Gazzetta n. 64 del 16 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 14 marzo 2013 |
Operazione di acquisto titoli a valere sul Fondo ammortamento dei titoli di Stato effettuata mediante asta competitiva. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito Testo Unico) ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli; Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012 (decreto cornice per l'anno finanziario 2013), emanato in attuazione dell'art. 3 del citato Testo Unico, ove si prevede, tra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del citato Testo Unico, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al citato Testo Unico; Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del citato Testo Unico ove si determinano le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo; Visti, altresi', gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del citato Testo Unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalita' d'asta; gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta; Visto, in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995; Visto il titolo I, capo II, sezione II del citato Testo Unico, che regolamenta il mercato secondario all'ingrosso dei titoli di Stato; Visto il titolo I, capo I, sezione III del citato Testo Unico concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato; Considerata l'opportunita' di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 51 del Testo Unico, citato nelle premesse, e' disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva «con taglio discrezionale», disciplinata nel successivo art. 6, per un ammontare massimo di 4.000 milioni di euro di valore nominale, dei seguenti prestiti: a) Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) 1° marzo 2012 - 1° marzo 2015, cedola 2,5%, codice titolo IT0004805070; b) Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) 15 gennaio 2010 - 15 aprile 2015, cedola 3%, codice titolo IT0004568272; c) Certificati di Credito del Tesoro (CCT) 1° settembre 2008 - 1° settembre 2015, codice titolo IT0004404965; d) Certificati di Credito del Tesoro (CCTeu) 15 giugno 2010 - 15 dicembre 2015, codice titolo IT0004620305; e) Certificati di Credito del Tesoro (CCT) 1° marzo 2010 - 1° marzo 2017, codice titolo IT0004584204. Le suddette operazioni di acquisto, previste all'art. 48, comma 2, lettera b), del menzionato Testo Unico, vengono effettuate con le modalita' indicate nei successivi articoli.
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| Art. 2
L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli e' affidata alla Banca d'Italia e ha luogo secondo le modalita' previste dalla Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi a partecipare alle operazioni di collocamento, acquisto e concambio di titoli di Stato. Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 23 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, citato nelle premesse che intervengono per conto proprio e della clientela.
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| Art. 3
Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di cinque, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto. I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un millesimo. Eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per difetto. Ciascuna offerta non deve essere inferiore ad un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione. Eventuali offerte di importo non multiplo di un milione sono arrotondate per difetto.
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| Art. 4
Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 15 marzo 2013, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete Nazionale Interbancaria, con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima per l'acquisto dei titoli di Stato. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta Rete, si applicano le specifiche procedure di recovery previste nella Convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori richiamata all'art. 2, primo comma, del presente decreto. Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.
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| Art. 5
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto. Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze in qualita' di ufficiale rogante il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantita'. L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.
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| Art. 6
L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore. Ai sensi dell'art. 51, comma 3, del ripetuto Testo Unico, il Dipartimento del Tesoro si riserva la facolta' di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantita'. Il Dipartimento del Tesoro si riserva, altresi', la facolta' di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto piu' elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.
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| Art. 7
Il regolamento dei titoli acquistati sara' effettuato il 20 marzo 2013, con le disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. A tal fine, il 20 marzo 2013, la Banca d'Italia, verso debito del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, provvedera' a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per 19 giorni relativamente al BTP di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente decreto, per 156 giorni relativamente al BTP di cui alla lettera b), per 19 giorni relativamente al CCT di cui alla lettera c), per 95 giorni relativamente al CCTeu di cui alla lettera d) e per 19 giorni relativamente al CCT di cui alla lettera e). Il riconoscimento delle somme e la consegna dei titoli avra' luogo tramite il servizio di compensazione e liquidazione Express II, nel quale la Banca d'Italia provvedera' ad inserire automaticamente le partite da regolare, con valuta pari al giorno di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare l'operazione, puo' avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalita' dalla stessa stabilite. In caso di ritardo nella consegna dei titoli di cui al presente decreto da parte dell'operatore, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004 citato nelle premesse. La Banca d'Italia provvedera' a comunicare la somma complessivamente prelevata dal Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.
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| Art. 8
Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonche' ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del Tesoro.
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| Art. 9
Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. comunichera' al Dipartimento del Tesoro - Direzione II, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi' l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.
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| Art. 10
Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo sulle concessioni governative e postali. Il presente decreto viene trasmesso per il visto all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 marzo 2013
p. il direttore generale: Cannata
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