IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varieta'»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale; Visto il decreto ministeriale del 13 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 249 del 24 ottobre 1990, con il quale e' stata iscritta, nel relativo registro, la varieta' di Trifoglio bianco denominata «Seminole/Osceola»; Visto il decreto ministeriale del 9 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 47 del 26 febbraio 2011, con il quale e' stata cancellata la varieta' indicata nel presente dispositivo; Visto l'art. 17/bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, relativo, tra l'altro, agli adempimenti previsti in ordine alle denominazioni varietali; Vista la domanda presentata ai fini della reiscrizione di una varieta' vegetale nel rispettivo registro nazionale; Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; Ritenuto di dover procedere in conformita':
Decreta: Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varieta', precedentemente denominata Seminole/Osceola e cancellata con il decreto ministeriale del 9 febbraio 2011 dal registro delle varieta' di specie di piante agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo, e' nuovamente iscritta nel registro suddetto fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della reiscrizione medesima, con la nuova denominazione Seminole. Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2013
Il direttore generale: Cacopardi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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