Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2013 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DEL SALENTO
DECRETO RETTORALE 12 marzo 2013
Modificazioni allo Statuto.


IL RETTORE

Visto l'art. 6 della legge n. 168 del 9 maggio 1989;
Visto l'art. 2 della legge n. 240 del 30.12.2010;
Visto il decreto rettorale n. 1604 del 29.12.2011, con il quale e' stato emanato il nuovo statuto dell'Universita' del Salento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 7 del 10.01.2012;
Vista la sentenza del TAR Puglia-Lecce n. 572/2012 pronunciata, ex art. 60 del Codice del Processo Amministrativo, sul ricorso proposto avverso il nuovo Statuto di autonomia, depositata in Cancelleria in data 29.03.2012 e non notificata;
Visto il decreto rettorale n. 395 del 29.03.2012, comunicato in C.d.A. in data 12.04.2012 ed in S.A. in data 09.5.2012, con il quale, per effetto dell'efficacia immediatamente dispositiva e caducatoria della sentenza del TAR Puglia-Lecce n. 572/2012, si e' dato atto che gli art. 57, comma 1 - punto quattro, e 60, comma 5, secondo capoverso, dello statuto d'Ateneo, erano come di seguito riformulati:
Art. 57, comma 1, statuto "Composizione ed elezione"
omissis;
due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
omissis".
Art. 60, comma 5, statuto "Composizione ed elezione"
1. omissis;
2. omissis;
3. omissis;
4. omissis;
5. I due componenti esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione, sono nominati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta all'interno di una lista di sei candidature selezionate dal Rettore secondo criteri di trasparenza, anche mediante avvisi pubblici. La carica di membro esterno e' incompatibile con la contestuale titolarita' di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partiti";
Tenuto conto che con il succitato Decreto Rettorale l'Universita' nel conformarsi alla sentenza di primo grado ha fatto salvo ogni conseguente effetto scaturente dall'esito dell'eventuale appello;
Visto l'art. 92 del nuovo Codice del Processo Amministrativo secondo cui in difetto della notificazione della sentenza, l'appello va proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, nel caso in esame intervenuta in data 29.03.2012;
Dato atto che avverso la succitata sentenza del TAR Puglia - Lecce n. 572/2012 nessuna delle parti ha proposto impugnativa nel termine di cui all'art. 92 C.P.A. e che pertanto la stessa e' divenuta cosa giudicata;
Considerato che per effetto del passaggio in giudicato della sentenza le modifiche disposte dal Giudice di prime cure agli articoli 57, comma 1, punto 4, e 60, comma 5, secondo capoverso, dello Statuto hanno acquisito definitivita';
Ritenuto necessario emanare le modifiche agli art. 57, comma 1, punto quattro, e 60, comma 5, secondo capoverso, per come disposte dalla summenzionata sentenza del TAR Puglia - Lecce n. 572/2012;

Decreta:

Art. 1

Prendere atto del passaggio in giudicato della sentenza del TAR Puglia Sezione di Lecce n. 572/2012 cui l'Universita' si e' conformata con decreto rettorale n. 395 del 29.03.2012, e per l'effetto dare atto che gli art. 57, comma 1, punto quattro, e 60, comma 5, secondo capoverso, dello Statuto dell'Universita' del Salento, sono definitivamente riformulati nel testo di seguito riportato:
al Capo Secondo - Senato Accademico, all'art. 57 (Composizione ed elezione), comma 1, punto quattro, dopo le parole "due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo" e' soppresso l'inciso "di cui almeno uno tra i Manager Didattici di Ateneo", cosicche' il testo e' riformulato nel modo seguente: "due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo";
al Capo Terzo - Consiglio di Amministrazione, all'art. 60 (Composizione ed elezione), comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "La carica di membro esterno e' incompatibile con la contestuale titolarita' di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partiti" e' soppresso l'inciso "o di organizzazione sindacale, o con cariche di rappresentanza di categorie, ovvero con la sussistenza di rapporti contrattuali di collaborazione e di consulenza con le suddette organizzazioni", cosicche' l'intero comma 5 risulta formulato nel modo seguente: "I due componenti esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo da almeno tre anni precedenti alla designazione, sono nominati dal Senato Accademico a maggioranza assoluta all'interno di una lista di sei candidature selezionate dal Rettore secondo criteri di trasparenza, anche mediante avvisi pubblici. La carica di membro esterno e' incompatibile con la contestuale titolarita' di incarichi pubblici elettivi o di dirigenza di partiti".
 
Art. 2

Emanare le modifiche agli articoli dello Statuto per come riportate all'art. 1 e procedere alla loro pubblicazione.
 
Art. 3

Il presente decreto sara' trasmesso al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Lecce, 12 marzo 2013

Il rettore: Laforgia
 
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