L'AUTORITA' per le garanzie nelle comunicazioni
Nella sua riunione del Consiglio del 28 febbraio 2013; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 - supplemento ordinario n. 154; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136; Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138; Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale») pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 108/7 del 24 aprile 2002, cosi' come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009; Visti il Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 171/32 del 29 giugno 2007 ed il Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 167/12 del 29 giugno 2009 che modificano la direttiva n. 2002/21/CE («la direttiva quadro»); Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 214, cosi' come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il «Codice»); Vista la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 (Raccomandazione 2003/311/EC) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 114/45 dell'8 maggio 2003 (la «precedente Raccomandazione»); Vista la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 (Raccomandazione 2007/879/CE) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la «Raccomandazione sui mercati rilevanti»); Vista la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 (Raccomandazione 2008/850/CE) relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 301/23 del 12 novembre 2008; Vista la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 (Raccomandazione 2009/396/CE) sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nella UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, L 124/67 del 20 maggio 2009 (la «Raccomandazione»); Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche; Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22; Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche; Vista la delibera n. 179/10/CONS del 28 aprile 2010 recante «Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 - Supplemento ordinario n. 113; Vista la delibera n. 180/10/CONS del 28 aprile 2010 recante «Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 - Supplemento ordinario n. 113; Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche; Vista la delibera n. 229/11/CONS del 28 aprile 2011 recante «Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 maggio 2011, n. 113; Vista la delibera n. 92/12/CIR del 4 settembre 2012 recante «Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e disposizioni sulle condizioni economiche della portabilita' del numero su rete fissa», pubblicata sul sito web dell'Autorita' il 21 settembre 2012; Considerato, in particolare, l'art. 4, comma 2, della delibera n. 229/11/CONS che prescrive che i prezzi per l'anno 2012 del servizio di terminazione offerto in tecnologia TDM da tutti gli operatori alternativi notificati siano definiti all'esito di un apposito procedimento; Considerato inoltre l'art. 4, comma 1, della delibera n. 229/11/CONS che stabilisce che dal 1° gennaio 2012 la simmetria tariffaria per il servizio di terminazione in tecnologia TDM viene stabilita a livello del prezzo di terminazione SGU di Telecom Italia; Considerato, in particolare, l'art. 2, comma 1, della delibera n. 92/12/CIR che ha stabilito la tariffa, per l'anno 2012, del servizio di terminazione a livello SGU offerto su rete fissa da Telecom Italia in tecnologia TDM; Vista la delibera n. 421/12/CONS del 13 settembre 2012 recante «Consultazione pubblica relativa alla definizione dei prezzi per l'anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalita' TDM dagli operatori alternativi notificati», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 settembre 2012, n. 225; Viste le istanze di audizione pervenute da parte delle societa' BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.; Sentite, in data 23 ottobre 2012, singolarmente le societa' BT Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A.; Sentita, in data 24 ottobre 2012, la societa' Tiscali Italia S.p.A.; Sentite, in data 25 ottobre 2012, singolarmente, le societa' Vodafone Omnitel N.V. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.; Sentita, in data 26 ottobre 2012, la societa' Telecom Italia S.p.A.; Visti i contributi prodotti congiuntamente dalle societa' BT Italia S.p.A. (BT) e Colt Technology Services S.p.A. (Colt) e, singolarmente, dalle societa' Fastweb S.p.A. (Fastweb), Telecom Italia S.p.A. (TI), Tiscali Italia S.p.A. (Tiscali), Vodafone Omnitel N.V. (Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Wind); Considerate, inoltre, le osservazioni degli operatori sullo schema di provvedimento e le relative valutazioni dell'Autorita', riportate di seguito: Esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 421/12/CONS: sintesi dei contributi e valutazioni dell'Autorita'. Osservazioni degli operatori in merito al contesto regolamentare. O.1 TI condivide l'orientamento dell'Autorita', in quanto ritiene che il provvedimento sia una mera attuazione di quanto previsto dalla stessa Autorita' con la delibera n. 229/11/CONS. O.2 Alcuni operatori ritengono che la proposta di fissare la simmetria del prezzo di terminazione al livello della tariffa SGU di TI sia contraria al quadro regolamentare, dal momento che la delibera n. 179/10/CONS prevedeva che, per gli anni successivi al 2011, le tariffe di terminazione dovessero essere determinate con un modello a costi incrementali di lungo periodo. O.3 Vodafone osserva che, nella delibera n. 179/10/CONS, il mercato della terminazione su rete fissa e' stato definito includendo i servizi offerti in tecnologia PSTN/ISDN e VoIP managed in decade zero in un unico mercato. A tal riguardo, alcuni operatori evidenziano che il percorso definito dalla delibera n. 229/11/CONS - che prevede la definizione di due tariffe di terminazione differenti a seconda della tecnologia con cui e' offerto il servizio - sarebbe contrario al principio della neutralita' tecnologica, dal momento che in questo caso la regolamentazione non consisterebbe nel fissare il prezzo di un servizio, ma nel fissare prezzi diversi a seconda della specifica tecnologia con cui il servizio stesso viene offerto. Valutazioni dell'Autorita' in merito al contesto regolamentare. V.1 L'Autorita' ritiene che la proposta in consultazione non sia contraria al quadro regolamentare, dal momento che si iscrive nel percorso delineato dalla delibera n. 179/10/CONS (secondo ciclo di analisi del mercato della terminazione su rete fissa) e dal successivo provvedimento integrativo della stessa (delibera n. 229/11/CONS). In particolare, il documento sottoposto a consultazione da' attuazione a quanto previsto all'art. 4 della delibera n. 229/11/CONS, ossia il raggiungimento della piena simmetria tariffaria a partire dal 1° gennaio 2012 a livello SGU con riferimento alla tecnologia TDM. V.2 Quanto all'osservazione circa la definizione del mercato rilevante di cui al punto O.3, l'Autorita' precisa di aver incluso nel mercato della terminazione sia i servizi offerti nelle tecnologie tradizionali (PSTN e ISDN), sia quelli offerti nelle tecnologie innovative (VoIP managed), in quanto, per l'utente finale, una chiamata effettuata in tecnologia tradizionale e' sostituibile con una effettuata in VoIP gestita dall'operatore di rete cui l'utente e' abbonato. Osservazioni degli operatori in merito al quadro normativo europeo e nazionale. O.4 TI evidenzia che la CE nella Raccomandazione ha invitato le ANR a stabilire tariffe di terminazione basate sui costi sostenuti da un operatore efficiente e, percio', simmetriche. Inoltre, la CE ha indicato che «ogni scostamento rispetto ad un unico livello di costo efficiente deve essere dettato da differenze oggettive di costo che sfuggono al controllo degli operatori» e che «nelle reti fisse non e' stata rilevata alcuna differenza oggettiva di costo che l'operatore non possa controllare». TI rileva anche che l'ERG (European Regulators Group) (1) ha ritenuto che l'adozione di tariffe simmetriche sia giustificata, considerando che l'operatore alternativo (OAO) non dovrebbe essere meno efficiente dell'operatore incumbent e che le economie di scala realizzate dall'incumbent non sono cosi' significative come spesso si sostiene e sono facilmente conseguibili anche dagli OAOs. Pertanto, TI conclude che un'asimmetria tariffaria, alla luce delle indicazioni della CE e dell'ERG, basata sull'asimmetria architetturale tra l'operatore incumbent e gli OAO non sia piu' giustificabile. O.5 Contrariamente a quanto sostenuto da TI, alcuni operatori ritengono che la proposta in consultazione sia contraria alla Raccomandazione, in quanto il prezzo di terminazione simmetrico non viene definito attraverso l'applicazione di un modello BU-LRIC, come previsto dalla Raccomandazione, ma attraverso la valorizzazione dei costi di TI. O.6 TI richiama le lettere di commenti della CE relative sia ai precedenti provvedimenti dell'Autorita' in tema di tariffe d'interconnessione su rete fissa (delibere nn. 179/10/CONS, 180/10/CONS e 229/11/CONS), sia ad analoghi provvedimenti notificati da altre ANR, in cui la CE ha piu' volte richiesto un'adeguata giustificazione delle asimmetrie tariffarie tra OAOs ed incumbents, invitando le ANR a fissare le tariffe ad un livello simmetrico ed efficiente. O.7 La maggior parte degli operatori intervenuti, infine, evidenzia che il Consiglio di Stato (2) ha considerato ingiustificata l'imposizione della piena simmetria tariffaria per il 2011 tenendo conto delle differenze architetturali tra le reti in tecnologia TDM di TI e degli OAOs (3) e considerando che la lunghezza dei circuiti necessari a raggiungere il destinatario della chiamata - diversa per l'interconnessione diretta e per quella reverse - costituisce un elemento essenziale nella determinazione della tariffa di terminazione. Alcuni operatori evidenziano che le suddette asimmetrie architetturali permangono nello scenario attuale e, pertanto, ritengono che la piena simmetria tariffaria - derivante dai risultati di un modello di costo BU-LRIC - sia logica e motivata solo in presenza di una piena simmetria architetturale, che si realizzera' nello scenario d'interconnessione in tecnologia IP. Valutazioni dell'Autorita' in merito al quadro normativo europeo e nazionale. V.3 L'Autorita', anzitutto, sottolinea che la CE, nelle lettere di commenti agli schemi di provvedimento relativi al secondo ciclo di analisi di mercato ed alla fissazione dei prezzi di terminazione per l'anno 2011, ha ritenuto che la fissazione di una tariffa di terminazione degli OAOs simmetrica a quella della terminazione al livello SGT di TI comporta tariffe piu' elevate ed asimmetriche per gli OAOs che non rispecchiano i costi di un operatore efficiente. Inoltre, la CE ha piu' volte invitato l'Autorita' a stabilire tariffe corrispondenti a quelle di un operatore efficiente, indicando che l'imposizione di tariffe efficienti «potrebbe significare, in via eccezionale, la fissazione nel periodo transitorio delle tariffe di tutti gli operatori ad un livello corrispondente alla terminazione della chiamata a livello SGU» (4) di TI. D'altronde, l'orientamento della CE e' che l'asimmetria tariffaria costituisce un'eccezione, mentre la simmetria rappresenta la condizione naturale di un mercato in cui gli OAOs, presenti da anni sul mercato, sono in grado di raggiungere livelli di efficienza paragonabili a quelli dell'operatore incumbent, cosi' da poter competere con quest'ultimo sui mercati finali. V.4 Sebbene il termine ultimo per il raggiungimento della piena simmetria tariffaria previsto dalla Raccomandazione sia il 31 dicembre 2012, l'Autorita' ha ritenuto opportuno raggiungere la piena simmetria tariffaria a partire dal 1° gennaio 2012 per dar seguito alle indicazioni della CE, in particolare alla necessita' di individuare un percorso che porti alla piena simmetria tariffaria prima dell'introduzione delle tariffe determinate attraverso un modello BU-LRIC di un ipotetico operatore efficiente. V.5 Inoltre, la piena simmetria tariffaria e' stata prevista dall'Autorita' al fine di individuare un percorso che incentivi gli operatori ad una veloce migrazione verso l'interconnessione IP. L'Autorita' e' consapevole delle difficolta' legate al passaggio da una tecnologia ormai matura ad una nuova; tuttavia, il prolungarsi dell'asimmetria tariffaria non avrebbe fornito agli operatori il corretto incentivo per avviare, gia' nel corso del 2012, le attivita' necessarie alla realizzazione della migrazione, al fine di rendere il passaggio quanto piu' rapido possibile. V.6 Pertanto, l'Autorita', pur riconoscendo che il processo di migrazione e' stato piu' lento del previsto, ritiene che applicare la simmetria a livello SGU alla terminazione in tecnologia TDM nell'anno 2012 sia indispensabile a definire un percorso incentivante per la migrazione. La proposta di consultazione va letta nel piu' ampio contesto di un percorso individuato dall'Autorita' e non con riferimento esclusivamente agli effetti prodotti sull'anno di applicazione. Osservazioni degli operatori sulla tariffa di terminazione proposta e sulla metodologia per la sua definizione. O.8 TI sottolinea che la tariffa di terminazione SGU approvata con la delibera n. 92/12/CIR e' stata determinata attraverso un processo di efficientamento dei costi desunti dalla propria Contabilita' Regolatoria; pertanto, questa tariffa, non rispecchiando precisamente i costi di TI, e' applicabile a tutti gli operatori notificati. Al riguardo, questo operatore evidenzia che il prezzo di 0,272 centesimi di Euro al minuto e': i) inferiore al prezzo proposto da TI in consultazione, gia' determinato da un modello di efficientamento introdotto da TI stessa; ii) di poco superiore al prezzo richiesto da Fastweb per il 2012 per il servizio di terminazione IP (0,25 centesimi di Euro al minuto), offerto con una tecnologia meno costosa di quella TDM. O.9 Al contrario, alcuni operatori ritengono che il prezzo della terminazione SGU approvato con la delibera n. 92/12/CIR non possa essere fissato come tariffa del servizio di terminazione offerto dagli OAOs, dal momento che tale valore non e' il risultato di un modello economico ingegneristico di un ipotetico operatore efficiente, ma e' stato fissato valutando i costi e la rete di un altro soggetto giuridico. O.10 Un operatore evidenzia che se fosse approvato il valore sottoposto a consultazione pubblica la tariffa di terminazione fissa sulla rete degli OAOs subirebbe una riduzione dell'82% circa rispetto al valore del 2008 e che, al contrario, la tariffa di terminazione SGU di TI rimarrebbe pressoche' invariata nello stesso periodo, con una riduzione del 15% circa. O.11 Alcuni operatori, infine, rilevano che nella delibera n. 229/11/CONS si ipotizzava che il passaggio dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP sarebbe avvenuto nel corso del 2012 ed evidenziano che questa ipotesi non si e' verificata. Valutazioni dell'Autorita' sulla tariffa di terminazione proposta e sulla metodologia per la sua definizione. V.7 Relativamente alla metodologia adottata per la definizione della tariffa di terminazione di cui alla delibera n. 92/12/CIR, l'Autorita' evidenzia che i dati desunti dalla Contabilita' Regolatoria di TI sono stati utilizzati solo come punto di partenza per determinare i costi che sostiene un operatore efficiente per offrire il servizio di terminazione in tecnologia TDM (5) . Pertanto, la tariffa determinata dalla delibera n. 92/12/CIR e' applicabile a tutti gli operatori presenti nel mercato. V.8 Relativamente alla differente riduzione delle tariffe di terminazione degli OAOs rispetto a quelle di TI, l'Autorita' evidenzia che il percorso regolamentare che ha interessato le tariffe di terminazione degli OAOs e' diverso da quello relativo alle tariffe di terminazione di TI, in quanto l'obbligo di controllo dei prezzi e di orientamento al costo e' stato introdotto per gli OAOs successivamente rispetto a TI e con valori iniziali nettamente superiori. Pertanto, la definizione di un percorso che porta alla simmetria tariffaria ha determinato necessariamente, negli ultimi anni, una disparita' della riduzione delle tariffe degli OAOs rispetto a quelle di TI. Infatti, confrontando i tassi di decrescita in relazione alla differente durata del periodo di regolamentazione, si osserva che la riduzione complessiva delle tariffe di terminazione di TI e' in linea con quella complessiva delle tariffe degli OAOs. Osservazioni degli operatori sull'impatto regolamentare. O.12 Alcuni operatori evidenziano che l'imposizione della simmetria tariffaria a livello SGU determinerebbe un forte impatto in termini economici sui loro bilanci. O.13 Tiscali ritiene che la proposta in consultazione, se approvata, avvantaggerebbe TI, in quanto, sebbene i principali OAOs siano interconnessi a quasi tutti gli SGU, TI termina il proprio traffico sulle reti degli OAOs presso un numero inferiore di nodi, nella maggior parte dei casi direttamente interconnessi agli SGT. Quindi, secondo Tiscali, gli operatori prevalentemente interconnessi a livello SGT con TI si troverebbero ad affrontare una riduzione dei ricavi da terminazione, senza una compensazione sul versante dei costi, dal momento che non e' possibile prevedere investimenti da parte degli OAOs nella rete TDM per interconnettersi a livello SGU in questa fase di evoluzione architetturale. Valutazioni dell'Autorita' sull'impatto regolamentare. V.9 Con riferimento alle osservazioni degli OAOs di cui ai punti O.12 e O.13, l'Autorita' ritiene che la transizione verso la piena simmetria tariffaria non rappresenti una misura a vantaggio di TI, ma degli utenti finali, essendo volta, da un lato, a promuovere una concorrenza basata sull'efficienza nella fornitura del servizio, e, dall'altro, a stimolare gli operatori alla migrazione all'interconnessione IP. Osservazioni conclusive degli operatori. O.14 Tiscali ritiene che l'approvazione della tariffa proposta in consultazione non possa assumere una funzione incentivante, a causa della sua applicazione tardiva (il prezzo dovra' essere applicato retroattivamente) e fa anche presente che la capacita' di migrare non dipende solo dalla disponibilita' di ciascun OAO a porre in essere le attivita' propedeutiche alla migrazione, ma anche dalla diponibilita' dei concorrenti ed, in primis, di TI. O.15 Alcuni operatori ritengono che, indipendentemente dalle tariffe approvate per TI, l'unico valore applicabile per la terminazione degli OAOs sia 0,57 centesimi di Euro al minuto, ossia l'ultimo valore approvato dall'Autorita' con la delibera n. 251/08/CONS, che terrebbe conto dell'asimmetria architetturale tuttora esistente tra le reti TDM di TI e degli OAOs. Inoltre, la maggior parte degli OAOs evidenzia che questo valore, in linea con le indicazioni della Raccomandazione, e' stato determinato tramite un modello BU-LRIC di un operatore alternativo efficiente. O.16 Secondo Vodafone, il valore di 0,57 centesimi di Euro al minuto andrebbe confermato fino all'effettiva applicazione dei valori stabiliti tramite il modello BU-LRIC di un operatore che utilizza la tecnologia IP. Infatti, in un'ottica di coerenza con le indicazioni fornite dalla CE e di neutralita' della regolamentazione, le tariffe di terminazione fissa IP definite in base alle risultanze del modello BU-LRIC andrebbero applicate a tutti gli operatori a partire dal 1° gennaio 2012 con riferimento a entrambe le tecnologie (TDM e IP). O.17 Tiscali ritiene che l'Autorita', in alternativa alla conferma dell'ultimo valore stabilito dalla delibera n. 251/08/CONS, potrebbe: i) confermare la simmetria SGT per il 2012, applicando una tariffa di terminazione pari a 0,361 centesimi di Euro al minuto per la terminazione fissa degli OAOs dal momento che il massimo livello di efficienza raggiungibile da un operatore alternativo corrisponde al livello SGT di TI; ii) applicare la simmetria SGU dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione e non retroattivamente. O.18 Fastweb ritiene che l'approvazione della tariffa di terminazione proposta in consultazione determinerebbe un vantaggio in favore di TI, legato alla forte differenza dei costi di set-up sostenuti da TI e dagli OAOs. La societa' rileva di incorrere in costi periodici elevati per flussi trasmissivi e kit d'interconnessione per tutti i nodi della rete di TI a cui si interconnette; al contrario, TI consegna il proprio traffico vocale su un numero di punti notevolmente inferiore e, pertanto, puo' ottimizzare i costi ricorrenti di set-up. Quindi, secondo Fastweb, stabilire la simmetria per la componente minutaria della tariffa di terminazione, mentre permane una forte differenza nelle rispettive reti, sarebbe fortemente penalizzante per gli OAOs. In conclusione, Fastweb ritiene che in alternativa a quanto riportato al punto O.15, la simmetria tariffaria andrebbe applicata solo a parita' di punti d'interconnessione e di costi di kit e flussi d'interconnessione, ovvero prevedendo una remunerazione identica per i costi di set-up tra TI e l'OAO. Valutazioni conclusive dell'Autorita'. V.10 L'Autorita' non condivide la proposta, di cui ai punti O.15 e O.16, di confermare anche per il 2012 la tariffa di 0,57 centesimi di Euro al minuto, in quanto e' simmetrica alla precedente tariffa di terminazione SGT che, a seguito dell'approvazione della delibera n. 92/12/CIR e' stata ridotta per TI a 0,361 centesimi di Euro al minuto. Pertanto, prevedere una tariffa di 0,57 centesimi di Euro al minuto per la terminazione degli OAOs significherebbe reintrodurre un'asimmetria tariffaria che e' stata superata con la delibera n. 251/08/CONS. V.11 L'Autorita' non condivide la proposta di cui al punto O.17 - applicare la simmetria tariffaria a livello SGU dalla data di pubblicazione del provvedimento finale - in quanto l'oggetto del presente provvedimento e' appunto la definizione dei prezzi per l'anno 2012; applicare la simmetria tariffaria a livello SGU a partire dalla pubblicazione del provvedimento finale determinerebbe la necessita' di definire una tariffa di terminazione per gli OAOs asimmetrica per il 2012, proposta che, come chiarito nei punti precedenti, l'Autorita' non condivide. V.12 Con riferimento all'asimmetria dei costi di set-up di cui al punto O.18, l'Autorita' anzitutto evidenzia che l'oggetto del presente provvedimento e' la definizione, per l'anno 2012, della tariffa del servizio di terminazione offerto in modalita' TDM su rete fissa dagli OAOs notificati. I servizi accessori, quali kit e flussi d'interconnessione, non sono inclusi nella definizione del mercato dei servizi di terminazione (come si evince dall'art. 1, comma 1, lettere o e q della delibera n. 179/10/CONS), sono accessori a tutti i servizi di interconnessione e sono sottoposti ad una differente disciplina regolamentare. In particolare, l'Autorita' sottolinea che TI e' l'unico operatore soggetto all'obbligo di controllo dei prezzi ed orientamento al costo per la fornitura dei servizi accessori, le cui tariffe sono specifico oggetto del procedimento di approvazione dell'Offerta di Riferimento che, per il 2012, si e' concluso con la delibera n. 92/12/CIR. Pertanto, l'Autorita' non ritiene percorribile, quanto meno nell'ambito di questa analisi di mercato, la proposta di prevedere una remunerazione simmetrica dei costi di set-up raggiunta attraverso il pagamento a TI, da parte dell'OAO interconnesso, dei servizi forniti su un numero di punti d'interconnessione pari ai propri. L'Autorita' si riserva, pertanto, di valutare, nell'ambito di un apposito distinto procedimento, le condizioni economiche dei servizi accessori, e precisamente kit e flussi di interconnessione, al fine di estendere anche a questi servizi l'applicazione del principio di simmetria. V.13 In ogni caso, l'Autorita' ritiene che eventuali difficolta' nel definire i prezzi dei servizi accessori (kit e flussi d'interconnessione) in modalita' TDM possano essere affrontate adeguatamente in sede di contenzioso, dal momento che gli OAOs hanno la facolta' di praticare prezzi definiti su base commerciale. V.14 Alla luce delle considerazioni svolte nei punti precedenti, l'Autorita' conferma l'orientamento espresso con la delibera n. 421/12/CONS di applicare al servizio di terminazione offerto su rete fissa in tecnologia TDM dagli OAOs notificati una tariffa di 0,272 centesimi di Euro al minuto, simmetrica alla tariffa SGU di TI. Pertanto, l'Autorita' ritiene di non accogliere la proposta di cui al punto O.17 di applicare una tariffa pari a 0,361 centesimi di Euro al minuto al servizio di terminazione degli OAOs. Tutto cio' premesso e considerato, Vista la lettera della Commissione europea C (2013) 753 final del 7 febbraio 2013, relativa agli schemi di provvedimento concernenti la definizione delle tariffe dei servizi di terminazione offerti, per l'anno 2012, su rete fissa dagli operatori alternativi in modalita' TDM (caso IT/2013/1413) e la definizione di un modello di costo BU-LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi d'interconnessione offerti in modalita' IP (caso IT/2013/1415), adottati dall'Autorita' in data 20 dicembre 2012 e notificati alla Commissione europea ed ai Paesi membri in data 7 gennaio 2013; Considerato che la Commissione europea, relativamente al caso IT/2013/1413, ha formulato alcuni commenti, auspicando in particolare che l'applicazione retroattiva delle tariffe non incida sulla certezza del diritto per gli operatori che attualmente prestano servizi in base ad obblighi imposti in precedenza; Considerato che la Commissione europea ha comunque espresso parere favorevole all'adozione del provvedimento finale; Ritenuto che quanto auspicato dalla Commissione europea, ossia che l'applicazione retroattiva delle tariffe di terminazione non incida sulla certezza regolamentare degli operatori, possa essere garantito attraverso il mantenimento della simmetria tariffaria a livello SGT anche per il 2012, e che, di conseguenza, non si possa prevedere per l'anno appena decorso la simmetria tariffaria a livello SGU, come peraltro era stato piu' volte in passato suggerito dalla Commissione stessa; Visto che nelle more dell'approvazione del provvedimento finale e' stata pubblicata la decisione del Consiglio di Stato n. 932/2013 del 25 gennaio 2013, che, in accoglimento del ricorso n. r. 7030 del 2012 proposto da Fastweb, ha annullato la delibera n. 229/11/CONS limitatamente, per quanto qui d'interesse, all'art. 4, comma 1, che recita «Dal 1° gennaio 2012, in relazione al servizio in tecnologia TDM di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia ed al servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati, la simmetria tariffaria per il servizio di terminazione in tecnologia TDM viene stabilita a livello SGU»; Ritenuto necessario dare tempestiva esecuzione allo stringente dictum del Consiglio di Stato mediante il mantenimento della simmetria tariffaria a livello SGT per l'anno 2012; Ritenuto altresi' che siffatto mantenimento aderisca puntualmente ai commenti svolti dalla Commissione europea nella lettera di cui sopra; Ritenuto conclusivamente necessario, proprio alla luce dei commenti della Commissione europea e della decisione del Consiglio di Stato, mantenere, per l'anno 2012, la simmetria tariffaria al livello della terminazione SGT di Telecom Italia; Considerato che con la delibera n. 92/12/CIR l'Autorita' ha fissato un prezzo pari a 0,361 centesimi di Euro al minuto per il servizio di terminazione in tecnologia TDM offerto a livello SGT da Telecom Italia; Udita la relazione del Commissario Maurizio Decina, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
1. Per l'anno 2012 al servizio di terminazione su rete fissa offerto in tecnologia TDM dagli operatori alternativi notificati, siccome elencati all'art. 3 della delibera n. 229/11/CONS, si applica il prezzo, definito all'art. 2, comma 1, della delibera n. 92/12/CIR, di 0,361 centesimi di Euro al minuto. Il presente provvedimento e' notificato agli operatori Acantho S.p.A., Adr Tel S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Telecom S.p.A., Csinfo S.p.A., Decatel S.r.l., Estracom S.p.A. (gia' Consiagnet S.p.A.), Eutelia S.p.A., Fastweb S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Infracom Italia S.p.A., Intermatica S.p.A., Mc-Link S.p.A. (gia' Alpikom S.p.A.), Metropol Access Italia S.p.A., Noatel S.p.A.(gia' Karupa S.p.A.), Okcom S.p.A., Orange Business Italy S.p.A., People & Communication S.r.l. (gia' TEX97 S.p.A.), Phonica S.p.A., Publicom S.p.A. (gia' Vive La Vie S.p.A.), Rita S.r.l., Satcom S.p.A., TeleTu S.p.A. (gia' Opitel S.p.A.), Teleunit S.p.A., Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. (gia' Consorzio Terrecablate), Thunder S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Trans World Telecomunications (TWT) S.r.l., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wavecrest Italia S.r.l., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A. Avverso il presente provvedimento puo' essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (articoli 135, comma 1, lettera b), e 119, comma 2, del codice del processo amministrativo), ovvero puo' essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'.
Napoli, 28 febbraio 2013
Il Presidente: Cardani Il Commissario relatore: Decina
(1) Cfr. «Common Position on symmetry of fixed call termination rates and symmetry of mobile call termination rates» ERG (07) 83 final 080312.
(2) Cfr. sentenza n. 2802 del 2012 del Consiglio di Stato relativa all'annullamento della Sentenza del TAR Lazio sul ricorso presentato da Telecom Italia avverso la delibera n. 179/10/CONS.
(3) La rete di Telecom si articola in due livelli gerarchici composti da circa 700 nodi di commutazione complessivi e le reti degli OAOs si compongono di un numero di nodi inferiore, pari al massimo a 60, situati su un solo livello gerarchico assimilabile al livello SGT di Telecom.
(4) Cfr. SG-GREFFE (2011) D/5445.
(5) Cfr. punto 27 della delibera n. 92/12/CIR.
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