Gazzetta n. 71 del 25 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 marzo 2013
Cancellazione di varieta' agrarie dai relativi registri nazionali.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012 n. 12081, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/71, le varieta' di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali sono stati indicati a suo tempo i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;
Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varieta' indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali;
Considerato che le varieta' per le quali e' stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Sentiti in merito i portatori di interesse del comparto sementiero, presenti nella riunione del 31 gennaio 2012;
Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:
Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varieta', iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di esse indicati, sono cancellate dai registri medesimi:
Parte di provvedimento in formato grafico


Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2013

Il direttore generale: Cacopardi
 
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