Gazzetta n. 74 del 28 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 27 dicembre 2012 |
Arresto definitivo delle imbarcazioni da pesca della Regione Emilia Romagna. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto il Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca - FEP, di seguito Regolamento di base; Visto il Regolamento (CE) 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, con il quale sono state definite le modalita' di applicazione del Regolamento di base, relativo al Fondo europeo per la pesca, di seguito Regolamento applicativo; Visto il Vademecum della Commissione Europea del 26 marzo 2007; Visto il Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007; Visto il nuovo Programma Operativo nazionale, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2010) 7914 dell' 11 novembre 2010; Vista la modifica del Programma Operativo nazionale approvato in sede di Comitato di sorveglianza nella riunione del 16 dicembre 2011 e trasmessa alla Commissione Europea in data 21 dicembre 2011; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome che, nella seduta del 20 marzo 2008, ha approvato la ripartizione della dotazione finanziaria del FEP dello Stato e delle Regioni; Visti, in particolare gli artt. 21 e 23 del Regolamento di base, riguardante l'Asse prioritario1 misura «Arresto definitivo»; Visto il piano di adeguamento dello sforzo di pesca della flotta italiana - periodo 2010-2013 - adottato, ai sensi dell' art. 21 del Regolamento di base, con decreto direttoriale n. 5 del 19 maggio 2011; Visto il decreto direttoriale 5 dicembre 2011 con il quale sono stati modificati gli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo in cui si articola il Piano di adeguamento adottato con il citato decreto direttoriale 19 maggio 2011; Vista la nota n. 258603 del 6 novembre 2012 con la quale la Regione Emilia Romagna ha stabilito di destinare risorse proprie dell'asse 1 pari ad Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00) per il pagamento del premio di arresto definitivo di cui al regolamento (CE) 1198/2006 per la demolizione delle imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiori a 15 metri con il sistema a strascico iscritte nei Compartimenti marittimi della Regione Emilia Romagna; Considerato che la relazione delle attivita' di monitoraggio predisposta dall'Organismo responsabile della Raccolta dati che ha valutato positivamente la richiesta della Regione Emilia Romagna; Vista la delibera del 19 novembre 2012 n. 1738 con la quale la Regione Emilia Romagna ha comunicato la valutazione positiva in ordine allo schema di bando predisposto per l'attuazione della misura arresto definitivo; Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione del 15 marzo 2010 stipulato in data 18 dicembre 2012 tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e la Regione Emilia Romagna al fine di disciplinare i rapporti nell'attuazione della misura oggetto del presente decreto; Visto il decreto del Ministro del 26 gennaio 2012 recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; Considerata la necessita' di provvedere alla emanazione di norme di applicazione dei suddetti regolamenti in materia di arresto definitivo delle attivita' di pesca delle imbarcazioni;
Decreta:
Art. 1 Attuazione della misura arresto definitivo
1. Il presente decreto riguarda l'attuazione della misura arresto definitivo mediante demolizione ai sensi degli artt. 21 e 23 del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 ed in esecuzione del piano di adeguamento citato in premessa. 2. Il premio di arresto definitivo e' destinato ai proprietari delle imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiori a 15 metri, iscritte nei Compartimenti marittimi della Regione Emilia-Romagna ed autorizzati all'esercizio dell'attivita' di pesca con gli attrezzi ricompresi nel «sistema strascico». 3. Per l'attuazione della misura si applicano le norme previste dal regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006 e dal regolamento applicativo n. 498 del 2007, nonche' le indicazioni del Programma Operativo.
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato D Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato E Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Requisiti di ammissibilita' delle navi
1. L'imbarcazione da pesca deve essere iscritta nel Registro Comunitario nonche' in uno dei Compartimenti marittimi della Regione Emilia-Romagna. 2. L'imbarcazione da pesca deve aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda. 3. L'imbarcazione da pesca deve avere eta' pari o superiore a dieci anni, calcolati ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2930/1986 del Consiglio del 22 settembre 1986 e successive modifiche. L'eta' della nave e' un numero intero pari alla differenza tra l'anno di pubblicazione del presente decreto e l'anno di entrata in servizio. 4. Le navi per le quali e' richiesto il premio di arresto definitivo devono essere in possesso del titolo abilitativo all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita'.
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| Art. 3 Modalita' di presentazione della domanda
1. La domanda di ammissione al premio di arresto definitivo, redatta in carta semplice, dal proprietario dell'unita', deve essere presentata all'Ufficio Marittimo di iscrizione della nave, entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Copia della domanda, recante il timbro di ricezione dell'Ufficio marittimo, deve essere trasmessa, a cura degli interessati, a mezzo raccomandata a.r. al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche competitive, della qualita' agroalimentare e della pesca - Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, Viale dell'Arte 16, 00144 Roma, (di seguito Ministero) nonche' alla Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attivita' Faunistico - Venatorie - Via della fiera 8 - 40127 Bologna (di seguito Regione). Non saranno prese in considerazione le istanze che pervengano via fax o consegnate direttamente al Ministero e/o alla Regione 2. Nella domanda (allegato A) devono essere indicati: a) per le persone fisiche: generalita' complete del proprietario/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, indirizzo mail, telefono e fax; per le persone giuridiche: ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale o partita IVA, telefono, fax, indirizzo mail e generalita' complete del legale rappresentante; b) elementi identificativi della nave: numero di matricola o numero di iscrizione nel registro RR.NN.MM. e GG., ufficio di iscrizione della nave, numero UE; c) coordinate bancarie per l'accreditamento del premio: istituto di credito, numero di conto corrente, codice ABI, codice CAB e codice IBAN ; d) dichiarazione: «Il/i sottoscritto/i autorizza/no codesta Amministrazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati riservati riportati nella presente domanda e nei documenti richiamati per il perseguimento delle finalita' per le quali vengono acquisiti». 3. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identita' del/i sottoscrittore/i in corso di validita'.
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| Art. 4 Istruttoria della domanda e obblighi connessi
1. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita' da pesca provvede al procedimento istruttorio delle domande presentate. In caso di esito positivo trasmette al Ministero e alla Regione entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, la certificazione di cui all'allegato B comprensivo dell'estratto del Registro NN.MM.GG. e/o delle Matricole aggiornato. 2. Qualora l'importo del premio risulti superiore ad € 154.937,00, all'allegato B deve essere inclusa copia della richiesta di certificazione antimafia formulata dall'Ufficio Marittimo di iscrizione del natante, previsto dall'art. 6, comma 3 bis della legge del 4 aprile 2012 n. 35 alla Prefettura competente, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. Analoga richiesta deve essere anche presentata alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per il certificato di iscrizione con la dicitura non fallimentare o il nulla osta del Tribunale con la dicitura non fallimentare. In caso di esito negativo dell'istruttoria, l'Autorita' marittima comunica al richiedente, e per conoscenza al Ministero e alla Regione, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di acquisizione della domanda, il mancato accoglimento dell'istanza, indicando la motivazione del rigetto e le modalita' per impugnare il provvedimento. 3. Il Ministero, acquisita l'istruttoria di cui al comma 1 e tenuto conto degli obiettivi di riduzione della capacita' di pesca di cui ai Piani nazionali di disarmo citati in premessa, provvede a redigere in attuazione dei criteri di cui al successivo art. 5, n. una (1) graduatoria per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o inferiori a 15 metri autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con gli attrezzi compresi nel «sistema strascico». Tale graduatoria e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Successivamente, la Regione predispone il relativo decreto di concessione agli aventi diritto e lo invia all'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita' e per conoscenza al Ministero. L'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita' deve provvedere tempestivamente alla notifica dell'atto al richiedente dando comunicazione della data di avvenuta notifica al Ministero e alla Regione. 4. Il termine per la restituzione all'Ufficio marittimo di iscrizione del titolo abilitativo alla pesca e' fissato in 15 giorni a far data dalla notifica della concessione. L'Ufficio Marittimo trasmette tempestivamente al Ministero e per conoscenza alla Regione il titolo abilitativo alla pesca, unitamente all'allegato C, completo di tutta la documentazione prevista. La riconsegna del titolo e' atto irrevocabile e il titolo e' annullato. La mancata restituzione del titolo, entro il termine perentorio suindicato, comporta l'archiviazione della domanda, senza preavviso, ai sensi della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni. 5. Entro il termine di 4 mesi dalla data di riconsegna del titolo abilitativo alla pesca, il richiedente procede alla demolizione dell'unita'. Il mancato rispetto di detto termine, salvo casi di forza maggiore, da verificare e certificare, caso per caso, dall'Ufficio Marittimo di iscrizione dell'unita', determina la perdita del diritto al premio. L'Autorita' marittima puo' concedere una sola proroga di trenta giorni. L'Ufficio Marittimo trasmette al Ministero e alla Regione la certificazione comprovante l'avvenuta demolizione, redatta secondo l'allegato D, completo di tutta la documentazione prevista. Il Ministero provvede alla cancellazione della nave dall'Archivio licenze (ALP) e dal Registro comunitario. Successivamente, la Regione provvede a predisporre il decreto di liquidazione nonche' i relativi pagamenti. 6. La Regione predispone i decreti di concessione seguendo l'ordine della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse. In caso di eventuali avanzi di gestione o di ulteriori finanziamenti, la Regione puo' proseguire nello scorrimento della graduatoria attribuendo il premio di cui al presente decreto agli idonei non beneficiari in posizione utile in graduatoria.
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| Art. 5 Criteri di selezione
1. La selezione delle richieste di arresto definitivo tiene conto dei seguenti criteri: a) livello di vetusta' dell'imbarcazione: 5 punti per ogni anno eccedente l'eta' minima di cui al precedente art. 2, comma 3; b) stazza espressa in GT: 1 punto per ogni GT.
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| Art. 6 Calcolo del premio
1. Il premio, arrotondato alle dieci unita' inferiori, e' determinato, in conformita' a quanto previsto dal Programma Operativo, secondo il calcolo indicato nella tabella di cui all'allegato E del presente decreto. 2. La stazza, espressa in GT, e' rilevata dall'Ufficio Marittimo dai registri in proprio possesso. 3. La perdita della nave, avvenuta per cause accidentali, comprovate dall'Ufficio marittimo competente, nel periodo compreso tra la concessione del premio e l'arresto definitivo effettivo, e' considerata quale demolizione. L'importo del premio spettante, calcolato con le modalita' di cui al comma 1, e' ridotto dell'eventuale indennizzo pagato dalla Compagnia di assicurazione.
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| Art. 7 Modalita' di erogazione del premio
1. Il premio di arresto definitivo e' liquidato in un'unica soluzione ad avvenuta demolizione della nave.
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| Art. 8 Cumulabilita' degli aiuti pubblici
1. L'entita' del premio, determinato con le modalita' di cui all'art. 6, e' diminuito dell'intero importo riscosso per l'ammodernamento dell'unita' ai sensi del regolamento (CE) n. 1198 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP).
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| Art. 9 Registrazione dei vincoli
1. Al fine di consentire il rispetto dei vincoli derivanti dalla concessione di agevolazioni, gli Enti pubblici erogatori sono tenuti a comunicare all'Ufficio di iscrizione della nave, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, le agevolazioni concesse e la data di scadenza del relativo vincolo. 2. L'Autorita' Marittima deve annotare i vincoli tra i gravami o, in caso di intervenuto trasferimento del peschereccio, di darne comunicazione all'Ufficio Marittimo di destinazione. Il presente provvedimento e' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2012
Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013 Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 220
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