IL DIRETTORE GENERALE per l'Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la Nutrizione
Visto l'art. 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato". Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute; Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie"; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva n. 91/414/CEE del Consiglio; Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento n. (CE) 1107/2009; Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata; Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva n. 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg.. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali i composti del rame; Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 15 settembre 2009 che stabilisce, come riportato nella parte A delle "disposizioni specifiche", che la sostanza attiva "composti del rame" puo' essere autorizzata soltanto come battericida e fungicida; Visti altresi' i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle altre sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive; Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento della direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva componente, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti; Visti i versamenti effettuati ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI, del citato decreto legislativo n. 194/95 nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto 15 settembre 2009, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva composti del rame come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, anch'esse considerate approvate, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III, del citato decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalita' ivi previste; Considerato altresi', che sono tuttora in corso le relative valutazioni secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, dello stesso decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione; Ritenuto pertanto di ri-registrare provvisoriamente i prodotti fitosanitari indicati nella tabella riportata in allegato al presente decreto fino alla data indicata nella VIII colonna della tabella stessa, data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive componenti, fatti salvi gli adeguamenti alle conclusioni dell'esame tuttora in corso nonche' gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal reg. 1107/2009, pena la revoca dell'autorizzazione;
Decreta:
Sono ri-registrati provvisoriamente fino alla data indicata nella VIII colonna della tabella riportata in allegato al presente decreto, corrispondente alla data di scadenza dell'approvazione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, i prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto contenenti la sostanza attiva composti del rame, come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata. Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione, gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI, del citato decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, tuttora in corso, nonche' gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. n. 1107/2009. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 febbraio 2013
Il direttore generale: Borrello
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