Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 21 dicembre 2012 |
Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilita' dei soggetti interessati. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 che sostituisce i primi tre periodi del collima 12 dell'art. 158 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 con i seguenti: «Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sono aggiornate con decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 30 novembre 2012, con un incremento del 10 per cento dei relativi importi, applicabile dal 1° gennaio 2013. Con lo stesso decreto sono individuate, in misura che tiene conto delle affinita' tra le prestazioni rese, le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate ed e' stabilito, nella misura del 20 per cento dell'importo dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio, il diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di un medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di un medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale. A decorrere dal 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale sono aggiornati, con le stesse modalita', sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre»; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE» e, in particolare, l'art. 158, comma 11, con il quale sono confermate: a) le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto, concernenti le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilita' dei soggetti interessati, sulla base di quanto previsto dall'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; b) le tariffe gia' previste dall'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541; c) le tariffe stabilite per l'esame di domande di AIC di medicinali e per le domande di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni stesse, in applicazione dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44; Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale e' stata istituita l'Agenzia italiana del farmaco, ed, in particolare, l'art. 48, commi 8, lettera b) e 10, 10-bis e 10-ter; Visto il decreto del. Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica dell'economia e delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, recante: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco»; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze 29 marzo 2012, n. 53, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111» e, in particolare, l'art. 4, commi 5 e 6; Visto il decreto del Ministro della salute 12 aprile 2012, recante «Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147; Visto il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 18 dicembre 2006, recante «Modalita' di versamento delle risorse finanziarie all'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 1, comma 296, della legge n. 23 dicembre 2005, n. 266», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2007, n. 74; Ritenuto necessario dare attuazione a quanto previsto dal citato l'art. 158, comma 12, primi tre periodi, nel testo modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; Vista la nota del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco del 3 dicembre 2012; Vista la nota della direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure;
Decreta:
Art. 1 Aggiornamento delle tariffe vigenti
1. In attuazione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, gli importi delle tariffe e dei diritti vigenti alla data di entrata in vigore della predetta sono aggiornati con un incremento del dieci per cento, come riportati nell'allegato 1.
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| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Determinazione delle tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate
1. In attuazione dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'allegato 2 del presente decreto sono individuate le tariffe relative a prestazioni non ancora tariffate alla data di entrata in vigore della predetta legge.
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| Art. 3 Diritto annuale dovuto per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale. 1. Ai sensi dell'art. 158, comma 12, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, per ciascuna registrazione di medicinale omeopatico e per ciascuna registrazione di medicinale di origine vegetale basata sull'impiego tradizionale e' stabilito un diritto annuale da versare all'Agenzia italiana del farmaco, pari al 20 per cento dell'importo dovuto per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53. 2. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53, per gli enti pubblici e per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della commissione del 6 maggio 2003, l'importo di cui al comma 1 e' ridotto del 25 per cento.
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| Art. 4 Modalita' di versamento delle tariffe
1. Le tariffe di cui al presente decreto sono versate nei sessanta giorni antecedenti alla presentazione dell'istanza o domanda della prestazione, utilizzando il sistema «versamento tariffe» presente sul sito istituzionale dell'Agenzia italiana del farmaco: www.agenziafarmaco.gov.it. 2. Qualora nei sessanta giorni successivi al pagamento non faccia seguito la presentazione dell'istanza o della domanda, le somme versate possono essere oggetto di rimborso ai sensi dell'art. 5. 3. In caso di mancata corresponsione delle tariffe dovute, se per effetto di procedure di silenzio assenso, l'azienda interessata ha acquisito l'autorizzazione richiesta, nessun'altra domanda concernente il medesimo medicinale puo' essere presa in considerazione se non previo pagamento della tariffa inizialmente non corrisposta.
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| Art. 5 Rimborso delle tariffe
1. In caso di rinuncia o mancata presentazione della domanda o in caso di erroneo versamento e' ammesso il rimborso della tariffa versata in base al presente decreto, con istanza rivolta all'Agenzia italiana del farmaco e al Ministero della salute per il tramite dell'Agenzia italiana del farmaco, nel rispetto di quanto disposto nei commi 2 e 3. 2. Qualora sia presentata una richiesta di rimborso ai sensi del comma 1, l'Agenzia italiana del farmaco trattiene, a titolo di reintegrazione dei costi amministrativi sostenuti per le attivita' svolte, una quota pari al 10% dell'importo versato, fino a un massimo di € 500,00 per ciascuna richiesta di rimborso. 3. In caso di richiesta di rimborso intervenuta successivamente all'avvio dell'iter tecnico - scientifico di valutazione, non e' ammesso alcun rimborso della tariffa versata. 4. In tutti i casi in cui e' previsto il rimborso, l'Agenzia italiana del farmaco, su richiesta del soggetto interessato, puo' imputare il corrispondente importo versato al fine del pagamento di ulteriori e/o successive prestazioni richieste.
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| Art. 6 Disposizioni finali
1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, a decorrere dal 1° gennaio 2014, entro il mese di marzo di ogni anno, le tariffe e il diritto annuale di cui al presente decreto sono aggiornati, con le stesse modalita', sulla base delle variazioni annuali dell'indice ISTAT del costo della vita riferite al mese di dicembre.
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| Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' sottoposto al visto del competente organo di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2012
Il Ministro: Balduzzi
Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 322
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