, nei limiti della loro compatibilita' con lo Statuto, i regolamenti vigenti. 2. Le previgenti disposizioni statutarie sul decentramento continuano a trovare applicazione sino al primo rinnovo degli organi municipali successivo all'entrata in vigore del presente Statuto salvo che agli effetti elettorali, in relazione ai quali la nuova disciplina del Capo IV si applica dall'esecutivita' del provvedimento di delimitazione territoriale dei Municipi in numero di quindici. La nuova disciplina e' resa pienamente applicabile dal suddetto rinnovo mediante l'adozione di apposite misure organizzative. 3. Le proposte di riperimetrazione promosse, di comune intesa, dai Municipi interessati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della disciplina della riarticolazione territoriale dei Municipi nell'attuale numero, sono esaminate dall'Assemblea Capitolina con procedura d'urgenza e comunque non oltre novanta giorni dal loro deposito. 4. Limitatamente alla perimetrazione territoriale dei Municipi conseguente alla rideterminazione del loro numero effettuata in sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, non si applica quanto previsto, in materia di iniziativa referendaria, dall'art. 3, comma 7, del Regolamento del decentramento amministrativo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.
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