Gazzetta n. 73 del 27 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 18 marzo 2013 |
Modifica del decreto 21 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (imposta sulle transazioni finanziarie). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013); Visto, in particolare, l'art. 1, comma 500 della citata legge n. 228 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione dell'imposta di cui ai commi da 491 a 499 del citato art. 1, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi; Visto il proprio decreto 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, con il quale e' stata data attuazione ai predetti commi da 491 a 499, del citato art. 1 della legge n. 228, del 2012; Rilevato che al comma 3, dell'art. 17 ed al comma 4 dell'art. 19 sono presenti errori materiali; Ritenuto di dovere apportare le necessarie correzioni ai predetti errori materiali;
Decreta:
Art. 1
1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499, dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dell'art. 17, le parole "1 marzo 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1 marzo 2013"; b) al comma 4, dell'art. 19, le parole "informazioni e per l'assistenza" sono sostituite dalle seguenti: "informazioni o per l'assistenza". Roma, 18 marzo 2013
Il Ministro: Grilli
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