Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 19 febbraio 2013 |
Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121 «Conversione in legge del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1 commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e, in particolare l'art. 1, comma 5; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 «Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo», ed in particolare l'art. 39, comma 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione» e, in particolare, l'art. 42; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 «Disposizioni per l'uniformita' del trattamento sul diritto agli studi universitari» tuttora in vigenza, ed, in particolare, l'art. 13, comma 5; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6,» e, in particolare, l'art. 4, comma 4; Visto il D.M. 28 maggio 2012, con il quale sono stati definiti i Paesi a «basso sviluppo umano» caratterizzati da problemi di sottosviluppo particolarmente gravi; Ritenuto di dover aggiornare la lista dei Paesi individuati nel medesimo D.M. 28 maggio 2012 per l'anno accademico 2013/2014; Vista la comunicazione resa in data 17 aprile 2012 dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo - Ufficio VIII - in ordine alla lista dei Paesi in via di sviluppo del DAC (Comitato di aiuto allo sviluppo) dell'OCSE, beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), nella quale viene precisato, peraltro, che la lista stessa e' valida per gli anni 2011, 2012 e 2013;
Decreta:
Art. 1
Ai fini della valutazione della condizione economica, per l'erogazione dei rispettivi interventi, gli organismi regionali di gestione applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, citato nelle premesse, agli studenti provenienti dai Paesi che di seguito si riportano: Afganistan; Angola; Bangladesh; Benin; Bhutan; Burkina Faso; Burundi; Cambogia; Central African Rep.; Chad; Comoros; Congo Dem. Rep.; Djibouti; Equatorial Guinea; Eritrea; Ethiopia; Gambia; Guinea; Guinea Bissau; Haiti; Kenya; Kiribati; Korea, Dem. Rep.; Kyrgyz Rep.; Laos; Lesotho; Liberia; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritania; Mozambique; Myanmar; Nepal; Niger; Rwanda; Samoa; Sao Tome & Principe; Senegal; Sierra Leone; Solomon Islands; Somalia; South Sudan; Sudan; Tanzania; Tajikistan; Timor-Leste; Togo; Tuvalu; Uganda; Vanuatu; Yemen; Zambia; Zimbabwe.
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| Art. 2
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano per l'anno accademico 2013/2014. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2013
Il Ministro: Profumo
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