Gazzetta n. 65 del 18 marzo 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 8 marzo 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro delle Amministrazioni ordinariamente competenti nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nelle province di Sassari e Olbia-Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia. (Ordinanza n. 56).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nelle province di Sassari e Olbia- Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia, prorogato fino al 31 dicembre 2012, giusta decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, n. 3869 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la delibera CIPE dell'11 gennaio 2011, n. 1 che definisce obiettivi, criteri e modalita' di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate e selezione ed attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013 e, segnatamente, il punto «5)» di detta delibera che prevede che gli investimenti prioritari e/o di maggiore complessita' attuativa saranno oggetto di appositi atti negoziali, denominati «Contratti Istituzionali di Sviluppo» volti a definire in particolare responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli interventi;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n .88, che disciplina il Contratto Istituzionale di Sviluppo per regolare le modalita' di destinazione e utilizzazione di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto l'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di riordino dell'Anas S.p.a.;
Vista la delibera CIPE del 3 agosto 2011, n. 62 che individua ed assegna le risorse agli interventi di rilievo nazionale ed interregionale e di rilevanza strategica regionale per l'attuazione del piano nazionale per il Sud e, segnatamente, il punto «2.» di detta delibera che alla lettera «A)», punto «1.» lettera «d)» inserisce tra gli interventi strategici nazionali individuati come prioritari per lo sviluppo del Mezzogiorno che si intende perseguire per mezzo del Piano Nazionale per il Sud la SS Olbia Sassari prescrivendo alla lettera «C) Disposizioni comuni» che l'attuazione degli interventi strategici prioritari nel cui ambito e' stato inserito quello afferente la SS Olbia Sassari avverra' attraverso appositi Contratti Istituzionali di Sviluppo ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 88/2011.
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un ambito di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59/2012, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Visto il parere del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 27 novembre 2012;
Viste le note del Commissario delegato - Presidente della Regione Autonoma della Sardegna prot. 825 del 19 ottobre 2012 e prot. 976 del 10 dicembre 2012, nonche' le note della Regione Autonoma della Sardegna prot. 8749 del 31 dicembre 2012, prot. 921 dell'8 febbraio 2013 e prot. 4180 del 14 febbraio 2013;
Sentita la regione autonoma della Sardegna;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Anas S.p.a. e' individuata quale Amministrazione pubblica competente, in regime ordinario, al coordinamento degli interventi successivi alla scadenza del termine di durata dello stato di emergenza, da eseguirsi nel contesto di criticita' ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nelle province di Sassari e Olbia- Tempio, in relazione alla strada statale Sassari - Olbia.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Legale Rappresentante di Anas S.p.a. e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Societa' nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data del 31 dicembre 2012. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.
3. Per i fini di cui al comma 2, il Presidente della regione Sardegna - Commissario delegato, provvede entro dieci giorni dalla data di emanazione della presente ordinanza, a trasferire all'Anas S.p.a. tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte alla data del 31 dicembre 2012 contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso, con relativo quadro economico.
4. Il Legale Rappresentante di Anas S.p.a., che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative dell'Anas S.p.a., nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Per il completamento degli interventi di cui al comma 2, si provvede, per un periodo di sei mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, in deroga alle seguenti disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni: articoli 11(eccetto i commi da 10 a 10-ter) 12, 53, 55, 56, 57, 84, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 121, 122, 123, 124 e 125, nonche' alle disposizioni regolamentari strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme e, una volta entrati in vigore, ai regolamenti e capitolati di cui all'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Legale Rappresentante di Anas S.p.A. provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connesse, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869/2010 che viene intestata al Presidente della regione autonoma della Sardegna e che rimane aperta per 48 mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui al successivo comma 12, i rapporti amministrativo-contabili tra il Presidente della regione autonoma della Sardegna ed Anas S.p.a., Geasar S.p.a., la provincia di Olbia-Tempio ed il comune di Olbia in ordine all'approvazione, controllo e verifica dei quadri economici degli interventi di cui al comma 2, sono disciplinati mediante la stipula di appositi accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Per l'espletamento delle attivita' connesse alla gestione della predetta contabilita' speciale, il Presidente della regione autonoma della Sardegna puo' avvalersi di cinque unita' di personale di cui all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869/2010 e successive modifiche, con oneri a carico delle risorse finanziarie regionali appositamente riversate sulla contabilita' speciale. Il Legale Rappresentante di Anas S.p.a. e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.
7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Legale Rappresentante di Anas S.p.a. puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Presidente della regione autonoma della Sardegna, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate.
8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 7 da parte del Presidente della regione autonoma della Sardegna, le risorse residue relative allo stesso Piano, giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della regione autonoma della Sardegna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma.
9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Presidente della regione autonoma della Sardegna ai sensi del comma 7.
10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi 6 e 8, le eventuali somme residue presenti sulla predetta contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva rassegnazione al Fondo nazionale della protezione civile ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.
11. Il Legale Rappresentante di Anas S.p.a. a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 6, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 marzo 2013

Il capo del dipartimento:
Gabrielli
 
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