Con riferimento alle modifiche dell'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, previste dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012, che ha modificato l'art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, si comunica che, decorsi 60 giorni dal deposito dell'istanza di modifica, la ditta puo' commercializzare il prodotto fitosanitario, sotto la propria responsabilita', con l'indicazione in etichetta delle modifiche richieste e della seguente dicitura: "Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del .........e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012, con validita' dal ........." La suddetta dicitura, compilata in ogni sua parte dalla ditta, dovra' essere preventivamente indicata nel facsimile dell'etichetta allegato all'istanza di modifica. La Direzione generale competente effettua tutte le verifiche amministrative del caso entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, decorsi i quali senza che la suddetta Direzione abbia comunicato alcun rilievo, il facsimile dell'etichetta sara' pubblicato nella banca dati del Ministero della Salute. Qualora dalle verifiche scaturiscano dei rilievi sulla proposta di etichetta, il termine e' sospeso fino alla presentazione del facsimile dell'etichetta opportunamente corretto secondo le indicazioni comunicate dalla Direzione generale competente. Il presente comunicato sara' pubblicato sia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sia sul portale di questo Ministero.
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