IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee legge n. 148 del 21 giugno 1996, con il quale e' stata registrata la denominazione d'origine protetta "Mozzarella di Bufala Campana"; Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171 recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, legge 30 dicembre 2008 n. 205; Visto in particolare l'art. 4-quinquiesdecies del citato decreto-legge 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP sia effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l'art. 1, comma 388, che fissa al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla legge stessa tra i quali e' previsto il termine del 1° gennaio 2013 previsto dall'art. 4-quinquiesdecies del citato decreto-legge 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008; Visto che il citato art. 4-quinquiesdecies prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda, con decreto, a definire le modalita' per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana dagli stabilimenti in cui si producono altri tipi di formaggi o preparati alimentari; Ritenuto necessario provvedere ad adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008,
Decreta:
Articolo unico
Separazione degli stabilimenti di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP
1. A decorrere dal 30 giugno 2013, in attuazione dell'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008 gli operatori inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana, producono il formaggio Mozzarella di Bufala Campana in stabilimenti esclusivamente dedicati a tale produzione. 2. All'interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di Bufala Campana DOP e' vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline dedicate esclusivamente alla lavorazione della DOP Mozzarella di Bufala Campana. 3. I produttori inseriti nel sistema di controllo della DOP comunicano, entro il 30 giugno 2013, all'organismo di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana DOP ed all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gli stabilimenti esclusivamente dedicati alla produzione di Mozzarella di Bufala Campana. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il 30 giugno 2013. Roma, 6 marzo 2013
Il Ministro: Catania
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