Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2013 (vai al sommario) |
CONFERENZA UNIFICATA |
ACCORDO 24 gennaio 2013 |
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione. (Rep. atti n. 5/CU). |
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LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; Vista la nota pervenuta in data 11 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto; Vista la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale il predetto documento e' stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonche' alle Amministrazioni centrali interessate; Considerato che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 15 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento in parola; Vista la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro; Vista la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale la suddetta versione definitiva del provvedimento di cui trattasi e' stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali; Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;
Sancisce accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunita' montane, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini; Considerati: la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede la promozione della tutela degli animali d'affezione e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che attribuiscono alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Comuni specifiche competenze in materia; la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante: "ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante: "definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33 che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, al punto 4 dedicato alla sanita' pubblica veterinaria, comprende la "lotta al randagismo e controllo della popolazione canina"; l'Accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1618/CSR), in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy e, in particolare, l'art. 2 "Responsabilita' e doveri del detentore" e l'art. 4 "Sistema di identificazione dei cani"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 concernente il "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52; l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 recante: "Misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2008, n. 198, prorogata con l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199; che, nonostante quanto previsto nel ricordato accordo del 6 febbraio 2003, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, oltre che rilevanti difformita' delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumita' pubblica; altresi', l'ordinanza del Ministro della salute del 19 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2012, n. 198, di proroga fino al 24 febbraio 2013 dell'efficacia della citata ordinanza 21 luglio 2010, la quale prevede che venga adottato un accordo da sancire da questa Conferenza, teso a promuovere una piu' efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia, nonche' ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore; l'art. 12, lettera b), punto i) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine di ridurre il fenomeno del randagismo; che e' necessario dare adempimento, con il presente Accordo, anche alle disposizioni della predetta Convenzione;
Si conviene:
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilita' e doveri del proprietario e del detentore di animali d'affezione che prevedano, in particolare: a) istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale; b) che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip; c) che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e. registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip; d) che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio; e) il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonche' di cani e gatti di eta' inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale; f) l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro il termine di trenta giorni, nelle more della definizione delle modalita' tecniche e operative di cui al punto 2, lettera c. 2. Al fine di garantire l'uniformita' sul territorio nazionale nelle modalita' di identificazione degli animali da affezione e garantire il monitoraggio della popolazione dei suddetti animali, nonche' assicurarne la tracciabilita', le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, a: a) promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a diffondere ed a far rispettare l'obbligo di identificazione con microchip di cani e gatti, con contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo; b) adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del microchip sia effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalita': b.1) applicazione del microchip contestualmente, o in caso di impossibilita' nel piu' breve tempo possibile, alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale; b.2) rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento dell'applicazione del microchip, che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprieta'; b.3) verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile; b.4) informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio c) a garantire l'interoperabilita' tra anagrafi regionali e l'anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si impegna a definire le modalita' tecniche ed operative per garantire l'effettiva interoperabilita' delle anagrafi e a fornire indicazioni per un unico modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto. 3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni volte a garantire che: a) i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della struttura dove l'animale e' ricoverato e' il detentore; il Sindaco e' il responsabile delle procedure di cui al presente punto; b) i Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo. 4. Il Ministero della salute si impegna a: a) istituire un registro dei produttori e dei distributori di microchip, ai quali assegna una specifica serie numerica di codici identificativi elettronici che possono essere utilizzati solo per gli animali d'affezione; i produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti; b) stabilire, attraverso l'emanazione di apposite linee guida, le procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione quando questi vengono trasferiti da una regione all'altra. 5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attivita' previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste dalla normativa vigente. Roma, 24 gennaio 2013
Il Presidente: Gnudi
Il Segretario: Siniscalchi
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