IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Visto l'art. 20 n. 7 della legge 24 marzo 1958 n. 195; Visto il testo attualmente vigente del Regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura; Vista la delibera in data 6 marzo 2013 con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura ha modificato il comma 5 dell'art. 26-bis del Regolamento interno;
Decreta:
La modifica del comma 5 dell'art. 26-bis R.I. nei termini di seguito indicati: Art. 26-bis (Ordine delle votazioni). - «5. Nel caso in cui sia stata richiesta la votazione per ballottaggio ed i candidati proposti in Commissione ed eventualmente in Consiglio siano due, viene nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' - e sempre che il Presidente della seduta non abbia espresso il proprio voto, cosi' accordando la prevalenza ad una delle proposte, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.I. - la votazione e' immediatamente ripetuta e, se la parita' permane, e' nominato il candidato che occupa la migliore collocazione in ruolo. Ove i candidati siano piu' di due, viene nominato, tra quelli proposti in Commissione ed eventualmente in Consiglio, il candidato che ha ricevuto piu' della meta' dei voti validamente espressi. Se nessuna delle proposte ha ricevuto il numero di voti richiesto, si procede ad una votazione successiva all'esito della quale si considera approvata quella che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parita' tra le proposte che hanno ricevuto il maggior numero di voti - e sempre che il Presidente della seduta non abbia espresso il proprio voto, cosi' accordando la prevalenza ad una delle proposte, ai sensi dell'art. 44 comma 1 R.I. - esse sono poste nuovamente in votazione, con esclusione delle altre. Se - in carenza di espressione del voto da parte del Presidente - la parita' permane - e' nominato il candidato che occupa la migliore collocazione nel ruolo.» Roma, 13 marzo 2013
NAPOLITANO Il segretario generale: Visconti
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