Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2013 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
DETERMINA 22 febbraio 2013
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale per uso umano BENEFIX (nonacog alfa) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determina n. 226/2013).


Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale BENEFIX (nonacog alfa) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 23 agosto 2012 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:
EU/1/97/047/008 3000 UI - polvere e solvente per soluzione iniettabile-uso endovenoso- polvere 3000UI flaconcino (vetro); solvente: 5 ml siringa preriempita (vetro) -1 flaconcino+1 siringa + 1 set per infusione
Titolare A.I.C.:
PFIZER LIMITED
IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;
Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;
Visto il decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2012, che modifica il regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonche' della direttiva 2003/94/CE;
Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;
Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;
Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta dell'8 gennaio 2013;
Vista la deliberazione n. 4 del 13 febbraio 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1
Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

Alla specialita' medicinale BENEFIX (nonacog alfa) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:
Confezione:
3000 UI - polvere e solvente per soluzione iniettabile-uso endovenoso- polvere 3000UI flaconcino (vetro); solvente: 5 ml siringa preriempita (vetro) -1 flaconcino+1 siringa + 1 set per infusione
A.I.C. n. 033535081/E (in base 10) 0ZZF39 (in base 32)
INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Trattamento e profilassi delle emorragie in pazienti affetti da emofilia B (deficit congenito di fattore IX)
 
Art. 2
Classificazione ai fini della rimborsabilita'

La specialita' medicinale BENEFIX (nonacog alfa) e' classificata come segue:
Confezione:
3000 UI - polvere e solvente per soluzione iniettabile-uso endovenoso- polvere 3000UI flaconcino (vetro); solvente: 5 ml siringa preriempita (vetro) -1 flaconcino+1 siringa + 1 set per infusione
A.I.C. n. 033535081/E (in base 10) 0ZZF39 (in base 32)
Classe di rimborsabilita': A
Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 2.068,44
Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 3.413,78
Validita' del contratto: 24 mesi
 
Art. 3
Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale BENEFIX (nonacog alfa) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)
 
Art. 4
Condizioni e modalita' di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.
 
Art. 5
Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
Roma, 22 febbraio 2013

Il direttore generale: Pani
 
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