Gazzetta n. 63 del 15 marzo 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 17 gennaio 2013 |
Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010 concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia», ed in particolare l'art. 51, recante «Misure per la conoscibilita' dei prezzi dei carburanti»; Visto il comma 1 del citato art. 51, secondo cui «al fine di favorire la piu' ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, e' fatto obbligo a chiunque eserciti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato»; Visto il comma 2, primo periodo, del citato art. 51, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua secondo criteri di gradualita' e sostenibilita' le decorrenze di tale obbligo di comunicazione e definisce i criteri e le modalita' per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonche' per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la piu' ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori; Considerato che il comma 2, secondo periodo, del citato art. 51 prevede che dall'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attivita' ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; Considerato che il comma 3 del medesimo art. 51 circoscrive l'effettiva portata di tale obbligo di comunicazione precisando che le sanzioni amministrative pecuniarie a tal fine richiamate si applicano solo in caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato dal singolo impianto di distribuzione sia superiore a quello comunicato dal medesimo impianto; Considerato che le esigenze di gradualita' e sostenibilita' affermate dal legislatore hanno indotto a introdurre tale obbligo di comunicazione inizialmente per la rete autostradale, dove gia' esiste analogo obbligo di comunicazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, per estenderlo successivamente prima ai distributori sulle strade statali e poi all'intera rete stradale; Considerato che la graduale introduzione di tale obbligo di comunicazione e la conseguente maggiore diffusione della relativa informazione ai consumatori, nella misura in cui introduce tale obbligo inizialmente per una sola tipologia di vendita per le principali tipologie di prodotto, privilegiando l'obbligo di comunicazione del prezzo della vendita effettuata mediante modalita' self service, se presenti, e privilegiando in ogni caso la comunicazione dei prezzi di distribuzione dei principali carburanti eco-compatibili, puo' indirettamente costituire anche un opportuno strumento di promozione dell'utilizzo da parte dei consumatori delle forme di distribuzione caratterizzate da minori costi (self service) e della diffusione dei carburanti cosiddetti eco-compatibili di cui all'art. 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010 - registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2010 -, che, in attuazione del citato art. 51, ha individuato le modalita' di comunicazione telematica dei prezzi dei carburanti al Ministero dello sviluppo economico e, secondo criteri di gradualita' e sostenibilita', ha inizialmente limitato l'obbligo ai distributori autostradali; Considerato che il comma 5 dell'art. 1 del citato decreto 15 ottobre 2010, nel definire la decorrenza dell'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati relativamente ai carburanti per autotrazione dai distributori della rete autostradale, ha stabilito che, con successivi analoghi decreti attuativi sarebbero state fissate le date di decorrenza dell'obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti dei distributori della rete stradale statale e per tutti gli altri distributori e che tali date sarebbero state rese note sul sito internet istituzionale del Ministero almeno trenta giorni prima della decorrenza fissata; Vista la segnalazione AS 988 del 2 ottobre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato recante «Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013» ed, in particolare, il paragrafo relativo alla distribuzione dei carburanti in cui, con riferimento all'attuazione dell'art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, tale Autorita' «reitera al riguardo l'auspicio di un tempestivo adempimento di questo obbligo di legge»; Considerato che il tempo trascorso e i miglioramenti nel frattempo apportati al sistema informatico rendono possibile ed urgente procedere, secondo i medesimi criteri di gradualita', ai previsti successivi ampliamenti di tale obbligo, apportando, con l'occasione, alcune limitate modifiche ed integrazioni al citato decreto 15 ottobre 2010;
Decreta:
Art. 1 Decorrenze dell'obbligo di comunicazione per i distributori della rete stradale statale e per i restanti distributori 1. Ferma restando la possibilita' di anticipare tali comunicazioni su base volontaria ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, l'obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti di cui all'art. 1, comma 4, lettere b) e c) del medesimo decreto e' fissato a decorrere dalle seguenti date successive alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico: a) dal trentesimo giorno successivo, limitatamente ai distributori della rete stradale statale che vendono gpl o metano, o anche gpl o metano, ed ai relativi prezzi; b) dal novantesimo giorno successivo, limitatamente ai distributori della rete stradale statale che vendono benzina o gasolio con modalita' self service, o anche con modalita' self service, durante l'intero orario di apertura ed ai relativi prezzi; c) dal centoventesimo giorno successivo per tutti i restanti distributori della rete stradale statale, per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita, fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai sensi del comma 1 e 2 del medesimo art. 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 2010; d) dal centoottantesimo giorno successivo per tutti i restanti distributori, per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita, fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai sensi del comma 1 e 2 del medesimo art. 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 2010.
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| Art. 2 Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2010
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010 sono apportate le seguenti modifiche: a) ferma restando la possibilita' di ulteriori aggiornamenti mediante apposita comunicazione sul sito internet istituzionale del Ministero (attualmente www.mise.gov.it) relativamente all'indirizzo internet specifico da utilizzare per la comunicazione e pubblicazione dei prezzi, l'indicazione www.osservaprezzi.it, contenuta all'art. 2, comma 1, ed all'art. 3, comma 1, del citato decreto e' sostituita da https://carburanti.mise.gov.it/; b) fermo restando che non costituisce inadempimento all'obbligo di comunicazione dei prezzi la mancata trasmissione della comunicazione nel caso in cui il relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo e cio' risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico stesso, fino a eventuale nuovo avviso sul sito internet istituzionale del Ministero e' sospeso in tal caso l'obbligo di comunicazione sostitutiva mediante posta elettronica certificata previsto dall'art. 2, comma 3, secondo periodo, del citato decreto. 2. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, non espressamente modificate dal presente decreto ministeriale. Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. Roma, 17 gennaio 2013
Il Ministro: Passera
Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 1, foglio n. 375
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