Gazzetta n. 66 del 19 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 8 febbraio 2013
Modalita' tecniche di sostegno all'esercizio ed alle industrie tecniche cinematografiche.


IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, di riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, e in particolare gli articoli 15, 16 e 27, comma 8;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali del 22 marzo 2012, adottato ai sensi degli articoli 15 e 16 del citato decreto legislativo, recante modalita' tecniche di sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al predetto decreto ministeriale, al fine di migliorare il funzionamento e l'efficacia delle modalita' tecniche in esso contenute;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012;

Adotta
il seguente decreto:

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione dell'art. 12 e dell'art. 15 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti: decreto legislativo, sono disciplinate nel presente decreto le modalita' di intervento finanziario del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito indicato come «Ministero», per sostenere:
a) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
b) la trasformazione delle sale esistenti mediante l'aumento del numero degli schermi;
c) la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti;
d) l'installazione, la ristrutturazione e il rinnovo delle apparecchiature e degli impianti, anche digitali, e servizi accessori alle sale.
2. A favore delle imprese di esercizio cinematografico, iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a favore dei proprietari di sale cinematografiche, sono previsti, con le modalita', misure e condizioni fissate nel presente decreto:
a) contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria stipulati con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e finanziaria;
b) contributi in conto capitale.
3. Ai fini del presente decreto, il numero dei posti delle sale cinematografiche e' individuato con riferimento a quanto indicato nelle delibere delle locali commissioni di vigilanza.
4. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
5. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti al comma 1, lettere a), b) e c), il Ministero tiene conto dei programmi triennali predisposti dalla Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche, di cui all'art. 4 del decreto legislativo.
6. Per ciascun esercizio finanziario e' stabilito con decreto ministeriale l'ammontare di contributi per le istanze presentate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo nell'esercizio medesimo. Nello stesso decreto ministeriale, e' stabilita, sia con riferimento alle istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 30 dicembre 2010 di sospensione dell'efficacia del d.m. 10 giugno 2004, e successive modificazioni, sia a quelle presentate in data anteriore, la quota-parte destinata ai contributi di cui al comma 2, lettera a), e quella destinata ai contributi di cui al comma 2, lettera b), prevedendo una sotto-quota che privilegi le sale ubicate nei centri storici delle citta', come definiti nei relativi piani regolatori, e, solo per i primi due anni di applicazione del presente decreto, la digitalizzazione delle sale da uno a quattro schermi ovunque ubicate, fermo restando che eventuali risorse inutilizzate per una delle finalita' sono assegnate automaticamente alle altre finalita', ovvero ad incremento per l'esercizio finanziario successivo del sottoconto relativo all'esercizio cinematografico del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo.
7. Le risorse annualmente disponibili per le esigenze dell'esercizio cinematografico, risultanti dai provvedimenti amministrativi connessi alla ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e conseguenti al decreto ministeriale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo, comprensive di eventuali giacenze nei relativi sottoconti del Fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo medesimo, vengono utilizzate per soddisfare in ordine cronologico le istanze giacenti presso l'Amministrazione, con prioritario riferimento a quelle di cui al successivo art. 15, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.
8. Qualora le leggi successive alla emanazione del decreto di cui al comma 7, determinino una consistenza del Fondo unico per lo spettacolo inferiore o superiore a quella definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, d'ora in avanti: Ministro, provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione o aumento, in misura corrispondente alla riduzione o aumento attuata sulla somma del Fondo destinata ai contributi di cui al presente articolo.
9. Nel caso in cui l'applicazione delle percentuali stabilite all'art. 2, comma 2, e all'art. 7, comma 2, del presente decreto determini una concessione, in via teorica, di contributi per un importo incompatibile con le quote-parti individuate ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 6, il Direttore generale procedera', con proprio decreto, ad una riduzione proporzionale delle percentuali medesime che consenta, con riferimento alle istanze di cui al successivo art. 15, comma 2, primo periodo, il rispetto del sopra citato decreto ministeriale.
 
Allegato Tabella A - Spese di cui all'art. 7, comma 1
PRIMA CATEGORIA
1) impianti di proiezione digitali; impianti di proiezione stereoscopica; impianti audio digitali; accessori dei suddetti impianti
2) impianti di climatizzazione
3) poltrone con larghezza minima di cm. 58
4) impianti e attrezzature di biglietteria automatica
5) opere ed impianti destinati alla produzione di energia e al risparmio energetico
SECONDA CATEGORIA
Tutte le spese per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) e d), diverse dalle spese indicate nella prima categoria
 
Art. 2
Misura del contributo in conto interessi

1. Il contributo in conto interessi, nei limiti di cui all'art. 3 del presente decreto, e' concesso per mutui o operazioni di locazione finanziaria il cui importo complessivo non sia superiore al 90 per cento dell'investimento. Al fine dell'assegnazione del contributo, le sale cinematografiche esistenti sul territorio sono ripartite in quattro tipologie: a) sale fino a quattro schermi ubicate nelle aree di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo; b) sale fino a quattro schermi diverse da quelle di cui alla lettera a); c) sale da cinque o piu' schermi ubicate nelle aree di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo; d) sale da cinque o piu' schermi diverse da quelle di cui alla lettera c).
2. Il contributo in conto interessi e' concesso al fine di ridurre l'interesse a carico del beneficiario ad una percentuale del tasso stabilito nel contratto di mutuo o di locazione finanziaria, fissata, in relazione alle tipologie di sale di cui al comma 1 del presente articolo, nei termini seguenti: 20 per cento per le sale di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo; 25 per cento per le sale di cui al comma 1, lettera b); 30 per cento per le sale di cui al comma 1, lettera c); 35 per cento per le sale di cui al comma 1, lettera d). Nell'ipotesi in cui il tasso convenuto nel contratto di mutuo sia superiore al tasso di riferimento fissato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le misure percentuali di cui al periodo precedente vanno rapportate al tasso di riferimento medesimo.
3. Per le sole imprese di esercizio, la misura dell'interesse a carico del beneficiario di cui al comma 2 e' ridotta al 5 per cento per:
a) realizzazione o ripristino di sale cinematografiche in comuni che ne siano sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di sale;
b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti;
c) interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), per le monosale ubicate in comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti.
4. L'ulteriore riduzione di cui al comma 3 e' concessa a condizione che l'impresa di esercizio, cui e' destinato il contributo, si impegni, con apposito atto d'obbligo, ad effettuare, per il periodo di concessione del medesimo, una programmazione di film riconosciuti di nazionalita' italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea, pari almeno al venti per cento degli spettacoli per le monosale ed al trenta per cento degli spettacoli per le multisale.
5. Per i contratti di mutuo o di locazione finanziaria sia a tasso fisso che variabile, il tasso e' quello vigente al momento del pagamento delle rate di ammortamento, e comunque non puo' essere superiore al tasso di riferimento, di cui al comma 2 del presente articolo, vigente alla data del pagamento.
6. Il contributo e' concesso per tutta la durata del contratto e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, compreso l'eventuale preammortamento, non superiore a due anni per i contratti di durata fino a dieci anni, e non superiore a tre anni per i contratti di durata superiore a dieci anni.
 
Art. 3
Parametri quantitativi

1. Ai fini della concessione dei contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, sono stabiliti, entro il limite della spesa effettiva, i seguenti costi massimi ammissibili:
a) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, anche mediante contratti di leasing immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante da trasformazione o adattamento di immobili preesistenti, e di capienza non inferiore a cento posti, un importo pari a 800.000 euro. Per le sale di capienza superiore a cento posti, l'importo base e' incrementato di 130.000 euro per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti. Il costo massimo ammissibile complessivo e' pari a 1.550.000 euro;
b) per investimenti finalizzati al ripristino di sale non piu' in esercizio, un importo pari a 320.000 euro. Per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base e' incrementato di 60.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo e' pari a 930.000 euro;
c) per investimenti finalizzati alla realizzazione di una multisala, anche mediante contratti di locazione immobiliare, di nuova edificazione ovvero derivante dalla trasformazione di una o piu' sale o dalla trasformazione di immobili preesistenti, l'importo e' pari a 1.370.000 euro. Per ogni ulteriore sala realizzata, l'importo base e' incrementato di 440.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo e' pari a 6.200.000 euro. Ai fini della concessione del contributo, ogni singola sala deve avere una capienza non inferiore a cento posti;
d) per investimenti finalizzati all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti, ed alla creazione o al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'importo e' pari a 340.000 euro. Per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, l'importo base e' incrementato di 80.000 euro. Il costo massimo ammissibile complessivo e' pari a 675.000 euro.
2. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i costi massimi ammissibili di cui al comma 1, lettere a), b) e c) sono aumentati del 20 per cento e l'importo corrispondente all'acquisto non puo' superare la meta' dei costi medesimi cosi' incrementati. Gli importi ed i costi massimi ammissibili previsti dal comma 1, lettere a), b) e d) sono aumentati del 15 per cento nel caso di sala polivalente, con particolare riferimento alla possibilita' di utilizzazione per spettacoli teatrali. Ai fini dell'applicazione del comma 1, e' considerata nuova edificazione la struttura immobiliare o porzione di essa anche allo stadio di semilavorato, purche' destinata, come prima utilizzazione, prevalentemente a sala o multisala cinematografica.
3. Le arene cinematografiche sono ammesse ai medesimi interventi, con costi massimi ammissibili ridotti nella misura del 50 per cento di quelli indicati nel comma 1.
4. Le sale di cui all'art. 18, comma 6, del decreto legislativo, di capienza contenuta tra gli ottanta ed i centocinquanta posti, sono ammesse agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e d) con un costo massimo ammissibile di 130.000 euro.
5. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi puo' essere concesso con riferimento ad una spesa massima di un milione di euro, esclusi gli eventuali lavori di adeguamento, per i quali puo' essere presentata autonoma domanda.
6. In riferimento ad una medesima sala o multisala, possono essere concessi, nel corso del triennio decorrente dalla prima assegnazione, contributi per spese complessivamente non superiori a 1.550.000 euro per le sale e a 6.200.000 euro per le multisale. Per le sale e le arene di cui al comma 3 del presente articolo, restano fermi i costi massimi ammissibili indicati nel medesimo comma.
7. I contributi possono essere concessi in relazione a contratti di mutuo di importo non inferiore a 200.000 euro e contratti di locazione finanziaria di importo non inferiore a 100.000 euro. Per le arene cinematografiche gli importi sono ridotti del 50 per cento.
8. Entro i massimali di spesa ammissibile, possono essere concessi, per il medesimo investimento, per quote di spesa differenti, contributi sugli interessi a valere sia sui contratti di mutuo che sui contratti di locazione finanziaria.
 
Art. 4
Domanda di contributo

1. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro sei mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo o di locazione finanziaria, e non oltre diciotto mesi dall'apertura della sala cinematografica. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 4, sono inammissibili le domande relative a sale per le quali siano ancora in corso di erogazione contributi per mutui o locazioni finanziarie precedentemente stipulati.
2. Alla domanda sono allegate:
a) dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il richiedente attesta la titolarita' dell'esercizio; la sua ubicazione ed il numero delle sale e dei posti esistenti; la tipologia degli interventi per i quali si chiede il contributo, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 3; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge; i dati dell'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, competente per territorio; per le sale delle comunita' ecclesiali o religiose, gli estremi della denuncia dell'esercizio di attivita' al repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
b) copia autenticata del contratto di mutuo o di locazione finanziaria;
c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di trascrizione dell'atto di compravendita;
d) atto d'obbligo di cui all'art. 2, comma 4.
 
Art. 5
Procedimento

1. L'esame delle domande, corredate della documentazione richiesta, avviene per ordine cronologico di ricezione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Direttore generale per il cinema ne comunica all'interessato l'ammissibilita', ovvero, con provvedimento motivato, il rigetto.
3. Ove si renda necessario, il Direttore generale per il cinema, con provvedimento motivato, richiede ulteriore documentazione istruttoria. In tal caso, il termine di cui al comma 2 e' sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricezione della documentazione richiesta. Con successivo provvedimento, adottato tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 6 a 9, del presente decreto, il Direttore generale delibera la concessione del contributo sugli interessi, determinandone la misura.
4. All'istituto di credito cui e' affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, e' trasmessa la documentazione relativa all'accertamento dei costi degli investimenti ammessi a fruire dei contributi, effettuato da una societa' di certificazione di bilancio legalmente riconosciuta, scelta dall'istituto mutuante. Le relative spese sono a carico del beneficiario. La documentazione di cui al primo periodo del presente comma non e' dovuta per i contributi richiesti su contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili, per i quali si applicano gli oneri dichiarativi, e le conseguenti procedure, previsti all'art. 7 del presente decreto.
 
Art. 6
Liquidazione del contributo

1. I provvedimenti di concessione del contributo sono comunicati al beneficiario, al soggetto finanziatore ed all'istituto di credito cui e' affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo.
2. Il contributo e' versato in corrispondenza delle singole rate di mutuo o di locazione finanziaria. Per le rate pagate prima della deliberazione, i contributi sui relativi interessi sono liquidati contestualmente al primo versamento.
3. Il contributo e' corrisposto al soggetto finanziatore in favore del beneficiario entro quarantacinque giorni dalla comunicazione da parte del soggetto finanziatore all'istituto di credito cui e' affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo circa l'avvenuto incasso di ciascuna rata.
4. Le previsioni contenute nel presente articolo si intendono subordinate alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 6 a 9, del presente decreto.
 
Art. 7
Contributi in conto capitale

1. Al fine dell'assegnazione del contributo di cui al successivo comma 2, le sale cinematografiche esistenti sul territorio sono ripartite in due tipologie: a) sale ubicate nelle aree di cui all'art. 4, comma 3, lettera a) del decreto legislativo; b) sale diverse da quelle di cui alla lettera a). Al medesimo scopo di cui al primo periodo, le spese alle quali e' finalizzato il contributo sono ripartite in due categorie, previste dalla Tabella A allegata al presente decreto, e che ne costituisce parte integrante.
2. Per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere c) e d), sono concessi, in alternativa al contributo in conto interessi, contributi in conto capitale pari: 1) per le sale di cui alla lettera a) del comma 1, al 60 per cento dei costi sostenuti per spese della prima categoria prevista dalla tabella A, al 40 per cento dei costi sostenuti per spese della seconda categoria; 2) per le sale di cui alla lettera b) del comma 1, al 50 per cento dei costi sostenuti per spese della prima categoria prevista dalla tabella A, al 30 per cento dei costi sostenuti per spese della seconda categoria. Per il ripristino di sale inattive, ovunque esse ubicate, in alternativa al contributo in conto interessi, sono concessi contributi in conto capitale pari al 60 per cento dei costi sostenuti per spese di qualsiasi categoria. I contributi sono concessi purche' i costi di cui al primo periodo del presente comma non siano inferiori a 13.000 euro e non siano superiori a 130.000 euro. Il suddetto limite di 130.000 euro e' elevato a 250.000 euro per multisale a due schermi, a 350.000 euro per multisale a tre schermi, a 420.000 euro per multisale a quattro schermi, a 450.000 euro per multisale a cinque o piu' schermi.
3. Nel caso in cui sia stata effettuata richiesta del beneficio di cui all'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, le aliquote percentuali di cui al comma 2 del presente articolo sono, per la parte di costo riferita agli interventi di digitalizzazione, ridotte della meta'. Per i medesimi interventi non si applica l'alternativita' tra contributi in conto capitale e contributi in conto interessi disposta dal precedente comma 2.
4. Entro cinque anni dall'assegnazione possono essere presentate nuove domande di contributi in conto capitale fino all'impegno dell'intero massimale di costo ammissibile. Nel caso in cui un'impresa di esercizio, che abbia usufruito di contributi in conto capitale per i quali non siano ancora decorsi cinque anni dall'assegnazione, operi un aumento di schermi, essa puo' chiedere i contributi di cui al presente articolo nell'ambito del massimale di costo ammissibile corrispondentemente rideterminato. Viene, di conseguenza, effettuato lo scorporo del valore dei contributi gia' assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle spese relative agli interventi di digitalizzazione degli impianti di proiezione.
5. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione generale per il cinema entro novanta giorni dall'ultimazione degli interventi di cui al comma 1. In caso di acquisto di soli beni mobili non ricompresi nel piano degli interventi, il termine di novanta giorni per la presentazione della domanda decorre dalla data di acquisto dei beni mobili. Alla domanda devono essere allegati:
a) dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera a);
b) dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesta l'effettuazione degli interventi o degli acquisti ammissibili a contributo e l'importo degli stessi;
c) dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto, per l'intervento interessato, il beneficio di cui all'art. 1, comma 327, lettera c), n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni. Tale dichiarazione va effettuata anche se negativa.
6. Le domande e le dichiarazioni allegate sono trasmesse dalla Direzione generale per il cinema all'istituto di credito cui e' affidata la gestione finanziaria del fondo di cui all'art. 12 del decreto legislativo, perche' provveda all'erogazione dei contributi, dopo le verifiche tecnico-amministrative di competenza.
7. Sono riconosciute le spese effettuate entro dodici mesi dall'inizio degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.
8. Per le spese destinate ad ottemperare agli obblighi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, relativi al primo acquisto di misuratori fiscali, casse automatiche ed impianti ad essi connessi, e' concesso un contributo straordinario in conto capitale pari al 60 per cento dei costi sostenuti, per un costo massimo per beneficiario pari a 10.000 euro. Il beneficio e' concesso alle imprese di esercizio che, ai fini dell'installazione degli apparecchi, abbiano ottemperato ai termini fissati dal provvedimento n. 2003/89764 adottato dall'Agenzia delle entrate in data 9 giugno 2003.
9. Ai fini del procedimento, si applicano le medesime disposizioni previste all'art. 5, commi 1, 2 e 3, del presente decreto.
 
Art. 8

Concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto
capitale

1. Per gli interventi di cui all'art. 2, comma 3, per le sole imprese di esercizio, e fermi restando i costi massimi ammissibili di cui al presente decreto, e' ammissibile, per quote diverse di spesa dell'investimento effettuato, il concorso tra contributi in conto interesse e contributi in conto capitale, nel rispetto della condizione di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo.
 
Art. 9
Modalita' tecniche di controllo e revoca dei contributi

1. La Direzione generale per il cinema procede a verifiche tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli interventi ammessi a contributo.
2. Con provvedimento del direttore generale per il cinema e' disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero, totale o parziale, delle somme gia' versate, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data di concessione del contributo, in caso di violazioni di legge o del presente decreto, e comunque:
a) in caso di presentazione di dichiarazione di cui all'art. 4 o di relativa documentazione non veritiera, salve le eventuali sanzioni penali, e fermo il disposto dei commi 3 e 4;
b) in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 4;
c) in caso di mancato completamento dell'intervento cui si riferisce il contributo entro due anni dal provvedimento di concessione del medesimo. E' ammessa, per una sola volta, la proroga di tale termine per eccezionali e documentate esigenze.
3. Il beneficiario del contributo in conto interessi decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attivita' avvenuta nel corso del periodo di ammortamento del contratto di mutuo o di leasing. Qualora il mutamento della destinazione d'uso o la cessazione definitiva dell'attivita' siano avvenuti entro tre anni dal provvedimento di concessione del contributo, il beneficiario e' tenuto anche alla restituzione delle somme gia' percepite, aumentate degli interessi legali.
4. Il beneficiario del contributo in conto capitale decade dal contributo stesso nel caso di cambiamento della destinazione d'uso dell'immobile o di cessazione definitiva dell'attivita' avvenuti entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo.
5. L'amministrazione, nei casi di cui al comma 2, lettera a), esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla legge in favore dell'esercizio cinematografico.
 
Art. 10
Disposizioni di attuazione

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di periodicita' triennale, sentita la Consulta territoriale di cui all'art. 4 del decreto legislativo, sono confermati o eventualmente rivisti i valori e le percentuali di cui agli articoli 2, 3 e 7 del presente decreto, nonche' le voci della tabella A ad esso allegata.
2. Le imprese che effettuino una rinegoziazione del contratto di mutuo, anche con istituto di credito diverso da quello originario, possono essere ammesse al contributo in conto interessi purche' il nuovo contratto comporti un minor onere per l'Amministrazione. A tal fine: a) il periodo di erogazione del contributo non puo' essere superiore a quello previsto dall'art. 2, comma 6, del presente decreto, tenendo, altresi', conto del periodo gia' intercorso a fronte del contratto di mutuo originario; b) il capitale su cui commisurare il contributo non puo' essere superiore al capitale residuo del mutuo originario.
3. Ai fini di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, le imprese presentano istanza alla Direzione generale per il cinema entro 60 giorni dalla data di rinegoziazione del mutuo, allegando copia autenticata del contratto intervenuto con l'istituto di credito.
 
Art. 11
Oggetto

1. A valere sulle risorse di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo, eventualmente assegnate a tale scopo da parte del Ministro, sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi per gli investimenti relativi alla realizzazione tecnica di film di produzione nazionale, effettuati dalle industrie tecniche cinematografiche iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo.
2. Per industria tecnica cinematografica si intende l'impresa specializzata che offre lavorazioni e servizi alle imprese di produzione e distribuzione cinematografica, con riguardo, tra gli altri, ai seguenti settori operativi: teatri di posa; noleggio di attrezzature e mezzi tecnici di ripresa; automezzi specializzati di servizio alle riprese cinematografiche; stabilimenti di sviluppo e stampa; montaggio, post-produzione ed effetti speciali; produzione di dvd da pellicola; sincronizzazione; sonorizzazione e mixage; restauro di prodotti filmici e servizi ausiliari.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, per ciascun esercizio finanziario e' stabilito con il decreto ministeriale di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, l'ammontare di contributi per le istanze presentate ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo nell'esercizio medesimo.
 
Art. 12
Domande per la concessione dei benefici

1. Per la concessione dei benefici previsti all'art. 11, le imprese interessate presentano apposita domanda alla Direzione generale per il cinema, che provvede ad esaminarle entro i successivi trenta giorni, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
2. Ai fini della ricevibilita', le domande sono corredate dalla seguente documentazione:
a) certificazione di iscrizione alla Camera di commercio, dalla quale risulti l'esistenza dell'impresa da almeno tre anni e la correntezza della sua attivita', ovvero dichiarazione sostitutiva in tal senso, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) dichiarazione, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 13, comma 1, lettere b), c) e d).
 
Art. 13
Ammissibilita' ai benefici

1. Sono ammesse ai benefici le imprese che all'atto della domanda abbiano i seguenti requisiti:
a) esercizio dell'attivita' di impresa da almeno tre anni;
b) partecipazione alla realizzazione tecnica, anche parziale, di almeno tre film;
c) regolare assolvimento degli obblighi di restituzione per i finanziamenti concessi o in corso di erogazione da parte dello Stato;
d) per i soli teatri di posa, conseguimento delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia di agibilita' e sicurezza.
 
Art. 14
Determinazione dei benefici

1. A favore delle industrie tecniche cinematografiche sono concessi mutui decennali per un importo massimo ammissibile pari al 70 per cento del costo dell'investimento, ad un tasso di interesse pari al 40 per cento del tasso di riferimento indicato nel decreto del Ministro per le attivita' produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in vigore al momento della stipula del mutuo. Per gli investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di innovazione tecnologica, l'importo del finanziamento puo' raggiungere il 90 per cento del costo dell'investimento ed e' concesso ad un tasso di interesse pari al 30 per cento del predetto tasso di riferimento.
2. I mutui di cui al comma 1 sono concessi secondo i seguenti parametri di riferimento:
a) per imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile e' pari a cinque milioni di euro;
b) per imprese con un numero di dipendenti inferiore a cinquanta, il costo dell'investimento massimo ammissibile e' pari a 2.500.000 euro.
3. Il finanziamento e' concesso anche per l'acquisto dei beni strumentali individuati da apposito provvedimento del Direttore generale per il cinema.
4. Entro i limiti di costi massimi ammissibili di cui al comma 2, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, con durata non inferiore a 36 mesi stipulati per gli investimenti effettuati per la realizzazione di film di produzione nazionale, compresi gli investimenti relativi ai beni strumentali indicati al comma 3. I contributi sono concessi nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario al 25 per cento del tasso definito nel contratto di stipula del mutuo, ovvero al 20 per cento per gli investimenti caratterizzati da un contenuto di alta innovazione tecnologica. Il tasso di riferimento e' quello indicato nel decreto del Ministro per le attivita' produttive, adottato a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
5. I benefici sono revocati e le somme gia' erogate sono restituite, aumentate degli interessi legali, in caso di riduzione del numero di dipendenti durante il periodo in cui ha corso il finanziamento.
 
Art. 15
Disposizione transitoria

1. I commi da 6 a 9 dell'art. 1 del presente decreto trovano applicazione a partire dall'esercizio finanziario avente inizio il 1° gennaio 2013.
2. Il presente decreto si applica alle istanze presentate a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 30 dicembre 2010 di sospensione dell'efficacia del d.m. 10 giugno 2004, e successive modificazioni, citato in premessa. Alle istanze presentate prima di tale data si applica il d.m. 10 giugno 2004, e successive modificazioni.
3. A decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, fatto salvo quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, il d.m. 10 giugno 2004, e successive modificazioni, nonche' il relativo d.m. 30 dicembre 2010 di sospensione del medesimo a partire dal 1° gennaio 2011, sono abrogati.
4. A decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 22 marzo 2012, recante modalita' tecniche di sostegno all'esercizio e alle industrie tecniche cinematografiche.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 8 febbraio 2013

Il Ministro: Ornaghi

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 282
 
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