Gazzetta n. 70 del 23 marzo 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 marzo 2013
Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della Regione Campania nelle attivita' finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010. (Ordinanza n. 60).


IL CAPO DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2010, con il quale e' stato dichiarato, fino al 30 novembre 2011, lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2011 con il quale e' stata disposta la proroga dello stato di emergenza fino al 30 novembre 2012;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3908 del 24 novembre 2010 e n. 3922 del 9 febbraio 2011;
Vista la nota n. 58826 del 17 agosto 2012, con cui il Dipartimento della protezione civile ha richiesto al Commissario delegato per l'emergenza in questione, la trasmissione di una proposta relativa alla predisposizione del piano di rientro nell'ordinario;
Viste le note della Regione Campania n. 231 del 1° ottobre 2012 e n. 189 del 28 gennaio 2013;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Acquisita l'intesa della Regione Campania con nota n. 189 del 28 gennaio 2013;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Campania e' individuata quale amministrazione competente in via ordinaria a coordinare gli interventi, conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010, che si rendono necessari successivamente alla scadenza dello stato di emergenza.
2. L'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile della Regione Campania e' individuato quale soggetto responsabile ad autorizzare a porre in essere tutte le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna. In particolare, provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate alla Regione Campania o agli altri enti locali competenti, nonche' a trasferire agli stessi tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale, compresi i beni ed i materiali acquistati per lo svolgimento delle relative attivita'.
3. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, l'assessore ai lavori pubblici, alla difesa del suolo ed alla protezione civile provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 1 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5462 aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3908 del 24 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, che viene intestata al dirigente dell'Area generale di coordinamento dei lavori pubblici della Regione Campania per 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, relazionando al Dipartimento con cadenza semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
4. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 3, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, l'assessore ai lavori pubblici, difesa suolo e protezione civile della Regione Campania puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
5. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 4 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Campania ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del piano di cui al presente comma.
6. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.
7. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
8. L'assessore regionale di cui al comma 2 ed il direttore generale di cui al comma 3 all'esito della attivita' di rispettiva competenza, trasmettono al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
9. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2013

Il capo del Dipartimento
Gabrielli
 
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