IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2005, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nel territorio del bacino del fiume Sacco tra le provincie di Roma e Frosinone ed il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 novembre 2011 con il quale il predetto stato di emergenza e' stato prorogato, da ultimo, fino al 31 ottobre 2012; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441 del 10 giugno 2005, e successive modifiche ed integrazioni; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Vista la nota del 15 ottobre 2012 del Presidente della regione Lazio; Acquisita l'intesa delle regione Lazio; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La regione Lazio e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento della situazione di criticita' richiamata in premessa e vi provvede tenendo conto delle criticita' rilevate in esito alla verifica ispettiva effettuata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1993, n. 51. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della regione Lazio e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Lazio, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 3. Il Presidente della regione Lazio, Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3441/2005 e successive modifiche ed integrazioni, provvede, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale, a trasferire al Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della medesima Regione tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico. 4. Il Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della regione Lazio, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, puo' avvalersi delle strutture organizzative della regione Lazio, nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della regione Lazio, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3447 del 14 luglio 2005, che viene allo stesso intestata per la durata di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale, nonche' con le ulteriori risorse derivanti da finanziamenti gia' approvati dalla regione Lazio e con quelle dovute da soggetti privati per l'attuazione degli interventi. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5 residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della regione Lazio puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 7. A seguito dell'avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue sulla contabilita' speciale sono trasferite sul bilancio della regione Lazio ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. 9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi 5 e 7 del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 10. Il Direttore del Dipartimento istituzionale e territorio della regione Lazio, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il supermento del contesto critico in rassegna. 11. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario con particolare riguardo alle regole sulla concorrenza, in deroga alle sotto elencate disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana: - decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, articoli 11, 57, 70, 90, 91, 132 e 133. 12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2013
Il Capo dipartimento: Gabrielli
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