Gazzetta n. 68 del 21 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 marzo 2013
Rettifica del decreto 21 febbraio 2013 recante invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per la realizzazione del programma nazionale di osservazione per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013.


IL DIRETTORE GENERALE
della pesca maritima e dell'acquacoltura

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 modificato dal decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale e' stato istituito il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis , 8-quater e 8-quinquies , del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;
Visto il D.M. 21 febbraio 2013 - Invito alla presentazione di progetti di ricerca finanziabili a contributo per la «Realizzazione del programma nazionale di osservazione, per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 51, del 1 marzo 2013;
Visto l'art. 30, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 302/2009, come modificato dal Regolamento UE n. 500/2012, che, in attuazione al paragrafo 90 della Raccomandazione ICCAT n. 10/04, ha stabilito, per ciascuno Stato membro, l'obbligo di attuare un programma di osservazione nazionale del tonno rosso ed in particolare, sul 20% delle imbarcazioni autorizzata alla cattura del tonno rosso con il sistema palangaro (di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri); sul 100% delle operazioni di raccolta presso gli impianti delle tonnare fisse, nonche' sul 100% delle unita' autorizzate al traino/rimorchio delle gabbie destinate al trasporto di esemplari vivi di tonno rosso;
Considerate le richieste di chiarimento pervenute da parte di alcuni possibili offerenti in merito ai criteri di formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto, con particolare riguardo alla necessita' di computare o meno tra le spese anche quelle relative all'impiego operativo degli osservatori nazionali;
Ritenuto necessario, rispetto alle suddette richieste, precisare che nel computo dei suddetti costi debbono essere considerati anche quelli strettamente correlati al pagamento dell'impiego giornaliero degli osservatori nazionali che saranno utilizzati presso gli impianti delle tonnare fisse, ovvero e a bordo del 20% delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema palangaro, con esclusione, invece, dei medesimi costi relativi all'impiego giornaliero degli osservatori nazionali che saranno utilizzati a bordo delle unita' da traino/rimorchio;
Tenuto conto che, sulla base delle esperienze maturate nel corso delle ultime campagne di pesca (2011-2012), anche e soprattutto in relazione ai parametri tecnico-economici fissati dalle Circolari ICCAT concernenti la determinazione dei costi relativi all'impiego degli osservatori regionali, le richiamate spese di impiego giornaliero degli osservatori nazionali che saranno utilizzati presso gli impianti delle tonnare fisse, ovvero e a bordo del 20% delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema palangaro, sono quantificabili per un importo presuntivo di circa € 25.000,00;
Ritenuto per quanto sopra di procedere alla modifica dell'art. 2 del citato DM 21 febbraio 2013;
Considerato che la suddetta modifica attiene ad elementi essenziali, determinando la necessita' di prorogare i termini di presentazione della documentazione;

Decreta:

Art. 1

L'art. 2, comma 2, lettera e), del D.M. 21 febbraio 2013 recante «Realizzazione del programma nazionale di osservazione per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013» e' cosi' modificato: «la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto, tenendo conto anche delle spese correlate all'impiego giornaliero degli osservatori nazionali che saranno utilizzati presso gli impianti delle tonnare fisse, ovvero e a bordo del 20% delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema palangaro, quantificabili in un importo presuntivo di circa € 25.000,00».
 
Art. 2

Il termine di presentazione della documentazione, secondo le modalita' di cui all'art. 7 del D.M. 21 febbraio 2013, e' prorogato di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 marzo 2013

Il direttore generale: Gatto
 
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