Gazzetta n. 69 del 22 marzo 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 14 marzo 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011. (Ordinanza n. 62).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2011 con cui, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito l'Isola d'Elba il 7 novembre 2011;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002 del 16 febbraio 2012 e n. 4015 del 23 marzo 2012;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Viste le note del Presidente della Regione Toscana prot. 263423 del 28 settembre 2012, prot. n. 347883 del 28 dicembre 2012, prot. 21889 del 23 gennaio 2013 e prot. 12445 del 26 febbraio 2013;
Acquisita l'intesa della regione Toscana;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. La Regione Toscana e' individuata quale amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attivita' necessarie per il completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' conseguente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba il giorno 7 novembre 2011.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro sessanta giorni dalla data di trasferimento della documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi ai Soggetti ordinariamente competenti. Per quanto attiene al completamento degli interventi di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile della regione Toscana stipula appositi accordi con le amministrazioni pubbliche ivi indicate, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, provvedendo al trasferimento delle risorse residue indicate nell'allegato suddetto.
3. Per i fini di cui al comma 2, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta ufficiale, i soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002 del 16 febbraio 2012 provvedono a trasmettere alla Regione Toscana la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale non gia' nella disponibilita' degli uffici regionali.
4. Il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del personale gia' operante presso il Settore Sistema regionale di protezione civile della Regione Toscana. Egli puo' avvalersi, altresi', delle strutture organizzative della Regione Toscana, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5683, che viene allo stesso intestata per diciotto mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Dirigente responsabile del Settore Sistema regionale di protezione civile puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della Regione Toscana o all'ente locale ordinariamente competente ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile.
9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
10. Il Dirigente del Settore Sistema regionale di protezione civile, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2013

Il Capo dipartimento: Gabrielli
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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