Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 25 marzo 2013 |
Sostituzione degli allegati A, B, G, e I al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2011, di attuazione dell'articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano. |
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IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE e IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale; Visto l'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che le quote di proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione e le Province autonome; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 luglio 2011, previsto dall'art. 2, comma 108, della menzionata legge n. 191 del 2009, adottato previa intesa con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alle suddette autonomie speciali; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello F23 per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate; Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti; Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato; Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalita' tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 aprile 2012 prot. 2012/53906, pubblicato sul sito internet della medesima Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione delle modifiche ai modelli di versamento "F24" e "F24 Accise", per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 ottobre 2012 prot. 2012/140335, pubblicato sul sito internet della medesima Agenzia, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali; Visto il comma 16 dell'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che ha introdotto per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 un'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondere in unica soluzione entro il 31 marzo 2011, le cui modalita' di versamento sono state determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 gennaio 2011; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che ha introdotto, a decorrere dall'anno 2011, un regime di tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche alternativo rispetto al regime ordinario vigente, istituendo un'imposta operata nella forma della cedolare secca sugli affitti, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche' delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione e sulle relative risoluzioni e proroghe; Visto l'art. 14, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale prevede, tra l'altro, che alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali ivi previste nelle misure e con le modalita' definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti; Attesa la necessita' di attribuire alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e Bolzano la compartecipazione al gettito delle suddette imposte; Visto l'art. 21, comma 1, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 luglio 2011, il quale stabilisce che le eventuali modifiche alle tabelle ed agli schemi allegati allo stesso decreto sono effettuate mediante provvedimento delle amministrazioni interessate, da emanarsi previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano; Vista l'intesa espressa dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 0004716/P del 14 marzo 2013, dalla Provincia autonoma di Trento con nota prot. n. 5016/13/153282/5.7/719-10 del 15 marzo 2013 e dalla Provincia autonoma di Bolzano con nota prot. n. 14.03/1569.11 del 14 marzo 2013; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreta:
Art. 1
Modificazioni agli allegati del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 luglio 2011
1. L'allegato I al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 luglio 2011 concernente l' "Attuazione dell'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano", e' sostituito dal nuovo allegato I al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, nel quale sono stati inseriti i capitoli del bilancio dello Stato numero 1053, numero 1207, numero 1220 e 1221 e gli articoli 3 e 4 del capitolo 1210, relativi rispettivamente al gettito della cedolare secca sugli affitti, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche' delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione, al gettito dell'imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale sui contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione al 1° gennaio 2011, al gettito dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica e relativo incremento, ed al gettito della tassa ipotecaria. 2. Gli allegati A, B e G del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 luglio 2011 sono conseguentemente sostituiti dai nuovi allegati A, B e G al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante, nei quali sono stati inseriti i codici tributo ed i codici ruolo associati ai capitoli indicati al comma 1, per la quota di spettanza. 3. I nuovi allegati A, B e G al presente decreto tengono conto anche delle modifiche intervenute dall'emanazione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2011, per effetto dell'istituzione e della soppressione di codici tributo e codici ruolo, avvenute con risoluzioni e provvedimenti dell'Agenzia delle entrate. 4. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2013
Il direttore generale delle Finanze Lapecorella Il ragioniere generale dello Stato Canzio
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
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