Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 marzo 2013
Adeguamento del sistema tariffario da corrispondere all'Automobile Club d'Italia - ACI per le attivita' relative alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia - ACI;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni d'attuazione e transitorie del citato regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e successive modificazioni;
Visto l'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, che prevede la totale automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico e la sostituzione dei volumi delle formalita' con un archivio magnetico centralizzato e consente che, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, possano essere apportate modifiche ed aggiunte alle voci di cui alla tabella allegato B al decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il nuovo codice della strada;
Visto il decreto ministeriale 2 ottobre 1992, n. 514, contenente il regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 187;
Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1994, concernente l'approvazione della tariffa degli emolumenti dovuti agli uffici del pubblico registro automobilistico - PRA;
Visto l'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che ha istituito l'imposta provinciale sulle formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 23 che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, concernente il regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprieta' e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che prevede che la riscossione dell'imposta provinciale di trascrizione di cui all'art. 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possa essere effettuata dall'ACI senza oneri per le Province;
Ritenuta la necessita' di garantire l'autonomo equilibrio economico-finanziario del servizio, in rapporto ai costi effettivamente sostenuti per l'espletamento dello stesso, anche in funzione della realizzazione, da parte dell'Automobile Club d'Italia, di ulteriori iniziative di semplificazione e digitalizzazione dell'istituto in linea con le prescrizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, e con gli obiettivi previsti dall'Agenda digitale italiana, al fine di rafforzare l'interesse pubblico alla tutela e garanzia legale dei diritti soggettivi e di ogni situazione giuridica relativa ai veicoli, nonche' a beneficio della qualita', efficienza ed economicita' dei servizi del PRA rivolti all'utenza ed alle Pubbliche amministrazioni centrali e periferiche;
Ritenuto nel contempo di assicurare la gratuita' per le Province delle prestazioni rese dall'Automobile Club d'Italia in relazione alla gestione dell'imposta provinciale di trascrizione, in conformita' alla previsione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e di prevedere, in particolare, l'esenzione dal pagamento delle tariffe PRA per i soggetti affetti da disabilita' o minorazioni allo scopo di favorirne l'esercizio del diritto alla mobilita', garantendo la piena attuazione dell'integrazione sociale, nonche' l'esenzione per altre tipologie di formalita', anche al fine di contenere gli oneri complessivi del servizio per l'utenza;

Decreta:

Art. 1

1. E' approvata l'acclusa tabella che stabilisce le nuove voci di tariffa e determina gli importi degli emolumenti da corrispondere all'Automobile Club d'Italia per le formalita' inerenti alla tenuta del pubblico registro automobilistico, per il rilascio dei relativi certificati e per le visure ed ispezioni da effettuarsi nel pubblico registro automobilistico.
2. La nuova tabella si applica alle richieste di formalita', di documenti, di visure e ispezioni, presentate agli uffici del pubblico registro automobilistico a partire dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Dalla stessa data non sono piu' dovuti all'Automobile Club d'Italia dalle Province i corrispettivi convenzionalmente stabiliti per la gestione dell'imposta provinciale di trascrizione sulle formalita' del pubblico registro automobilistico.
Roma, 21 marzo 2013

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli Il Ministro della giustizia Severino
 
Allegato

Tabella degli emolumenti dovuti agli uffici
del Pubblico Registro Automobilistico
Tabella Art. 1.

Prima iscrizione o rinnovo dell'iscrizione di un veicolo nel pubblico registro automobilistico anche se con contestuale richiesta dell'annotazione dell'intestatario in leasing o della riserva della proprieta', annotazione del trasferimento di proprieta' anche se con contestuale richiesta dell'annotazione dell'intestatario in leasing o della riserva della proprieta', trascrizione della riserva della proprieta', degli atti, domande giudiziali e sentenze previsti negli articoli da 2683 a 2695 del codice civile, annotazione, trascrizione o cancellazione di sentenza dichiarativa di fallimento, di decreto di ammissione al concordato preventivo e di decreto di ammissione all'amministrazione controllata, sequestro conservativo, pignoramento, iscrizione, rinnovazione, cancellazione ed altre modificazioni della garanzia reale e della riserva della proprieta' sul veicolo, annotazione di ogni modificazione dei rapporti aventi per oggetto la garanzia reale iscritta sul veicolo, rettifica dell'iscrizione della proprieta' e delle garanzie reali nonche' delle annotazioni e trascrizioni di cui al presente articolo:
per ogni operazione € 27,00.

Tabella Art. 2.

Annotazione del trasferimento di proprieta' a favore dei contribuenti che fanno commercio di veicoli di cui all'art. 56, comma 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
per ogni operazione € 13,50.

Tabella Art. 3.

Annotazione della cessazione della circolazione, dell'intestazione e della cancellazione del leasing, degli atti che consentono l'utilizzo da parte di terzi, della variazione o aggiornamento della residenza, dei dati di individuazione e delle caratteristiche del veicolo, rilascio successivo o duplicato del certificato di proprieta':
per ogni operazione € 13,50.

Tabella Art. 4.

Sono esenti da emolumenti da corrispondere all'Automobile Club d'Italia le annotazioni della perdita e del rientro in possesso, della iscrizione e della cancellazione del fermo amministrativo, le annotazioni richieste dalle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche per finalita' di pubblico interesse.

Tabella Art. 5.

Sono esenti da emolumenti da corrispondere all'Automobile Club d'Italia le annotazioni a favore delle persone fisiche disabili con ridotte o impedite capacita' motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione, ai sensi dell'art. 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonche' dei disabili psichici o mentali di tale gravita' da aver determinato il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento, o aventi gravi limitazioni alla capacita' di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo, ai sensi dell'art. 30, comma 7, legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sono altresi' esenti le formalita' a favore dei soggetti ciechi o ipovedenti di cui agli articoli 2, 3, 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138, nonche' dei soggetti sordi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Tabella Art. 6.

Certificato dello stato giuridico attuale, certificato cronologico, copia di un atto o documento, di una nota, dichiarazione di conformita' o certificato di origine depositato negli archivi del pubblico registro automobilistico anche se dichiarato conforme all'atto depositato:
per ogni certificato o copia € 9,00.

Tabella Art. 7.

Ispezione dello stato giuridico attuale, visura dei registri e delle note e titoli raccolti nei fascicoli d'ufficio:
per ogni certificato o copia € 6,00.
 
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